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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/09/2025, n. 7028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7028 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9731/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUATTORDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE - SPECIALIZZATA IMPRESA “A”
CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ludovica Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9731/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BUSNE' ERNESTO e dell'avv. DONZELLA BENEDETTA ( ) CORSO C.F._2
BUENOS AIRES 47 MILANO;
, elettivamente domiciliato in CORSO BUENOS AIRES 47 20124
MILANO presso il difensore avv. BUSNE' ERNESTO
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da note depositate nel fascicolo telematico e di seguito riportate:
'Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Milano,
In via principale e nel merito
Accertare il grave inadempimento della resistente rispetto agli obblighi di pagamento di cui in narrativa e derivanti dall'atto di cessione d'azienda del 10 ottobre 2024 a rogito Notaio Dott. Rep. n. Persona_1
9626; Racc. n. 8817; per l'effetto:
pagina 1 di 5 1) risolvere, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1453 e ss. e 1523 e ss. c.c. il contratto di cessione
d'azienda del 10 ottobre 2024 a rogito Notaio Dott. Rep. n. 9626; Racc. n. 8817; Persona_1
2) condannare la resistente alla restituzione dell'azienda commerciale oggetto di cessione in favore della resistente, avente per oggetto il commercio su area pubblica a carattere permanente di generi non alimentari, esercitato in forza della seguente Autorizzazione:
- n. 7149 (Tipo A - su posteggio) rilasciata dal Comune di Milano in data 10 maggio 2016, con relativa concessione per l'uso del posteggio B46 (ex B47), nel mercato settimanale in Comune di Milano, denominato " svolgentesi nella giornata di venerdì, fatte salve eventuali modifiche Parte_2
d'ufficio, rinnovate come da elenco allegato alla determina del Comune di Milano in data 20 ottobre 2021
DD 9040;
- n. 10244 (Tipo A - su posteggio) rilasciata dal Comune di Milano in data 10 marzo 2014,con relativa concessione per l'uso del posteggio B47 (ex B48), nel mercato settimanale in Comune di Milano, denominato " svolgentesi nella giornata di venerdì, fatte salve eventuali modifiche Parte_2
d'ufficio, rinnovata come da elenco allegato alla determina del Comune di Milano in data 20 ottobre 2021
DD 9040;
- n. 10243 (Tipo A - su posteggio) rilasciata dal in data 10 marzo 2014, con relativa Controparte_2 concessione per l'uso del posteggio D18, nel mercato settimanale in Comune di Milano, denominato
"CALVI" svolgentesi nella giornata di giovedì, fatte salve eventuali modifiche d'ufficio, rinnovata come da elenco allegato alla determina del Comune di Milano in data 20 ottobre 2021 DD 9040;
- n. 10242 (Tipo A - su posteggio) rilasciata dal Comune di Milano in data 10 marzo 2014,con relativa concessione per l'uso del posteggio A9, nel mercato settimanale in Comune di Milano, denominato
"VITTORELLI" svolgentesi nella giornata di mercoledì, fatte salve eventuali modifiche d'ufficio, rinnovata come da elenco allegato alla determina del Comune di Milano in data 20 ottobre 2021 DD 9040;
- n. 44 (Tipo A - su posteggio) rilasciata dal Sesto San Giovanni in data 4 marzo 2022, con CP_2 relativa concessione per l'uso del posteggio 6, nel mercato settimanale in Comune di Sesto San Giovanni, denominato "Rondinella- via Toti" svolgentesi nella giornata di sabato, fatte salve eventuali modifiche
d'ufficio.
3) determinare un equo compenso per l'utilizzo dell'azienda in favore della ricorrente nella misura pari ad
Euro 500,00 (cinquecento) mensili ovvero in quell'altra differente misura che apparirà di giustizia, ai sensi dell'art. 1526 comma 1 c.c., disponendone la compensazione con quanto eventualmente dovuto alla resistente in ragione ed in seguito alla pronuncia risolutoria.
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda di risoluzione proposta in via principale, dichiarare tenuta e condannare la resistente all'adempimento del contratto e, in particolare, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di Euro 8.000,00 (ottomila) oltre interessi di mora dalle singole scadenze al saldo.
In ogni caso
Con vittoria di esposti e competenze, oltre ad accessori di legge'
VICENDE PROCESSUALI
Con ricorso notificato in data 9.4.2025 La signora ha convenuto in giudizio Parte_1
per ottenere la risoluzione del contratto col medesimo Controparte_1
stipulato in data 10.10.2024.
pagina 2 di 5 Facendo valere l'avverso inadempimento, la ha domandato la risoluzione del Parte_1
contratto inter partes per inadempimento dell'acquirente ex art. 1525 c.c, con condanna di quest'ultimo alla restituzione dell'azienda e al pagamento di € 500,00 a titolo di equo compenso.
Non si è costituito il resistente, che con ordinanza in data 10.9.25 è stato dichiarato contumace.
MOTIVAZIONI
Inadempimento del resistente e risoluzione del contratto.
Dal documento prodotto dalla ricorrente sub n. 2 risulta che le parti hanno concluso un contratto di cessione d'azienda con patto di riservato dominio avente ad oggetto l'attività di commercio su area pubblica a carattere permanente di generi non alimentari, esercitato in forza delle autorizzazioni ivi previste, al prezzo di € 12.000,00 di cui l'importo di € 4.000,00 pagato al momento della sottoscrizione dell'accordo e la restante somma da versarsi tramite 4 rate mensili di € 2.000,00 ciascuna con scadenza l'ultimo giorno di ogni mese a decorrere dal 31.10.24.
In mancanza di prova contraria, la consegna dell'attività ceduta deve ritenersi avvenuta con effetto dalla data della stipula dell'accordo, e pertanto in data 10.10.2024, come evincibile dall'art. 5 di tale accordo.
La ricorrente ha allegato che, dopo aver versato la somma iniziale di € 4.000,00, la controparte ha pagato solo la prima delle 4 rate, omettendo di corrispondere le ultime 3, con scadenza a dicembre
2024, gennaio e aprile 2025.
Al riguardo, rileva che in forza della disciplina della ripartizione degli oneri probatori, come rivisitata dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 13533/2001), il creditore che agisce per la risoluzione o per l'adempimento del contratto può limitarsi a fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, e ad allegare l'inadempimento della controparte, spettando al debitore convenuto provare il fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto;
Applicando i richiamati principi alla fattispecie in esame, viene in considerazione che la venditrice ha dato la dimostrazione del titolo posto a fondamento della propria pretesa mentre il resistente, neppure costituito, non ha fornito la prova del proprio pagamento o di altro elemento modificativo dell'avversa pretesa.
Viene inoltre in considerazione che al momento del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (10.3.25) le rate non pagate risultavano 2, quella con scadenza il 31.12.2024 e quella con scadenza il 2.2.2025 per un importo di € 4.000,00, superiore, pertanto, all'ottava parte del prezzo di cessione di cui al richiamato art. 1525 c.c.
Il mancato pagamento della richiamata somma integra, comunque, gli estremi dell'inadempimento di non scarsa importanza di cui al generale rimedio risolutorio previsto dall'art.
pagina 3 di 5 1455 c.c, non potendosi dubitare che tale omesso versamento comprometta l'equilibrio contrattuale, trattandosi di mancata esecuzione dell'obbligo principale gravante sull'acquirente, come tanto più dimostrato dal fatto che il cessionario non risulta aver pagato neanche l'ultima rata, scadente il 30.4.25.
La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento dell'acquirente merita, quindi, accoglimento, con accertamento del diritto di proprietà dell'azienda de qua in capo all'alienante in forza del patto di riservato dominio.
Effetti restitutori.
L'intervenuta risoluzione del contratto inter partes determina l'insorgenza degli obblighi restitutori e il conseguente accoglimento della domanda della venditrice in ordine alla condanna di alla restituzione dell'attività di cui al contratto Controparte_1
10.10.2024 per cui è causa.
Equo compenso.
Parte ricorrente ha formulato domanda di condanna della controparte al pagamento di una somma a titolo di equo compenso per l'utilizzo dell'azienda nel periodo in cui è rimasto nell'azienda senza pagare le rate costituenti la parte dilazionata del prezzo di vendita.
La che ha scelto il rito semplificato di cui agli artt. 281 undecies c.p.c., non ha Parte_1
fornito, però, alcun elemento probatorio in ordine a tale domanda priva anche di alcuna istanza istruttoria al riguardo;
La domanda di condanna del resistente al pagamento di un importo a titolo di equo compenso ex art. 1523 c.c. va, quindi, rigettata, per difetto di prova.
Spese processuali.
Secondo la regola della soccombenza, le spese processuali devono essere sostenute dal resistente, tenuto conto dell'attività processuale svolta, della natura della causa, del carattere contumaciale della stessa, in assenza di nota spese, applicando le determinazioni di cui al D.M.
2014/55, come modificato dal D.M. 2022/147.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza, eccezione e difesa assorbita e/respinta, così provvede:
1) dichiara la risoluzione del contratto d'azienda con riserva di proprietà concluso tra le parti in data 10.10.2024 per inadempimento imputabile a Controparte_1
[...]
pagina 4 di 5 2) per effetto dell'intervenuta risoluzione, condanna Controparte_1
alla restituzione a dell'attività di cui
[...] Parte_1 all'azionato contratto inter partes in data 10.10.24 ;
3) rigetta la domanda attorea di condanna di Controparte_1
al pagamento di una somma a titolo di equo compenso per difetto di prova;
[...]
4) condanna a rimborsare a Controparte_1 [...]
le spese di lite liquidate nella misura di € 3.387,00 per onorari, Parte_1
oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Milano, 22 settembre 2025
Il Giudice
dott. Ludovica Palmieri
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUATTORDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE - SPECIALIZZATA IMPRESA “A”
CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ludovica Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9731/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BUSNE' ERNESTO e dell'avv. DONZELLA BENEDETTA ( ) CORSO C.F._2
BUENOS AIRES 47 MILANO;
, elettivamente domiciliato in CORSO BUENOS AIRES 47 20124
MILANO presso il difensore avv. BUSNE' ERNESTO
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da note depositate nel fascicolo telematico e di seguito riportate:
'Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Milano,
In via principale e nel merito
Accertare il grave inadempimento della resistente rispetto agli obblighi di pagamento di cui in narrativa e derivanti dall'atto di cessione d'azienda del 10 ottobre 2024 a rogito Notaio Dott. Rep. n. Persona_1
9626; Racc. n. 8817; per l'effetto:
pagina 1 di 5 1) risolvere, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1453 e ss. e 1523 e ss. c.c. il contratto di cessione
d'azienda del 10 ottobre 2024 a rogito Notaio Dott. Rep. n. 9626; Racc. n. 8817; Persona_1
2) condannare la resistente alla restituzione dell'azienda commerciale oggetto di cessione in favore della resistente, avente per oggetto il commercio su area pubblica a carattere permanente di generi non alimentari, esercitato in forza della seguente Autorizzazione:
- n. 7149 (Tipo A - su posteggio) rilasciata dal Comune di Milano in data 10 maggio 2016, con relativa concessione per l'uso del posteggio B46 (ex B47), nel mercato settimanale in Comune di Milano, denominato " svolgentesi nella giornata di venerdì, fatte salve eventuali modifiche Parte_2
d'ufficio, rinnovate come da elenco allegato alla determina del Comune di Milano in data 20 ottobre 2021
DD 9040;
- n. 10244 (Tipo A - su posteggio) rilasciata dal Comune di Milano in data 10 marzo 2014,con relativa concessione per l'uso del posteggio B47 (ex B48), nel mercato settimanale in Comune di Milano, denominato " svolgentesi nella giornata di venerdì, fatte salve eventuali modifiche Parte_2
d'ufficio, rinnovata come da elenco allegato alla determina del Comune di Milano in data 20 ottobre 2021
DD 9040;
- n. 10243 (Tipo A - su posteggio) rilasciata dal in data 10 marzo 2014, con relativa Controparte_2 concessione per l'uso del posteggio D18, nel mercato settimanale in Comune di Milano, denominato
"CALVI" svolgentesi nella giornata di giovedì, fatte salve eventuali modifiche d'ufficio, rinnovata come da elenco allegato alla determina del Comune di Milano in data 20 ottobre 2021 DD 9040;
- n. 10242 (Tipo A - su posteggio) rilasciata dal Comune di Milano in data 10 marzo 2014,con relativa concessione per l'uso del posteggio A9, nel mercato settimanale in Comune di Milano, denominato
"VITTORELLI" svolgentesi nella giornata di mercoledì, fatte salve eventuali modifiche d'ufficio, rinnovata come da elenco allegato alla determina del Comune di Milano in data 20 ottobre 2021 DD 9040;
- n. 44 (Tipo A - su posteggio) rilasciata dal Sesto San Giovanni in data 4 marzo 2022, con CP_2 relativa concessione per l'uso del posteggio 6, nel mercato settimanale in Comune di Sesto San Giovanni, denominato "Rondinella- via Toti" svolgentesi nella giornata di sabato, fatte salve eventuali modifiche
d'ufficio.
3) determinare un equo compenso per l'utilizzo dell'azienda in favore della ricorrente nella misura pari ad
Euro 500,00 (cinquecento) mensili ovvero in quell'altra differente misura che apparirà di giustizia, ai sensi dell'art. 1526 comma 1 c.c., disponendone la compensazione con quanto eventualmente dovuto alla resistente in ragione ed in seguito alla pronuncia risolutoria.
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda di risoluzione proposta in via principale, dichiarare tenuta e condannare la resistente all'adempimento del contratto e, in particolare, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di Euro 8.000,00 (ottomila) oltre interessi di mora dalle singole scadenze al saldo.
In ogni caso
Con vittoria di esposti e competenze, oltre ad accessori di legge'
VICENDE PROCESSUALI
Con ricorso notificato in data 9.4.2025 La signora ha convenuto in giudizio Parte_1
per ottenere la risoluzione del contratto col medesimo Controparte_1
stipulato in data 10.10.2024.
pagina 2 di 5 Facendo valere l'avverso inadempimento, la ha domandato la risoluzione del Parte_1
contratto inter partes per inadempimento dell'acquirente ex art. 1525 c.c, con condanna di quest'ultimo alla restituzione dell'azienda e al pagamento di € 500,00 a titolo di equo compenso.
Non si è costituito il resistente, che con ordinanza in data 10.9.25 è stato dichiarato contumace.
MOTIVAZIONI
Inadempimento del resistente e risoluzione del contratto.
Dal documento prodotto dalla ricorrente sub n. 2 risulta che le parti hanno concluso un contratto di cessione d'azienda con patto di riservato dominio avente ad oggetto l'attività di commercio su area pubblica a carattere permanente di generi non alimentari, esercitato in forza delle autorizzazioni ivi previste, al prezzo di € 12.000,00 di cui l'importo di € 4.000,00 pagato al momento della sottoscrizione dell'accordo e la restante somma da versarsi tramite 4 rate mensili di € 2.000,00 ciascuna con scadenza l'ultimo giorno di ogni mese a decorrere dal 31.10.24.
In mancanza di prova contraria, la consegna dell'attività ceduta deve ritenersi avvenuta con effetto dalla data della stipula dell'accordo, e pertanto in data 10.10.2024, come evincibile dall'art. 5 di tale accordo.
La ricorrente ha allegato che, dopo aver versato la somma iniziale di € 4.000,00, la controparte ha pagato solo la prima delle 4 rate, omettendo di corrispondere le ultime 3, con scadenza a dicembre
2024, gennaio e aprile 2025.
Al riguardo, rileva che in forza della disciplina della ripartizione degli oneri probatori, come rivisitata dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 13533/2001), il creditore che agisce per la risoluzione o per l'adempimento del contratto può limitarsi a fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, e ad allegare l'inadempimento della controparte, spettando al debitore convenuto provare il fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto;
Applicando i richiamati principi alla fattispecie in esame, viene in considerazione che la venditrice ha dato la dimostrazione del titolo posto a fondamento della propria pretesa mentre il resistente, neppure costituito, non ha fornito la prova del proprio pagamento o di altro elemento modificativo dell'avversa pretesa.
Viene inoltre in considerazione che al momento del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (10.3.25) le rate non pagate risultavano 2, quella con scadenza il 31.12.2024 e quella con scadenza il 2.2.2025 per un importo di € 4.000,00, superiore, pertanto, all'ottava parte del prezzo di cessione di cui al richiamato art. 1525 c.c.
Il mancato pagamento della richiamata somma integra, comunque, gli estremi dell'inadempimento di non scarsa importanza di cui al generale rimedio risolutorio previsto dall'art.
pagina 3 di 5 1455 c.c, non potendosi dubitare che tale omesso versamento comprometta l'equilibrio contrattuale, trattandosi di mancata esecuzione dell'obbligo principale gravante sull'acquirente, come tanto più dimostrato dal fatto che il cessionario non risulta aver pagato neanche l'ultima rata, scadente il 30.4.25.
La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento dell'acquirente merita, quindi, accoglimento, con accertamento del diritto di proprietà dell'azienda de qua in capo all'alienante in forza del patto di riservato dominio.
Effetti restitutori.
L'intervenuta risoluzione del contratto inter partes determina l'insorgenza degli obblighi restitutori e il conseguente accoglimento della domanda della venditrice in ordine alla condanna di alla restituzione dell'attività di cui al contratto Controparte_1
10.10.2024 per cui è causa.
Equo compenso.
Parte ricorrente ha formulato domanda di condanna della controparte al pagamento di una somma a titolo di equo compenso per l'utilizzo dell'azienda nel periodo in cui è rimasto nell'azienda senza pagare le rate costituenti la parte dilazionata del prezzo di vendita.
La che ha scelto il rito semplificato di cui agli artt. 281 undecies c.p.c., non ha Parte_1
fornito, però, alcun elemento probatorio in ordine a tale domanda priva anche di alcuna istanza istruttoria al riguardo;
La domanda di condanna del resistente al pagamento di un importo a titolo di equo compenso ex art. 1523 c.c. va, quindi, rigettata, per difetto di prova.
Spese processuali.
Secondo la regola della soccombenza, le spese processuali devono essere sostenute dal resistente, tenuto conto dell'attività processuale svolta, della natura della causa, del carattere contumaciale della stessa, in assenza di nota spese, applicando le determinazioni di cui al D.M.
2014/55, come modificato dal D.M. 2022/147.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza, eccezione e difesa assorbita e/respinta, così provvede:
1) dichiara la risoluzione del contratto d'azienda con riserva di proprietà concluso tra le parti in data 10.10.2024 per inadempimento imputabile a Controparte_1
[...]
pagina 4 di 5 2) per effetto dell'intervenuta risoluzione, condanna Controparte_1
alla restituzione a dell'attività di cui
[...] Parte_1 all'azionato contratto inter partes in data 10.10.24 ;
3) rigetta la domanda attorea di condanna di Controparte_1
al pagamento di una somma a titolo di equo compenso per difetto di prova;
[...]
4) condanna a rimborsare a Controparte_1 [...]
le spese di lite liquidate nella misura di € 3.387,00 per onorari, Parte_1
oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Milano, 22 settembre 2025
Il Giudice
dott. Ludovica Palmieri
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