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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/10/2025, n. 1518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1518 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr. 774/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Luciano GUAGLIONE Presidente
dott. Paolo RIZZI Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
(c.f. ), già legale rappresentante pro- Parte_1 CodiceFiscale_1 tempore della ditta (p.i. , rappresentato e Parte_2 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Giovanni Florio (c.f. ), con domicilio eletto in CodiceFiscale_2
Lesina (FG) alla Via C. Farini n. 8,
pec: Email_1
DI (c.f. , (c.f. Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4 [...]
) e (c.f. , nella loro C.F._4 Parte_5 CodiceFiscale_5 qualità di eredi del sig. socio solidalmente ed illimitatamente Persona_1 responsabile della estinta e cancellata rappresentati Controparte_1
e difesi dall'Avv. Emilio Pettinicchio (c.f. ), con domicilio eletto CodiceFiscale_6 in Torremaggiore (FG) alla Via Piccinino n. 23
pec: Email_2
Appellanti
Contro
: (c.f.: ), e (c.f.: Controparte_2 CodiceFiscale_7 CP_3 [...]
), rappresentati e difesi dall'Avv. Raffaele Rutigliano (c.f. C.F._8 [...]
), con domicilio eletto in Apricena al P.le A. Costa, 5 C.F._9
pec: Email_3
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 402/2022, pubblicata l'11 febbraio 2022, pronunciata dal Tribunale di Foggia a definizione del giudizio RG 810004196/2012, notificata in data 25 aprile 2022. Appello del 23 maggio 2022
Conclusioni: All'udienza del 22 novembre 2024, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, e , Controparte_2 CP_3 in qualità di proprietari dell'immobile sito in Poggio Imperiale (FG), alla via Roma n.
62, convenivano in giudizio la ditta al fine di ottenere nei Controparte_4 suoi confronti pronuncia di condanna a realizzare a regola d'arte lavori appaltati, con contratto del mese di marzo 2010, che si erano rivelati male eseguiti.
Il contratto aveva avuto ad oggetto la posa in opera dell'intonaco esterno dell'abitazione mediante preventiva preparazione della malta eseguita in cantiere, la riquadratura della parete e il rivestimento con mattonelle. I lavori furono ultimati il
22.8.2011 ma a partire dal mese di gennaio 2012, alcune delle mattonelle poste sul rivestimento esterno dell'immobile si erano distaccate cadendo sulla pubblica via.
Come conseguenza della mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori pattuiti. Con comunicazione del 16.7.2012, avevano invitato la ditta appaltatrice a realizzare gli interventi di ripristino necessari, senza ricevere riscontro. Si costituiva in giudizio la società convenuta chiedendo il rigetto della domanda attorea e spiegando domanda riconvenzionale, deducendo che i lavori avevano interessato solo un muro esterno di
34 mq. e non l'intero rivestimento esterno, dell'abitazione, pari a circa 300 mq;
che sempre dal preventivo, era possibile desumere che all'infuori della porzione di muro individuata, non erano stati concordati altri interventi di intonaco sulla parte esterna dell'abitazione, avendo gli attori optato per un rivestimento esterno in mattonelle;
il pag. 2/12 distacco delle mattonelle non poteva essere ritenuto indicativo della mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori da parte della , atteso che aveva interessato CP_1 solo parte di una parete frontale del balcone e non tutto il rivestimento esterno dell'immobile, sicché il fenomeno poteva essere attribuito ad altri fattori. Dopo aver ricevuto le contestazioni da parte degli attori, la ditta, pur ritenendo di aver eseguito i lavori a regola d'arte, si era in ogni caso resa disponibile a ripristinare il rivestimento delle mattonelle distaccatesi dalla parte frontale dell'immobile senza alcun costo aggiuntivo, chiedendo tuttavia il pagamento del saldo di € 1.000.00 per gli ulteriori lavori eseguiti sull'immobile e non riportarti nel preventivo di spesa.
Stante il mancato pagamento di detto saldo, i lavori di ripristino non vennero mai eseguiti. Concludeva per il rigetto della domanda, per la corresponsione in via riconvenzionale della somma di €uro 1.000,00 e per la condanna al pagamento dlele spese di lite.
Istruita la causa, anche a mezzo CTU, si perveniva alla decisione oggi appellata.
2: la sentenza appellata
La domanda veniva accolta.
Qualificata la domanda ai sensi dell'art. 1669 c.c. ed esclusa la disamina delle domande proposte e poi abbandonate o comunque da ritenersi inammissibili in quanto in violazione delle preclusioni processuali già maturate, il Giudice procedeva a disamina delle risultanze probatorie. In base alle risultanze della CTU, riteneva i vizi accertati rientranti tra quelli disciplinati dall'art. 1669 c.c., in quanto incidevano negativamente, sul godimento del bene, interessando sia qualitativamente che quantitativamente alcune porzioni del rivestimento della facciata, da considerarsi rientranti nel contratto intercorso tra le parti. Denunciati quelli che gli originari attori avevano individuato come vizi, la ditta appaltatrice, pur non riconoscendo la propria responsabilità, si era dichiarata disponibile ad intervenire, chiedendo a saldo delle prestazioni effettuate, dapprima la somma di € 454,55 a titolo di iva non corrisposta e successivamente, la somma di € 1.000,00, che non veniva corrisposta sicché non venivano neanche eseguiti i lavori.
In base alle risultanze probatorie, il Giudice monocratico riteneva dimostrato il fatto contestato (distacco delle mattonelle nel mese di gennaio 2012), che il CTU aveva riscontrato, individuando, nel tratto di fabbricato interessato, due differenti cause, specificando come il fenomeno in parola, fosse in parte attribuibile alla pag. 3/12 mancata esecuzione a regola d'arte del fissaggio delle piastrelle nella zona circoscritta ai frontalini dei balconi e alle pareti realizzate e intonacate dopo la realizzazione del cucinino e in parte alla friabilità superficiale del graffiato. In risposta alle deduzioni formulata da parte convenuta in sede di chiarimenti, il CTU aveva poi ulteriormente specificato come i lavori di posa delle mattonelle non comprendessero la rimozione del graffiato esistente. Tale circostanza oltre che documentalmente provata dal preventivo prodotto, veniva anche confermata a mezzo prova testi. Circoscritto
l'ambito dell'appalto “ai frontalini dei balconi e alle pareti realizzate e intonacate in seguito all'ampliamento del cucinino” prive dell'originario graffiato, la ditta veniva condannata al solo ripristino delle mattonelle distaccatesi nelle zone individuate dal
CTU per la ridotta presenza di colla. Rigettata la domanda risarcitoria, perché sfornita di prova relativamente al pregiudizio subito dagli attori in conseguenza della caduta delle mattonelle nelle zone indicate, e rigettata anche la domanda riconvenzionale, per mancanza di prova, la causa veniva decisa nei sensi innanzi detti.
3: secondo grado del giudizio
Con l'appello, proposto dal – quale ultimo amministratore della Pt_6 società – e dagli eredi di quale socio, veniva chiesta la riforma Persona_1 integrale della sentenza, ritenuta viziata per i seguenti motivi:
1- Errata valutazione delle prove. Motivazione illogica e contraddittoria. Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Il Giudice di prime cure, nel ricondurre i vizi lamentati dagli odierni appellati tra quelli disciplinati dall'art. 1669 c.c., ritenendo che incidessero negativamente e in modo considerevole sul godimento dell'immobile, interessando sia qualitativamente che quantitativamente alcune porzioni del rivestimento della facciata dell'immobile di proprietà degli attori, aveva operato una errata valutazione sia della c.t.u. che della prova testimoniale. Come evidenziato nell'elaborato peritale, le due mattonelle distaccatesi dalla facciata di Via Roma non riguardavano le pareti realizzate a seguito dell'ampliamento del cucinino ma, bensì, una il frontalino del balcone al secondo piano e l'altra in prossimità dell'ampliamento del cucinino, come precisato dal CTU1, oltre che dai testi escussi2. 1 - pagg. 6 e 7 della c.t.u.: “… sulla facciata dell'immobile di Via Roma mancano due mattonelle e precisamente una sul frontalino del balcone al secondo piano, l'altra in prossimità dell'ampliamento del cucinino …”; “… Dal materiale esaminato è possibile affermare che la colla è stata distesa sul retro delle piastrelle e presenta un'adeguata superficie di adesione, individuata dal colore del graffiato sulla colla delle mattonelle distaccate, ciò dimostra che la causa del loro distacco è imputabile esclusivamente alla friabilità del graffiato superficie costituente l'originaria parete. Altro pag. 4/12 Ciò vale a dire che la causa del distacco delle “due mattonelle” non può essere ricondotta a responsabilità della per la non Controparte_1 esecuzione a regola d'arte dei lavori eseguiti sull'immobile di Via Roma e che in ogni caso non sarebbe applicabile il difetto di costruzione di cui all'art. 1669 c.c., considerando che il distacco di “due mattonelle” non può ritenersi né come “… incidente negativamente ed in modo considerevole sul godimento dell'immobile medesimo …”, né come “… grave difetto incidente sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene secondo la destinazione propria di quest'ultimo …”.
2- Domanda riconvenzionale di pagamento somma. Ingiustificato ed illegittimo rigetto della domanda riconvenzionale di pagamento somma. Errata valutazione delle prove e dei fatti di causa. Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Il Giudice statuì erroneamente che la non aveva Controparte_1 provato che i lavori di ampliamento localizzati al piano terra, non rientranti tra quelli preventivati, non fossero stati pagati. Il prezzo per i lavori concordati dalla
[...] con i coniugi , di cui al preventivo acquisito agli Controparte_1 CP_5 atti di causa, era pari ad € 17.500,00 (di gran lunga inferiore a quello quantificato dal c.t.u. e pari ad € 22.834,94); il prezzo per gli “ulteriori lavori”, non rientranti nel predetto preventivo, era pari ad € 2.750,00 (di gran lunga inferiore a quello quantificato dal c.t.u. e pari ad € 3.905,65); i predetti “ulteriori lavori” vennero autorizzati solo successivamente, con la DIA in variante prot. n. 6883 del
21/12/2010. La somma di € 19.700,00 pagata dai coniugi alla CP_5 [...] per tutti i lavori effettuati (sia quelli in preventivo sia quelli Controparte_1 ulteriori non preventivati) non può ritenersi certamente congrua rispetto alla somma di € 26.740,59 quantificata dal c.t.u., atteso che le parti mai avrebbero potuto concordare l'importo per la esecuzione degli “ulteriori lavori” e farlo rientrare nel preventivo, concordato subito dopo il rilascio della DIA prot. n. 889 del 12/02/2010
e, quindi, ben 10 mesi prima del rilascio la DIA in variante prot. n. 6883 del intervento che avrebbe favorito il distacco delle mattonelle non perfettamente incollate, sono i fori realizzati a sostenere la ringhiera del balcone …”; - pagg. 10 e 11 della c.t.u.: “… dalle piastrelle distaccate dalla facciata di Via Roma, rilevate in occasione del sopralluogo, corrispondenti alle foto allegate al fascicolo degli attori, è stato possibile individuare la zona del distacco, in prossimità del pluviale e del marcapiano del primo piano, zona in cui l'umidità staziona maggiormente e favorisce un rapido deterioramento del graffiato esistente. Per questo evento, la causa del distacco non è imputabile all'assenza della colla o della mancata esecuzione a regola d'arte del rivestimento della facciata visto che l'estensione della colla attaccata sul retro si estende su quasi tutta la superficie della mattonella, ma alla friabilità del graffiato che doveva essere rimosso prima di procedere al rivestimento della parete …”. 2 il teste ing. - – all'udienza del 30/10/2013 dichiarò , il quale nel rispondere alle domande ha Testimone_1 Tes_2 così precisato di mese sono stato contattato dai coniugi ed ho constatato il distacco di CP_2 due – tre mattonelle guardando il fabbricato in alto a sinistra a livello del 2° p Le cause del distacco possono essere molteplici: infiltrazioni, eventi atmosferici, l'interno grezzo, dilatazioni termiche. Ritengo, invece, che la causa non sia dovuta al collante in quanto era attaccato alla parete dell'immobile …”. pag. 5/12 21/12/2010 per la esecuzione degli “ulteriori lavori”. Infine, il Giudice di prime cure, aveva ritenuto insufficiente la fattura emessa giacché furono gli stessi appellati a riconoscere, pur se in misura inferiore, l'importo fatturato. Inoltre, il c.t.u., nella propria consulenza, aveva precisato che per la esecuzione dei lavori sarebbe stata necessaria una somma di gran lunga maggiore rispetto a quella indicata in preventivo. Concludeva pertanto per l'accoglimento del gravame, con rigetto della domanda iniziale, accoglimento della domanda riconvenzionale e vittoria delle spese di lite dei due gradi di giudizio.
Veniva formulata istanza di sospensione della esecutorietà della sentenza appellata ed inibitoria ex art. 283 c.p.c. Successivamente, gli eredi si CP_1 affidavano alla difesa dell'Avv. Pettinicchio.
Si costituivano in giudizio gli appellati, contestando il gravame di cui eccepivano la inammissibilità e/o improcedibilità ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
Nel merito, ritenevano la decisione di primo grado corretta perché sorretta da un lineare e giusto ragionamento logico–giuridico e come tale da confermare.
Gli attori in primo grado hanno agito ai sensi degli artt. 1669 c.c. nei confronti della ditta quale ditta appaltatrice, per ottenere l'accertamento Controparte_4 della responsabilità della convenuta, in riferimento alla mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori edili di rifacimento degli intonaci esterni eseguiti sull'immobile di loro proprietà nonché per ottenere la condanna della convenuta all'esecuzione a regola d'arte dei lavori a suo tempo commissionati, unitamente al risarcimento del danno. Il
Giudice di prime cure correttamente qualificò l'azione promossa ai sensi dell'art. 1669
c.c. sicché alcun pregio giuridico può attribuirsi al primo motivo di appello, atteso che i vizi lamentati dagli attori rientravano tra quelli disciplinati dall'art. 1669 c.c., incidendo negativamente e in modo considerevole sul godimento dell'immobile, interessando sia qualitativamente che quantitativamente alcune porzioni del rivestimento della facciata dell'immobile di proprietà degli attori.
Inoltre, le conclusioni rassegnate dal CTU Dott. Ing. Persona_2 individuarono due differenti cause che determinarono il distacco delle mattonelle, specificando come il fenomeno in parola, fosse in parte attribuibile alla mancata esecuzione a regola d'arte del fissaggio delle piastrelle nella zona circoscritta ai frontalini dei balconi e alle pareti realizzate e intonacate dopo la realizzazione del cucinino ed in parte alla friabilità superficiale del graffiato.
pag. 6/12 Corretto era stato anche il rigetto della domanda riconvenzionale, sulla base delle risultanze peritali, atteso che in assenza di elementi di prova che avrebbe dovuto fornire l'appaltatore, non era possibile presumere che anche per le opere non rientranti nel preventivo il prezzo non fosse già stato corrisposto, atteso che la fattura prodotta non era sufficiente a provare l'esistenza dell'eventuale credito residuo.
Si opponeva alla richiesta sospensione e concludeva per il rigetto del gravame.
Con ordinanza del 5 ottobre 2022 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e dichiarata inammissibile l'istanza di inammissibilità dell'appello ex articolo 348 bis c.p.c.
La causa perveniva infine all'udienza del 22 novembre 2024 allorquando, precisate le conclusioni, veniva introitata in decisione.
4: motivi della decisione
Gli appellati, nel formulare le proprie conclusioni, hanno riproposto l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
Quanto alla seconda, la stessa è inammissibile in fase decisionale, atteso che la norma evidenzia con chiarezza che sulla stessa il Giudice avrebbe dovuto provvedere in prima udienza e la stessa venne già rigettata con ordinanza del 5 ottobre 2022.
Quanto alla richiesta di applicazione dell'art. 342 c.p.c., la stessa non è fondata. Ai fini dell'ammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, l'appellante non deve proporre un progetto alternativo di decisione, come da consolidato orientamento della S.C., sulla scia di quanto già affermato dalle
Sezioni Unite in tema di ammissibilità dell'appello, secondo cui l'art. 342 c.p.c., nel testo ante riforma Cartabia, richiede che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, requisiti rinvenibili nella esposizione dell'appello in esame. pag. 7/12 Procedendo nel merito, l'atto introduttivo del giudizio venne inquadrato dal
Giudice di prime cure nella disciplina dell'art. 1669 c.c., così come ribadito dalla difesa degli appellati, la cui azione mirava ad ottenere l'accertamento della responsabilità della società in origine convenuta, cui veniva imputata la mancata esecuzione a regola d'arte di lavori edili di rifacimento degli intonaci esterni eseguiti sull'immobile di loro proprietà con ogni necessaria conseguenza, sia per quanto riguarda l'esecuzione a regola d'arte dei lavori commissionati, sia per il risarcimento del danno.
Quanto a quest'ultima domanda, la stessa venne rigettata in primo grado, non è stata fatta oggetto di appello e pertanto la delibazione sarà limitata all'accertamento della responsabilità dell'appaltatore in materia di rovina e difetti di cose immobili.
4.1: primo motivo di appello. Errata valutazione delle prove. Motivazione illogica e contraddittoria. Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Con il primo motivo si critica la decisione di prime cure perché il Giudice, nel ricondurre i vizi lamentati dagli odierni appellati tra quelli disciplinati dall'art. 1669
c.c., ritenendo che incidessero negativamente e in modo considerevole sul godimento dell'immobile, interessando sia qualitativamente che quantitativamente alcune porzioni del rivestimento della facciata dell'immobile di proprietà degli attori, avrebbe operato una errata valutazione sia della c.t.u. che della prova testimoniale. Secondo
l'appellante, il distacco di “due mattonelle” non può ritenersi né come “… incidente negativamente ed in modo considerevole sul godimento dell'immobile medesimo …”, né come “… grave difetto incidente sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene secondo la destinazione propria di quest'ultimo …”.
Per una corretta delibazione sul punto è necessario partire dal contratto che legò le parti, ripercorrendo la vicenda sulla base dell'atto di citazione introduttivo del contenzioso. Nel mese di marzo 2010 venne stipulato un contratto tra le parti avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di rifacimento degli intonaci esterni dell'abitazione dei coniugi , che prevedevano la posa in opera di intonaco CP_2 esterno, riquadratura della parete e rivestimento di mattonelle. La caduta delle mattonelle sulla pubblica via venne attribuita dagli originari attori alla esecuzione delle opere non a regola d'arte e nelle conclusioni venne chiesto dichiararsi la mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori edili di rifacimento degli intonaci, con ogni conseguenza, anche in termini risarcitori. Nelle prime memorie gli attori chiarirono che per rifacimento degli intonaci esterni doveva intendersi la pag. 8/12 preparazione del piano verticale per la successiva posa in opera delle mattonelle, aggiungendo che a causa dei lavori male eseguiti si erano poi verificasti anche fenomeni di infiltrazione (domanda, tuttavia, abbandonata in corso di causa).
L'impresa, nel costituirsi, fece rilevare che i lavori di rifacimento degli intonaci avevano riguardato un muro esterno di 34 mq e non l'intera parte esterna dell'immobile, sulla quale venne eseguito il rivestimento con mattonelle.
Poiché le parti non trovarono accordo su questioni di natura patrimoniale, ebbe origine il giudizio definito con la sentenza ora appellata, nel corso del quale venne svolta Consulenza tecnica d'ufficio, alle cui risultanze, per quanto riguarda la descrizione del fatto da un punto di vista tecnico, va data sicura prevalenza. Nella relazione peritale, l'Ausiliario testualmente afferma: “sulla facciata dell'immobile su via Roma mancano due mattonelle e precisamente una sul frontalino del balcone al secondo piano, l'altra in prossimità dell'ampliamento del cucinino”.
Prosegue poi, dopo avere effettuato verifiche sulle altre mattonelle: “dal materiale esaminato è possibile affermare che la colla è stata distesa sul retro delle piastrelle e presenta un'adeguata superficie di adesione, individuata dal colore del graffiato sulla colla delle mattonelle distaccate, ciò dimostra che la causa del loro distacco è imputabile esclusivamente alla friabilità del graffiato superficie costituente
l'originaria parete”.
Proseguendo poi nella disamina, individua due cause: oltre al graffiato friabile
(per una mattonella), l'assenza di colla posta sul retro per un'altra mattonella, precisando che negli interventi pattuiti non era stata richiesta la rimozione del graffiato dalle facciate esterne.
Orbene, ritiene la Corte che la decisione di primo, alla luce di quanto esposto, possa essere confermata, sia pure con una differente motivazione.
È principio consolidato, infatti, che rientra tra i poteri del Giudice la possibilità, ove ne sussistano i presupposti, di qualificare diversamente la domanda, a condizione che i fatti coincidano con quelli dedotti dalla parte, senza incorrere in una violazione del principio cardine del processo ovvero la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c.
Nel caso di specie, ritiene la Corte che più che parlarsi di vizi e difetti dell'immobile, tali da incidere, ai sensi dell'art. 1669 c.c., sulla funzionalità e sul pag. 9/12 normale godimento dell'immobile, ci si trovi in presenza di difformità e vizi dell'opera, da eliminarsi a spese dell'appaltatore.
Nel caso di specie, anche dalla disamina della documentazione fotografica, non si evince una compromissione della funzionalità dell'immobile o del suo godimento, tanto più che gli attuali appellanti non diedero seguito alla richiesta di accertamento di infiltrazioni, dalla presenza delle quali sarebbe stato più agevole desumere quanto richiesto3. In sostanza, gli accertamenti tecnici effettuati nel corso del giudizio di primo grado non hanno evidenziato fenomeni tali da far ritenere il distacco di due piastrelle – di cui uno sicuramente imputabile alla ditta esecutrice dei lavori - un grave difetto costruttivo a mente del disposto dell'art. 1669 c.c.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità, non rilevandosi elementi per discostarsene ed al quale può essere data continuità4, i gravi difetti dell'edificio idonei a configurare una responsabilità del costruttore nei confronti del committente o dell'acquirente, ai sensi dell'art. 1669 c.c., sono configurabili, al di fuori dell'ipotesi di rovina o di evidente pericolo di rovina, nei vizi che, senza influire sulla stabilità dell'opera, pregiudichino e menomino in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima;
in particolare, configurano gravi difetti dell'edificio, a norma dell'art. 1669 c.c., anche le carenze costruttive – o esecutive - dell'opera che pregiudichino in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima, anche se incidenti su elementi secondari e accessori dell'opera, purché tali da incidere negativamente e in modo considerevole sul suo godimento e da comprometterne la normale utilità in relazione alla sua destinazione economica e pratica.
Nel caso di specie, pur mancando i presupposti di gravità erroneamente ritenuti presenti dal Giudice di prime cure, non risultando allegata né provata una compromissione o limitazione nel godimento dell'immobile, non si può ignorare la responsabilità della ditta ora appellante, atteso che su di una mattonella risultava apposto uno strato insufficiente di collante e l'altar era stata apposta su di un fondo non idoneo.
Il primo motivo di appello va pertanto accolto.
4.2: secondo motivo di appello. - Domanda riconvenzionale di pagamento somma.
Ingiustificato ed illegittimo rigetto della domanda riconvenzionale di pagamento somma. Errata valutazione delle prove e dei fatti di causa. Violazione degli artt. 115 e
116 c.p.c.
Quanto al secondo motivo di appello, a nulla rileva che la somma di € 19.700,00 pagata dai coniugi alla per tutti i lavori CP_5 Controparte_1 effettuati (sia quelli in preventivo sia quelli ulteriori non preventivati) sia risultata inferiore a quella € 26.740,59 quantificata dal c.t.u., atteso che le parti ben avrebbero potuto concordare un altro prezzo ritenuto dalle stesse congruo, applicando sconti o ribassi. Tuttavia, la domanda riconvenzionale non può essere accolta neanche nei limiti del minor importo di €uro 454,55, corrispondente all'IVA non pagata, o di €uro 550,00, come da comparsa conclusionale dei coniugi di CP_2 primo grado, mancando prova idonea del credito richiesto.
L'appello viene pertanto rigettato.
5: liquidazione delle spese di lite.
Le spese di lite vengono poste a carico dell'appellante, soccombente. Le stesse vengono liquidate secondo la tariffa vigente, ai valori minimi di tariffa, trattandosi di questione che non ha comportato lo studio di particolari questioni di diritto.
6: contributo unificato
Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115; stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.». Sussistono pertanto a carico della banca appellante i presupposti per l'applicazione della norma richiamata.
pag. 11/12
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 774/2022, proposta da , Parte_1 già legale rappresentante pro-tempore della ditta Parte_2 [...]
, e , nella loro qualità di Parte_7 Parte_4 Parte_5 eredi del sig. socio solidalmente ed illimitatamente responsabile Persona_1 della estinta e cancellata ditta contro Parte_2 CP_2
e avverso la sentenza n. 402/2022, pubblicata l'11
[...] CP_3 febbraio 2022, pronunciata dal Tribunale di Foggia a definizione del giudizio RG
810004196/2012, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) Condanna gli appellanti in solido tra di loro al pagamento delle spese di lite in favore di e , che, come da motivazione, Controparte_2 CP_3 liquida in €uro 2.906,00, oltre rimborso forf. CPA ed IVA come per legge, sulle somme di condanna, se dovuta, con distrazione in favore dell'Avv. Raffaele
Rutigliano, dichiaratosi anticipatario;
c) Dichiara che sussistono a carico degli appellanti i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115.
Così deciso nella Camera di consiglio del 20 giugno 2025
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Luciano Guaglione)
pag. 12/12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Corte appello Bari sez. II, 24/09/2024, n. 1187 Nel contratto di appalto, i 'gravi difetti' dell'edificio che fondano la responsabilità del costruttore nei confronti del committente ai sensi dell'art. 1669 c.c. sono quelli che, senza portare alla rovina o all'evidente pericolo di rovina del bene, non influiscono sulla stabilità dell'opera, ma ne pregiudicano in modo grave il normale godimento o la funzionalità o l'abitabilità. dott. Filippo Labellarte Presidente, Avv. Francesco Mele G.A. Relatore 4 tra le più recenti, Cass. 04/03/2024, n. 5648: In tema di appalto, i gravi difetti che, a norma dell'art. 1669, cod. civ., legittimano il committente all'azione di responsabilità extracontrattuale possono consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad una insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata incidono negativamente ed in modo considerevole sul godimento di essa (Nel caso di specie, relativo ad una azione risarcitoria promossa da un Condominio nei confronti del costruttore dell'edificio, la Suprema Corte ha ritenuto sul punto incensurabile la sentenza impugnata che, con motivazione adeguata, aveva escluso che i lamentati vizi – imperfetta modellazione del giardino ed inadeguata coibentazione dei tubi dell'impianto di riscaldamento – fossero tali da incidere negativamente sul godimento dell'immobile) pag. 10/12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Luciano GUAGLIONE Presidente
dott. Paolo RIZZI Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
(c.f. ), già legale rappresentante pro- Parte_1 CodiceFiscale_1 tempore della ditta (p.i. , rappresentato e Parte_2 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Giovanni Florio (c.f. ), con domicilio eletto in CodiceFiscale_2
Lesina (FG) alla Via C. Farini n. 8,
pec: Email_1
DI (c.f. , (c.f. Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4 [...]
) e (c.f. , nella loro C.F._4 Parte_5 CodiceFiscale_5 qualità di eredi del sig. socio solidalmente ed illimitatamente Persona_1 responsabile della estinta e cancellata rappresentati Controparte_1
e difesi dall'Avv. Emilio Pettinicchio (c.f. ), con domicilio eletto CodiceFiscale_6 in Torremaggiore (FG) alla Via Piccinino n. 23
pec: Email_2
Appellanti
Contro
: (c.f.: ), e (c.f.: Controparte_2 CodiceFiscale_7 CP_3 [...]
), rappresentati e difesi dall'Avv. Raffaele Rutigliano (c.f. C.F._8 [...]
), con domicilio eletto in Apricena al P.le A. Costa, 5 C.F._9
pec: Email_3
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 402/2022, pubblicata l'11 febbraio 2022, pronunciata dal Tribunale di Foggia a definizione del giudizio RG 810004196/2012, notificata in data 25 aprile 2022. Appello del 23 maggio 2022
Conclusioni: All'udienza del 22 novembre 2024, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, e , Controparte_2 CP_3 in qualità di proprietari dell'immobile sito in Poggio Imperiale (FG), alla via Roma n.
62, convenivano in giudizio la ditta al fine di ottenere nei Controparte_4 suoi confronti pronuncia di condanna a realizzare a regola d'arte lavori appaltati, con contratto del mese di marzo 2010, che si erano rivelati male eseguiti.
Il contratto aveva avuto ad oggetto la posa in opera dell'intonaco esterno dell'abitazione mediante preventiva preparazione della malta eseguita in cantiere, la riquadratura della parete e il rivestimento con mattonelle. I lavori furono ultimati il
22.8.2011 ma a partire dal mese di gennaio 2012, alcune delle mattonelle poste sul rivestimento esterno dell'immobile si erano distaccate cadendo sulla pubblica via.
Come conseguenza della mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori pattuiti. Con comunicazione del 16.7.2012, avevano invitato la ditta appaltatrice a realizzare gli interventi di ripristino necessari, senza ricevere riscontro. Si costituiva in giudizio la società convenuta chiedendo il rigetto della domanda attorea e spiegando domanda riconvenzionale, deducendo che i lavori avevano interessato solo un muro esterno di
34 mq. e non l'intero rivestimento esterno, dell'abitazione, pari a circa 300 mq;
che sempre dal preventivo, era possibile desumere che all'infuori della porzione di muro individuata, non erano stati concordati altri interventi di intonaco sulla parte esterna dell'abitazione, avendo gli attori optato per un rivestimento esterno in mattonelle;
il pag. 2/12 distacco delle mattonelle non poteva essere ritenuto indicativo della mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori da parte della , atteso che aveva interessato CP_1 solo parte di una parete frontale del balcone e non tutto il rivestimento esterno dell'immobile, sicché il fenomeno poteva essere attribuito ad altri fattori. Dopo aver ricevuto le contestazioni da parte degli attori, la ditta, pur ritenendo di aver eseguito i lavori a regola d'arte, si era in ogni caso resa disponibile a ripristinare il rivestimento delle mattonelle distaccatesi dalla parte frontale dell'immobile senza alcun costo aggiuntivo, chiedendo tuttavia il pagamento del saldo di € 1.000.00 per gli ulteriori lavori eseguiti sull'immobile e non riportarti nel preventivo di spesa.
Stante il mancato pagamento di detto saldo, i lavori di ripristino non vennero mai eseguiti. Concludeva per il rigetto della domanda, per la corresponsione in via riconvenzionale della somma di €uro 1.000,00 e per la condanna al pagamento dlele spese di lite.
Istruita la causa, anche a mezzo CTU, si perveniva alla decisione oggi appellata.
2: la sentenza appellata
La domanda veniva accolta.
Qualificata la domanda ai sensi dell'art. 1669 c.c. ed esclusa la disamina delle domande proposte e poi abbandonate o comunque da ritenersi inammissibili in quanto in violazione delle preclusioni processuali già maturate, il Giudice procedeva a disamina delle risultanze probatorie. In base alle risultanze della CTU, riteneva i vizi accertati rientranti tra quelli disciplinati dall'art. 1669 c.c., in quanto incidevano negativamente, sul godimento del bene, interessando sia qualitativamente che quantitativamente alcune porzioni del rivestimento della facciata, da considerarsi rientranti nel contratto intercorso tra le parti. Denunciati quelli che gli originari attori avevano individuato come vizi, la ditta appaltatrice, pur non riconoscendo la propria responsabilità, si era dichiarata disponibile ad intervenire, chiedendo a saldo delle prestazioni effettuate, dapprima la somma di € 454,55 a titolo di iva non corrisposta e successivamente, la somma di € 1.000,00, che non veniva corrisposta sicché non venivano neanche eseguiti i lavori.
In base alle risultanze probatorie, il Giudice monocratico riteneva dimostrato il fatto contestato (distacco delle mattonelle nel mese di gennaio 2012), che il CTU aveva riscontrato, individuando, nel tratto di fabbricato interessato, due differenti cause, specificando come il fenomeno in parola, fosse in parte attribuibile alla pag. 3/12 mancata esecuzione a regola d'arte del fissaggio delle piastrelle nella zona circoscritta ai frontalini dei balconi e alle pareti realizzate e intonacate dopo la realizzazione del cucinino e in parte alla friabilità superficiale del graffiato. In risposta alle deduzioni formulata da parte convenuta in sede di chiarimenti, il CTU aveva poi ulteriormente specificato come i lavori di posa delle mattonelle non comprendessero la rimozione del graffiato esistente. Tale circostanza oltre che documentalmente provata dal preventivo prodotto, veniva anche confermata a mezzo prova testi. Circoscritto
l'ambito dell'appalto “ai frontalini dei balconi e alle pareti realizzate e intonacate in seguito all'ampliamento del cucinino” prive dell'originario graffiato, la ditta veniva condannata al solo ripristino delle mattonelle distaccatesi nelle zone individuate dal
CTU per la ridotta presenza di colla. Rigettata la domanda risarcitoria, perché sfornita di prova relativamente al pregiudizio subito dagli attori in conseguenza della caduta delle mattonelle nelle zone indicate, e rigettata anche la domanda riconvenzionale, per mancanza di prova, la causa veniva decisa nei sensi innanzi detti.
3: secondo grado del giudizio
Con l'appello, proposto dal – quale ultimo amministratore della Pt_6 società – e dagli eredi di quale socio, veniva chiesta la riforma Persona_1 integrale della sentenza, ritenuta viziata per i seguenti motivi:
1- Errata valutazione delle prove. Motivazione illogica e contraddittoria. Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Il Giudice di prime cure, nel ricondurre i vizi lamentati dagli odierni appellati tra quelli disciplinati dall'art. 1669 c.c., ritenendo che incidessero negativamente e in modo considerevole sul godimento dell'immobile, interessando sia qualitativamente che quantitativamente alcune porzioni del rivestimento della facciata dell'immobile di proprietà degli attori, aveva operato una errata valutazione sia della c.t.u. che della prova testimoniale. Come evidenziato nell'elaborato peritale, le due mattonelle distaccatesi dalla facciata di Via Roma non riguardavano le pareti realizzate a seguito dell'ampliamento del cucinino ma, bensì, una il frontalino del balcone al secondo piano e l'altra in prossimità dell'ampliamento del cucinino, come precisato dal CTU1, oltre che dai testi escussi2. 1 - pagg. 6 e 7 della c.t.u.: “… sulla facciata dell'immobile di Via Roma mancano due mattonelle e precisamente una sul frontalino del balcone al secondo piano, l'altra in prossimità dell'ampliamento del cucinino …”; “… Dal materiale esaminato è possibile affermare che la colla è stata distesa sul retro delle piastrelle e presenta un'adeguata superficie di adesione, individuata dal colore del graffiato sulla colla delle mattonelle distaccate, ciò dimostra che la causa del loro distacco è imputabile esclusivamente alla friabilità del graffiato superficie costituente l'originaria parete. Altro pag. 4/12 Ciò vale a dire che la causa del distacco delle “due mattonelle” non può essere ricondotta a responsabilità della per la non Controparte_1 esecuzione a regola d'arte dei lavori eseguiti sull'immobile di Via Roma e che in ogni caso non sarebbe applicabile il difetto di costruzione di cui all'art. 1669 c.c., considerando che il distacco di “due mattonelle” non può ritenersi né come “… incidente negativamente ed in modo considerevole sul godimento dell'immobile medesimo …”, né come “… grave difetto incidente sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene secondo la destinazione propria di quest'ultimo …”.
2- Domanda riconvenzionale di pagamento somma. Ingiustificato ed illegittimo rigetto della domanda riconvenzionale di pagamento somma. Errata valutazione delle prove e dei fatti di causa. Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Il Giudice statuì erroneamente che la non aveva Controparte_1 provato che i lavori di ampliamento localizzati al piano terra, non rientranti tra quelli preventivati, non fossero stati pagati. Il prezzo per i lavori concordati dalla
[...] con i coniugi , di cui al preventivo acquisito agli Controparte_1 CP_5 atti di causa, era pari ad € 17.500,00 (di gran lunga inferiore a quello quantificato dal c.t.u. e pari ad € 22.834,94); il prezzo per gli “ulteriori lavori”, non rientranti nel predetto preventivo, era pari ad € 2.750,00 (di gran lunga inferiore a quello quantificato dal c.t.u. e pari ad € 3.905,65); i predetti “ulteriori lavori” vennero autorizzati solo successivamente, con la DIA in variante prot. n. 6883 del
21/12/2010. La somma di € 19.700,00 pagata dai coniugi alla CP_5 [...] per tutti i lavori effettuati (sia quelli in preventivo sia quelli Controparte_1 ulteriori non preventivati) non può ritenersi certamente congrua rispetto alla somma di € 26.740,59 quantificata dal c.t.u., atteso che le parti mai avrebbero potuto concordare l'importo per la esecuzione degli “ulteriori lavori” e farlo rientrare nel preventivo, concordato subito dopo il rilascio della DIA prot. n. 889 del 12/02/2010
e, quindi, ben 10 mesi prima del rilascio la DIA in variante prot. n. 6883 del intervento che avrebbe favorito il distacco delle mattonelle non perfettamente incollate, sono i fori realizzati a sostenere la ringhiera del balcone …”; - pagg. 10 e 11 della c.t.u.: “… dalle piastrelle distaccate dalla facciata di Via Roma, rilevate in occasione del sopralluogo, corrispondenti alle foto allegate al fascicolo degli attori, è stato possibile individuare la zona del distacco, in prossimità del pluviale e del marcapiano del primo piano, zona in cui l'umidità staziona maggiormente e favorisce un rapido deterioramento del graffiato esistente. Per questo evento, la causa del distacco non è imputabile all'assenza della colla o della mancata esecuzione a regola d'arte del rivestimento della facciata visto che l'estensione della colla attaccata sul retro si estende su quasi tutta la superficie della mattonella, ma alla friabilità del graffiato che doveva essere rimosso prima di procedere al rivestimento della parete …”. 2 il teste ing. - – all'udienza del 30/10/2013 dichiarò , il quale nel rispondere alle domande ha Testimone_1 Tes_2 così precisato di mese sono stato contattato dai coniugi ed ho constatato il distacco di CP_2 due – tre mattonelle guardando il fabbricato in alto a sinistra a livello del 2° p Le cause del distacco possono essere molteplici: infiltrazioni, eventi atmosferici, l'interno grezzo, dilatazioni termiche. Ritengo, invece, che la causa non sia dovuta al collante in quanto era attaccato alla parete dell'immobile …”. pag. 5/12 21/12/2010 per la esecuzione degli “ulteriori lavori”. Infine, il Giudice di prime cure, aveva ritenuto insufficiente la fattura emessa giacché furono gli stessi appellati a riconoscere, pur se in misura inferiore, l'importo fatturato. Inoltre, il c.t.u., nella propria consulenza, aveva precisato che per la esecuzione dei lavori sarebbe stata necessaria una somma di gran lunga maggiore rispetto a quella indicata in preventivo. Concludeva pertanto per l'accoglimento del gravame, con rigetto della domanda iniziale, accoglimento della domanda riconvenzionale e vittoria delle spese di lite dei due gradi di giudizio.
Veniva formulata istanza di sospensione della esecutorietà della sentenza appellata ed inibitoria ex art. 283 c.p.c. Successivamente, gli eredi si CP_1 affidavano alla difesa dell'Avv. Pettinicchio.
Si costituivano in giudizio gli appellati, contestando il gravame di cui eccepivano la inammissibilità e/o improcedibilità ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
Nel merito, ritenevano la decisione di primo grado corretta perché sorretta da un lineare e giusto ragionamento logico–giuridico e come tale da confermare.
Gli attori in primo grado hanno agito ai sensi degli artt. 1669 c.c. nei confronti della ditta quale ditta appaltatrice, per ottenere l'accertamento Controparte_4 della responsabilità della convenuta, in riferimento alla mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori edili di rifacimento degli intonaci esterni eseguiti sull'immobile di loro proprietà nonché per ottenere la condanna della convenuta all'esecuzione a regola d'arte dei lavori a suo tempo commissionati, unitamente al risarcimento del danno. Il
Giudice di prime cure correttamente qualificò l'azione promossa ai sensi dell'art. 1669
c.c. sicché alcun pregio giuridico può attribuirsi al primo motivo di appello, atteso che i vizi lamentati dagli attori rientravano tra quelli disciplinati dall'art. 1669 c.c., incidendo negativamente e in modo considerevole sul godimento dell'immobile, interessando sia qualitativamente che quantitativamente alcune porzioni del rivestimento della facciata dell'immobile di proprietà degli attori.
Inoltre, le conclusioni rassegnate dal CTU Dott. Ing. Persona_2 individuarono due differenti cause che determinarono il distacco delle mattonelle, specificando come il fenomeno in parola, fosse in parte attribuibile alla mancata esecuzione a regola d'arte del fissaggio delle piastrelle nella zona circoscritta ai frontalini dei balconi e alle pareti realizzate e intonacate dopo la realizzazione del cucinino ed in parte alla friabilità superficiale del graffiato.
pag. 6/12 Corretto era stato anche il rigetto della domanda riconvenzionale, sulla base delle risultanze peritali, atteso che in assenza di elementi di prova che avrebbe dovuto fornire l'appaltatore, non era possibile presumere che anche per le opere non rientranti nel preventivo il prezzo non fosse già stato corrisposto, atteso che la fattura prodotta non era sufficiente a provare l'esistenza dell'eventuale credito residuo.
Si opponeva alla richiesta sospensione e concludeva per il rigetto del gravame.
Con ordinanza del 5 ottobre 2022 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e dichiarata inammissibile l'istanza di inammissibilità dell'appello ex articolo 348 bis c.p.c.
La causa perveniva infine all'udienza del 22 novembre 2024 allorquando, precisate le conclusioni, veniva introitata in decisione.
4: motivi della decisione
Gli appellati, nel formulare le proprie conclusioni, hanno riproposto l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
Quanto alla seconda, la stessa è inammissibile in fase decisionale, atteso che la norma evidenzia con chiarezza che sulla stessa il Giudice avrebbe dovuto provvedere in prima udienza e la stessa venne già rigettata con ordinanza del 5 ottobre 2022.
Quanto alla richiesta di applicazione dell'art. 342 c.p.c., la stessa non è fondata. Ai fini dell'ammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, l'appellante non deve proporre un progetto alternativo di decisione, come da consolidato orientamento della S.C., sulla scia di quanto già affermato dalle
Sezioni Unite in tema di ammissibilità dell'appello, secondo cui l'art. 342 c.p.c., nel testo ante riforma Cartabia, richiede che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, requisiti rinvenibili nella esposizione dell'appello in esame. pag. 7/12 Procedendo nel merito, l'atto introduttivo del giudizio venne inquadrato dal
Giudice di prime cure nella disciplina dell'art. 1669 c.c., così come ribadito dalla difesa degli appellati, la cui azione mirava ad ottenere l'accertamento della responsabilità della società in origine convenuta, cui veniva imputata la mancata esecuzione a regola d'arte di lavori edili di rifacimento degli intonaci esterni eseguiti sull'immobile di loro proprietà con ogni necessaria conseguenza, sia per quanto riguarda l'esecuzione a regola d'arte dei lavori commissionati, sia per il risarcimento del danno.
Quanto a quest'ultima domanda, la stessa venne rigettata in primo grado, non è stata fatta oggetto di appello e pertanto la delibazione sarà limitata all'accertamento della responsabilità dell'appaltatore in materia di rovina e difetti di cose immobili.
4.1: primo motivo di appello. Errata valutazione delle prove. Motivazione illogica e contraddittoria. Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Con il primo motivo si critica la decisione di prime cure perché il Giudice, nel ricondurre i vizi lamentati dagli odierni appellati tra quelli disciplinati dall'art. 1669
c.c., ritenendo che incidessero negativamente e in modo considerevole sul godimento dell'immobile, interessando sia qualitativamente che quantitativamente alcune porzioni del rivestimento della facciata dell'immobile di proprietà degli attori, avrebbe operato una errata valutazione sia della c.t.u. che della prova testimoniale. Secondo
l'appellante, il distacco di “due mattonelle” non può ritenersi né come “… incidente negativamente ed in modo considerevole sul godimento dell'immobile medesimo …”, né come “… grave difetto incidente sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene secondo la destinazione propria di quest'ultimo …”.
Per una corretta delibazione sul punto è necessario partire dal contratto che legò le parti, ripercorrendo la vicenda sulla base dell'atto di citazione introduttivo del contenzioso. Nel mese di marzo 2010 venne stipulato un contratto tra le parti avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di rifacimento degli intonaci esterni dell'abitazione dei coniugi , che prevedevano la posa in opera di intonaco CP_2 esterno, riquadratura della parete e rivestimento di mattonelle. La caduta delle mattonelle sulla pubblica via venne attribuita dagli originari attori alla esecuzione delle opere non a regola d'arte e nelle conclusioni venne chiesto dichiararsi la mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori edili di rifacimento degli intonaci, con ogni conseguenza, anche in termini risarcitori. Nelle prime memorie gli attori chiarirono che per rifacimento degli intonaci esterni doveva intendersi la pag. 8/12 preparazione del piano verticale per la successiva posa in opera delle mattonelle, aggiungendo che a causa dei lavori male eseguiti si erano poi verificasti anche fenomeni di infiltrazione (domanda, tuttavia, abbandonata in corso di causa).
L'impresa, nel costituirsi, fece rilevare che i lavori di rifacimento degli intonaci avevano riguardato un muro esterno di 34 mq e non l'intera parte esterna dell'immobile, sulla quale venne eseguito il rivestimento con mattonelle.
Poiché le parti non trovarono accordo su questioni di natura patrimoniale, ebbe origine il giudizio definito con la sentenza ora appellata, nel corso del quale venne svolta Consulenza tecnica d'ufficio, alle cui risultanze, per quanto riguarda la descrizione del fatto da un punto di vista tecnico, va data sicura prevalenza. Nella relazione peritale, l'Ausiliario testualmente afferma: “sulla facciata dell'immobile su via Roma mancano due mattonelle e precisamente una sul frontalino del balcone al secondo piano, l'altra in prossimità dell'ampliamento del cucinino”.
Prosegue poi, dopo avere effettuato verifiche sulle altre mattonelle: “dal materiale esaminato è possibile affermare che la colla è stata distesa sul retro delle piastrelle e presenta un'adeguata superficie di adesione, individuata dal colore del graffiato sulla colla delle mattonelle distaccate, ciò dimostra che la causa del loro distacco è imputabile esclusivamente alla friabilità del graffiato superficie costituente
l'originaria parete”.
Proseguendo poi nella disamina, individua due cause: oltre al graffiato friabile
(per una mattonella), l'assenza di colla posta sul retro per un'altra mattonella, precisando che negli interventi pattuiti non era stata richiesta la rimozione del graffiato dalle facciate esterne.
Orbene, ritiene la Corte che la decisione di primo, alla luce di quanto esposto, possa essere confermata, sia pure con una differente motivazione.
È principio consolidato, infatti, che rientra tra i poteri del Giudice la possibilità, ove ne sussistano i presupposti, di qualificare diversamente la domanda, a condizione che i fatti coincidano con quelli dedotti dalla parte, senza incorrere in una violazione del principio cardine del processo ovvero la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c.
Nel caso di specie, ritiene la Corte che più che parlarsi di vizi e difetti dell'immobile, tali da incidere, ai sensi dell'art. 1669 c.c., sulla funzionalità e sul pag. 9/12 normale godimento dell'immobile, ci si trovi in presenza di difformità e vizi dell'opera, da eliminarsi a spese dell'appaltatore.
Nel caso di specie, anche dalla disamina della documentazione fotografica, non si evince una compromissione della funzionalità dell'immobile o del suo godimento, tanto più che gli attuali appellanti non diedero seguito alla richiesta di accertamento di infiltrazioni, dalla presenza delle quali sarebbe stato più agevole desumere quanto richiesto3. In sostanza, gli accertamenti tecnici effettuati nel corso del giudizio di primo grado non hanno evidenziato fenomeni tali da far ritenere il distacco di due piastrelle – di cui uno sicuramente imputabile alla ditta esecutrice dei lavori - un grave difetto costruttivo a mente del disposto dell'art. 1669 c.c.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità, non rilevandosi elementi per discostarsene ed al quale può essere data continuità4, i gravi difetti dell'edificio idonei a configurare una responsabilità del costruttore nei confronti del committente o dell'acquirente, ai sensi dell'art. 1669 c.c., sono configurabili, al di fuori dell'ipotesi di rovina o di evidente pericolo di rovina, nei vizi che, senza influire sulla stabilità dell'opera, pregiudichino e menomino in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima;
in particolare, configurano gravi difetti dell'edificio, a norma dell'art. 1669 c.c., anche le carenze costruttive – o esecutive - dell'opera che pregiudichino in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima, anche se incidenti su elementi secondari e accessori dell'opera, purché tali da incidere negativamente e in modo considerevole sul suo godimento e da comprometterne la normale utilità in relazione alla sua destinazione economica e pratica.
Nel caso di specie, pur mancando i presupposti di gravità erroneamente ritenuti presenti dal Giudice di prime cure, non risultando allegata né provata una compromissione o limitazione nel godimento dell'immobile, non si può ignorare la responsabilità della ditta ora appellante, atteso che su di una mattonella risultava apposto uno strato insufficiente di collante e l'altar era stata apposta su di un fondo non idoneo.
Il primo motivo di appello va pertanto accolto.
4.2: secondo motivo di appello. - Domanda riconvenzionale di pagamento somma.
Ingiustificato ed illegittimo rigetto della domanda riconvenzionale di pagamento somma. Errata valutazione delle prove e dei fatti di causa. Violazione degli artt. 115 e
116 c.p.c.
Quanto al secondo motivo di appello, a nulla rileva che la somma di € 19.700,00 pagata dai coniugi alla per tutti i lavori CP_5 Controparte_1 effettuati (sia quelli in preventivo sia quelli ulteriori non preventivati) sia risultata inferiore a quella € 26.740,59 quantificata dal c.t.u., atteso che le parti ben avrebbero potuto concordare un altro prezzo ritenuto dalle stesse congruo, applicando sconti o ribassi. Tuttavia, la domanda riconvenzionale non può essere accolta neanche nei limiti del minor importo di €uro 454,55, corrispondente all'IVA non pagata, o di €uro 550,00, come da comparsa conclusionale dei coniugi di CP_2 primo grado, mancando prova idonea del credito richiesto.
L'appello viene pertanto rigettato.
5: liquidazione delle spese di lite.
Le spese di lite vengono poste a carico dell'appellante, soccombente. Le stesse vengono liquidate secondo la tariffa vigente, ai valori minimi di tariffa, trattandosi di questione che non ha comportato lo studio di particolari questioni di diritto.
6: contributo unificato
Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115; stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.». Sussistono pertanto a carico della banca appellante i presupposti per l'applicazione della norma richiamata.
pag. 11/12
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 774/2022, proposta da , Parte_1 già legale rappresentante pro-tempore della ditta Parte_2 [...]
, e , nella loro qualità di Parte_7 Parte_4 Parte_5 eredi del sig. socio solidalmente ed illimitatamente responsabile Persona_1 della estinta e cancellata ditta contro Parte_2 CP_2
e avverso la sentenza n. 402/2022, pubblicata l'11
[...] CP_3 febbraio 2022, pronunciata dal Tribunale di Foggia a definizione del giudizio RG
810004196/2012, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) Condanna gli appellanti in solido tra di loro al pagamento delle spese di lite in favore di e , che, come da motivazione, Controparte_2 CP_3 liquida in €uro 2.906,00, oltre rimborso forf. CPA ed IVA come per legge, sulle somme di condanna, se dovuta, con distrazione in favore dell'Avv. Raffaele
Rutigliano, dichiaratosi anticipatario;
c) Dichiara che sussistono a carico degli appellanti i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115.
Così deciso nella Camera di consiglio del 20 giugno 2025
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Luciano Guaglione)
pag. 12/12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Corte appello Bari sez. II, 24/09/2024, n. 1187 Nel contratto di appalto, i 'gravi difetti' dell'edificio che fondano la responsabilità del costruttore nei confronti del committente ai sensi dell'art. 1669 c.c. sono quelli che, senza portare alla rovina o all'evidente pericolo di rovina del bene, non influiscono sulla stabilità dell'opera, ma ne pregiudicano in modo grave il normale godimento o la funzionalità o l'abitabilità. dott. Filippo Labellarte Presidente, Avv. Francesco Mele G.A. Relatore 4 tra le più recenti, Cass. 04/03/2024, n. 5648: In tema di appalto, i gravi difetti che, a norma dell'art. 1669, cod. civ., legittimano il committente all'azione di responsabilità extracontrattuale possono consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad una insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata incidono negativamente ed in modo considerevole sul godimento di essa (Nel caso di specie, relativo ad una azione risarcitoria promossa da un Condominio nei confronti del costruttore dell'edificio, la Suprema Corte ha ritenuto sul punto incensurabile la sentenza impugnata che, con motivazione adeguata, aveva escluso che i lamentati vizi – imperfetta modellazione del giardino ed inadeguata coibentazione dei tubi dell'impianto di riscaldamento – fossero tali da incidere negativamente sul godimento dell'immobile) pag. 10/12