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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 09/02/2026, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 785/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ADILE CARMELO, Presidente
BUSACCA ROSSELLA, RE
MB GIUSEPPE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5000/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Messina - Viale San Martino Isol. 88 N. 234 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia, 45/c 98123 Messina ME elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010042932000 IRPEF-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010042932000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010042932000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010042932000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010042932000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010042932000 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 498/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 295 2025 90100429 32/000, notificata in data 23/05/2025, con cui è stato chiesto il pagamento di € 23.727,96 precisando di volere impugnare solamente le cartelle di cui ai punti n. 3, 5, 6 e l'avviso di accertamento 11, indicati nella tabella raffigurata nell'atto introduttivo che si richiama:
1- Cartella di pagamento n. 29520170012768891000;
2- Cartella di pagamento n. 29520170013685046000;
3- Cartella di pagamento n. 29520180003905570000;
4- Cartella di pagamento n. 29520180009898313000;
5- Cartella di pagamento n. 29520210023977141000;
6- Cartella di pagamento n. 29520220004399614000;
7- Cartella di pagamento n. 29520230019628141000;
8- Cartella di pagamento n. 29520230030420989000;
9- Cartella di pagamento n. 29520240022394567000,
10- Avviso di addebito n. 59520180002893073000;
11- Avviso di accertamento Ente n. 000180030375
Il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti, la maturata decadenza e l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria. L'Agenzia delle Entrate, l'AdER e il Comune di Messina, costituitisi in giudizio, hanno affermato la correttezza del loro operato chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Dall'esame della documentazione allegata si evince che la cartella n°295 2018 0003905570000 è stata notificata al ricorrente a mezzo PEC il 13.04.2018, la cartella n°295 2021 0023977141000 è stata notificata a mezzo PEC il 16.12.2022 e la cartella di pagamento n°295 2022 0004399614000 è stata notificata a mezzo
PEC il 23.05.2022 (cfr. doc. in atti).
Con riferimento alla prima cartella notificata nell'anno 2018 si osserva, altresì, che la stessa afferisce al mancato versamento dell'IRPEF e, pertanto, il termine di prescrizione è di anni dieci che non sono ancora decorsi;
inoltre, successivamente alla notifica della suddetta cartella è stato notificato l'avviso di intimazione n°29520239012136981000 a mezzo PEC in data 24.10.2023 e successivamente l'avviso di intimazione oggetto del presente gravame (cfr. doc. in atti).
Con riferimento invece alle altre due cartelle il cui credito afferisce a TA e AR si osserva che il termine di prescrizione è quinquennale, pertanto dalla notifica delle suddette cartelle (2022) alla data di notifica dell'atto impugnato (2025) la prescrizione non è ancora maturata
Sulla base della documentazione in atti il credito non può ritenersi prescritto tenuto conto che dalla notifica delle cartelle è iniziato a decorrere ex novo un nuovo termine di prescrizione che è stato interrotto dalla notifica dell'intimazione impugnata.
Inoltre non avendo il ricorrente impugnato le cartelle nel termine indicato dalla legge lo stesso è decaduto dalla facoltà di eccepire altri e diversi vizi inerenti le cartelle suddette, potendo con il ricorso impugnare solamente vizi che riguardano l'atto impugnato.
Il ricorso è invece meritevole di accoglimento con riferimento all'omessa notifica dell'atto presupposto indicato al punto n. 11) dell'intimazione impugnata atteso che manca in atti idonea documentazione attestante la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento.
Le spese del giudizio sono compensate tra le parti stante il parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato nei termini indicati in parte motiva;
compensa le spese di lite tra le parti. Messina, 27 gennaio 2026 Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa
OS BU dott. Carmelo Adile
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ADILE CARMELO, Presidente
BUSACCA ROSSELLA, RE
MB GIUSEPPE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5000/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Messina - Viale San Martino Isol. 88 N. 234 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia, 45/c 98123 Messina ME elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010042932000 IRPEF-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010042932000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010042932000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010042932000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010042932000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010042932000 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 498/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 295 2025 90100429 32/000, notificata in data 23/05/2025, con cui è stato chiesto il pagamento di € 23.727,96 precisando di volere impugnare solamente le cartelle di cui ai punti n. 3, 5, 6 e l'avviso di accertamento 11, indicati nella tabella raffigurata nell'atto introduttivo che si richiama:
1- Cartella di pagamento n. 29520170012768891000;
2- Cartella di pagamento n. 29520170013685046000;
3- Cartella di pagamento n. 29520180003905570000;
4- Cartella di pagamento n. 29520180009898313000;
5- Cartella di pagamento n. 29520210023977141000;
6- Cartella di pagamento n. 29520220004399614000;
7- Cartella di pagamento n. 29520230019628141000;
8- Cartella di pagamento n. 29520230030420989000;
9- Cartella di pagamento n. 29520240022394567000,
10- Avviso di addebito n. 59520180002893073000;
11- Avviso di accertamento Ente n. 000180030375
Il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti, la maturata decadenza e l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria. L'Agenzia delle Entrate, l'AdER e il Comune di Messina, costituitisi in giudizio, hanno affermato la correttezza del loro operato chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Dall'esame della documentazione allegata si evince che la cartella n°295 2018 0003905570000 è stata notificata al ricorrente a mezzo PEC il 13.04.2018, la cartella n°295 2021 0023977141000 è stata notificata a mezzo PEC il 16.12.2022 e la cartella di pagamento n°295 2022 0004399614000 è stata notificata a mezzo
PEC il 23.05.2022 (cfr. doc. in atti).
Con riferimento alla prima cartella notificata nell'anno 2018 si osserva, altresì, che la stessa afferisce al mancato versamento dell'IRPEF e, pertanto, il termine di prescrizione è di anni dieci che non sono ancora decorsi;
inoltre, successivamente alla notifica della suddetta cartella è stato notificato l'avviso di intimazione n°29520239012136981000 a mezzo PEC in data 24.10.2023 e successivamente l'avviso di intimazione oggetto del presente gravame (cfr. doc. in atti).
Con riferimento invece alle altre due cartelle il cui credito afferisce a TA e AR si osserva che il termine di prescrizione è quinquennale, pertanto dalla notifica delle suddette cartelle (2022) alla data di notifica dell'atto impugnato (2025) la prescrizione non è ancora maturata
Sulla base della documentazione in atti il credito non può ritenersi prescritto tenuto conto che dalla notifica delle cartelle è iniziato a decorrere ex novo un nuovo termine di prescrizione che è stato interrotto dalla notifica dell'intimazione impugnata.
Inoltre non avendo il ricorrente impugnato le cartelle nel termine indicato dalla legge lo stesso è decaduto dalla facoltà di eccepire altri e diversi vizi inerenti le cartelle suddette, potendo con il ricorso impugnare solamente vizi che riguardano l'atto impugnato.
Il ricorso è invece meritevole di accoglimento con riferimento all'omessa notifica dell'atto presupposto indicato al punto n. 11) dell'intimazione impugnata atteso che manca in atti idonea documentazione attestante la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento.
Le spese del giudizio sono compensate tra le parti stante il parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato nei termini indicati in parte motiva;
compensa le spese di lite tra le parti. Messina, 27 gennaio 2026 Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa
OS BU dott. Carmelo Adile