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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/06/2025, n. 2473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2473 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 10470/18 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – I° Sezione - nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10470 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2018 avente ad oggetto: locazione e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Lambiasi ed Parte_1
elet4tivamente domiciliata presso il suo studio a Salerno in via Matteo Ripa n. 7 in virtù di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] CF: CP_1 C.F._1
rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce dall'avv. Carlo Sica
, presso il quale elegge domicilio in Salerno alla Piazza C.F._2
Casalbore N.° 12
RESISTENTE OGGETTO: locazione CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 30 novembre 2018 deduceva di aver preso in locazione, Parte_1
con contratto 8 settembre 2015, per il canone di € 270,00 l'appartamento di due vani,
su due livelli, sito in Giffoni Sei Casali alla via Ponte Molinello, n. 1, di proprietà di e che, dopo circa un anno, si verificavano nell'immobile copiose CP_1
infiltrazioni di umidità che lo avevano reso insalubre, compromettendone il godimento.
L'attrice deduceva che, negli ultimi mesi del 2017, si manifestavano preoccupanti lesioni, sempre più evidenti, sul pavimento della cucina e lungo le mura perimetrali dell'immobile, delle quali il proprietario, prontamente informato, si era completamente disinteressato.
L'attrice allegava che, in data 30 marzo 2018, era infine addirittura crollata una parte del soffitto della scala interna di collegamento tra il vano inferiore (zona giorno) e quello superiore (zona notte) e l'immobile era stato dichiarato inagibile dai Vigili del
Fuoco per dissesto statico di elementi costruttivi dovuto ad infiltrazioni d'acqua e ne era stato interdetto l'utilizzo fino all'esecuzione di lavori di somma urgenza, che il proprietario , presente sul posto, era invitato a compiere senza indugi. CP_1
L'accaduto veniva riscontrato anche dalla Polizia Municipale di Giffoni Sei Casali, il giorno successivo, che redigeva un verbale di sopralluogo e constatazione danni,
corredato da fotografie.
La era stata costretta, dapprima, a trasferirsi temporaneamente presso alcuni Pt_1 conoscenti in zona, e a prendere successivamente in locazione, in data 1 maggio 2018,
un altro appartamento -ove traslocava, - ad un canone più elevato (euro 380,00) rispetto a quello precedentemente pagato.
Con lettera 8 maggio 2018 la , ritenendo risolto il contratto per grave Pt_1
inadempimento del locatore, lo invitava pertanto a ritirare le chiavi dell'appartamento ed a risarcirla per i danni subiti.
Riconsegnato l'immobile, proposta e fallita la mediazione obbligatoria, per la mancata partecipazione del , , adiva pertanto il Tribunale di Salerno chiedendo CP_1 Parte_1
dichiararsi la risoluzione della locazione per responsabilità del locatore, con condanna del medesimo al risarcimento dei danni, quali le spese del trasloco, (euro 500), quelle per il trasferimento delle utenze nell'altro appartamento, i maggiori costi per la nuova locazione (380 euro mensili, a fronte dei 270 pagati al ), le spese e le competenze CP_1
del procedimento di mediazione, oltre al danno biologico, in termini di stress, disagi fisici e psichici, limitazioni alla vita di relazione, subito fino al trasferimento nel nuovo immobile, da quantificarsi in via equitativa.
Fissata l'udienza di comparizione, notificato il ricorso, si costituiva il resistente,
sostenendo di non essere stato informato della preesistente situazione di degrado dell'immobile e di essersi attivato, dopo il crollo, per le necessarie riparazioni, rifiutate tuttavia dalla che avrebbe preferito, invece, trasferirsi altrove. Pt_1
Disposta ed espletata la prova per testi, il Tribunale si riservava la decisione,
concedendo alle parti termine per il deposito di memorie difensive.
La domanda è fondata ed è, pertanto, meritevole d'accoglimento. Le circostanze dedotte dall'attrice trovano infatti pieno riscontro nella documentazione prodotta e nell'istruttoria espletata.
La ha dimostrato di aver stipulato con il in data 8 settembre 2015 il contratto Pt_1 CP_1
di locazione dell'appartamento su due livelli, sito alla loc. Ponte Molinello di Giffoni
Sei Casali per il canone mensile di euro 270.
Il rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco del 30 marzo 2018 ed il successivo verbale di sopralluogo dei Vigili Urbani del 31 marzo 2018 confermano il crollo verificatosi,
nell'immobile in questione a causa di infiltrazioni d'acqua, lungo la scala di collegamento la zona giorno (primo piano e la zona notte dell'abitazione (secondo piano).
Nella circostanza, si legge nel rapporto, i Vigili del Fuoco imposero alla di Pt_1
allontanarsi dall'abitazione fino al suo completo ripristino da parte del proprietario,
, presente sul posto. CP_1
La documentazione fotografica allegata al rapporto dei Vigili Urbani di Giffoni Sei
Casali ritrae la disastrosa situazione in cui versava l'immobile per cui è causa, ben nota al , come dimostra la presenza, lungo la scala di collegamento tra i due livelli CP_1
dell'abitazione, della controsoffittatura sfondata dai calcinacci evidentemente apposta dal proprietario per occultare le risalenti infiltrazioni provenienti dalla tettoia.
L'attrice ha provato di essere stata costretta, dopo aver invano atteso, per oltre un mese,
che il proprietario procedesse alle riparazioni, a prendere in locazione, a far data dall'1
maggio 2018 un altro appartamento, ad un canone più alto (euro 380 mensili) rispetto a quello pagato per l'abitazione del (euro 270), affrontando i conseguenti disagi e CP_1 costi del trasferimento, contestati al con lettera dell'avv. Lambiasi dell'8 maggio CP_1
2018, con la quale il proprietario veniva anche invitato a ritirare le chiavi.
Il fatto che le chiavi siano state ritirate dopo circa un mese, il 15 giugno 2018, conferma che il non avesse alcuna premura di riparare l'immobile. CP_1
Né può dubitarsi che il fosse pienamente consapevole delle problematiche CP_1
dell'appartamento, anche prima dell'evento del 30 marzo 2018, avendo il teste
[...]
, convivente della , riferito di aver personalmente lamentato al Tes_1 Pt_1
proprietario, molto tempo prima del crollo, le infiltrazioni di umidità in atto.
ll teste , titolare dell'impresa asseritamente incaricata di eseguire le Tes_2
riparazioni, dopo aver sostenuto di essere stato sul posto, senza precisare, in alcun modo, l'epoca della visita, e di essere ivi stato scacciato dalla , ha poi, Pt_1
candidamente, ammesso di non aver mai visto la e di non conoscerla affatto, Pt_1
circostanza, questa, che esclude chiaramente l'incontro con la ricorrente.
Da quanto precede può dirsi che risulta provato l'inadempimento del proprietario agli obblighi scaturenti dalla locazione, per non aver conservato l'immobile in buono stato locativo e per non averlo ripristinato, una volta divenuto inagibile a causa delle infiltrazioni.
Alla luce di quanto precede, il Tribunale accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna a pagare alla le spese di trasloco, pari da € 500,00, i costi sostenuti per la CP_1 Pt_1
nuova locazione quadriennale ( €380,00 mensili), rispetto a quella per cui è causa (€
270,00 mensili) (differenza di 110,00 euro mensili x 48 mesi = € 5.280,00) nonchè le spese (€ 121,00) del procedimento di mediazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione -, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna a pagare € 5.900,00, CP_1
oltre accessori di legge;
condanna a pagare le spese processuali che liquida in complessivi € CP_1
1.000,00, di cui € 130,00 per spese, ed il residuo per onorari, oltre al rimborso
forfettario sulle spese generali nonché Iva e CPA.
Salerno, 28 maggio 2025
Il TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – I° Sezione - nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10470 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2018 avente ad oggetto: locazione e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Lambiasi ed Parte_1
elet4tivamente domiciliata presso il suo studio a Salerno in via Matteo Ripa n. 7 in virtù di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] CF: CP_1 C.F._1
rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce dall'avv. Carlo Sica
, presso il quale elegge domicilio in Salerno alla Piazza C.F._2
Casalbore N.° 12
RESISTENTE OGGETTO: locazione CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 30 novembre 2018 deduceva di aver preso in locazione, Parte_1
con contratto 8 settembre 2015, per il canone di € 270,00 l'appartamento di due vani,
su due livelli, sito in Giffoni Sei Casali alla via Ponte Molinello, n. 1, di proprietà di e che, dopo circa un anno, si verificavano nell'immobile copiose CP_1
infiltrazioni di umidità che lo avevano reso insalubre, compromettendone il godimento.
L'attrice deduceva che, negli ultimi mesi del 2017, si manifestavano preoccupanti lesioni, sempre più evidenti, sul pavimento della cucina e lungo le mura perimetrali dell'immobile, delle quali il proprietario, prontamente informato, si era completamente disinteressato.
L'attrice allegava che, in data 30 marzo 2018, era infine addirittura crollata una parte del soffitto della scala interna di collegamento tra il vano inferiore (zona giorno) e quello superiore (zona notte) e l'immobile era stato dichiarato inagibile dai Vigili del
Fuoco per dissesto statico di elementi costruttivi dovuto ad infiltrazioni d'acqua e ne era stato interdetto l'utilizzo fino all'esecuzione di lavori di somma urgenza, che il proprietario , presente sul posto, era invitato a compiere senza indugi. CP_1
L'accaduto veniva riscontrato anche dalla Polizia Municipale di Giffoni Sei Casali, il giorno successivo, che redigeva un verbale di sopralluogo e constatazione danni,
corredato da fotografie.
La era stata costretta, dapprima, a trasferirsi temporaneamente presso alcuni Pt_1 conoscenti in zona, e a prendere successivamente in locazione, in data 1 maggio 2018,
un altro appartamento -ove traslocava, - ad un canone più elevato (euro 380,00) rispetto a quello precedentemente pagato.
Con lettera 8 maggio 2018 la , ritenendo risolto il contratto per grave Pt_1
inadempimento del locatore, lo invitava pertanto a ritirare le chiavi dell'appartamento ed a risarcirla per i danni subiti.
Riconsegnato l'immobile, proposta e fallita la mediazione obbligatoria, per la mancata partecipazione del , , adiva pertanto il Tribunale di Salerno chiedendo CP_1 Parte_1
dichiararsi la risoluzione della locazione per responsabilità del locatore, con condanna del medesimo al risarcimento dei danni, quali le spese del trasloco, (euro 500), quelle per il trasferimento delle utenze nell'altro appartamento, i maggiori costi per la nuova locazione (380 euro mensili, a fronte dei 270 pagati al ), le spese e le competenze CP_1
del procedimento di mediazione, oltre al danno biologico, in termini di stress, disagi fisici e psichici, limitazioni alla vita di relazione, subito fino al trasferimento nel nuovo immobile, da quantificarsi in via equitativa.
Fissata l'udienza di comparizione, notificato il ricorso, si costituiva il resistente,
sostenendo di non essere stato informato della preesistente situazione di degrado dell'immobile e di essersi attivato, dopo il crollo, per le necessarie riparazioni, rifiutate tuttavia dalla che avrebbe preferito, invece, trasferirsi altrove. Pt_1
Disposta ed espletata la prova per testi, il Tribunale si riservava la decisione,
concedendo alle parti termine per il deposito di memorie difensive.
La domanda è fondata ed è, pertanto, meritevole d'accoglimento. Le circostanze dedotte dall'attrice trovano infatti pieno riscontro nella documentazione prodotta e nell'istruttoria espletata.
La ha dimostrato di aver stipulato con il in data 8 settembre 2015 il contratto Pt_1 CP_1
di locazione dell'appartamento su due livelli, sito alla loc. Ponte Molinello di Giffoni
Sei Casali per il canone mensile di euro 270.
Il rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco del 30 marzo 2018 ed il successivo verbale di sopralluogo dei Vigili Urbani del 31 marzo 2018 confermano il crollo verificatosi,
nell'immobile in questione a causa di infiltrazioni d'acqua, lungo la scala di collegamento la zona giorno (primo piano e la zona notte dell'abitazione (secondo piano).
Nella circostanza, si legge nel rapporto, i Vigili del Fuoco imposero alla di Pt_1
allontanarsi dall'abitazione fino al suo completo ripristino da parte del proprietario,
, presente sul posto. CP_1
La documentazione fotografica allegata al rapporto dei Vigili Urbani di Giffoni Sei
Casali ritrae la disastrosa situazione in cui versava l'immobile per cui è causa, ben nota al , come dimostra la presenza, lungo la scala di collegamento tra i due livelli CP_1
dell'abitazione, della controsoffittatura sfondata dai calcinacci evidentemente apposta dal proprietario per occultare le risalenti infiltrazioni provenienti dalla tettoia.
L'attrice ha provato di essere stata costretta, dopo aver invano atteso, per oltre un mese,
che il proprietario procedesse alle riparazioni, a prendere in locazione, a far data dall'1
maggio 2018 un altro appartamento, ad un canone più alto (euro 380 mensili) rispetto a quello pagato per l'abitazione del (euro 270), affrontando i conseguenti disagi e CP_1 costi del trasferimento, contestati al con lettera dell'avv. Lambiasi dell'8 maggio CP_1
2018, con la quale il proprietario veniva anche invitato a ritirare le chiavi.
Il fatto che le chiavi siano state ritirate dopo circa un mese, il 15 giugno 2018, conferma che il non avesse alcuna premura di riparare l'immobile. CP_1
Né può dubitarsi che il fosse pienamente consapevole delle problematiche CP_1
dell'appartamento, anche prima dell'evento del 30 marzo 2018, avendo il teste
[...]
, convivente della , riferito di aver personalmente lamentato al Tes_1 Pt_1
proprietario, molto tempo prima del crollo, le infiltrazioni di umidità in atto.
ll teste , titolare dell'impresa asseritamente incaricata di eseguire le Tes_2
riparazioni, dopo aver sostenuto di essere stato sul posto, senza precisare, in alcun modo, l'epoca della visita, e di essere ivi stato scacciato dalla , ha poi, Pt_1
candidamente, ammesso di non aver mai visto la e di non conoscerla affatto, Pt_1
circostanza, questa, che esclude chiaramente l'incontro con la ricorrente.
Da quanto precede può dirsi che risulta provato l'inadempimento del proprietario agli obblighi scaturenti dalla locazione, per non aver conservato l'immobile in buono stato locativo e per non averlo ripristinato, una volta divenuto inagibile a causa delle infiltrazioni.
Alla luce di quanto precede, il Tribunale accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna a pagare alla le spese di trasloco, pari da € 500,00, i costi sostenuti per la CP_1 Pt_1
nuova locazione quadriennale ( €380,00 mensili), rispetto a quella per cui è causa (€
270,00 mensili) (differenza di 110,00 euro mensili x 48 mesi = € 5.280,00) nonchè le spese (€ 121,00) del procedimento di mediazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione -, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna a pagare € 5.900,00, CP_1
oltre accessori di legge;
condanna a pagare le spese processuali che liquida in complessivi € CP_1
1.000,00, di cui € 130,00 per spese, ed il residuo per onorari, oltre al rimborso
forfettario sulle spese generali nonché Iva e CPA.
Salerno, 28 maggio 2025
Il TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio