Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/06/2025, n. 2555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2555 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Sent. N. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Cron. N.
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Rep. N.
Il Tribunale di Brescia, Sezione settima civile, nella persona del R. Gen. N. giudice unico Luciano Ambrosoli 13433/2024
ha pronunciato la seguente Camp. Civ. N.
S E N T E N Z A nella causa civile n. 13433/2024 Ruolo Generale promossa
D A
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia
APPELLANTE OGGETTO: c o n t r o Opposizione ord.
, ingiunzione ex artt. 22 Parte_2
L689/1981 ((violazione rappresentata e difesa dall'avv. Stanislao Lucarelli del foro di Benevento codice strada) APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante
“annullare la sentenza n. 1677/2022 del Giudice di Pace di e, per Pt_1
l'effetto, rigettare l'opposizione proposta dalla sig.ra avverso l'ordinanza Parte_2 C.F._ prefettizia prot. n. 000133 , confermandone la C.F._2 legittimità; con vittoria di spese e onorari”.
Per l'appellato
“rigettare il proposto appello, avverso la sentenza n. 1195/2023 emessa dal Giudice di Pace di in data 27/02/2023, con vittoria di spese e competenze Pt_1 professionali del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
In via del tutto subordinata, nella malaugurata e remota ipotesi in cui il Giudicante dovesse accogliere il ricorso in appello parte appellata chiede che vengano compensate interamente le spese di giudizio”.
Motivi della decisione in fatto e in diritto
1. Il 25 agosto 2021 la Polizia Locale Corpo intercomunale Valle Trompia ha notificato a , proprietaria dell'autoveicolo Parte_2 targato FE518RF, verbale di accertamento n. 3467R delle violazioni dell'art. 41, comma 11, e dell'art. 146, comma 3, c.d.s. (superamento della linea di arresto con luce del semaforo rossa;
prosecuzione della marcia nonostante divieto semaforico) rilevate il 27.5.2021, ore 7.52, mediante dispositivo fotografico elettronico installato all'intersezione tra via Garibaldi e via Fucine nel territorio comunale di Villa Carcina.
Il 22 settembre 2021 ha proposto ricorso al Parte_2 prefetto di Brescia, contestando:
- l'inosservanza del termine di 90 giorni per la notifica dell'accertamento;
- il superamento del periodo legale di un anno dall'ultima manutenzione dell'apparecchiatura elettronica CP_1
- l'erroneità della contestazione (in quanto il veicolo ha proseguito diritto e il semaforo proiettava luce rossa per i soli veicoli che svoltavano a sinistra)
- la sussistenza di causa di forza maggiore (“stato di necessità per lo svolgimento di visite mediche di cui una urgente prossima a quell'orario dell'ingresso delle 08,12 in qualità di medico specialista dipendente degli Spedali Civili di Pt_1 ed in servizio quel mattino presso l'Ospedale di Gardone Val Trompia”).
Il 10 gennaio 2022 il Prefetto di Brescia ha respinto il ricorso e emesso l'ordinanza ingiunzione prot. M_IT 00013364 del 26 C.F._2 gennaio 2022, notificata il 28 gennaio 2022 (doc. 6), di pagamento della complessiva somma di € 347,20 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e spese.
2. Con ricorso presentato il 28 marzo 2022 al giudice di pace,
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza del Parte_2 prefetto, per i seguenti motivi: (i) la notifica del verbale è avvenuta oltre il termine di 90 giorni;
(ii) non vi è stata violazione degli artt. 41, comma 11, e 146, comma 3, c.d.s. in quanto il suo autoveicolo ha proseguito dritto lungo la direzione Brescia-Collio e il semaforo era rosso solo per i veicoli che intendevano svoltare a sinistra;
(iii) “la presente violazione del codice è avvenuta per causa di forza maggiore (necessità di svolgimento visite mediche in qualità di medico dipendente specialista Ginecologo non ulteriormente procrastinabili” (doc. 7).
Il Giudice di Pace di all'udienza del 19 ottobre 2022, Pt_1 comparsi la ricorrente (che ha insistito per l'accoglimento e chiesto “di poter documentare l'urgenza”) e il delegato prefettizio costituitosi in udienza (che si è opposto all'ammissione di prove non indicate in ricorso), ha rinviato la causa per discussione al 27 febbraio 2023 e a tale udienza, depositati dalla ricorrente il 17 febbraio 2023 due memorie e alcuni documenti, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo, la sentenza n. 1195/2023 con la quale, in accoglimento del ricorso, ha annullato l'ordinanza ingiunzione prot. M_IT PR_BSSPC 00013364 del 26 gennaio 2022 e compensato le spese di lite.
La sentenza, pubblicata l'8 aprile 2024, motiva l'annullamento “in quanto, come evidenziato e documentato dalla resistente all'udienza del 27.02.2023, la stessa si trovava, senza propria colpa, sotto l'effetto di farmaci prescritti dal medico la mattina dell'infrazione e che non poteva non assumere se non a rischio della propria salute”.
