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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente
AQUINO VINCENZO, Relatore
MATTEI FABIO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1164/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministeri Mef-Dip.finanze-Dir.giustizia Tributaria - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Viale Le Corbusier 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO BO BO CREDIT a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1061/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento
Resistente/Appellato: si riporta alle controdeduzioni ed insite per il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
1. Ricorrente_1 on ricorso notificato a mezzo pec il 24/6/2024 ha impugnato il silenzio-rifiuto opposto dall'AGENZIA ENTRATE avverso la domanda di rimborso dei crediti fiscali generati ex d.l. n. 34/2020 (c.d. superbonus 110%). In particolare, la ricorrente aveva chiesto il rimborso di € 181.131,55 quali crediti presenti all'interno del proprio cassetto fiscale ed €. 87.124,19 quale differenziale delle cessioni dei crediti ad altri soggetti per un ammontare complessivo richiesto a rimborso pari a € 268.255,74. Ha pertanto concluso per il riconoscimento del rimborso della somma di € 268.255,74 di cui € 181.131,55 bloccati nel suo cassetto fiscale nonché l'importo di
€ 87.124,19 come differenziale delle diverse cessioni dei crediti d'imposta derivante dalle cessioni suindicate.
A tal fine ha evidenziato che la nuova classificazione, effettuata dall'ISTAT, su parere dell'Eurostat, del credito d'imposta c.d. superbonus tra i crediti c.d. pagabili, legittimerebbe la richiesta di rimborso e che quanto sancito dall'art. 121 comma 3 del D.L. 34/2020 nonché le modifiche e/o integrazioni fatte al D.L. 39/2024 sarebbero in totale disaccordo con quanto definito dal SEC2010 e ciò comporterebbe una discrepanza poiché in questo caso una norma Nazionale andrebbe in contrasto e quindi a violare una norma superiore come quella dell'Unione Europea. Ha depsitato maltresì una mempria difensiva integrativa.
2. L'AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Provinciale di Latina, costituendosi in giudizio ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese, contestando i motivi svolti.
3. Il presente ricorso è stato trattato all'udienza del 1/12/205.
MOTIVI DELLA DECISIONE
DIRITTO
1.Il Collegio osserva, come sopra evidenziato, che oggetto del presente giudizio è il silenzio rifiuto di rimborso opposto da parte dell'Agenzia delle Entrate in relazione alla domanda presentata dalla ricorrente con riferimento ai crediti fiscali maturati ai sensi del D.L. n. 34 del 2000. La richiesta avanzata dalla ricorrente è riferita, infatti, alla pretesa a ricevere un rimborso anziché, come previsto dall'art. 121 del decreto legge n.
34/2020 e s.m.i., una detrazione d'imposta da suddividere in cinque annualità. Tanto premesso, il Collegio ritiene che non vi siano motivi per discostarsi da precedenti decisioni intervenute su questa specifica problematica atteso che il rifiuto appare pienamente conforme al dettato normativo, atteso che il menzionato art. 121, comma 1-quater, del D.L. n. 34/2020 stabilisce che: “I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7”. Il comma 3 del medesimo articolo ribadisce inoltre che: “I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”.
2. Ne consegue che la norma in argomento vieta la liquidazione diretta del credito fiscale non ceduto ad altri soggetti, rimanendo nella disponibilità del contribuente la possibilità di detrarre fiscalmente la somma non ceduta. Non vi sono pertanto margini di interpretazione diversa, avuto riguardo al principio, espresso dalla giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 11/08/2025, n. 23077), che le norme fiscali di agevolazione sono norme di “stretta interpretazione”, nel senso che non sono in alcun modo applicabili a casi e situazioni non riconducibili al relativo significato letterale.
Quanto alla prospettata violazione del diritto unionale, la norma nazionale è stata emanata in occasione della pandemia da COVID-19 e comunque non determina una privazione a priori del credito vantato dal contribuente, ma disciplina un'agevolazione – non una tassazione – che è articolata in modo chiaro e preventivo e che il contribuente accetta nel momento in cui richiede l'agevolazione, nel caso in questione superbonus e bonus facciata.
La contribuente infatti era perfettamente a conoscenza che la parte di credito d'imposta non ceduta ad un operatore economico sarebbe stata fruibile in detrazione d'imposta.
Ne deriva, quindi, come già evidenziato in precedenti decisioni, che la perdita della quota inutilizzata non ha finalità punitiva né deterrente, ma rappresenta una condizione intrinseca dell'agevolazione (beneficio opzionale, fruito previa accettazione delle sue regole). Da quanto esposto consegue altresì che neanche è configurabile un affidamento meritevole di tutela in relazione alla pretesa al rimborso. In detto ambito si rilevano inconferenti i riferimenti di parte ricorrente a regole di contabilità macro economica funzionali alla classificazione dei conti nazionali, dovendosi anche considerare che un credito può essere definito “pagabile” solo se sussiste un obbligo di rimborso dell'eccedenza al beneficiario che è, invece, escluso, nella fattispecie, dalla disciplina nazionale senza che sia configurabile alcuna violazione del sistema ESA 2010.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, neppure sono ravvisabili profili di incostituzionalità degli artt. 119
e 121 del decreto legge n. 34/2020. La Corte costituzionale ha, invero, più volte riconosciuto ampia discrezionalità al legislatore nell'introdurre misure di sostegno all'economia, purché non arbitrarie (cfr. n.
120 del 2020; n. 264 del 2017). La scelta di concedere il beneficio solo nelle forme espressamente previste risponde a esigenze di finanza pubblica e di controllabilità della spesa, ragionevoli alla luce dell'emergenza
Covid-19 e del successivo impatto sul debito.
5. Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento. La novità delle questioni legittima la compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Latina rigetta il ricorso e compensa le spese.
Cosi deciso in LATINA il 1/12/2025
Il Relatore Il Presidente
IN UI ST FE
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente
AQUINO VINCENZO, Relatore
MATTEI FABIO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1164/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministeri Mef-Dip.finanze-Dir.giustizia Tributaria - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Viale Le Corbusier 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO BO BO CREDIT a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1061/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento
Resistente/Appellato: si riporta alle controdeduzioni ed insite per il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
1. Ricorrente_1 on ricorso notificato a mezzo pec il 24/6/2024 ha impugnato il silenzio-rifiuto opposto dall'AGENZIA ENTRATE avverso la domanda di rimborso dei crediti fiscali generati ex d.l. n. 34/2020 (c.d. superbonus 110%). In particolare, la ricorrente aveva chiesto il rimborso di € 181.131,55 quali crediti presenti all'interno del proprio cassetto fiscale ed €. 87.124,19 quale differenziale delle cessioni dei crediti ad altri soggetti per un ammontare complessivo richiesto a rimborso pari a € 268.255,74. Ha pertanto concluso per il riconoscimento del rimborso della somma di € 268.255,74 di cui € 181.131,55 bloccati nel suo cassetto fiscale nonché l'importo di
€ 87.124,19 come differenziale delle diverse cessioni dei crediti d'imposta derivante dalle cessioni suindicate.
A tal fine ha evidenziato che la nuova classificazione, effettuata dall'ISTAT, su parere dell'Eurostat, del credito d'imposta c.d. superbonus tra i crediti c.d. pagabili, legittimerebbe la richiesta di rimborso e che quanto sancito dall'art. 121 comma 3 del D.L. 34/2020 nonché le modifiche e/o integrazioni fatte al D.L. 39/2024 sarebbero in totale disaccordo con quanto definito dal SEC2010 e ciò comporterebbe una discrepanza poiché in questo caso una norma Nazionale andrebbe in contrasto e quindi a violare una norma superiore come quella dell'Unione Europea. Ha depsitato maltresì una mempria difensiva integrativa.
2. L'AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Provinciale di Latina, costituendosi in giudizio ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese, contestando i motivi svolti.
3. Il presente ricorso è stato trattato all'udienza del 1/12/205.
MOTIVI DELLA DECISIONE
DIRITTO
1.Il Collegio osserva, come sopra evidenziato, che oggetto del presente giudizio è il silenzio rifiuto di rimborso opposto da parte dell'Agenzia delle Entrate in relazione alla domanda presentata dalla ricorrente con riferimento ai crediti fiscali maturati ai sensi del D.L. n. 34 del 2000. La richiesta avanzata dalla ricorrente è riferita, infatti, alla pretesa a ricevere un rimborso anziché, come previsto dall'art. 121 del decreto legge n.
34/2020 e s.m.i., una detrazione d'imposta da suddividere in cinque annualità. Tanto premesso, il Collegio ritiene che non vi siano motivi per discostarsi da precedenti decisioni intervenute su questa specifica problematica atteso che il rifiuto appare pienamente conforme al dettato normativo, atteso che il menzionato art. 121, comma 1-quater, del D.L. n. 34/2020 stabilisce che: “I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7”. Il comma 3 del medesimo articolo ribadisce inoltre che: “I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”.
2. Ne consegue che la norma in argomento vieta la liquidazione diretta del credito fiscale non ceduto ad altri soggetti, rimanendo nella disponibilità del contribuente la possibilità di detrarre fiscalmente la somma non ceduta. Non vi sono pertanto margini di interpretazione diversa, avuto riguardo al principio, espresso dalla giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 11/08/2025, n. 23077), che le norme fiscali di agevolazione sono norme di “stretta interpretazione”, nel senso che non sono in alcun modo applicabili a casi e situazioni non riconducibili al relativo significato letterale.
Quanto alla prospettata violazione del diritto unionale, la norma nazionale è stata emanata in occasione della pandemia da COVID-19 e comunque non determina una privazione a priori del credito vantato dal contribuente, ma disciplina un'agevolazione – non una tassazione – che è articolata in modo chiaro e preventivo e che il contribuente accetta nel momento in cui richiede l'agevolazione, nel caso in questione superbonus e bonus facciata.
La contribuente infatti era perfettamente a conoscenza che la parte di credito d'imposta non ceduta ad un operatore economico sarebbe stata fruibile in detrazione d'imposta.
Ne deriva, quindi, come già evidenziato in precedenti decisioni, che la perdita della quota inutilizzata non ha finalità punitiva né deterrente, ma rappresenta una condizione intrinseca dell'agevolazione (beneficio opzionale, fruito previa accettazione delle sue regole). Da quanto esposto consegue altresì che neanche è configurabile un affidamento meritevole di tutela in relazione alla pretesa al rimborso. In detto ambito si rilevano inconferenti i riferimenti di parte ricorrente a regole di contabilità macro economica funzionali alla classificazione dei conti nazionali, dovendosi anche considerare che un credito può essere definito “pagabile” solo se sussiste un obbligo di rimborso dell'eccedenza al beneficiario che è, invece, escluso, nella fattispecie, dalla disciplina nazionale senza che sia configurabile alcuna violazione del sistema ESA 2010.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, neppure sono ravvisabili profili di incostituzionalità degli artt. 119
e 121 del decreto legge n. 34/2020. La Corte costituzionale ha, invero, più volte riconosciuto ampia discrezionalità al legislatore nell'introdurre misure di sostegno all'economia, purché non arbitrarie (cfr. n.
120 del 2020; n. 264 del 2017). La scelta di concedere il beneficio solo nelle forme espressamente previste risponde a esigenze di finanza pubblica e di controllabilità della spesa, ragionevoli alla luce dell'emergenza
Covid-19 e del successivo impatto sul debito.
5. Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento. La novità delle questioni legittima la compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Latina rigetta il ricorso e compensa le spese.
Cosi deciso in LATINA il 1/12/2025
Il Relatore Il Presidente
IN UI ST FE