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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 08/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Latina
Sezione Seconda
In composizione monocratica in persona del giudice designato Dr.Alfonso Piccialli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n.2143 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016 riservata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'
8.10.2024 e vertente
TRA Parte 1 rappresentata e difesa dall' avv. Giulio Nevi giusta procura in atti;
-Attore opponente Arch. Controparte_1 rappresentato e difeso dall' avv. Pierluigi Angeloni giusta delega in atti;
-Convenuto opposto
OGGETTO: resposabilità
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata e può trovare accoglimento nei seguenti limiti.
Occorre brevemente premettere in fatto che l'odierno giudizio ha ad oggetto la domanda risarcitoria ex art 1218,1669 c.c proposta dalla soc. Parte 2 nei confronti dell' Arch. Controparte 1 nella sue qualità di progettista e direttore lavori, relativamente
,
all' esecuzione di un Appalto di Lavori del 30.08.2011 e successiva integrazione del
15.10.2012, concesso alla società Controparte 2 avente ad oggetto l'esecuzione di opere strutturali e di rifinitura relativo alla costruzione di un fabbricato plurifamiliare su un lotto di terreno di proprietà della committente Parte 2 sito in Latina, via
Monte Rosa.
Nel libello introduttivo l'attrice deduceva che il il fabbricato in questione era affetto da una serie di gravi as vizi e difetti denunciati presenti nell'intero complesso e nelle singole porzioni immobiliari, descritti in tre consulenze tecniche di parte versate in atti ed ascrivibili anche alla inidonea e non efficacia attività di controllo e vigilanza del convenuto nel corso dell' esecuzione delle opere.
L'attrice, rappresentava che tali difetti riscontrati, prontamente denunciati dai promissari acquirenti delle quattro unità abitative realizzate e relative pertinenze ed accessori di cui al complesso immobiliare, avevano comportato la necessità da parte della committenza di concludere in via transattiva degli accordi con i promissari acquirenti previo riconoscimento, in ragione dei difetti riscontrati, di un prezzo d'acquisto inferiore a quello pattuito e sobbarcandosi in taluni casi anche i costi di interventi riparatori (
Acquirenti: Persona 1 Persona 2 Persona 3 e Persona 4
,
,
Persona 5 .); rappresentava inoltre di aver transatto in data 30.10.2014
un contenzioso anche con la società appaltatrice Controparte_2 per fatture relative ad opere extracontratto relative all' appalto del 30.08.2011 ed integrazione del
15.10.2012.
L'attrice concludeva pertanto chiedendo : - nel merito e in via principale, di accertare e dichiarare la presenza di gravi difetti e/o vizi progettuali e di realizzazione nel complesso immobiliare realizzato in Latina via Monte Rosa e nelle singole porzioni immobiliari descritte per gravi difetti e/o vizi dipesi dalla cattiva esecuzione dei lavori sia da difetti di progettazione e direzione;
- per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità in capo al progettista e direttore dei lavori per non aver vigilato sulla corretta esecuzione dell'appalto, condannandolo al pagamento in favore dell'istante della somma di €
134.000,00 a titolo di risarcimento danno e spesa già sostenuta, oltre ad ulteriori € 20.000,00 a titolo di ulteriore risarcimento danni tutti subiti e subendi anche all'immagine commerciale della società; - in via gradata ed alternativa, determinare il risarcimento nella misura maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa tramite apposita CTU oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- in via istruttoria, si chiede annessione di CTU tecnica sullo stato dei luoghi al fine di valutare natura, entità,
cause dei difetti riscontrati nell'intero complesso immobiliare e nelle singole porzioni immobiliari de quibus."
Controparte 1 il quale contestava quanto dedotto nell'atto Si costituiva l'Arch.
Parte 1 in quanto cessata la natura del contendere in ordine introduttivo dalla alla domanda attrice, dichiarando di profittare delle transazioni sottoscritte dalla società
istante prodotte in atti;
rappresentava in ogni caso l' insussistenza di profili di responsabilità professionale, evidenziando che aveva sostanzialmente agito in qualità di mero esecutore delle direttive della committenza che aveva modificato in corso d'opera la natura e qualità delle opere da eseguire con la sottoscrizione del secondo contratto d'
appalto del 15.10.2012, ciò al fine di massimizzare il proprio profitto, nonostante nella sua qualità di direttore di lavori avesse manifestato la sussistenza di molteplici profili di criticità delle opere commissionate e modificate in corso d'opera senza il suo consenso;
l'arch. CP 1 spiegava quindi domanda riconvenzionale chiedendo condannarsi parte attrice al pagamento, in favore del convenuto, degli importi allo stesso spettanti in relazione all'attività professionale dallo stesso espletata in aggiunta a quella pattuita,
risultante dalla parcella professionale versata in atti.
La causa è stata istruita mediante prove orale e CTU finalizzata a verificare la sussistenza di difetti costruttivi del fabbricato, all' udienza dell' 8.10.2024 è stata trattenuta in
decisione con assegnazione dei termini di cui all' art 190 cpc.
Va preliminarmente rigettata l' eccezione di cessata materia del contendere sollevata dal convenuto in base alla sua dichiarazione ex art 1304 c.c di voler profittare delle transazioni allegate dalla committente con gli acquirenti delle unità immobiliare facenti parte del fabbricato oggetto d'appalto, nonché di quella intercorsa tra la Parte 1
e la società appaltatrice Controparte_2
Invero, ad avviso di questo giudicante è inconferente richiamo di cui all'art 1304 c.c.
Pt 1 on gli acquirenti delle in riferimento alle transazioni sottoscritte dall' attrice unità immobiliari e con la ditta Appaltatrice, atteso che la dichiarazione di cui alla citata previsione normativa ha un effetto estintivo dell'obbligazione solidale nei limiti dell'obbligazione stessa e nei confronti di tutti i debitori solidali che dichiarano di volerne profittare;
dunque riguarda il rapporto creditore/debitori solidali ma non preclude al debitore in solido che ha sottoscritto ed adempiuto la transazione di poter agire per il
recupero delle somme sborsate (in ragione dei rapporti interni, nella fattispecie contratto d'opera professionale/,conferimento incarico Progettista e D.L.) nei confronti del condebitore solidale;
le transazioni allegate hanno quale unico effetto nei confronti del
CP 1 di limitare il quantum astrattamente dovuto a titolo risarcitorio alla committente nei limiti delle somme riconosciute ai creditori con gli accordi transattivi allegati.
Ciò premesso, non meritevole di accoglimento è l' ulteriore difesa sollevata dal convenuto in merito alla unilaterale imposizione da parte della committenza, attraverso modifiche in corso d'opera per logiche speculative, delle scelte tecniche e dei materiali utilizzati, causa dei vizi e delle difformità denunciate, rispetto alle quali, tanto al tecnico quanto alla società appaltatrice non sarebbe stato rilasciato alcun margine di discrezionalità tecnico-operativa.
Sul punto va osservato che materia di appalto, il principio dell'esclusione di responsabilità per danni in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini ("nudus minister") non si applica al direttore dei lavori che, per le sue peculiari capacità tecniche,
assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli, gravando su di lui l'obbligazione di accertare la conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera appaltata al progetto sia delle modalità
dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, sicché non è esclusa la sua responsabilità nel caso ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente (Cass. Civ. n. 8700/2016).
Invero, il direttore dei lavori dell'appaltatore risponde del danno derivato al terzo se ha omesso di impartire le opportune direttive per evitarlo e di assicurarsi della loro osservanza, ovvero di manifestare il proprio dissenso alla prosecuzione dei lavori stessi astenendosi dal continuare a dirigerli in mancanza di adozione delle cautele disposte (v.
Sez. 3, Sentenza n. 15789 del 22/10/2003 Rv. 567581; Sez. 2, Sentenza n. 11359 del
29/08/2000 Rv. 539873). Dunque in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata,
il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam in concreto". Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori, l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e,in difetto, di riferirne al committente (Cass. Civ. n. 2913/2020).
Ciò premesso in linea generale, in ogni caso, va osservato che all' esito dell' istruttoria espletata, non può ritenersi provato che il DL, sia stato esautorato sul cantiere delle proprie competenze tecniche in merito alle esecuzione delle opere ed ai suoi poteri di controllo e vigilanza sull' appaltatrice avendo fornito i testi sul punto deposizioni vaghe e generiche (cfr deposizione teste Testimone 1
In ogni caso, nella sua veste di progettista, qualora la committenza avesse "imposto"
delle modifiche dell'opera non ritenute adeguate sotto il profilo tecnico, avrebbe dovuto manifestare il proprio dissenso, palesando le criticità riscontrate;
tale onere probatorio non è stato assolto, con specifico riferimento alla sostituzione con il nuovo appalto della pavimentazione drenante tipo "Levocell” e relativo ampliamento con conseguenti criticità legate al deflusso delle acque meteoriche, in assenza di aumento del numero di pozzetti di raccolta (cfr CTU allegata).
Venendo al punto, con specifico riferimento all' individuazione in concreto delle difformità del complesso immobiliare e dei relativi difetti dedotti, ascrivibili alla appaltatrice e ( di riflesso) al CP 1 che non avrebbe assolto ai propri obblighi di controllo e vigilanza sul cantiere con la necessaria professionalità, va osservato che appare del tutto condivisibile quanto evidenziato dal CTU in merito alle oggettive difficoltà riscontrate in merito.
Invero, a distanza di anni e tenuto conto dell' incontestata modifica dello stato dei luoghi a seguito di interventi risolutivi delle problematiche denunciate da parte di ditte terze su incarico degli stessi proprietari-condomini denuncianti, non è possibile un riscontro delle difformità dedotte in citazione né l'indicazione degli esborsi necessari per ripristino.
Evidenzia l' ausiliario del giudice che non ha potuto "verificare la sussistenza dei vizi e difetti denunciati dalla Società attrice in quanto gli stessi sono stati oggetto di interventi risolutivi messi in atto parte dalle varie imprese costruttrici che si sono avvicendate, parte direttamente dai singoli condomini.
Ovviamente, atteso anche e soprattutto la natura del quesito formulato, in mancanza di un oggettivo riscontro delle asserite criticità denunciate, contezza in termini di natura, entità e cause delle stesse,
nonché qualità, quantità e tipologia dei lavori effettivamente eseguiti, il CTU non può riferirsi certamente alle consulenze di parte versate in atti per accertare la congruità richiesta dal CTP" (che costituiscono delle mere allegazioni difensive).
Sul punto sarebbe stato necessario l' espletamento di una procedura di ATP che cristalizzasse e precostituisse la prova in merito allo stato dei luoghi al momento della denuncia dei vizi da parte dei promissari acquirenti delle unità abitative, ciò ai fini di una futura domanda risarcitoria. Invero, l'unico vizio/difetto riscontrato in loco dal CTU è riferito ai ristagni di acqua,
peraltro di modeste entità, che interessano la pavimentazione dell'area cortilizia condominiale priva di pozzetti di raccolta ad eccezione dell'unico posizionato in prossimità del cancello di ingresso.
Per poter ovviare a tale criticità, il CTU ritiene sufficiente realizzare una griglia di circa
14,00 ml., perpendicolare alla strada e nella zona pressoché centrale del parcheggio che faciliti il deflusso delle acque verso il pozzetto di raccolta, come indicato con tratteggio rosso nello stralcio planimetrico che segue estratto dall'elaborato progettuale, indicando l'importo occorrente nella misura di € 8.000,00.
Persona 5 CP 3A tale importo andrebbero aggiunti i seguenti importi per per il veloce deflusso delle acque meteoriche nel sottosuolo, il CTU ritiene che la risoluzione del ristagno d'acqua riguardante corte Persona 5 che ha visto na somma di € 2.300,00 - deve la Parte 1 riconoscere al Persona 5
ricercarsi non già nella realizzazione del muretto in calcestruzzo armato bensì
nell'intervento di messa in opera della griglia (v. foto in calce).
All'esito dell'integrazione di CTU espletata il consulente ha confermato sostanzialmente le risultanze dell' elaborato, evidenziando che "in luogo della realizzazione del predetto muretto in cemento armato, il problema del ristagno d'acqua poteva essere risolto con la contemporanea posa in opera di una griglia di raccolta di maggior dimensione rispetto a quella attuale ed una soglia in travertino o in cemento alta almeno 3 cm., posata tra la griglia stessa e l'inizio della rampa, assicurando così anche la normale fruizione carrabile della rampa, peraltro ad un costo decisamente inferiore della somma di €
2.300,00 riconosciuta dalla al signor In ogni caso il Parte 1 Persona 5
Consulente non è dell'avviso che la presenza del muretto abbia comportato all'unità immobiliare dell'attore l'asserita "consistente diminuzione del valore commerciale".
Dunque, limitatamente ai vizi riscontrati in loco dal CTU l'attore ha assolto l'onere probatorio su di esso gravante essendo stato st dimostrata la qualifica rivestita da CP 1 tipologia e gravità dei difetti tramite CTU e collegamento tra i difetti e il comportamento del direttore lavori/progettista.
Dunque l'importo dovuto dall' Arch. CP 1 alla Parte 3 a titolo risarcitorio a fronte dei propri inadempimenti nel controllo dei lavori e nell' impartire direttive nella fase esecutiva dell' appalto è la somma complessiva di € 10.400,00 ( € 8000,00 per eliminazione ristagni d' acqua area cortilizia ed € 2400,00 -già riconosciute al
Persona 5 per la posa in opera di una griglia di raccolta acque meteoriche per i ristagni d'acqua relativi alla sua corte) somma già rivalutata ed interessi dalla domanda.
Le ulteriori voci risarcitorie non possono essere liquidate in quanto non provate e non oggetto di specifica allegazione.
In ragione dell' accertato inadempimento del convenuto, la domanda riconvenzionale tesa al riconoscimento del proprio onorario per le attività professionali espletate in misura aggiuntiva a quelle originariamente convenute, non merita accoglimento ai sensi dell' art 1460 c.c., eccezione quanto meno implicitamente sottesa alle difese della società
attrice che ha agito per il risarcimento del danno per un importo superiore al petitum della riconvenzionale.
La sostanziale reciproca soccombenza, atteso che l'attore ha provato solo in piccola parte la propria domanda rispetto all' originario petitum nonché il rigetto della domanda riconvenzionale, consentono la compensazione per 3/4 delle spese di giudizio, la restante quota seguirà la soccombenza ed è posta a carico del convenuto.
E' equo porre le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico di entrambe le parti in solido, alla luce delle risultanze dell' elaborato peritale.
PQM
il Tribunale, in persona del giudice unico dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
Accertato l'inadempimento del convenuto per le ragioni di cui alla parte motiva nella sua qualità di Direttore Lavori e Progettista per l'appalto di cui è causa, accoglie
Pa Pa GUI..MI. nei confrontiparzialmente la domanda risarcitoria proposta dalla dell' arch, Controparte 1 e, per l'effetto, condanna quest' ultimo al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 10.400,00 oltre interessi dalla domanda ad effettivo soddisfo;
Rigetta ogni altra domanda;
Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto;
Compensa per 3/4 le spese di causa e condanna il convenuto a rifondere la residua quota, liquidata in € 2300,00 per competenze € 120,00 per esborsi documentati, oltre accessori di legge;
Pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti in solido.
Latina, 2.01.2025
IL GIUDICE
Dott. Alfonso Piccialli