Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 11
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Legittimità del rifiuto di rimborso

    Il Collegio ritiene che il rifiuto dell'Agenzia delle Entrate sia conforme al dettato normativo, in quanto l'art. 121, comma 1-quater e comma 3 del D.L. 34/2020 stabilisce che i crediti derivanti dalle opzioni di cessione o sconto non possono formare oggetto di cessioni parziali e devono essere utilizzati in compensazione come rate residue di detrazione, non potendo essere chiesti a rimborso. La norma nazionale non viola il diritto unionale né i principi di contabilità macroeconomica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 11
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina
    Numero : 11
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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