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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 31/01/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10903/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente relatore dott.ssa Francesca Neri Giudice dott.ssa Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10903/2024 promossa da:
(C.F. ), deceduto, con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FESTA ROSELLA, elettivamente domiciliato in VIA BELFIORE 3 40134 BOLOGNA presso il difensore avv. FESTA ROSELLA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANOLA BAZZINI CP_1 C.F._2
ENRICA, elettivamente domiciliato in STRADA GARIBALDI 22 43121 PARMA presso il difensore avv. GIANOLA BAZZINI ENRICA
CONVENUTO/I
PM. INTERVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25.07.2024 (nato a [...], FE, il 31.03.1947 Parte_1
– deceduto a Casalecchio di Reno, BO, il 24.11.2024) ricorreva per chiedere la separazione dalla moglie, (nata a [...], Marocco, il 14.12.1978). CP_1
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a Bologna, il 28.05.2020 – atto n. 90, Parte I, Anno
2020.
Dalla loro unione è nata una figlia, (Bologna, 07.11.2010), Persona_1 minorenne.
Nelle more della data di comparizione per la prima udienza di separazione, il ricorrente, sig. Parte_1
decedeva in data 24.11.2024 (come da estratto per riassunto dell'atto di morte del 26.11.2024,
[...] rilasciato dal Comune di Casalecchio di Reno, Bo).
pagina 1 di 2 In considerazione della natura del procedimento di separazione, la morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza di tale giudizio (in qualsiasi fase processuale del procedimento), comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio e a tutti i profili economici (Cassazione civile, I sez. n. 18130/2013).
È opportuno precisare, tuttavia, nell'interesse della figlia della coppia, ancora minorenne, che, in seguito a denunciati episodi di violenza ai danni del sig. commessi alla presenza della figlia Parte_1 minore, la sig.ra veniva sottoposta a misura cautelare di coercizione personale e contestualmente CP_1 diveniva destinataria di un ordine di protezione.
Con provvedimento n. 15121/2024 del 09.10.2024 (RG. 10155/2024), il Giudice ordinava alla sig.ra
, per un periodo di sei mesi dalla data del deposito del decreto di non avvicinarsi alla casa CP_1 coniugale e ai luoghi abitualmente frequentati dal coniuge, e dalla figlia minore Parte_1
. Persona_1
Con lo stesso provvedimento, inoltre, veniva dato incarico ai Servizi sociali competenti di valutare i tempi e le modalità di frequentazione madre-figlia, predisponendo, laddove possibile, tali incontri in modalità protetta.
Alla luce dei fatti, del decesso del sig. della vigenza di un ordine di protezione a carico della Parte_1 sig.ra – tutt'ora in essere – che le vieta di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla CP_1 figlia, nonché della pendenza di un procedimento penale che vede persona offesa la stessa minore,
(come da decreto di giudizio immediato, doc. 1 convenuta), questo Tribunale, Persona_1 pur dichiarando la cessazione della materia del contendere in merito al giudizio di separazione, ritiene di dover procedere alla trasmissione degli atti al Tribunale per i Minorenni per quanto di competenza.
Vista la natura del presente procedimento, rilevato che il decesso del coniuge ha comportato la cessazione della materia del contendere, non dovrà essere presa alcuna decisione sulle spese.
PQM
Il Tribunale, decidendo definitivamente: dichiara la cessazione della materia del contendere. dispone la trasmissione degli atti al Tribunale per i Minorenni per quanto di competenza.
Nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 18.12.2024.
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente relatore dott.ssa Francesca Neri Giudice dott.ssa Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10903/2024 promossa da:
(C.F. ), deceduto, con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FESTA ROSELLA, elettivamente domiciliato in VIA BELFIORE 3 40134 BOLOGNA presso il difensore avv. FESTA ROSELLA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANOLA BAZZINI CP_1 C.F._2
ENRICA, elettivamente domiciliato in STRADA GARIBALDI 22 43121 PARMA presso il difensore avv. GIANOLA BAZZINI ENRICA
CONVENUTO/I
PM. INTERVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25.07.2024 (nato a [...], FE, il 31.03.1947 Parte_1
– deceduto a Casalecchio di Reno, BO, il 24.11.2024) ricorreva per chiedere la separazione dalla moglie, (nata a [...], Marocco, il 14.12.1978). CP_1
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a Bologna, il 28.05.2020 – atto n. 90, Parte I, Anno
2020.
Dalla loro unione è nata una figlia, (Bologna, 07.11.2010), Persona_1 minorenne.
Nelle more della data di comparizione per la prima udienza di separazione, il ricorrente, sig. Parte_1
decedeva in data 24.11.2024 (come da estratto per riassunto dell'atto di morte del 26.11.2024,
[...] rilasciato dal Comune di Casalecchio di Reno, Bo).
pagina 1 di 2 In considerazione della natura del procedimento di separazione, la morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza di tale giudizio (in qualsiasi fase processuale del procedimento), comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio e a tutti i profili economici (Cassazione civile, I sez. n. 18130/2013).
È opportuno precisare, tuttavia, nell'interesse della figlia della coppia, ancora minorenne, che, in seguito a denunciati episodi di violenza ai danni del sig. commessi alla presenza della figlia Parte_1 minore, la sig.ra veniva sottoposta a misura cautelare di coercizione personale e contestualmente CP_1 diveniva destinataria di un ordine di protezione.
Con provvedimento n. 15121/2024 del 09.10.2024 (RG. 10155/2024), il Giudice ordinava alla sig.ra
, per un periodo di sei mesi dalla data del deposito del decreto di non avvicinarsi alla casa CP_1 coniugale e ai luoghi abitualmente frequentati dal coniuge, e dalla figlia minore Parte_1
. Persona_1
Con lo stesso provvedimento, inoltre, veniva dato incarico ai Servizi sociali competenti di valutare i tempi e le modalità di frequentazione madre-figlia, predisponendo, laddove possibile, tali incontri in modalità protetta.
Alla luce dei fatti, del decesso del sig. della vigenza di un ordine di protezione a carico della Parte_1 sig.ra – tutt'ora in essere – che le vieta di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla CP_1 figlia, nonché della pendenza di un procedimento penale che vede persona offesa la stessa minore,
(come da decreto di giudizio immediato, doc. 1 convenuta), questo Tribunale, Persona_1 pur dichiarando la cessazione della materia del contendere in merito al giudizio di separazione, ritiene di dover procedere alla trasmissione degli atti al Tribunale per i Minorenni per quanto di competenza.
Vista la natura del presente procedimento, rilevato che il decesso del coniuge ha comportato la cessazione della materia del contendere, non dovrà essere presa alcuna decisione sulle spese.
PQM
Il Tribunale, decidendo definitivamente: dichiara la cessazione della materia del contendere. dispone la trasmissione degli atti al Tribunale per i Minorenni per quanto di competenza.
Nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 18.12.2024.
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
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