TRIB
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/03/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1303/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 1303 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2022, avente ad oggetto “opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c.”, vertente TRA (P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Guglielmotti ed elettivamente domiciliata in Salerno, alla Via Pirro n. 2; Opponente E (P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t.; CP_1 P.IVA_2
Opposto contumace CONCLUSIONI Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attorea proponeva opposizione avverso atto di precetto notificatogli in data 2.02.2022, intimante il pagamento di € 13.209,64, sulla scorta di decreto ingiuntivo n. 780/2021 - R.G. n. 1415/2021, asseritamente reso dall'Intestato Tribunale in data 25.03.2021 e notificato a mezzo pec in data 02.04.2021. A sostegno della domanda, assumeva la nullità dell'atto di precetto opposto in quanto inidoneo ad essere azionato esecutivamente, non essendo evincibile dal tenore dello stesso se il titolo monitorio fosse provvisto di esecutività. Evidenziava, inoltre, come l'atto di intimazione non recasse il nominativo corretto del legale rappresentante della società. Concludeva, dunque, per l'accoglimento della dispiegata opposizione e la vittoria delle spese processuali, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. 1.1 Di contro, sceglieva la contumacia, per quanto regolarmente evocato alla lite, il convenuto CP_1 2. Tanto premesso in fatto, l'opposizione de qua può trovare accoglimento in ordine al motivo concernente l'inidoneità del titolo richiamato in precetto ad essere azionato in executivis. Ciò in quanto, il precetto opposto veniva notificato da parte convenuta in spregio al principio “nulla executio sine titulo". Dal tenore dell'atto opposto, si ricava solo che il decreto ingiuntivo n. 780/2021 veniva rilasciato in data 25.03.2021 e notificato il successivo 2.04.2021, ma non è dato evincere se fosse accompagnato dalla concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 642 c.p.c. Ebbene, condizione indispensabile per l'esercizio dell'azione esecutiva l'esistenza di un titolo esecutivo che abbia propriamente una "valenza esecutiva", che nella specie si intende mancante, a fronte del limitato compendio documentale versato in atti. Infatti, mentre il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., costituisce titolo perfettamente valido per l'esecuzione forzata, di talché risulta sufficiente che l'atto di precetto, successivamente notificato al debitore, contenga la data di notificazione del titolo esecutivo e gli estremi di essa;
a tanto non si addiviene ove il decreto monitorio non sia accompagnato dalla provvisoria esecuzione, dovendosi in tal caso escludere l'efficacia esecutiva del titolo richiamato dall'atto di intimazione. In virtù del principio posto dall'art. 474 c.p.c., l'esistenza del titolo esecutivo è presupposto necessario di ogni esecuzione forzata ("nulla executio "sine titulo"), onde non solo è necessario che il titolo esista fin dal momento in cui l'esecuzione viene iniziata e non ne è consentita la formazione nel corso dell'esecuzione, ma è altresì necessario che il titolo esecutivo non venga meno per tutto il corso del procedimento esecutivo. Costituisce regola pacifica, condivisa dalla giurisprudenza e dalla dottrina, che il processo esecutivo esige l'esistenza di un titolo valido ed efficace per tutta la durata del processo esecutivo. Non è sufficiente, in altri termini, che il processo esecutivo si avvii sulla base di un titolo valido, ma occorre che questo permanga per l'intera sua durata. In particolare, nel novero dei provvedimenti ai quali la legge attribuisce efficacia esecutiva ex art 474 c.p.c., si annoverano il decreto ingiuntivo provvisoriamente o definitivamente esecutivo, e non già il decreto ingiuntivo privo di esecutività, in quanto non connotato dei presupposti necessari per essere portato in esecuzione. Difatti, esemplificativamente, il decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo acquisisce l'esecutorietà ove non venga opposto nel termine di quaranta giorni dalla sua notifica ovvero quando lo stesso sia confermato in esito al giudizio di opposizione, salva la possibilità per il creditore di domandare l'esecuzione provvisoria anche innanzi al giudice dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. Nella specie, non avendo, giocoforza, la parte contumace prodotto il titolo in forza del quale veniva intimata l'azione esecutiva, non risulta provato che il decreto ingiuntivo supposto all'atto di precetto sia riconducibile al novero dei titoli esecutivi di cui all'art. 474 c.p.c.. A tanto consegue l'accoglimento della dispiegata opposizione e la inefficacia dell'atto di precetto in data 2.02.2022. 3. Quanto alla regolamentazione delle spese giudiziali, atteso il contegno osservato dalla controparte non oppostasi alla pretesa fatta valere in giudizio, si stima equo disporre la compensazione integrale delle stesse ex art. 92 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1- Dichiara la contumacia della parte convenuta CP_1
2- Accoglie l'opposizione spiegata da e, per l'effetto Parte_1 dichiara, inefficace l'atto di precetto del 2.02.2022;
3- Compensa integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno, lì 4.03.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 1303 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2022, avente ad oggetto “opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c.”, vertente TRA (P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Guglielmotti ed elettivamente domiciliata in Salerno, alla Via Pirro n. 2; Opponente E (P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t.; CP_1 P.IVA_2
Opposto contumace CONCLUSIONI Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attorea proponeva opposizione avverso atto di precetto notificatogli in data 2.02.2022, intimante il pagamento di € 13.209,64, sulla scorta di decreto ingiuntivo n. 780/2021 - R.G. n. 1415/2021, asseritamente reso dall'Intestato Tribunale in data 25.03.2021 e notificato a mezzo pec in data 02.04.2021. A sostegno della domanda, assumeva la nullità dell'atto di precetto opposto in quanto inidoneo ad essere azionato esecutivamente, non essendo evincibile dal tenore dello stesso se il titolo monitorio fosse provvisto di esecutività. Evidenziava, inoltre, come l'atto di intimazione non recasse il nominativo corretto del legale rappresentante della società. Concludeva, dunque, per l'accoglimento della dispiegata opposizione e la vittoria delle spese processuali, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. 1.1 Di contro, sceglieva la contumacia, per quanto regolarmente evocato alla lite, il convenuto CP_1 2. Tanto premesso in fatto, l'opposizione de qua può trovare accoglimento in ordine al motivo concernente l'inidoneità del titolo richiamato in precetto ad essere azionato in executivis. Ciò in quanto, il precetto opposto veniva notificato da parte convenuta in spregio al principio “nulla executio sine titulo". Dal tenore dell'atto opposto, si ricava solo che il decreto ingiuntivo n. 780/2021 veniva rilasciato in data 25.03.2021 e notificato il successivo 2.04.2021, ma non è dato evincere se fosse accompagnato dalla concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 642 c.p.c. Ebbene, condizione indispensabile per l'esercizio dell'azione esecutiva l'esistenza di un titolo esecutivo che abbia propriamente una "valenza esecutiva", che nella specie si intende mancante, a fronte del limitato compendio documentale versato in atti. Infatti, mentre il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., costituisce titolo perfettamente valido per l'esecuzione forzata, di talché risulta sufficiente che l'atto di precetto, successivamente notificato al debitore, contenga la data di notificazione del titolo esecutivo e gli estremi di essa;
a tanto non si addiviene ove il decreto monitorio non sia accompagnato dalla provvisoria esecuzione, dovendosi in tal caso escludere l'efficacia esecutiva del titolo richiamato dall'atto di intimazione. In virtù del principio posto dall'art. 474 c.p.c., l'esistenza del titolo esecutivo è presupposto necessario di ogni esecuzione forzata ("nulla executio "sine titulo"), onde non solo è necessario che il titolo esista fin dal momento in cui l'esecuzione viene iniziata e non ne è consentita la formazione nel corso dell'esecuzione, ma è altresì necessario che il titolo esecutivo non venga meno per tutto il corso del procedimento esecutivo. Costituisce regola pacifica, condivisa dalla giurisprudenza e dalla dottrina, che il processo esecutivo esige l'esistenza di un titolo valido ed efficace per tutta la durata del processo esecutivo. Non è sufficiente, in altri termini, che il processo esecutivo si avvii sulla base di un titolo valido, ma occorre che questo permanga per l'intera sua durata. In particolare, nel novero dei provvedimenti ai quali la legge attribuisce efficacia esecutiva ex art 474 c.p.c., si annoverano il decreto ingiuntivo provvisoriamente o definitivamente esecutivo, e non già il decreto ingiuntivo privo di esecutività, in quanto non connotato dei presupposti necessari per essere portato in esecuzione. Difatti, esemplificativamente, il decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo acquisisce l'esecutorietà ove non venga opposto nel termine di quaranta giorni dalla sua notifica ovvero quando lo stesso sia confermato in esito al giudizio di opposizione, salva la possibilità per il creditore di domandare l'esecuzione provvisoria anche innanzi al giudice dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. Nella specie, non avendo, giocoforza, la parte contumace prodotto il titolo in forza del quale veniva intimata l'azione esecutiva, non risulta provato che il decreto ingiuntivo supposto all'atto di precetto sia riconducibile al novero dei titoli esecutivi di cui all'art. 474 c.p.c.. A tanto consegue l'accoglimento della dispiegata opposizione e la inefficacia dell'atto di precetto in data 2.02.2022. 3. Quanto alla regolamentazione delle spese giudiziali, atteso il contegno osservato dalla controparte non oppostasi alla pretesa fatta valere in giudizio, si stima equo disporre la compensazione integrale delle stesse ex art. 92 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1- Dichiara la contumacia della parte convenuta CP_1
2- Accoglie l'opposizione spiegata da e, per l'effetto Parte_1 dichiara, inefficace l'atto di precetto del 2.02.2022;
3- Compensa integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno, lì 4.03.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)