Ordinanza cautelare 19 maggio 2023
Rigetto
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28/01/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00627/2025REG.PROV.COLL.
N. 03800/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3800 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Fabbrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Bolzano, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - Bolzano n. -OMISSIS-del 30 gennaio 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2025, il Cons. Roberto Caponigro e udita, per la parte appellante, l’avvocata Chiara Reggio D'Aci, in sostituzione dell'avvocato Alessandro Fabbrini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano, con la sentenza n. -OMISSIS-del 30 gennaio 2023, ha respinto il ricorso proposto dal sig. -OMISSIS-, cittadino serbo, per l’annullamento del decreto di revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.
Di talché, l’interessato ha proposto il presente appello, articolando i seguenti motivi:
Violazione di legge, vizio di motivazione, difetto istruttorio in relazione all’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998, omessa valutazione motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni familiari e sanitarie del ricorrente, ingiusta e manifesta erronea valutazione dei fatti, motivazione contraddittoria ed insufficiente, eccesso di potere ed erronea valutazione dei presupposti, travisamento dei fatti.
L’attualità della minaccia sarebbe venuta meno, atteso che tra il fatto che avrebbe fatto scaturire la revoca e la revoca stessa sono trascorsi oltre tre anni, durante i quali l’appellante si sarebbe comportato in maniera del tutto irreprensibile, tanto che la relazione del Tribunale di Sorveglianza sarebbe stata del tutto positiva.
L’interessato non avrebbe comunque offerto indici tali da lasciarlo ritenere socialmente pericoloso, laddove in tema di revoca del permesso di soggiorno UE per lungo periodo sarebbe specificamente prevista una valutazione della minaccia attuale all’ordine pubblico.
La Questura si sarebbe limitata ad affermare, senza alcuna argomentazione in fatto del pregresso vissuto in Italia, se non generici richiami ad uno scarso inserimento, che la permanenza sul suolo nazionale dell’interessato avrebbe minacciato la sicurezza pubblica.
Inoltre, dalla stessa relazione del Tribunale di Sorveglianza, sarebbe palese come sussistano circostanze che “rendano estremamente gravoso il rientro nel paese d’origine”.
Non sarebbe corretto affermare che vi sarebbe uno “scarso inserimento sociale”, atteso, da un lato, che in Italia vivono i primi due figli, cittadini italiani, e che in Italia vive l’attuale compagna con il figlioletto, dall’altro, che l’appellante lavora guadagnando quanto necessario per garantire il dignitoso sostentamento della nuova famiglia e dei figli nati dalla prima unione.
Pur a fronte del biasimevole episodio di spaccio, non potrebbe certamente affermarsi che il giudizio di bilanciamento faccia pendere verso un rischio per la sicurezza dello Stato tale da indurre all’allontanamento ed al rimpatrio in un Paese di fatto estraneo.
L’utilizzo delle argomentazioni fondamentali del Tribunale di Sorveglianza non permetterebbe che le stesse siano valutate solo a favore della decisione amministrativa, ma occorrerebbe tenere conto anche degli elementi a favore dell’interessato.
Il Ministero dell’Interno e la Questura di Bolzano si sono costituiti in giudizi per resistere all’appello.
L’istanza cautelare è stata respinta da questa Sezione con l’ordinanza n. -OMISSIS-del 19 maggio 2023, sulla base della seguente motivazione:
“ Considerato che:
a) a un primo sommario esame proprio della fase cautelare, il provvedimento impugnato in primo grado appare adeguatamente motivato e non illogico;
b) non appare sussistente il lamentato pericolo attuale di un danno grave e irreparabile, tenuto conto che, in base all’art. 9, comma 9, del D. Lgs. n. 286/1998, espressamente richiamato nel provvedimento del Questore, la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, salvo che non debba essere disposta l’espulsione, non preclude il rilascio di permessi di soggiorni di altro tipo ”.
L’appellante ha depositato altra memoria a sostegno delle proprie difese.
All’udienza pubblica del 14 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. L’appello è infondato e va di conseguenza respinto.
3. Il Questore della Provincia di Bolzano, con provvedimento del 18 febbraio 2022, ha decretato la revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo intestato al cittadino serbo -OMISSIS-.
Il provvedimento è stato adottato, ai sensi dell’art. 9, commi 4 e 7, del. D.lgs. n. 286 del 1998, ritenuto che:
- nel bilanciamento dei contrapposti interessi, né il lunghissimo soggiorno segnato dal mantenimento di una condotta non aderente alle leggi dello Stato né il contesto familiare caratterizzato da uno scarso inserimento sociale, valgano a controbilanciare l’interesse dello Stato alla tutela della sicurezza pubblica, ritenuta l’elevata probabilità di ricadute nel reato e tenuto conto che non sono state portate a conoscenza dell’amministrazione circostanze che impediscano o rendano estremamente gravoso il rientro nel paese d’origine;
- vista la condotta fino ad ora mantenuta e la concreta ed attuale pericolosità del -OMISSIS-l’ulteriore prosecuzione del suo soggiorno in Italia possa essere autorizzata esclusivamente dal Tribunale per i Minorenni, come previsto dall’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico dei figli, tenuto conto della loro età e delle loro condizioni di salute.
Le valutazioni sono state effettuate sulla base di più atti, vale a dire l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bolzano del 26 gennaio 2021, il certificato del casellario giudiziale rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano in data 22 febbraio 2019 ed il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano in data 22 febbraio 2019.
4. Le censure proposte, nel loro complesso, non sono idonee a dare conto dell’illegittimità dell’azione amministrativa, in quanto il provvedimento è congruamente motivato sulla prognosi di pericolosità sociale dell’interessato in ragione dell’art. 9, commi 4 e 7, del d.lgs. n. 286 del 1998.
In particolare, l’art. 9, comma 7, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) dispone che il permesso di soggiorno di cui al comma 1 (permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) è revocato quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4.
Il richiamato quarto comma stabilisce che “ il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato ”, specificando che nel valutare la pericolosità … “ il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero ”.
5. In materia di revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, si è consolidato un indirizzo giurisprudenziale secondo cui, ai sensi dell’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, il diniego e la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo non possono essere adottati per il solo fatto che lo straniero abbia riportato sentenze penali di condanna, atteso che tali misure richiedono un giudizio di pericolosità sociale dello straniero e una motivazione articolata su più elementi, che tenga conto anche della durata del soggiorno sul territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato, tale da escludere ogni automatismo tra provvedimento sfavorevole e condanne penali (cd. tutela rafforzata dei soggiornanti di lungo periodo) (cfr. Cons. Stato, III, 19 luglio 2024, n. 6479; Consiglio di Stato, III, 22 maggio 2024, n. 4574).
Specularmente, è stato tuttavia stabilito che si deve escludere l’illegittimità della revoca, laddove l’Amministrazione procedente abbia “ chiaramente indicato gli elementi posti a fondamento della ravvisata pericolosità sociale dell’appellante, non limitandosi a richiamare la condanna al medesimo irrogata, ma esprimendo una valutazione, in concreto, circa la sua pericolosità, basata sulla ricognizione della valenza sintomatica delle condotte poste in essere dall’interessato, anche alla luce della gravità dei reati commessi ” (cfr. Cons. Stato, III; 18 novembre 2024, n. 9209; Consiglio di Stato, III, 23 maggio 2024, n. 4606).
6. Nel caso di specie, come risulta dal provvedimento in contestazione, l’Amministrazione procedente ha svolto una puntuale istruttoria ed ha esaurientemente motivato sulle ragioni per le quali è giunta alla determinazione di revocare il permesso di soggiorno per soggiorni di lungo periodo.
La decisione dell’Autorità di pubblica sicurezza, infatti, non è basata solo sulla presenza di condanne per il reato di cessione illecita di sostanze stupefacenti e sui carichi pendenti per i reati di truffa aggravata e di truffa, ma anche sulla personalità del cittadino serbo per come emerge dall’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza del 26 gennaio 2021 e sulla motivata sussistenza di un’elevata probabilità di reiterazione di fatti illeciti da parte dell’interessato, nonché sulla condizione di precarietà in cui vive il nucleo familiare.
D’altra parte, come correttamente rappresentato dal giudice di primo grado, le condotte penali dell’appellante, lungi dall’essere riferite ad un unico episodio, si riferiscono invece ad una molteplicità di vicende.
7. Il Questore, quindi, nell’esercizio di un potere caratterizzato da discrezionalità tecnica, è pervenuto ad una determinazione non manifestamente illogica né basata su travisamento dei fatti.
La discrezionalità tecnica, infatti, è censurabile in sede giurisdizionale solo quando il suo esercizio appaia ictu oculi viziato da manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti o laddove sia carente di istruttoria e di motivazione.
Nella fattispecie, occorre anche considerare che gli atti in contestazione non implicano una manifestazione di volontà, vale a dire un’attività di scelta e di ponderazione tra più interessi pubblici e privati, attività svolta dal legislatore “a monte”, ma costituiscono una manifestazione di giudizio, frutto di un’attività diretta alla valutazione ed all’accertamento di fatti.
Il ricorso a criteri di valutazione tecnica, in qualsiasi campo, non offre sempre risposte univoche, ma costituisce un apprezzamento non privo di un certo grado di opinabilità e, in tali situazioni, il sindacato del giudice, essendo pur sempre un sindacato di legittimità e non di merito, è destinato ad arrestarsi sul limite oltre il quale la stessa opinabilità dell'apprezzamento operato dall'amministrazione impedisce d'individuare un parametro giuridico che consenta di definire quell'apprezzamento illegittimo (cfr., ex multis, Cass. Civ., SS.UU., 20 gennaio 2014, n. 1013, nonché un’ampia giurisprudenza amministrativa).
Sugli atti in discorso, essendo gli stessi sindacabili dal giudice amministrativo per vizi di legittimità e non di merito, non è consentito al giudice amministrativo esercitare un controllo intrinseco in ordine alle valutazioni tecniche opinabili in quanto ciò si tradurrebbe nell'esercizio da parte del suddetto giudice di un potere sostitutivo spinto fino a sovrapporre la propria valutazione a quella dell'amministrazione, fermo però restando che anche sulle valutazioni tecniche è esercitabile in sede giurisdizionale il controllo di ragionevolezza, logicità, coerenza ed attendibilità.
La differenza tra giurisdizione di legittimità e giurisdizione di merito, in sostanza, può individuarsi nel fatto che, nel giudizio di legittimità, il giudice agisce “in seconda battuta”, verificando, nei limiti delle censure dedotte, se le valutazioni effettuate dall’organo competente sono viziate da eccesso di potere per manifesta irragionevolezza o da travisamento dei fatti, vale a dire se le stesse, pur opinabili, esulano dal perimetro della plausibilità, mentre nel giudizio di merito, il giudice agisce “in prima battuta”, sostituendosi all’Amministrazione ed effettuando direttamente e nuovamente le valutazioni a questa spettanti, con la possibilità, non contemplata dall’ordinamento se non per le eccezionali e limitatissime ipotesi di giurisdizione con cognizione estesa al merito di cui all’art. 134 c.p.a., di sostituire la propria valutazione alla valutazione dell’Amministrazione anche nell’ipotesi in cui quest’ultima, sebbene opinabile, sia plausibile.
Nella fattispecie in esame, le valutazioni espresse dall’Amministrazione non appaiono ictu oculi implausibili, per cui non può ritenersi sussistere né il travisamento del fatto, né una manifesta irragionevolezza.
In altri termini, l’appellante non ha compiutamente dimostrato la presenza di profili che potrebbero indurre a ritenere viziata, sia pure nella inevitabile opinabilità che caratterizza l’esercizio della discrezionalità tecnica, che si avvale dell’ausilio di scienze non esatte, l’attività valutativa ed il conseguente provvedimento adottato.
8. Né, sulla base del principio tempus regit actum, possono assumere rilievo, ai fini della delibazione della legittimità della contestata revoca del permesso di soggiorno di lunga durata, le circostanze venute in essere successivamente all’adozione dell’atto.
Pertanto, la relazione conclusiva in data 21 marzo 2023, indirizzata al Magistrato di Sorveglianza di Bolzano dall’Ufficio di esecuzione penale esterna di Bolzano, non può in alcun modo incidere sulla definizione del presente contenzioso.
9. La presenza di circostanze tali da impedire o rendere estremamente gravoso il rientro nel paese d’origine non risulta sufficientemente rappresentata.
10. Infine, per ciò che riguarda il rapporto con i figli, il provvedimento richiama espressamente la possibilità di proseguire il soggiorno in Italia su autorizzazione del Tribunale per i minorenni ai sensi dell’art. 31, comma 3, dello stesso d.lgs. n. 286 del 1998, secondo cui “ il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico ”.
11. In conclusione, l’appello deve essere respinto in quanto infondato.
12. Le spese del giudizio di appello possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe (R.G. n. 3800 del 2023).
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del -OMISSIS-aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Oreste Mario Caputo, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Consigliere
Gudrun Agostini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Caponigro | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.