Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 09/02/2026, n. 785
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Accolto
    Omessa notifica degli atti presupposti

    Il giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di omessa notifica dell'avviso di accertamento indicato al punto 11 dell'intimazione, non essendovi prova in atti della sua regolare notifica. Per le altre cartelle, il ricorrente è decaduto dalla facoltà di eccepire vizi diversi da quelli relativi all'atto impugnato, non avendo impugnato le cartelle nei termini di legge.

  • Rigettato
    Decadenza

    Il giudice ha ritenuto che, non avendo il ricorrente impugnato le cartelle nei termini di legge, lo stesso è decaduto dalla facoltà di eccepire altri e diversi vizi inerenti le cartelle suddette, potendo con il ricorso impugnare solamente vizi che riguardano l'atto impugnato.

  • Rigettato
    Prescrizione

    Il giudice ha ritenuto che il credito non può ritenersi prescritto, tenuto conto che dalla notifica delle cartelle è iniziato a decorrere ex novo un nuovo termine di prescrizione che è stato interrotto dalla notifica dell'intimazione impugnata. Per l'IRPEF il termine è decennale e non è ancora decorso; per TARES e TARI il termine è quinquennale e non è ancora maturato dalla notifica delle cartelle (2022) alla notifica dell'atto impugnato (2025).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 09/02/2026, n. 785
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 785
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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