TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/03/2025, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 12 marzo 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 126/2022 R.G. Sez. Lavoro,
PROMOSSA DA
, e , rappresentate e difese dall'avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
Simona Fiorello, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. Antonio Petino, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente -
E CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Antonio Petino, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente -
********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.01.2022, le ricorrenti indicate in epigrafe hanno agito in giudizio, esponendo che, dopo un iniziale periodo nel quale (a decorrere dal 01.01.2011 per la sig.ra e la sig.ra e dal febbraio 2012 per la sig.ra avevano Parte_1 Pt_3 Pt_2
prestato la loro attività lavorativa alle dipendenze delle cooperative sociali “Opera Servizi”,
1 “Rosa dei Venti” e “SA.FE.CO”, alle quali la aveva concesso in appalto la CP_1
fornitura dei servizi socio-sanitari ed ausiliari da svolgere all'interno della “Casa di cura
Clinica Basile”, con sede in Catania, viale Odorico da Pordenone n. 1, erano state successivamente assunte dalla citata società sino al 31.12.2018 (la sig.ra CP_1
e la sig.ra a decorrere dal gennaio 2016 e la sig.ra dal giugno 2016), Parte_1 Pt_2 Pt_3
con contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno, successivamente più volte prorogato, con qualifica e mansioni di operatore socio-assistenziale da svolgere presso la suddetta “Clinica Basile”, e con inquadramento nel livello B del C.C.N.L. di settore, e di essere state poi assunte dalla sempre con analogo contratto a tempo Controparte_2
determinato e a tempo pieno, ripetutamente prorogato, tutte e tre dal 04.06.2019 al
18.03.2021, per svolgere le mansioni di operatore socio assistenziale presso la C.T.A. “Villa
Igea” sita in Tremestieri Etneo, Viale Leonardo da Vinci n. 37.
Le ricorrenti hanno poi dedotto che: le due società resistenti rappresentavano “di fatto il medesimo datore di lavoro, in quanto riconducibili ad un'unica realtà imprenditoriale con la medesima composizione societaria
(gli unici soci di entrambe le società sono al 52% e al 48%) CP_3 Controparte_4 ed il medesimo amministratore unico nella persona della dott.ssa ”; “a Persona_1 dimostrazione di quanto sopra depongono diversi indici, quali l'unicità della struttura organizzativa e produttiva;
l'integrazione tra le attività esercitate e l'interesse comune di entrambe”; unico era il coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario (stesso amministratore unico dott.ssa ; si configurava l'utilizzazione contemporanea Persona_1
della prestazione lavorativa da parte delle due società; la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra esse ricorrenti e “lo stesso datore di lavoro ( , per effetto CP_1 della successione di contratti a termine nel tempo, supera di gran lunga il limite massimo” previsto dall'art. 19 del d.lgs. 81/2015, atteso che la successione dei contratti a termine si è protratta quantomeno dal 2016 al 2021; era stato violato il diritto di precedenza che spettava loro ex art. 24, comma 1, del d.lgs. n.
81/2015 nelle assunzioni a tempo indeterminato che la e la CP_1 Controparte_2 avevano effettuato, rispettivamente, tra il dicembre del 2015 e l'inizio del 2016, tra il personale socio-sanitario ed ausiliario già dipendente della società appaltatrice SA.FE.CO.,
e nel 2021, allorquando la suddetta dopo la scadenza del loro contratto a Controparte_2
2 termine, in data 18.03.2021, aveva proceduto ad assumere dipendenti a tempo indeterminato
“per mansioni equivalenti a quelle” da loro espletate;
nonostante il loro inquadramento nella qualifica di operatore socio-assistenziale di livello B, esse avevano di fatto svolto le mansioni superiori di operatore socio-sanitario di livello B1.
Tanto premesso, le attrici hanno domandato al Giudice adito di: accertare e dichiarare l'esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra esse ricorrenti e la a far data, rispettivamente, dal 01.01.2011 per la sig.ra da CP_1 Pt_3
febbraio 2012 per la sig.ra e dal 01.01.2011 per la sig.ra o dalla diversa Pt_2 Parte_1
data accertata in corso di causa, con conseguente riammissione in servizio con la qualifica professionale di “operatore socio sanitario” inquadramento nel livello B1 del C.C.N.L. di settore;
accertare e dichiarare il loro diritto di precedenza nelle assunzioni effettuate da a tempo indeterminato per mansioni equivalenti a quelle da loro svolte;
CP_1
dichiarare e disporre la loro riassunzione a tempo indeterminato alle dipendenze di CP_1 con la qualifica professionale di “operatore socio sanitario” e con inquadramento nel
[...]
livello B1 del C.C.N.L. di settore;
condannare al risarcimento del danno ex art. CP_1
28 d.lgs. 81/2015 nella misura indennitaria pari al massimo delle mensilità previste dalla legge o quella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di giustizia;
condannare la al risarcimento dei danni per violazione del diritto di precedenza nelle CP_1
assunzioni, nella misura indennitaria pari al massimo delle mensilità previste dalla legge o quella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di giustizia.; condannare la CP_1
al pagamento delle differenze retributive per l'assegnazione delle ricorrenti a mansioni
[...]
