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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/04/2025, n. 1832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1832 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Federica Izzo pronuncia, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. per l'udienza del 17/04/2025, lette le note scritte depositate dalle parti, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 14862 /2023
T R A
, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. ABBONDANTE MARIO, presso Parte_1
il cui studio elettivamente domicilia
Ricorrente
E
, rappresentato e difeso Controparte_1
come in atti
Resistente
Oggetto: opposizione ad atp
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.11.2023 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione delle prestazioni assistenziali oggetto della sua pretesa (ripristino assegno di invalidità).
L' si costituiva opponendosi alla domanda. CP_1 Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, alla luce delle censure alla perizia e della documentazione medica depositata, e nominato ctu il dott. , è pronunciata la Persona_1 presente sentenza.
Tanto brevemente premesso in fatto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Deve, dunque, darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione.
Per_ Nel merito, si osserva che il ctu dott. , nominato nella presente fase, in seguito all'esame obiettivo sulla persona della ricorrente e dell'esame degli atti, ha concluso ritenendo che la sig.ra risulta affetta da: Diabete mellito tipo 2; Isterectomia in età fertile;
Obesità di Pt_1 prima classe con impegno funzionale lieve.
Nel caso di specie la ricorrente risulta affetta da un diabete mellito di tipo 2 trattato farmacologicamente con ipoglicemizzanti. Detta patologia risulta complicata da segni neurologici periferici (parestesie, neuropatia agli arti inferiori) da nefropatia e tale minorazione determina, nel grado presentato, il riconoscimento di una incapacità lavorativa generica del 50%
(codice 9.309).
Quanto all'isterectomia, il ctu osserva che la ricorrente è stata sottoposta nel 2013 ad isterectomia con annessiectomia destra per via laparatomica, a causa di presumibile endometriosi. Tale minorazione può essere valutata in quanto viene richiesta dalla normativa
“l'età fertile” il cui riferimento è quello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che la fissa da 15 a 49 anni, e all'atto della prima domanda ammnistrativa la ricorrente aveva il requisito.
Viene valutata con il codice specifico 6.603. Non è causa di menomazioni valutabili la peritonite del 2020.
Quanto all'ipertensione, poi, il ctu ha chiarito che “Nella valutazione sono state considerate le tre principali determinanti che condizionano l'efficienza e la validità dell'apparato cardiovascolare quali componenti della funzione cardiaca in toto (la funzione di pompa cardiaca, il ritmo cardiaco e la circolazione coronarica) e le ripercussioni sintomatologiche in caso di disfunzione del sistema con la relativa correlazione NYHA. La Frazione d'eiezione rappresenta uno dei principali parametri di funzione meccanica di pompa cardiaca, il cui valore progressivamente decrescente configura una compromissione via via crescente della funzione cardiaca e, pertanto, rappresenta un parametro di gravità del danno cardiaco di tipo meccanico. Ne deriva che la funzione meccanica di pompa cardiaca viene ad identificarsi con lo studio della funzione ventricolare sinistra e questa con la F.E. D'altra parte è nota la correlazione nel diabete in quanto esistono meccanismi metabolici che favoriscono questa associazione e, inoltre, l'iperglicemia stimola la risposta pressoria dei vasi sanguigni. Alla luce di quanto riportato non si riscontra un danno d'organo significativo. Ne consegue che la menzionata patologia, considerata autonomamente, non incide sulla validità somatica della ricorrente e, in assenza di evidenti menomazioni, non è valutabile singolarmente ma deve intendersi inglobata in quella del diabete per il quale è stata espressa la percentuale massima.
Al riguardo si ricorda che in materia di invalidità civile, il fine della valutazione medico-legale
è la definizione del “danno funzionale permanente” indotto da malattia cronica, e non la mera identificazione di patologia che può anche essere non incidente sulla validità della persona (es:
“artrosi” asintomatica o “malattia celiaca” senza ripercussioni funzionali). Per questo motivo
è necessario “graduare” le malattie invalidanti, attribuendo valori differenti in rapporto alla gravità del deficit funzionale indotto”.
Quanto poi alla patologia artrosica, il ctu evidenzia che “All'esame obiettivo è presente un impegno funzionale moderato in assenza di limitazioni antero-laterali del rachide, intorno a ⅕ della flessione anteriore, con autonoma riassunzione della posizione eretta, possibilità conservata di mantenere la stazione eretta, autonomia nei passaggi posturali e nella deambulazione. Il quadro clinico si associa all'obesità. L'indice di massa corporea (BMI) è di
che configura un'obesità lieve o di prima classe: la normativa esige un indice tra NumeroDi_1
35 e 40 che non sussiste. Ne consegue che non è possibile ricorrere al codice 7.105 per
l'obesità, mentre è da valutare la spondilopatia con il codice analogico 7.008”
Il ctu quindi conclude affermando che “…l'ipertensione arteriosa non induce danno d'organo cardiaco apprezzabile autonomamente, l'obesità ha un indice lontano da quello previsto dal codice tabellare, il diabete va valutato nella sua interezza (comprensiva dell'ipertensione) e
l'isterectomia anch'essa nella sua interezza. Tuttavia non si raggiunge la percentuale di invalidità richiesta nel ricorso.
Codici Valutativi
1. Diabete mellito tipo 2: codice 9.309 = 50%;
2. Isterectomia in età fertile: codice 6.603 = 25%;
3. Spondiloartrosi con impegno funzionale lieve: codice analogico 7.008 = 12%; ù
4. Obesità di prima classe: ≤ 11%. Le infermità sono in coesistenza, per cui ricorrono le condizioni di applicabilità della formula riduzionistica prevista dal D.M. 05.02.1992: n. 1 + n.
2 = 62% + n. 3 = 67%. Non sussiste incidenza sulla capacità lavorativa semispecifica o specifica. Non sussistono i
Requisiti di cui al D.M. 02.07.2007 (esonero da visite di controllo)”.
Nel caso di specie non sussistono quindi i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di invalidità, atteso che la ricorrente è invalida nella misura del 67% dall'11.3.2022.
Le conclusioni rese dal ctu, a parer di chi scrive, sono condivisibili e congruenti con gli atti di causa, e vengono pertanto integralmente recepite e fatte proprie. Si rileva inoltre che le conclusioni cui è pervenuto il ctu della presente fase sono analoghe a quelle cui era pervenuto il ctu nominato nella fase atp, dott. nonché la CMO. Per_2
Si osserva sul punto che parte ricorrente nelle note scritte depositate per l'udienza ha contestato la perizia. Rileva il Tribunale sul punto che le censure all'elaborato sono state già compiutamente riscontrate in sede di risposta alle osservazioni critiche alla bozza inviata dal ctu alle parti (v. allegato alla perizia).
Non sussistono quindi ragioni per procedere ad un nuovo rinnovo delle operazioni peritali, come richiesto nelle note di udienza.
L'opposizione va quindi rigettata.
Val la pena, infine, ribadire a tale scopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze
o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Nulla per le spese di lite di entrambe le fasi, attesa la dichiarazione reddituale in atti. Le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato decreto contestuale alla presente sentenza, si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara concluso il procedimento ATP R.G. 13606/2022 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
- rigetta l'opposizione;
- spese di lite di entrambe le fasi irripetibili;
- spese di ctu come da separato decreto.
Aversa, 18/04/2025.
Si comunichi.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo