Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 12/02/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 12 febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3375/2024 promossa da
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Ferraro, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dal dott. Alessandro Giuseppe Mazzara, giusto ordine di servizio del Direttore di Sede n. del 03/03/2011, PartitaIVA_1
-resistente-
Oggetto: accertamento tecnico preventivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 30.10.2024, l'odierno ricorrente chiede accertarsi la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento di un'invalidità in misura almeno pari al 74%.
Con condanna alle spese.
Si è costituito in giudizio l' , eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per CP_1
l'omessa presentazione, da parte del ricorrente, della relativa domanda amministrativa e chiedendone, nel merito, il rigetto. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
Va premesso che, per giurisprudenza costante, in tema di prestazioni previdenziali e assistenziali la domanda giudiziaria deve essere preceduta dalla domanda amministrativa, la cui mancanza determina non già l'improcedibilità, bensì l'improponibilità dell'azione giudiziaria (così, ex multis,
Cass., sez. L, 28.12.2011, n. 29236);
Segnatamente, l'onere di preventiva presentazione dell'istanza amministrativa – ricavabile in via generale dalla previsione sul silenzio-rigetto di cui all'art. 7 L. 533/1973 a memoria del quale “In materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta dell'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato” – è altresì ribadito, nell'ambito dei procedimenti ex art. 445 bis, dall'art. 42, comma 3 del d.l. 269/2003 secondo cui “la domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa”, dalla quale si ricava che alla parte ricorrente è precluso l'accesso immediato e diretto alla giustizia civile per l'accertamento del diritto ad una data prestazione previdenziale o assistenziale senza prima aver attivato il correlativo procedimento amministrativo innanzi all'ente erogatore.
Deve pertanto ritenersi che la violazione del disposto normativo da ultimo ricordato, analogamente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla violazione dell'art. 7 della
L. 533/73, determina una situazione temporanea di carenza di giurisdizione, sicché la mancata presentazione dell'istanza amministrativa ante causam, attenendo ad un presupposto processuale dell'azione, è rilevabile anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento (Cass.
28.11.2003, n. 18265);
Orbene, nella fattispecie in oggetto, è documentato che l'odierno ricorrente non abbia presentato all' alcuna domanda amministrativa, risultando agli atti esclusivamente l'attestato di CP_1
trasmissione del certificato medico datato 28.05.2024 nel quale peraltro è specificato che “il certificato non sostituisce la presentazione della domanda che dovrà essere inoltrata telematicamente all' . CP_1
Alla luce di tali considerazioni, in mancanza della preventiva presentazione della relativa domanda amministrativa, il presente ricorso – avente ad oggetto l'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento di un'invalidità almeno pari al 74% – deve essere dichiarato improponibile.
Le spese di lite sono irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, dichiara improponibile il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, il 12 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo