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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 02/10/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1574/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1574/2024 (cui è stato riunito il procedimento sub rgn 535/2024 Trib. Minorenni)
avente ad oggetto: altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi, etc.) promossa da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Silvia Filippi ricorrente contro
(nato in [...] il [...]) Controparte_1
convenuto contumace
E con l'intervento del P.M. posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 5 giugno 2025.
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE: “NEL MERITO:
1. in punto di esercizio della responsabilità genitoriale, affidamento e diritto di visita:
i) confermare il pieno esercizio della responsabilità genitoriale della signora Pt_1
rispetto alla figlia;
[...] Persona_1
ii) qualora ritenuto opportuno da questo Tribunale, prevedere in favore della signora
l'attivazione a mezzo del Servizio Sociale competente di un percorso di supporto Pt_1
1 alla genitorialità, incluso – a sostegno della figlia – lo svolgimento di attività Per_1 preventive rispetto all'utilizzo dei dispositivi elettronici;
iii) confermare la decadenza della responsabilità genitoriale del signor CP_2 nei confronti della figlia e l'attuale limitazione del diritto di visita paterno, Per_1 prevedendo – a tutela dell'incolumità psicologica e fisica della minore- che ogni decisione in merito alla ripresa dei contatti padre/figlia sia valutata nell'ambito di una
Consulenza Tecnica d'Ufficio, nei termini indicati nella memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. di data 10.10.2024, prevedendo, in ogni caso, che qualora disposti, detti incontri avvengano in spazio neutro, protetto e controllato, sottoposto al costante monitoraggio dei SST, con sospensione immediata ove le condotte del padre dovessero rilevarsi pregiudizievoli ed inopportune per la stabilità psico-fisica della bambina;
iv) ordinare che, come condizione per dare avvio agli anzidetti incontri: il signor CP_1 intraprenda e porti a positivo compimento un percorso terapeutico per uomini maltrattanti e, qualora risulti necessario, uno di disintossicazione presso i centri competenti di RE e, ed in ogni caso, si sottoponga periodicamente al test delle urine, del capello e del sangue, o comunque a tutto quanto dovesse rendersi necessario per certificare che durante tutto il periodo di monitoraggio del Servizio Sociale Territoriale egli non faccia uso di sostanze stupefacenti e/o alcoliche a riprova della serietà dei percorsi in atto ed a tutela della bambina e della madre, secondo la metodica tipica da questo Tribunale;
v) qualora ritenuto opportuno da questo Tribunale, confermare e disporre nel presente procedimento la nomina della avv. Caneppele quale curatrice speciale della minore
a tutela degli interessi della stessa;
Persona_1
2. in punto di contributo paterno al mantenimento della figlia disporre a Per_1 decorrere dalla data della proposizione del presente ricorso il versamento di un assegno pari a 350 euro mensili a titolo di contributo paterno al mantenimento di o Per_1 comunque pari alla maggior o minor misura che verrà ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ciò a valere sin dall'assunzione da parte del designando
Giudice relatore dei provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'art. 473 bis. 22 c.p.c., con previsione di idonee garanzie di adempimento (personali o reali che siano) ex artt.
473 bis. 36 c.p.c”.
2 per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2 luglio 2024, la ricorrente – premesso di aver intrattenuto, da gennaio 2016 ad inizio 2020, una relazione con il signor dalla cui Controparte_1 unione è nata la figlia (in data 26 novembre 2016) – ha adito questo Persona_2
Tribunale al fine della regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visite e mantenimento della figlia ora , chiedendo accogliersi le Per_1 Persona_1 seguenti condizioni: “NEL MERITO:
1. in punto di affidamento e diritto di visita: i) confermare l'affidamento super esclusivo di alla madre , con Per_1 Parte_1 rimessione in capo alla medesima dell'intero esercizio della responsabilità genitoriale;
ii) confermare l'attuale limitazione del diritto di visita paterno, prevedendo - a tutela dell'incolumità psicologica e fisica della minore- che ogni decisione in merito alla ripresa dei contatti padre/figlia sia valutata nell'ambito di una Consulenza Tecnica
d'Ufficio, nei termini sotto indicati, prevedendo, in ogni caso, che qualora disposti, detti incontri avvengano in spazio neutro, protetto e controllato, sottoposto al costante monitoraggio dei SST, con sospensione immediata ove le condotte del padre dovessero rilevarsi pregiudizievoli ed inopportune per la stabilità psico-fisica della bambina;
iii) ordinare che, come condizione per dare avvio agli anzidetti incontri: il signor CP_1 intraprenda e porti a positivo compimento un percorso terapeutico per uomini maltrattanti e, qualora uno di disintossicazione presso i centri competenti di RE e, ed in ogni caso, si sottoponga periodicamente al test delle urine, del capello e del sangue, o comunque a tutto quanto dovesse rendersi necessario per certificare che durante tutto il periodo di monitoraggio del Servizio Sociale Territoriale non faccia uso di sostanze stupefacenti e/o alcoliche a riprova della serietà dei percorsi in atto ed a tutela della bambina e della madre, secondo la metodica tipica da questo Tribunale;
2. in punto di contributo paterno al mantenimento della figlia i) a decorrere dalla data della Per_1 proposizione del presente ricorso: disporre il versamento di un assegno pari a 350 euro mensili a titolo di contributo paterno al mantenimento di o comunque pari alla Per_1 maggior o minor misura che verrà ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ciò a valere sin dall'assunzione da parte del designando Giudice relatoredei provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'art. 473 bis. 22 c.p.c., con previsione di idonee garanzie di adempimento (personali o reali che siano) ex artt. 473
3 bis. 36 c.p.c; ii) per il periodo intercorrente tra la nascita della bambina (26.11.2016) e la data di proposizione del presente ricorso: condannare il signor a restituire CP_1 alla ricorrente le spese che quest'ultima ha sostenuto per il mantenimento ordinario e straordinario della figlia anche per conto del convenuto, nella somma che qui Per_1 forfettariamente si indica in complessivi 38.500,00= euro (o nel maggior o minor importo che sarà ritenuto di giustizia);
3. qualora venga ritenuto opportuno la nomina di un curatore speciale a tutela degli interessi della minore.”.
La ricorrente ha esposto che il Sig. a fronte del disinteresse, morale e Controparte_1 materiale, dimostrato nei confronti della figlia, è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale sulla figlia minore con provvedimento del Persona_2
Tribunale per i Minorenni di RE del 15 novembre 2022.
La ricorrente ha, altresì, rappresentato di essere stata vittima di ripetuti episodi di maltrattamento, perpetrati anche alla presenza della figlia, a fronte dei quali ha presentato denuncia-querela nei confronti del convenuto e ha lasciato la propria abitazione al fine di trovare rifugio presso la casa dei propri genitori.
La ricorrente ha, inoltre, rappresentato di essersi sempre occupata integralmente delle esigenze della figlia, senza alcuna contribuzione da parte del padre, dando al contempo atto che è intervenuta la modifica del cognome della figlia minore Persona_2 ora , autorizzata dal prefetto di RE in data 18 settembre 2023. Persona_1
Radicatosi validamente il contraddittorio, nessuno si è costituito per il convenuto e all'udienza del 30 ottobre 2024 è stata dichiarata la sua contumacia. Con ordinanza di medesima data, resa ex art. 473bis.22 c.p.c., è stato confermato l'affidamento super- esclusivo di lla ricorrente, con collocazione presso quest'ultima e sono stati altresì Per_1 autorizzati incontri tra il padre e la minore esclusivamente in forma protetta sotto la supervisione del personale del Servizio sociale, da svolgersi esclusivamente in spazio neutro con il consenso della madre;
è stato, altresì, posto a carico del padre,
[...]
l'obbligo di versare la somma di euro 350,00 al mese a titolo di mantenimento CP_1 ordinario della figlia, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, di cui alle linee guida del CNF 2017.
All'esito dell'istruttoria (espletata mediante produzioni documentali, acquisizione di informazioni da parte dell'Agenzia del Lavoro e dell'Agenzia delle Entrate), la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 5 giugno 2025. Alla medesima
4 udienza, stante la pendenza di un procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni di
RE (sub rgn 535/2024) e a fronte della trasmissione del rispettivo fascicolo, il Giudice ha disposto, ex art. 38 disp. att. c.c., la riunione dello stesso al presente procedimento.
La domanda di affidamento super esclusivo della minore alla madre è fondata e Per_1 va accolta.
Giova premettere che, per espressa previsione normativa (art. 337ter, co. 2 c.c.), l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti, risulti contrario all'interesse dei minori stante l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale, che implicano un dovere di cura e attenzione, morale e materiale, nei confronti dei figli (“il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”, art. 337quater, co. 1 c.c.).
Il punto di riferimento che deve guidare il Giudice nella scelta del regime di affidamento deve essere, come ricordato a più riprese dalla Corte di cassazione, quello del superiore interesse del minore “stante il suo diritto preminente ad una crescita sana ed equilibrata”
(cfr. Cass. 21916/2019), evidenziandosi, altresì, che “Il diritto del minore alla bigenitorialità - alla cui realizzazione è tenuto il giudice del merito chiamato ad adottare
i provvedimenti necessari in punto di affidamento e di modalità di frequentazione da parte del genitore non affidatario (art. 337-ter c.c., commi 1 e 2) - rappresenta il fine ultimo di ogni disciplina che, comunque ispirata al rispetto di una crescita equilibrata ed armonica del figlio, può comportare del principio la concreta non applicazione là dove nella formale sua attuazione, alle condizioni date, esso risulti di impedimento alla realizzazione dell'indicato equilibrio.” (cfr. Cass. 13454/2021).
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che “il sistematico e totale inadempimento all'obbligo di mantenimento della prole, unito all'assenza o discontinuità nell'esercizio del diritto di visita, costituiscono condotte senza dubbio sintomatiche di un sostanziale disinteresse del genitore e della sua totale inidoneità ad affrontare le responsabilità che
l'affido condiviso comporta anche al genitore non collocatario e giustificano, pertanto,
l'affidamento esclusivo al genitore già collocatario” (Tribunale Vibo Valentia sez. I,
20/07/2023, n.330) . Se, dunque, non ci sono dubbi circa la possibilità di pronunciare l'affidamento cd. super esclusivo anche in mancanza di una pronuncia di decadenza della
5 responsabilità genitoriale ove vi sia il totale disinteresse del genitore rispetto ai bisogni del figlio (Cass. Civ. ordinanza n. 29999/2020), a maggior ragione è pacifico come debba essere disposto l'affidamento cd. super esclusivo laddove sia intervenuta la pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale di uno dei due genitori. Invero, “poiché la genitorialità è sospesa in capo al padre e dunque risulta, allo stato, concentrata sulla sola madre, non può certamente farsi luogo ad un affido condiviso (che presuppone una piena genitorialità in capo ad entrambe le parti)” (Tribunale Napoli Nord sez. I,
13/03/2023, (ud. 08/03/2023, dep. 13/03/2023), n.1017).
Nel caso di specie, va osservato che è la madre che, sin dalla nascita della figlia, si è occupata di quest'ultima, provvedendo a tutte le sue esigenze, a fronte di una presenza non costante del padre, il quale, sin da quando era ancora molto piccola, si è Per_1 completamente disinteressato dei bisogni della stessa. Va, inoltre, osservato che il padre sig. non risultando “nelle condizioni di svolgere con responsabilità e CP_1 adeguatezza il proprio ruolo genitoriale nonostante gli interventi attivati dalla rete sociale” (doc. 5), è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale sulla minore dal Tribunale per i Minorenni di RE con decreto di data 16 novembre 2022 Per_1
(doc. 5).
Orbene, stante la pronuncia del Tribunale per i Minorenni di RE e la derivante privazione della responsabilità genitoriale del sig. sulla figlia minore Controparte_1 va in questa sede confermato – come già disposto in via temporanea ed urgente – Per_1 il suo affidamento cd. super esclusivo alla madre, alla quale vanno rimesse anche le decisioni di maggiore interesse per la figlia (istruzione, salute, educazione, residenza abituale).
Quanto alla regolamentazione del regime di visita tra il padre e la figlia, ritiene il Collegio che, tenuto conto della perdurante assenza del padre dalla vita della minore Per_1 occorra procedere con cautela, nel preminente interesse dalla minore a non subire qualunque pregiudizio. A tal fine, va disposto che l'eventuale ripresa delle visite tra il padre e la figlia possa avvenire – su attivazione paterna – soltanto a seguito di una preventiva valutazione da parte del Servizio Sociale incaricato dei presupposti per una loro effettiva ripresa, tenuto conto del preminente interesse della minore, dei suoi bisogni ed aspettative con riguardo ad una ripresa dei contatti con il padre, e previa adeguata preparazione di padre e figlia alla ripresa dei contatti, disponendosi che, in caso di
6 valutazione positiva da parte del Servizio Sociale, gli incontri riprendano in modo graduale, in spazio neutro alla presenza di un educatore, secondo tempi e modi rimessi alla valutazione del Servizio Sociale competente.
Quanto, infine, alle condizioni di natura economica, giova osservare che l'obbligo di mantenere i figli da parte dei genitori ha rilievo costituzionale (ai sensi dell'art. 30, co.1
Cost. “E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”) ed è, altresì, annoverato nel codice civile non solo quale dovere dei genitori nei confronti dei figli (ai sensi dell'art. 147 c.c. “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole (…)”) ma anche espressamente quale diritto del figlio (ai sensi dell'art. 315bis c.c. “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori (…)”).
Ciò posto, ritiene il Collegio che vada in questa sede posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario della figlia, la somma mensile di euro
300,00, oltre al pagamento della metà delle spese straordinarie.
Ed invero, sebbene dalla documentazione versata in atti risulti che il sig. non CP_1 abbia percepito alcun reddito negli anni 2022 e 2023 e che, allo stato, non abbia un'occupazione, va ritenuto che la somma di euro 300,00 euro per il mantenimento ordinario della figlia sia congrua, tenuto conto che è la madre a farsi carico delle integrali esigenze di mantenimento della minore nonché considerata la capacità lavorativa del padre – quale elemento da valorizzarsi nella quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, atteso che i genitori hanno il dovere di adoperarsi al fine di reperire adeguate occupazioni che consentano il mantenimento della prole.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo (valori medi ridotti per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto dell'attività svolta e che il convenuto non ha svolto attività difensiva, così non aggravando la trattazione del procedimento). Considerato che la parte ricorrente è stata ammessa al
Patrocinio Statale, va disposto il pagamento in favore dello Stato (senza dimezzamento della somma, in conformità a quanto affermato da Cass. 22017/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) affida la figlia minore (nata in data [...]) in Persona_1 via cd. super esclusiva alla madre, con collocazione presso di lei, alla quale va
7 rimessa anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per la figlia
(istruzione, salute, educazione, residenza abituale) ed ella sarà l'unica referente titolata ad interloquire con la P.A. per qualsiasi esigenza burocratica in nome e per conto della minore;
2) dispone che l'eventuale ripresa delle visite tra il padre e la figlia possa avvenire – su attivazione paterna – soltanto a seguito di una preventiva valutazione da parte del Servizio Sociale incaricato dei presupposti per una loro effettiva ripresa, tenuto conto del preminente interesse della minore, dei suoi bisogni ed aspettative con riguardo ad una ripresa dei contatti con il padre, e previa adeguata preparazione di padre e figlia alla ripresa dei contatti, disponendosi che, in caso di valutazione positiva da parte del Servizio Sociale, gli incontri riprendano in modo graduale, in spazio neutro alla presenza di un educatore, secondo tempi e modi rimessi alla valutazione del Servizio Sociale competente.
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere, a titolo di Controparte_1 mantenimento ordinario della figlia, la somma mensile di euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi a entro il giorno 5 Parte_1 di ciascun mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, di cui alle linee guida CNF 2017;
4) condanna il convenuto a rimborsare alla ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 3.809,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone in pagamento in favore dello Stato.
Così deciso in RE, nella Camera di Consiglio del 24 settembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1574/2024 (cui è stato riunito il procedimento sub rgn 535/2024 Trib. Minorenni)
avente ad oggetto: altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi, etc.) promossa da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Silvia Filippi ricorrente contro
(nato in [...] il [...]) Controparte_1
convenuto contumace
E con l'intervento del P.M. posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 5 giugno 2025.
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE: “NEL MERITO:
1. in punto di esercizio della responsabilità genitoriale, affidamento e diritto di visita:
i) confermare il pieno esercizio della responsabilità genitoriale della signora Pt_1
rispetto alla figlia;
[...] Persona_1
ii) qualora ritenuto opportuno da questo Tribunale, prevedere in favore della signora
l'attivazione a mezzo del Servizio Sociale competente di un percorso di supporto Pt_1
1 alla genitorialità, incluso – a sostegno della figlia – lo svolgimento di attività Per_1 preventive rispetto all'utilizzo dei dispositivi elettronici;
iii) confermare la decadenza della responsabilità genitoriale del signor CP_2 nei confronti della figlia e l'attuale limitazione del diritto di visita paterno, Per_1 prevedendo – a tutela dell'incolumità psicologica e fisica della minore- che ogni decisione in merito alla ripresa dei contatti padre/figlia sia valutata nell'ambito di una
Consulenza Tecnica d'Ufficio, nei termini indicati nella memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. di data 10.10.2024, prevedendo, in ogni caso, che qualora disposti, detti incontri avvengano in spazio neutro, protetto e controllato, sottoposto al costante monitoraggio dei SST, con sospensione immediata ove le condotte del padre dovessero rilevarsi pregiudizievoli ed inopportune per la stabilità psico-fisica della bambina;
iv) ordinare che, come condizione per dare avvio agli anzidetti incontri: il signor CP_1 intraprenda e porti a positivo compimento un percorso terapeutico per uomini maltrattanti e, qualora risulti necessario, uno di disintossicazione presso i centri competenti di RE e, ed in ogni caso, si sottoponga periodicamente al test delle urine, del capello e del sangue, o comunque a tutto quanto dovesse rendersi necessario per certificare che durante tutto il periodo di monitoraggio del Servizio Sociale Territoriale egli non faccia uso di sostanze stupefacenti e/o alcoliche a riprova della serietà dei percorsi in atto ed a tutela della bambina e della madre, secondo la metodica tipica da questo Tribunale;
v) qualora ritenuto opportuno da questo Tribunale, confermare e disporre nel presente procedimento la nomina della avv. Caneppele quale curatrice speciale della minore
a tutela degli interessi della stessa;
Persona_1
2. in punto di contributo paterno al mantenimento della figlia disporre a Per_1 decorrere dalla data della proposizione del presente ricorso il versamento di un assegno pari a 350 euro mensili a titolo di contributo paterno al mantenimento di o Per_1 comunque pari alla maggior o minor misura che verrà ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ciò a valere sin dall'assunzione da parte del designando
Giudice relatore dei provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'art. 473 bis. 22 c.p.c., con previsione di idonee garanzie di adempimento (personali o reali che siano) ex artt.
473 bis. 36 c.p.c”.
2 per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2 luglio 2024, la ricorrente – premesso di aver intrattenuto, da gennaio 2016 ad inizio 2020, una relazione con il signor dalla cui Controparte_1 unione è nata la figlia (in data 26 novembre 2016) – ha adito questo Persona_2
Tribunale al fine della regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visite e mantenimento della figlia ora , chiedendo accogliersi le Per_1 Persona_1 seguenti condizioni: “NEL MERITO:
1. in punto di affidamento e diritto di visita: i) confermare l'affidamento super esclusivo di alla madre , con Per_1 Parte_1 rimessione in capo alla medesima dell'intero esercizio della responsabilità genitoriale;
ii) confermare l'attuale limitazione del diritto di visita paterno, prevedendo - a tutela dell'incolumità psicologica e fisica della minore- che ogni decisione in merito alla ripresa dei contatti padre/figlia sia valutata nell'ambito di una Consulenza Tecnica
d'Ufficio, nei termini sotto indicati, prevedendo, in ogni caso, che qualora disposti, detti incontri avvengano in spazio neutro, protetto e controllato, sottoposto al costante monitoraggio dei SST, con sospensione immediata ove le condotte del padre dovessero rilevarsi pregiudizievoli ed inopportune per la stabilità psico-fisica della bambina;
iii) ordinare che, come condizione per dare avvio agli anzidetti incontri: il signor CP_1 intraprenda e porti a positivo compimento un percorso terapeutico per uomini maltrattanti e, qualora uno di disintossicazione presso i centri competenti di RE e, ed in ogni caso, si sottoponga periodicamente al test delle urine, del capello e del sangue, o comunque a tutto quanto dovesse rendersi necessario per certificare che durante tutto il periodo di monitoraggio del Servizio Sociale Territoriale non faccia uso di sostanze stupefacenti e/o alcoliche a riprova della serietà dei percorsi in atto ed a tutela della bambina e della madre, secondo la metodica tipica da questo Tribunale;
2. in punto di contributo paterno al mantenimento della figlia i) a decorrere dalla data della Per_1 proposizione del presente ricorso: disporre il versamento di un assegno pari a 350 euro mensili a titolo di contributo paterno al mantenimento di o comunque pari alla Per_1 maggior o minor misura che verrà ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ciò a valere sin dall'assunzione da parte del designando Giudice relatoredei provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'art. 473 bis. 22 c.p.c., con previsione di idonee garanzie di adempimento (personali o reali che siano) ex artt. 473
3 bis. 36 c.p.c; ii) per il periodo intercorrente tra la nascita della bambina (26.11.2016) e la data di proposizione del presente ricorso: condannare il signor a restituire CP_1 alla ricorrente le spese che quest'ultima ha sostenuto per il mantenimento ordinario e straordinario della figlia anche per conto del convenuto, nella somma che qui Per_1 forfettariamente si indica in complessivi 38.500,00= euro (o nel maggior o minor importo che sarà ritenuto di giustizia);
3. qualora venga ritenuto opportuno la nomina di un curatore speciale a tutela degli interessi della minore.”.
La ricorrente ha esposto che il Sig. a fronte del disinteresse, morale e Controparte_1 materiale, dimostrato nei confronti della figlia, è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale sulla figlia minore con provvedimento del Persona_2
Tribunale per i Minorenni di RE del 15 novembre 2022.
La ricorrente ha, altresì, rappresentato di essere stata vittima di ripetuti episodi di maltrattamento, perpetrati anche alla presenza della figlia, a fronte dei quali ha presentato denuncia-querela nei confronti del convenuto e ha lasciato la propria abitazione al fine di trovare rifugio presso la casa dei propri genitori.
La ricorrente ha, inoltre, rappresentato di essersi sempre occupata integralmente delle esigenze della figlia, senza alcuna contribuzione da parte del padre, dando al contempo atto che è intervenuta la modifica del cognome della figlia minore Persona_2 ora , autorizzata dal prefetto di RE in data 18 settembre 2023. Persona_1
Radicatosi validamente il contraddittorio, nessuno si è costituito per il convenuto e all'udienza del 30 ottobre 2024 è stata dichiarata la sua contumacia. Con ordinanza di medesima data, resa ex art. 473bis.22 c.p.c., è stato confermato l'affidamento super- esclusivo di lla ricorrente, con collocazione presso quest'ultima e sono stati altresì Per_1 autorizzati incontri tra il padre e la minore esclusivamente in forma protetta sotto la supervisione del personale del Servizio sociale, da svolgersi esclusivamente in spazio neutro con il consenso della madre;
è stato, altresì, posto a carico del padre,
[...]
l'obbligo di versare la somma di euro 350,00 al mese a titolo di mantenimento CP_1 ordinario della figlia, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, di cui alle linee guida del CNF 2017.
All'esito dell'istruttoria (espletata mediante produzioni documentali, acquisizione di informazioni da parte dell'Agenzia del Lavoro e dell'Agenzia delle Entrate), la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 5 giugno 2025. Alla medesima
4 udienza, stante la pendenza di un procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni di
RE (sub rgn 535/2024) e a fronte della trasmissione del rispettivo fascicolo, il Giudice ha disposto, ex art. 38 disp. att. c.c., la riunione dello stesso al presente procedimento.
La domanda di affidamento super esclusivo della minore alla madre è fondata e Per_1 va accolta.
Giova premettere che, per espressa previsione normativa (art. 337ter, co. 2 c.c.), l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti, risulti contrario all'interesse dei minori stante l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale, che implicano un dovere di cura e attenzione, morale e materiale, nei confronti dei figli (“il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”, art. 337quater, co. 1 c.c.).
Il punto di riferimento che deve guidare il Giudice nella scelta del regime di affidamento deve essere, come ricordato a più riprese dalla Corte di cassazione, quello del superiore interesse del minore “stante il suo diritto preminente ad una crescita sana ed equilibrata”
(cfr. Cass. 21916/2019), evidenziandosi, altresì, che “Il diritto del minore alla bigenitorialità - alla cui realizzazione è tenuto il giudice del merito chiamato ad adottare
i provvedimenti necessari in punto di affidamento e di modalità di frequentazione da parte del genitore non affidatario (art. 337-ter c.c., commi 1 e 2) - rappresenta il fine ultimo di ogni disciplina che, comunque ispirata al rispetto di una crescita equilibrata ed armonica del figlio, può comportare del principio la concreta non applicazione là dove nella formale sua attuazione, alle condizioni date, esso risulti di impedimento alla realizzazione dell'indicato equilibrio.” (cfr. Cass. 13454/2021).
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che “il sistematico e totale inadempimento all'obbligo di mantenimento della prole, unito all'assenza o discontinuità nell'esercizio del diritto di visita, costituiscono condotte senza dubbio sintomatiche di un sostanziale disinteresse del genitore e della sua totale inidoneità ad affrontare le responsabilità che
l'affido condiviso comporta anche al genitore non collocatario e giustificano, pertanto,
l'affidamento esclusivo al genitore già collocatario” (Tribunale Vibo Valentia sez. I,
20/07/2023, n.330) . Se, dunque, non ci sono dubbi circa la possibilità di pronunciare l'affidamento cd. super esclusivo anche in mancanza di una pronuncia di decadenza della
5 responsabilità genitoriale ove vi sia il totale disinteresse del genitore rispetto ai bisogni del figlio (Cass. Civ. ordinanza n. 29999/2020), a maggior ragione è pacifico come debba essere disposto l'affidamento cd. super esclusivo laddove sia intervenuta la pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale di uno dei due genitori. Invero, “poiché la genitorialità è sospesa in capo al padre e dunque risulta, allo stato, concentrata sulla sola madre, non può certamente farsi luogo ad un affido condiviso (che presuppone una piena genitorialità in capo ad entrambe le parti)” (Tribunale Napoli Nord sez. I,
13/03/2023, (ud. 08/03/2023, dep. 13/03/2023), n.1017).
Nel caso di specie, va osservato che è la madre che, sin dalla nascita della figlia, si è occupata di quest'ultima, provvedendo a tutte le sue esigenze, a fronte di una presenza non costante del padre, il quale, sin da quando era ancora molto piccola, si è Per_1 completamente disinteressato dei bisogni della stessa. Va, inoltre, osservato che il padre sig. non risultando “nelle condizioni di svolgere con responsabilità e CP_1 adeguatezza il proprio ruolo genitoriale nonostante gli interventi attivati dalla rete sociale” (doc. 5), è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale sulla minore dal Tribunale per i Minorenni di RE con decreto di data 16 novembre 2022 Per_1
(doc. 5).
Orbene, stante la pronuncia del Tribunale per i Minorenni di RE e la derivante privazione della responsabilità genitoriale del sig. sulla figlia minore Controparte_1 va in questa sede confermato – come già disposto in via temporanea ed urgente – Per_1 il suo affidamento cd. super esclusivo alla madre, alla quale vanno rimesse anche le decisioni di maggiore interesse per la figlia (istruzione, salute, educazione, residenza abituale).
