Articolo 95 della Legge 27 luglio 1967, n. 658
Articolo 94Articolo 96
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1 settembre 1967
Art. 95. I termini per la presentazione e la decisione dei ricorsi

Il termine per ricorrere in via amministrativa, ai sensi del precedente articolo 94, e' di 90 giorni - a pena di decadenza - dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e la conseguente decisione deve essere pronunciata dal Comitato amministratore entro 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso.
Trascorso tale ultimo termine senza che la decisione sia stata pronunciata, l'interessato ha facolta' di adire l'autorita' giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del Codice di procedura civile .
Il termine per ricorrere previsto dal primo comma decorre dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento a mezzo di plico postale raccomandato con avviso di ricevimento.
Entrata in vigore il 1 settembre 1967