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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 16/06/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I VI
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Viterbo in persona del giudice unico dott. ssa Francesca Capuzzi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2753 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 posta in decisione all'udienza del 26 febbraio 2025, mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc, e vertente
TRA
, residente in [...] – C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Fabiola Cirica del Foro di Viterbo (C.F. ), giusto C.F._2 mandato rilasciato su foglio separato, da intendersi comunque materialmente congiunto alla citazione.
OPPONENTE
E
(P. Iva C.f. , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti
Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea Ornati (C.F. con studio C.F._3 C.F._4 in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo depositato, e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 La Spezia (SP).
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo relativo a contratto di finanziamento.
IN FATTO E DIRITTO
La sig.ra si è opposta all'ingiunzione di pagamento della somma di € 14.685,29 di cui Parte_1 al decreto ingiuntivo n. 990/21, notificatole da AL TA SR quale cessionaria del credito di Banca
Ifis spa;
il credito nasceva dal contratto di finanziamento n. 596139 e l'opponente ha dedotto l'inefficacia del decreto ingiuntivo per tardività della notifica;
il difetto di legittimazione attiva di che non avrebbe provato la cessione del credito in proprio favore;
la mancata notifica Controparte_1 della cessione al debitore ceduto e la conseguente assenza di titolarità del rapporto da parte della cessionaria;
l'inefficacia della pretesa creditoria poiché derivante da una richiesta di finanziamento presentata alla Toyota Financial Service, a cui non era stato dato alcun seguito. Si è costituita l'opposta che ha eccepito l'inopponibilità nei suoi confronti delle eccezioni di invalidità del contratto, essendo essa mera cessionaria del credito;
il proprio diritto a vedere accertato il credito nel merito nonostante l'eventuale tardività della notifica del decreto ingiuntivo;
il mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
la sufficienza, ai fini del perfezionamento della cessione nei confronti del debitorie ceduto, della pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco dei rapporti giuridici ceduti;
l'avvenuta erogazione del finanziamento in favore dell'opponente.
Assegnato il termine per il tentativo di mediazione, concessi i termini di cui all'articolo 183 comma 6 cpc e acquisiti i documenti prodotti, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 26 Febbraio
2025, sostituita con deposito di note scritte, previa assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 cpc.
In primo luogo, va chiarito che l'inefficacia del decreto ingiuntivo stabilita dall'articolo 644 c.c., che si verifica quando la notifica non è eseguita nel termine di 60 giorni dalla pronuncia, non preclude l'accertamento del credito in sede di opposizione, integrando quest'ultimo un ordinario giudizio di cognizione nell'ambito del quale il creditore può far valere le proprie ragioni.
Pertanto, sebbene il decreto ingiuntivo emesso il 19.10.21 e notificato l'8.10.22 non può valere come titolo esecutivo per sopravvenuta inefficacia, occorre accertare la pretesa dell'opposta, che ha chiesto la condanna della signora al pagamento della somma corrispondente a quella ingiunta Parte_1 di € 14.685,29.
Orbene, in merito alla legittimazione attiva della cessionaria del credito va detto che la giurisprudenza di legittimità distingue nettamente tra l'avviso della cessione e la prova dell'esistenza di essa, ritenendo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione in blocco ex art. 58 del d.lgs.
n. 385 del 1993 un adempimento che esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma non prova l'esistenza del negozio da cui deriva il trasferimento della posizione giuridica soggettiva (ex multis Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020; Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006; Sez. 1,
Sentenza n. 4116 del 02/03/2016); in ogni caso, tale prova non è soggetta a particolari vincoli di forma e può essere fornita con qualsiasi mezzo, anche indiziario.
In atti vi è una richiesta di finanziamento formulata il 17 Febbraio 2014 da nei confronti Parte_1 della Toyota Financial Service per l'importo di € 13.000 che prevedeva l'addebito diretto della rata sul conto corrente dell'opposta; invero, il suddetto contratto non reca indicazione del numero e tuttavia la lista dei movimenti della finanziaria indica il finanziamento con il numero 596139, che corrisponde al numero del contratto riportato nella documentazione del CRIF prodotta dalla stessa opponente per dimostrare l'avvenuta estinzione del finanziamento sicché non può mettersi in dubbio l'avvenuta stipula del contratto.
Dalla suddetta documentazione emerge però, come si è detto, che il finanziamento è stato contratto il 26 Febbraio 2014 e risulta estinto al 30 novembre 2015, in epoca antecedente alla cessione dei crediti in blocco di Banca IFIS in favore dell'odierna opposta. Tale circostanza è coerente con quanto si legge nell'estratto della Gazzetta Ufficiale del 18 Febbraio
2017, da cui emerge che con contratto di cessione dei crediti del 16 gennaio 2017 si è Controparte_1 resa cessionaria in blocco di un portafoglio di crediti della banca IFIS spa che derivavano da contratti di credito erogati, tra gli altri, da Toyota Financial Services il 18/05/2009, 01/03/2011, 22/09/2015,
11/11/2015, 25/03/2016, 22/04/2016.
Tali date corrispondono a quelle indicate nel contratto di cessione di crediti tra e Ifis Controparte_1
Banca spa che è stato depositato in atti, sicché deve concludersi che il contratto dell'opponente del
17/02/2014 non è stato incluso nella cessione e, infatti, il CRIF lo attesta come estinto il 30 novembre
2015.
Pertanto, non vi è prova della legittimazione attiva dell'opposta e del suo credito verso Parte_1
e la domanda va rigettata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo il valore della causa, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opposta; l'opponente va ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ricorrendo i presupposti reddituali, sicché la liquidazione delle spese va fatta in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 Testo Unico Spese di Giustizia, con dimidiazione soltanto in sede di successiva liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da così Parte_1 provvede:
- ammette al patrocinio a spese dello Stato;
Parte_1
- dichiara inefficace il decreto ingiuntivo n. 990/21;
- rigetta la domanda di e la condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate Controparte_1 in complessivi € 2.938, oltre rimborso forfettario spese al 15%, iva e cpa, in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 del d.P.R. n. 115/2002 attesa l'ammissione di al Parte_1 patrocinio a spese dello Stato, provvedendo alla loro dimidiazione ai sensi dell'art. 130 del medesimo d.P.R. soltanto in sede di successivo decreto di liquidazione delle spese del difensore della parte ammessa.
Così deciso in Viterbo il 13 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Capuzzi