Quanto alla regolamentazione del regime di visita tra il padre e la figlia, ritiene il Collegio che, tenuto conto della perdurante assenza del padre dalla vita della minore Per_1 occorra procedere con cautela, nel preminente interesse dalla minore a non subire qualunque pregiudizio. A tal fine, va disposto che l'eventuale ripresa delle visite tra il padre e la figlia possa avvenire – su attivazione paterna – soltanto a seguito di una preventiva valutazione da parte del Servizio Sociale incaricato dei presupposti per una loro effettiva ripresa, tenuto conto del preminente interesse della minore, dei suoi bisogni ed aspettative con riguardo ad una ripresa dei contatti con il padre, e previa adeguata preparazione di padre e figlia alla ripresa dei contatti, disponendosi che, in caso di
6 valutazione positiva da parte del Servizio Sociale, gli incontri riprendano in modo graduale, in spazio neutro alla presenza di un educatore, secondo tempi e modi rimessi alla valutazione del Servizio Sociale competente.
Quanto, infine, alle condizioni di natura economica, giova osservare che l'obbligo di mantenere i figli da parte dei genitori ha rilievo costituzionale (ai sensi dell'art. 30, co.1
Cost. “E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”) ed è, altresì, annoverato nel codice civile non solo quale dovere dei genitori nei confronti dei figli (ai sensi dell'art. 147 c.c. “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole (…)”) ma anche espressamente quale diritto del figlio (ai sensi dell'art. 315bis c.c. “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori (…)”).
Ciò posto, ritiene il Collegio che vada in questa sede posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario della figlia, la somma mensile di euro
300,00, oltre al pagamento della metà delle spese straordinarie.
Ed invero, sebbene dalla documentazione versata in atti risulti che il sig. non CP_1 abbia percepito alcun reddito negli anni 2022 e 2023 e che, allo stato, non abbia un'occupazione, va ritenuto che la somma di euro 300,00 euro per il mantenimento ordinario della figlia sia congrua, tenuto conto che è la madre a farsi carico delle integrali esigenze di mantenimento della minore nonché considerata la capacità lavorativa del padre – quale elemento da valorizzarsi nella quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, atteso che i genitori hanno il dovere di adoperarsi al fine di reperire adeguate occupazioni che consentano il mantenimento della prole.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo (valori medi ridotti per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto dell'attività svolta e che il convenuto non ha svolto attività difensiva, così non aggravando la trattazione del procedimento). Considerato che la parte ricorrente è stata ammessa al
Patrocinio Statale, va disposto il pagamento in favore dello Stato (senza dimezzamento della somma, in conformità a quanto affermato da Cass. 22017/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) affida la figlia minore (nata in data [...]) in Persona_1 via cd. super esclusiva alla madre, con collocazione presso di lei, alla quale va
7 rimessa anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per la figlia
(istruzione, salute, educazione, residenza abituale) ed ella sarà l'unica referente titolata ad interloquire con la P.A. per qualsiasi esigenza burocratica in nome e per conto della minore;
2) dispone che l'eventuale ripresa delle visite tra il padre e la figlia possa avvenire – su attivazione paterna – soltanto a seguito di una preventiva valutazione da parte del Servizio Sociale incaricato dei presupposti per una loro effettiva ripresa, tenuto conto del preminente interesse della minore, dei suoi bisogni ed aspettative con riguardo ad una ripresa dei contatti con il padre, e previa adeguata preparazione di padre e figlia alla ripresa dei contatti, disponendosi che, in caso di valutazione positiva da parte del Servizio Sociale, gli incontri riprendano in modo graduale, in spazio neutro alla presenza di un educatore, secondo tempi e modi rimessi alla valutazione del Servizio Sociale competente.
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere, a titolo di Controparte_1 mantenimento ordinario della figlia, la somma mensile di euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi a entro il giorno 5 Parte_1 di ciascun mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, di cui alle linee guida CNF 2017;
4) condanna il convenuto a rimborsare alla ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 3.809,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone in pagamento in favore dello Stato.
Così deciso in RE, nella Camera di Consiglio del 24 settembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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