superiori, da accertare e quantificare a mezzo di espletanda CTU, oltre accessori;
in via subordinata, accertare e dichiarare l'esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra esse ricorrenti e (che di fatto Controparte_5 costituiscono un'unica realtà imprenditoriale) a far data, rispettivamente, dal 01.06.2016 per la sig.ra dal 01.02.2016 per la sig.ra e dal 14.01.2016 per la sig.ra Pt_3 Pt_2 Parte_1
o dalla diversa data accertata in corso di causa, con conseguente riammissione in servizio con la qualifica professionale di “Operatore socio sanitario” inquadramento nel livello B1 del C.C.N.L. di settore;
accertare e dichiarare che e costituiscono CP_1 Controparte_2 un'unica realtà imprenditoriale e un unico soggetto giuridico che si configura come unico datore di lavoro alle cui dipendenze hanno prestato attività dalle citate date sino al
18.03.2021; accertare e dichiarare il loro diritto di precedenza nelle assunzioni effettuate da
3 e/o a tempo indeterminato per mansioni equivalenti a quelle da CP_1 Controparte_2
loro svolte;
dichiarare e disporre la loro riassunzione a tempo indeterminato alle dipendenze di con la qualifica professionale di “operatore socio sanitario” Controparte_5
inquadramento nel livello B1 del C.C.N.L. di settore;
condannare e/o CP_1 CP_2
al risarcimento del danno ex art. 28 d.lgs. 81/2015 nella misura indennitaria pari al
[...]
massimo delle mensilità previste dalla legge o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
condannare e/o al risarcimento dei danni per violazione CP_1 Controparte_2
del diritto di precedenza nelle assunzioni a favore delle ricorrenti, nella misura indennitaria pari al massimo delle mensilità previste dalla legge o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
condannare le resistenti al pagamento delle differenze retributive per l'assegnazione delle ricorrenti a mansioni superiori, da accertare e quantificare a mezzo di espletanda CTU, il tutto oltre accessori.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 01.03.2022 le società resistenti si sono costituite in giudizio, spiegando difese volte a perorare l'infondatezza del ricorso nel merito e, in particolare, rappresentando che: non è possibile rinvenire l'esistenza di un unico centro di imputazione, in quanto, ferma l'identità della persona dell'amministratore e legale rappresentante e le composizioni societarie, nell'ambito delle due società non è rinvenibile un unico centro di imputazione, in quanto “non viene svolta alcuna attività integrata né alcuna attività comune e non vi è una unica organizzazione e men che meno alcuna commistione del personale dipendente”; le due compagini societarie perseguono “finalità differenti, mai interferenti fra loro, ciascuna nel differente settore produttivo di competenza che non è neanche astrattamente collegabile”, atteso che la clinica Basile, gestita da CP_1
si occupa di attività di cura e riabilitazione ortopedica, traumatologica e neurologica,
[...]
con lungodegenza, a Catania, mentre la si occupa di assistenza Controparte_6
e riabilitazione psichiatrica in comunità residenziale a Tremestieri Etneo;
la ha CP_1
la propria sede a Siracusa ed espleta attività di clinica, casa di cura convenzionata a Catania presso la clinica Basile, la ha la propria sede legale a Trapani, conduce in affitto Controparte_2
d'azienda dal 19.12.2017 l'attività di CTA (Comunità Terapeutica Assistita) di Villa Igea, sita in Tremestieri Etneo, giusto contratto di affitto di azienda da procedura fallimentare di del 18.12.2017, successivamente acquisita;
le due società applicavano Controparte_6
C.C.N.L. differenti, in relazione al differente settore e alle differenti attività svolte, con conseguente differente disciplina normativa e retributiva: la il C.C.N.L. AIOP CP_1
4 Personale non medico e la il C.C.N.L. Servizi Assistenziali Uneba;
la “gestione Controparte_2 amministrativa e contabile” delle due società è “separata”, in quanto l'attività della CP_1
è curata dallo studio di consulenza del lavoro di Siracusa,
[...] Controparte_7
e dal commercialista di Messina, mentre quella della Controparte_8
dallo studio di consulenza del lavoro di Palermo e dal Controparte_2 Controparte_9
commercialista Studio Mazzara-SGS di Trapani;
differente è il “coordinamento tecnico sanitario (che incentra tutti i poteri di direzione organizzativa nelle strutture sanitarie)”, stante che direttore sanitario della Clinica Basile è il dott. , mentre Persona_2
direttore sanitario della CTA Villa Igea è il dott. le ricorrenti sono state Persona_3
assunte dalla perché, la dott.ssa già le conosceva quali dipendenti della Controparte_2 Per_1
per cui, dopo la cessazione dei rapporti di lavoro con la in data CP_1 CP_1
31.12.2018, avendo necessità di procedere ad alcune assunzioni di unità da adibire a Villa
Igea, ha proposto loro l'assunzione come “gesto di disponibilità”; le ricorrenti “non hanno mai svolto contemporaneamente alcuna attività lavorativa in favore dell'una e dell'altra società”; l'inquadramento delle ricorrenti nelle due distinte società è sempre stato differente, in quanto, quali dipendenti della presso la Clinica Basile di Catania, le predette CP_1
erano inquadrate come operatrici socio assistenziali, livello B del CCNL AIOP Personale non medico, mentre quali dipendenti della presso la CTA Villa Igea le Controparte_2
medesime erano inquadrate come Operaio OSA, livello 5S del CCNL Servizi Assistenziali
Uneba.
Inoltre, le società resistenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per decadenza dalla impugnativa stragiudiziale (con riguardo ai contrati di lavoro con la e dalla CP_1
impugnativa giudiziale (con riguardo ai contratti di lavoro con la dei contratti Controparte_2
a termine ai sensi dell'art. 32 della legge 183 del 2010, dell'art. 6 comma 2 della legge 604 del 1966 e dell'art. 28 del d.lgs. 81 del 2015.
Infine, le parti convenute hanno eccepito che le lavoratrici non avevano tempestivamente presentato la dichiarazione di cui all'art. 24, comma 4, del d.lgs. 81 del 2018 ai fini dell'esercizio del diritto di precedenza nelle nuove assunzioni a tempo indeterminato.
Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale e rinviato il processo per eccessivo carico del ruolo, all'esito dell'udienza del 12.03.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti ed è stata pronunciata la presente sentenza.
5 2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, analizziamo adesso il merito della controversia.
2.1. Per facilità di soluzione della questione e per sgomberare subito il campo prima di affrontare i profili controversi più complessi, esaminiamo innanzitutto la domanda avente ad oggetto il preteso svolgimento di fatto di mansioni superiori.
La domanda non è meritevole di accoglimento per mancato adempimento dell'onere assertivo e probatorio.
Invero, come costantemente osservato dalla Suprema Corte, in tema di svolgimento di mansioni superiori, "il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass. civ. Sez. lav.,
21.5.2003, n. 8025).
E inoltre, si è pure affermato che “nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce comunque giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione” (vedi ex multis Cass. 30.10.2008, n. 26233); nello stesso senso, più recentemente, si è espressa Cass. 28.04.2015, n. 8589, secondo la quale “il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda”.
Nella specie, le ricorrenti non hanno in alcun modo, né genericamente, nè dettagliatamente, descritto le mansioni in concreto svolte nella pretesa e anelata qualità di operatore socio-
6 sanitario, e non hanno specificamente dedotto il mansionario che, secondo le previsioni del
C.C.N.L. di riferimento, era proprio del livello di inquadramento di appartenenza (livello B)
e quello inerente al livello superiore al quale aspirano (livello B1).
Le attrici, infatti, si nono limitate a dedurre genericamente (e a chiedere di provare mediante prova testimoniale) di essere state concretamente “adibite alle mansioni proprie” della qualifica di operatore socio-sanitario, senza null'altro aggiungere o specificare.
Il mancato assolvimento dell'opere probatorio e, prima ancora, di allegazione, pertanto, è macroscopico.
2.2. Passiamo adesso ad esaminare le domande di tese ad ottenere la “riammissione in servizio” o la “riassunzione a tempo indeterminato” e la tutela indennitaria di cui all'art. 28 del d.lgs. 81/2015, domande tutte che presuppongono il riconoscimento, in capo alle due società resistenti, di un'unica realtà imprenditoriale e di un unico datore di lavoro, con conseguente sostanziale continuità ed unicità dei rapporti di lavoro intercorsi tra le due compagini societarie.
La valutazione di tali domande, quindi, implica la soluzione della questione della c.d. codatorialità.
Al riguardo, la Cassazione ha statuito che “il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sè solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare – anche all'eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato – un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico- funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico e amministrativo- finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie
7 società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori (Cass. 1 aprile 1999
n. 3136, Cass. 12 marzo 1996 n. 2008).” (Cass. Sez. lav., 15.5.2006 n. 11107 e, più di recente, Cass. Sez. lav. 20.12.2016, n. 26346; Cass. Sez. lav. 31.07.2017, n. 19023; Cass.
Sez. lav. 25.01.2021, n. 1507; Cass. Sez. lav. 25.05.2022, n. 16975; Cass. Sez. lav.
13.10.2023, n. 30087).
Nella stessa direzione, si è affermato che “i requisiti per l'individuazione di una ipotesi di codatorialità, implicante l'esistenza di un gruppo di imprese con unicità di centro di imputazione dei rapporti giuridici ed in particolare dei rapporti lavorativi, consistono: a) nell'unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) nell'integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e nel correlativo interesse comune;
c) nel coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) nella utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori” (Cass. Sez. lav.
24.06.2021, n. 18135).
I giudici di legittimità, poi, hanno ulteriormente precisato che “si ha unicità del rapporto di lavoro qualora uno stesso lavoratore presti contemporaneamente servizio per due datori di lavoro e la sua opera sia tale che in essa non possa distinguersi quale parte sia svolta nell'interesse di un datore di lavoro e quale nell'interesse dell'altro, con la conseguenza che entrambi i fruitori di siffatta attività devono essere considerati solidalmente responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto, ai sensi dell'art. 1294 c.c., che stabilisce una presunzione di solidarietà in caso di obbligazione con pluralità di debitori, ove dalla legge o dal titolo non risulti diversamente” (Cass. Sez. lav. 28.03.2018, n. 7704;
Cass. Sez. lav. 11.02.2019, n. 3899, secondo la quale, ove risulti che la parte abbia prestato la sua opera, “contemporaneamente ed indifferentemente, in favore di tutte le diverse società convenute e che la prestazione, nell'orario di lavoro definito contrattualmente dalla società che formalmente aveva in carico la dipendente, andava a vantaggio anche delle altre società, si deve ritenere che sussista un unico rapporto alle dipendenze di più datori di lavoro. In sostanza, qualora uno stesso dipendente presti servizio contemporaneamente a favore di diversi datori di lavoro, titolari di distinte imprese, e l'attività sia svolta in modo
8 indifferenziato, così che in essa non possa distinguersi quale parte sia stata svolta nell'interesse di un datore e quale nell'interesse degli altri è configurabile l'unicità del rapporto di lavoro e tutti i fruitori dell'attività del lavoratore devono essere considerati solidalmente responsabili nei suoi confronti per le obbligazioni relative, ai sensi dell'art.
1294 c.c.”).
Ebbene, nella specie, dalle stesse deduzioni di parte e dai documenti versati in atti si evince chiaramente che la e la facessero parte dello stesso gruppo CP_1 Controparte_2
societario e tra le medesime esistesse un collegamento economico-funzionale, atteso che la medesima era la amministratrice unica delle due società (nella persona della dott.ssa Per_1
) ed analoga era la relativa composizione proprietaria, in entrambe le società il
[...]
capitale sociale appartenendo a e ad in particolare, nella CP_10 CP_11 le quote sociali erano di proprietà per l'80% di e per il 20% di CP_1 CP_11
, mentre nella le quote sociali appartenevano per il 52% ad CP_10 Controparte_2
e per il 48% a (v. visure camerali allegate ai nn. 1 e 2 fasc. CP_11 CP_10
ric.).
Ciò posto, tuttavia, non può reputarsi che le due società del gruppo costituissero un unico centro di imputazione dei diversi rapporti di lavoro instaurati con ciascuna di esse.
Invero, le resistenti hanno dedotto (e le ricorrenti non hanno specificamente contestato) e, comunque, da alcuni documenti in atti è parzialmente desumibile che: le due compagini societarie svolgono o svolgevano attività diverse, ciascuna nel proprio settore produttivo di competenza, atteso che la clinica Basile, di proprietà di si CP_1
occupa o si occupava di attività di cura e riabilitazione ortopedica, traumatologica e neurologica, anche in lungodegenza, a Catania, in viale Odorico da Pordenone, mentre la
Villa Igea, condotta da in virtù del contratto di affitto di azienda stipulato il Controparte_2
18.12.2017 con in concordato preventivo (v. doc. 9 fasc. res.), e Controparte_6
successivamente acquisita, si occupa o si occupava di assistenza e riabilitazione psichiatrica in comunità residenziale (CTA) a Tremestieri Etneo, via Leonardo da Vinci n. 37; la ha o aveva la propria sede legale a Siracusa, mentre la ha o CP_1 Controparte_2
aveva la propria sede legale a Trapani;
la ha o aveva un campo di operatività assai ampio nel campo della gestione di Controparte_2
strutture sanitarie, essa conducendo 9 Comunità Terapeutiche Assistite, 9 Case di cura e 4
9 Residenze Assistenziali Sanitarie, oltre ad un centro per la preparazione dei pasti (v. contratto di affitto di azienda allegato al n. 9 fasc. res.); le due società applicano o applicavano C.C.N.L. diversi, in relazione al differente settore e alle differenti attività specificamente svolte, con conseguente differente disciplina normativa e retributiva dei relativi rapporti di lavoro: la il C.C.N.L. AIOP Personale non CP_1
medico e la il C.C.N.L. Servizi Assistenziali Uneba;
Controparte_2
la gestione contabile ed amministrativo-finanziaria delle due società è o era separata ed affidata a distinti studi professionali, in quanto l'attività della è o era curata CP_1
dallo studio di consulenza del lavoro di Siracusa, e dal Controparte_7
commercialista Dott. di Messina, mentre quella della CP_7 Controparte_8 CP_2
dallo studio di consulenza del lavoro di Palermo e dal commercialista
[...] Controparte_9
Studio Mazzara-SGS di Trapani;
la guida tecnico-operativa delle due gestioni sociali (e il conseguente esercizio dei poteri di direzione organizzativa delle due strutture sanitarie) è o era diversa, stante che direttore sanitario della Clinica Basile è o era il dott. , mentre direttore sanitario Persona_2
della CTA Villa Igea è o era il dott. Persona_3
le ricorrenti non hanno svolto contemporaneamente e indifferentemente la loro attività lavorativa in favore delle due società, atteso che le stesse hanno prestato la loro opera, nel primo periodo, presso la Clinica Basile, alle dipendenze della e, nel secondo e CP_1
separato periodo, presso la CTA Villa Igea, alle dipendenze della Controparte_2
Pertanto, in carenza di specifiche e dimostrate deduzioni attoree in ordine alla esistenza di un'unica organizzazione aziendale, allo svolgimento di un'attività sociale integrata o comune e alla commistione del personale dipendente delle due società, il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Per quanto concerne la asserita violazione del diritto di precedenza nelle nuove assunzioni da parte delle società convenute, poi, le ricorrenti non hanno mai presentato la dichiarazione di cui all'art. 24, comma 4, del d.lgs. 81 del 2018 (ai sensi del quale il diritto di precedenza
“può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro”), se non con le richieste del tentativo di conciliazione notificate a mezzo pec in data
25.10.2021 (v. doc. n. 26 fasc. ric. e n. 6 fasc. res.) e, quindi, dopo il decorso del termine di sei mesi rispetto alla data di cessazione dei rapporti di lavoro con la il Controparte_2
10 18.03.2021 e, ancor più, rispetto alla data di cessazione dei rapporti di lavoro con la CP_1
il 31.12.2018.
[...]
Negli atti di diffida notificati in data 05.05.2021 e 08.07.2021 (v. doc. nn. 21 e 22 fasc. ric.
e n. 4 fasc. res.), invero, non è fatta alcuna menzione della volontà di esercitare il diritto di precedenza nelle nuove assunzioni.
2. Il ricorso, quindi, va interamente rigettato.
Tuttavia, tenuto conto della condizione soggettiva delle parti e della complessità delle questioni trattate, si ritiene di dovere integralmente compensare le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 126/2022 R.G., rigetta il ricorso e compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Catania, 14 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Tripi
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 12 marzo 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 126/2022 R.G. Sez. Lavoro,
PROMOSSA DA
, e , rappresentate e difese dall'avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
Simona Fiorello, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. Antonio Petino, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente -
E CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Antonio Petino, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente -
********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.01.2022, le ricorrenti indicate in epigrafe hanno agito in giudizio, esponendo che, dopo un iniziale periodo nel quale (a decorrere dal 01.01.2011 per la sig.ra e la sig.ra e dal febbraio 2012 per la sig.ra avevano Parte_1 Pt_3 Pt_2
prestato la loro attività lavorativa alle dipendenze delle cooperative sociali “Opera Servizi”,
1 “Rosa dei Venti” e “SA.FE.CO”, alle quali la aveva concesso in appalto la CP_1
fornitura dei servizi socio-sanitari ed ausiliari da svolgere all'interno della “Casa di cura
Clinica Basile”, con sede in Catania, viale Odorico da Pordenone n. 1, erano state successivamente assunte dalla citata società sino al 31.12.2018 (la sig.ra CP_1
e la sig.ra a decorrere dal gennaio 2016 e la sig.ra dal giugno 2016), Parte_1 Pt_2 Pt_3
con contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno, successivamente più volte prorogato, con qualifica e mansioni di operatore socio-assistenziale da svolgere presso la suddetta “Clinica Basile”, e con inquadramento nel livello B del C.C.N.L. di settore, e di essere state poi assunte dalla sempre con analogo contratto a tempo Controparte_2
determinato e a tempo pieno, ripetutamente prorogato, tutte e tre dal 04.06.2019 al
18.03.2021, per svolgere le mansioni di operatore socio assistenziale presso la C.T.A. “Villa
Igea” sita in Tremestieri Etneo, Viale Leonardo da Vinci n. 37.
Le ricorrenti hanno poi dedotto che: le due società resistenti rappresentavano “di fatto il medesimo datore di lavoro, in quanto riconducibili ad un'unica realtà imprenditoriale con la medesima composizione societaria
(gli unici soci di entrambe le società sono al 52% e al 48%) CP_3 Controparte_4 ed il medesimo amministratore unico nella persona della dott.ssa ”; “a Persona_1 dimostrazione di quanto sopra depongono diversi indici, quali l'unicità della struttura organizzativa e produttiva;
l'integrazione tra le attività esercitate e l'interesse comune di entrambe”; unico era il coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario (stesso amministratore unico dott.ssa ; si configurava l'utilizzazione contemporanea Persona_1
della prestazione lavorativa da parte delle due società; la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra esse ricorrenti e “lo stesso datore di lavoro ( , per effetto CP_1 della successione di contratti a termine nel tempo, supera di gran lunga il limite massimo” previsto dall'art. 19 del d.lgs. 81/2015, atteso che la successione dei contratti a termine si è protratta quantomeno dal 2016 al 2021; era stato violato il diritto di precedenza che spettava loro ex art. 24, comma 1, del d.lgs. n.
81/2015 nelle assunzioni a tempo indeterminato che la e la CP_1 Controparte_2 avevano effettuato, rispettivamente, tra il dicembre del 2015 e l'inizio del 2016, tra il personale socio-sanitario ed ausiliario già dipendente della società appaltatrice SA.FE.CO.,
e nel 2021, allorquando la suddetta dopo la scadenza del loro contratto a Controparte_2
2 termine, in data 18.03.2021, aveva proceduto ad assumere dipendenti a tempo indeterminato
“per mansioni equivalenti a quelle” da loro espletate;
nonostante il loro inquadramento nella qualifica di operatore socio-assistenziale di livello B, esse avevano di fatto svolto le mansioni superiori di operatore socio-sanitario di livello B1.
Tanto premesso, le attrici hanno domandato al Giudice adito di: accertare e dichiarare l'esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra esse ricorrenti e la a far data, rispettivamente, dal 01.01.2011 per la sig.ra da CP_1 Pt_3
febbraio 2012 per la sig.ra e dal 01.01.2011 per la sig.ra o dalla diversa Pt_2 Parte_1
data accertata in corso di causa, con conseguente riammissione in servizio con la qualifica professionale di “operatore socio sanitario” inquadramento nel livello B1 del C.C.N.L. di settore;
accertare e dichiarare il loro diritto di precedenza nelle assunzioni effettuate da a tempo indeterminato per mansioni equivalenti a quelle da loro svolte;
CP_1
dichiarare e disporre la loro riassunzione a tempo indeterminato alle dipendenze di CP_1 con la qualifica professionale di “operatore socio sanitario” e con inquadramento nel
[...]
livello B1 del C.C.N.L. di settore;
condannare al risarcimento del danno ex art. CP_1
28 d.lgs. 81/2015 nella misura indennitaria pari al massimo delle mensilità previste dalla legge o quella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di giustizia;
condannare la al risarcimento dei danni per violazione del diritto di precedenza nelle CP_1
assunzioni, nella misura indennitaria pari al massimo delle mensilità previste dalla legge o quella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di giustizia.; condannare la CP_1
al pagamento delle differenze retributive per l'assegnazione delle ricorrenti a mansioni
[...]
superiori, da accertare e quantificare a mezzo di espletanda CTU, oltre accessori;
in via subordinata, accertare e dichiarare l'esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra esse ricorrenti e (che di fatto Controparte_5 costituiscono un'unica realtà imprenditoriale) a far data, rispettivamente, dal 01.06.2016 per la sig.ra dal 01.02.2016 per la sig.ra e dal 14.01.2016 per la sig.ra Pt_3 Pt_2 Parte_1
o dalla diversa data accertata in corso di causa, con conseguente riammissione in servizio con la qualifica professionale di “Operatore socio sanitario” inquadramento nel livello B1 del C.C.N.L. di settore;
accertare e dichiarare che e costituiscono CP_1 Controparte_2 un'unica realtà imprenditoriale e un unico soggetto giuridico che si configura come unico datore di lavoro alle cui dipendenze hanno prestato attività dalle citate date sino al
18.03.2021; accertare e dichiarare il loro diritto di precedenza nelle assunzioni effettuate da
3 e/o a tempo indeterminato per mansioni equivalenti a quelle da CP_1 Controparte_2
loro svolte;
dichiarare e disporre la loro riassunzione a tempo indeterminato alle dipendenze di con la qualifica professionale di “operatore socio sanitario” Controparte_5
inquadramento nel livello B1 del C.C.N.L. di settore;
condannare e/o CP_1 CP_2
al risarcimento del danno ex art. 28 d.lgs. 81/2015 nella misura indennitaria pari al
[...]
massimo delle mensilità previste dalla legge o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
condannare e/o al risarcimento dei danni per violazione CP_1 Controparte_2
del diritto di precedenza nelle assunzioni a favore delle ricorrenti, nella misura indennitaria pari al massimo delle mensilità previste dalla legge o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
condannare le resistenti al pagamento delle differenze retributive per l'assegnazione delle ricorrenti a mansioni superiori, da accertare e quantificare a mezzo di espletanda CTU, il tutto oltre accessori.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 01.03.2022 le società resistenti si sono costituite in giudizio, spiegando difese volte a perorare l'infondatezza del ricorso nel merito e, in particolare, rappresentando che: non è possibile rinvenire l'esistenza di un unico centro di imputazione, in quanto, ferma l'identità della persona dell'amministratore e legale rappresentante e le composizioni societarie, nell'ambito delle due società non è rinvenibile un unico centro di imputazione, in quanto “non viene svolta alcuna attività integrata né alcuna attività comune e non vi è una unica organizzazione e men che meno alcuna commistione del personale dipendente”; le due compagini societarie perseguono “finalità differenti, mai interferenti fra loro, ciascuna nel differente settore produttivo di competenza che non è neanche astrattamente collegabile”, atteso che la clinica Basile, gestita da CP_1
si occupa di attività di cura e riabilitazione ortopedica, traumatologica e neurologica,
[...]
con lungodegenza, a Catania, mentre la si occupa di assistenza Controparte_6
e riabilitazione psichiatrica in comunità residenziale a Tremestieri Etneo;
la ha CP_1
la propria sede a Siracusa ed espleta attività di clinica, casa di cura convenzionata a Catania presso la clinica Basile, la ha la propria sede legale a Trapani, conduce in affitto Controparte_2
d'azienda dal 19.12.2017 l'attività di CTA (Comunità Terapeutica Assistita) di Villa Igea, sita in Tremestieri Etneo, giusto contratto di affitto di azienda da procedura fallimentare di del 18.12.2017, successivamente acquisita;
le due società applicavano Controparte_6
C.C.N.L. differenti, in relazione al differente settore e alle differenti attività svolte, con conseguente differente disciplina normativa e retributiva: la il C.C.N.L. AIOP CP_1
4 Personale non medico e la il C.C.N.L. Servizi Assistenziali Uneba;
la “gestione Controparte_2 amministrativa e contabile” delle due società è “separata”, in quanto l'attività della CP_1
è curata dallo studio di consulenza del lavoro di Siracusa,
[...] Controparte_7
e dal commercialista di Messina, mentre quella della Controparte_8
dallo studio di consulenza del lavoro di Palermo e dal Controparte_2 Controparte_9
commercialista Studio Mazzara-SGS di Trapani;
differente è il “coordinamento tecnico sanitario (che incentra tutti i poteri di direzione organizzativa nelle strutture sanitarie)”, stante che direttore sanitario della Clinica Basile è il dott. , mentre Persona_2
direttore sanitario della CTA Villa Igea è il dott. le ricorrenti sono state Persona_3
assunte dalla perché, la dott.ssa già le conosceva quali dipendenti della Controparte_2 Per_1
per cui, dopo la cessazione dei rapporti di lavoro con la in data CP_1 CP_1
31.12.2018, avendo necessità di procedere ad alcune assunzioni di unità da adibire a Villa
Igea, ha proposto loro l'assunzione come “gesto di disponibilità”; le ricorrenti “non hanno mai svolto contemporaneamente alcuna attività lavorativa in favore dell'una e dell'altra società”; l'inquadramento delle ricorrenti nelle due distinte società è sempre stato differente, in quanto, quali dipendenti della presso la Clinica Basile di Catania, le predette CP_1
erano inquadrate come operatrici socio assistenziali, livello B del CCNL AIOP Personale non medico, mentre quali dipendenti della presso la CTA Villa Igea le Controparte_2
medesime erano inquadrate come Operaio OSA, livello 5S del CCNL Servizi Assistenziali
Uneba.
Inoltre, le società resistenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per decadenza dalla impugnativa stragiudiziale (con riguardo ai contrati di lavoro con la e dalla CP_1
impugnativa giudiziale (con riguardo ai contratti di lavoro con la dei contratti Controparte_2
a termine ai sensi dell'art. 32 della legge 183 del 2010, dell'art. 6 comma 2 della legge 604 del 1966 e dell'art. 28 del d.lgs. 81 del 2015.
Infine, le parti convenute hanno eccepito che le lavoratrici non avevano tempestivamente presentato la dichiarazione di cui all'art. 24, comma 4, del d.lgs. 81 del 2018 ai fini dell'esercizio del diritto di precedenza nelle nuove assunzioni a tempo indeterminato.
Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale e rinviato il processo per eccessivo carico del ruolo, all'esito dell'udienza del 12.03.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti ed è stata pronunciata la presente sentenza.
5 2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, analizziamo adesso il merito della controversia.
2.1. Per facilità di soluzione della questione e per sgomberare subito il campo prima di affrontare i profili controversi più complessi, esaminiamo innanzitutto la domanda avente ad oggetto il preteso svolgimento di fatto di mansioni superiori.
La domanda non è meritevole di accoglimento per mancato adempimento dell'onere assertivo e probatorio.
Invero, come costantemente osservato dalla Suprema Corte, in tema di svolgimento di mansioni superiori, "il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass. civ. Sez. lav.,
21.5.2003, n. 8025).
E inoltre, si è pure affermato che “nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce comunque giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione” (vedi ex multis Cass. 30.10.2008, n. 26233); nello stesso senso, più recentemente, si è espressa Cass. 28.04.2015, n. 8589, secondo la quale “il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda”.
Nella specie, le ricorrenti non hanno in alcun modo, né genericamente, nè dettagliatamente, descritto le mansioni in concreto svolte nella pretesa e anelata qualità di operatore socio-
6 sanitario, e non hanno specificamente dedotto il mansionario che, secondo le previsioni del
C.C.N.L. di riferimento, era proprio del livello di inquadramento di appartenenza (livello B)
e quello inerente al livello superiore al quale aspirano (livello B1).
Le attrici, infatti, si nono limitate a dedurre genericamente (e a chiedere di provare mediante prova testimoniale) di essere state concretamente “adibite alle mansioni proprie” della qualifica di operatore socio-sanitario, senza null'altro aggiungere o specificare.
Il mancato assolvimento dell'opere probatorio e, prima ancora, di allegazione, pertanto, è macroscopico.
2.2. Passiamo adesso ad esaminare le domande di tese ad ottenere la “riammissione in servizio” o la “riassunzione a tempo indeterminato” e la tutela indennitaria di cui all'art. 28 del d.lgs. 81/2015, domande tutte che presuppongono il riconoscimento, in capo alle due società resistenti, di un'unica realtà imprenditoriale e di un unico datore di lavoro, con conseguente sostanziale continuità ed unicità dei rapporti di lavoro intercorsi tra le due compagini societarie.
La valutazione di tali domande, quindi, implica la soluzione della questione della c.d. codatorialità.
Al riguardo, la Cassazione ha statuito che “il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sè solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare – anche all'eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato – un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico- funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico e amministrativo- finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie
7 società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori (Cass. 1 aprile 1999
n. 3136, Cass. 12 marzo 1996 n. 2008).” (Cass. Sez. lav., 15.5.2006 n. 11107 e, più di recente, Cass. Sez. lav. 20.12.2016, n. 26346; Cass. Sez. lav. 31.07.2017, n. 19023; Cass.
Sez. lav. 25.01.2021, n. 1507; Cass. Sez. lav. 25.05.2022, n. 16975; Cass. Sez. lav.
13.10.2023, n. 30087).
Nella stessa direzione, si è affermato che “i requisiti per l'individuazione di una ipotesi di codatorialità, implicante l'esistenza di un gruppo di imprese con unicità di centro di imputazione dei rapporti giuridici ed in particolare dei rapporti lavorativi, consistono: a) nell'unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) nell'integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e nel correlativo interesse comune;
c) nel coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) nella utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori” (Cass. Sez. lav.
24.06.2021, n. 18135).
I giudici di legittimità, poi, hanno ulteriormente precisato che “si ha unicità del rapporto di lavoro qualora uno stesso lavoratore presti contemporaneamente servizio per due datori di lavoro e la sua opera sia tale che in essa non possa distinguersi quale parte sia svolta nell'interesse di un datore di lavoro e quale nell'interesse dell'altro, con la conseguenza che entrambi i fruitori di siffatta attività devono essere considerati solidalmente responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto, ai sensi dell'art. 1294 c.c., che stabilisce una presunzione di solidarietà in caso di obbligazione con pluralità di debitori, ove dalla legge o dal titolo non risulti diversamente” (Cass. Sez. lav. 28.03.2018, n. 7704;
Cass. Sez. lav. 11.02.2019, n. 3899, secondo la quale, ove risulti che la parte abbia prestato la sua opera, “contemporaneamente ed indifferentemente, in favore di tutte le diverse società convenute e che la prestazione, nell'orario di lavoro definito contrattualmente dalla società che formalmente aveva in carico la dipendente, andava a vantaggio anche delle altre società, si deve ritenere che sussista un unico rapporto alle dipendenze di più datori di lavoro. In sostanza, qualora uno stesso dipendente presti servizio contemporaneamente a favore di diversi datori di lavoro, titolari di distinte imprese, e l'attività sia svolta in modo
8 indifferenziato, così che in essa non possa distinguersi quale parte sia stata svolta nell'interesse di un datore e quale nell'interesse degli altri è configurabile l'unicità del rapporto di lavoro e tutti i fruitori dell'attività del lavoratore devono essere considerati solidalmente responsabili nei suoi confronti per le obbligazioni relative, ai sensi dell'art.
1294 c.c.”).
Ebbene, nella specie, dalle stesse deduzioni di parte e dai documenti versati in atti si evince chiaramente che la e la facessero parte dello stesso gruppo CP_1 Controparte_2
societario e tra le medesime esistesse un collegamento economico-funzionale, atteso che la medesima era la amministratrice unica delle due società (nella persona della dott.ssa Per_1
) ed analoga era la relativa composizione proprietaria, in entrambe le società il
[...]
capitale sociale appartenendo a e ad in particolare, nella CP_10 CP_11 le quote sociali erano di proprietà per l'80% di e per il 20% di CP_1 CP_11
, mentre nella le quote sociali appartenevano per il 52% ad CP_10 Controparte_2
e per il 48% a (v. visure camerali allegate ai nn. 1 e 2 fasc. CP_11 CP_10
ric.).
Ciò posto, tuttavia, non può reputarsi che le due società del gruppo costituissero un unico centro di imputazione dei diversi rapporti di lavoro instaurati con ciascuna di esse.
Invero, le resistenti hanno dedotto (e le ricorrenti non hanno specificamente contestato) e, comunque, da alcuni documenti in atti è parzialmente desumibile che: le due compagini societarie svolgono o svolgevano attività diverse, ciascuna nel proprio settore produttivo di competenza, atteso che la clinica Basile, di proprietà di si CP_1
occupa o si occupava di attività di cura e riabilitazione ortopedica, traumatologica e neurologica, anche in lungodegenza, a Catania, in viale Odorico da Pordenone, mentre la
Villa Igea, condotta da in virtù del contratto di affitto di azienda stipulato il Controparte_2
18.12.2017 con in concordato preventivo (v. doc. 9 fasc. res.), e Controparte_6
successivamente acquisita, si occupa o si occupava di assistenza e riabilitazione psichiatrica in comunità residenziale (CTA) a Tremestieri Etneo, via Leonardo da Vinci n. 37; la ha o aveva la propria sede legale a Siracusa, mentre la ha o CP_1 Controparte_2
aveva la propria sede legale a Trapani;
la ha o aveva un campo di operatività assai ampio nel campo della gestione di Controparte_2
strutture sanitarie, essa conducendo 9 Comunità Terapeutiche Assistite, 9 Case di cura e 4
9 Residenze Assistenziali Sanitarie, oltre ad un centro per la preparazione dei pasti (v. contratto di affitto di azienda allegato al n. 9 fasc. res.); le due società applicano o applicavano C.C.N.L. diversi, in relazione al differente settore e alle differenti attività specificamente svolte, con conseguente differente disciplina normativa e retributiva dei relativi rapporti di lavoro: la il C.C.N.L. AIOP Personale non CP_1
medico e la il C.C.N.L. Servizi Assistenziali Uneba;
Controparte_2
la gestione contabile ed amministrativo-finanziaria delle due società è o era separata ed affidata a distinti studi professionali, in quanto l'attività della è o era curata CP_1
dallo studio di consulenza del lavoro di Siracusa, e dal Controparte_7
commercialista Dott. di Messina, mentre quella della CP_7 Controparte_8 CP_2
dallo studio di consulenza del lavoro di Palermo e dal commercialista
[...] Controparte_9
Studio Mazzara-SGS di Trapani;
la guida tecnico-operativa delle due gestioni sociali (e il conseguente esercizio dei poteri di direzione organizzativa delle due strutture sanitarie) è o era diversa, stante che direttore sanitario della Clinica Basile è o era il dott. , mentre direttore sanitario Persona_2
della CTA Villa Igea è o era il dott. Persona_3
le ricorrenti non hanno svolto contemporaneamente e indifferentemente la loro attività lavorativa in favore delle due società, atteso che le stesse hanno prestato la loro opera, nel primo periodo, presso la Clinica Basile, alle dipendenze della e, nel secondo e CP_1
separato periodo, presso la CTA Villa Igea, alle dipendenze della Controparte_2
Pertanto, in carenza di specifiche e dimostrate deduzioni attoree in ordine alla esistenza di un'unica organizzazione aziendale, allo svolgimento di un'attività sociale integrata o comune e alla commistione del personale dipendente delle due società, il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Per quanto concerne la asserita violazione del diritto di precedenza nelle nuove assunzioni da parte delle società convenute, poi, le ricorrenti non hanno mai presentato la dichiarazione di cui all'art. 24, comma 4, del d.lgs. 81 del 2018 (ai sensi del quale il diritto di precedenza
“può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro”), se non con le richieste del tentativo di conciliazione notificate a mezzo pec in data
25.10.2021 (v. doc. n. 26 fasc. ric. e n. 6 fasc. res.) e, quindi, dopo il decorso del termine di sei mesi rispetto alla data di cessazione dei rapporti di lavoro con la il Controparte_2
10 18.03.2021 e, ancor più, rispetto alla data di cessazione dei rapporti di lavoro con la CP_1
il 31.12.2018.
[...]
Negli atti di diffida notificati in data 05.05.2021 e 08.07.2021 (v. doc. nn. 21 e 22 fasc. ric.
e n. 4 fasc. res.), invero, non è fatta alcuna menzione della volontà di esercitare il diritto di precedenza nelle nuove assunzioni.
2. Il ricorso, quindi, va interamente rigettato.
Tuttavia, tenuto conto della condizione soggettiva delle parti e della complessità delle questioni trattate, si ritiene di dovere integralmente compensare le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 126/2022 R.G., rigetta il ricorso e compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Catania, 14 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Tripi
11