3. Con ricorso depositato il 4 novembre 2023 la di Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, Pt_1 deducendo (i) l'inammissibilità dei motivi di opposizione all'ordinanza ingiunzione diversi da quelli fatti valere con il ricorso al prefetto (lo stato - 3 -
di necessità prospettato nel ricorso amministrativo consisteva nel dover eseguire, quale medico specialista, visite urgenti a propri pazienti;
avanti al giudice di pace si è introdotto il nuovo tema della necessità di sottoporsi personalmente, come paziente, alla visita medica); (ii) l'inammissibilità della mutatio libelli (l'allegazione di un nuovo e diverso stato di necessità, concernente le proprie condizioni di salute e l'urgenza personale di sottoporsi a visita in pronto soccorso) intervenuta dopo l'udienza del 19 ottobre 2022, con deposito il 17 febbraio 2023 di memorie non autorizzate e produzioni tardive di documenti e formulazione delle nuova conclusione all'udienza di discussione del 27 febbraio 2023; (iii) l'inammissibilità, in subordine, della emendatio libelli, avendo la parte modificato dopo la prima udienza l'eccezione e le conclusioni già formulate, in assenza dei presupposti (gravi motivi e autorizzazione del giudice) ex art. 420 comma 1 c.p.c.; (iv) inammissibilità, in via ulteriormente subordinata, della produzione dei documenti oltre i termini previsti dall'art. 420 comma 5 c.p.c.; (v) violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere il giudice ravvisato lo stato di necessità per fatto mai dedotto dall'interessata, ossia l'essersi senza colpa trovata, al momento dell'infrazione, sotto l'effetto di farmaci, prescritti dal medico quella stessa mattina, “che non poteva non assumere se non a rischio della propria salute”; (vi) la sussistenza delle violazioni (l'autovettura della ricorrente si trovava nella corsia di canalizzazione riservata alla svolta a sinistra, tenuta ad osservare la luce semaforica di corsia indipendentemente dalla sua intenzione di eseguire manovra diversa dalla svolta a sinistra); (vii) illogicità, contraddittorietà e infondatezza della motivazione (il giudice ha ritenuto che l'infrazione sia stata commessa ma senza colpa della guidatrice perché sotto l'effetto di farmaci prescritti dal medico quella stessa mattina e indispensabili per la sua salute, ma l'interessata ha dichiarato che si stava recando all'ospedale, dove lavora, e ancora non era stata visitata e non le erano stati prescritti farmaci, e in ogni caso la guida sotto l'effetto di farmaci che alterano la capacità non costituisce giustificazione delle violazioni del codice della strada).
L'appellata si è costituita con comparsa Parte_2 depositata il 12 maggio 2025 e ha chiesto il rigetto dell'appello siccome infondato e, in subordine, la compensazione delle spese di lite.
5. All'udienza di comparizione del 12 giugno 2015 le parti hanno discusso la causa e formulato all'esito conclusioni sostanzialmente concordi, in quanto l'appellata non si è opposta all'accoglimento dell'appello purché a spese di lite compensate e l'appellante ha insistito per la riforma della sentenza di primo grado e non si è opposto alla compensazione delle spese di lite.
All'esito è stata pronunciata sentenza, mediante lettura del dispositivo, con termine di 15 giorni per il deposito della motivazione.
6. Le conclusioni formulate in udienza vanno recepite.
La sentenza di primo grado, di accoglimento dell'opposizione - 4 -
all'ordinanza ingiunzione emessa dal prefetto di Brescia nei confronti di
, è per più profili errata. Parte_2
6.1 Il giudice di pace - con motivazione che pare implicitamente riconoscere l'oggettiva sussistenza dell'inosservanza degli artt. 41, comma 11, e 146, comma 3, c.d.s. – ha escluso la responsabilità della proprietaria e conducente del veicolo in applicazione dell'art. 4 legge 689/1981, per quanto dato intendere ascrivendo la condotta ad uno stato di necessità, costituito nella fattispecie dall'essersi trovata “senza propria colpa, sotto l'effetto di farmaci prescritti dal medico la mattina dell'infrazione e che non poteva non assumere se non a rischio della propria salute”.
Correttamente l'appellante evidenzia che il fatto della guida sotto l'effetto di farmaci non è mai stato neppure allegato dall'opponente ( , prospettata inizialmente propria urgenza di Parte_2 raggiungere l'ospedale di Gardone Val Trompia per eseguire, in qualità di medico, visite ai propri pazienti, ha da ultimo prospettato il diverso motivo di urgenza rappresentato dalla necessità di sottoporsi ella stessa a visita per proprio malessere, e ha prodotto documentazione concernente la visita specialistica da parte di un collega e la prescrizione di farmaci successive al suo l'ingresso in ospedale, avvenuto alle ore 8.12, mentre l'infrazione è avvenuta alle ore 7.52); è inoltre del tutto sfornito di prova e, inoltre, non è neppure descrittivo di situazione di fatto idonea a costituire stato di necessità scriminante l'uso dell'autoveicolo sotto l'effetto dei farmaci (la necessità di assumere medicinali non si identifica con la necessità di porsi poi anche guida nonostante il preteso effetto alterante dei farmaci).
6.2 La stessa allegazione in fatto della necessità di recarsi rapidamente in ospedale per sottoporsi a visita in quanto malata, fraintesa o comunque trasformata dal giudice nei sensi sopra indicati, è essa stessa inammissibile, in quanto (i) diversa da quella proposta nel ricorso al prefetto (lo stato di necessità era allora invocato per le visite indifferibili ai pazienti che attendevano la dott.ssa in ospedale) Pt_2
e dunque preclusa (con il ricorso ex art. 205 c.d.s. avverso l'ordinanza ingiunzione è possibile far valere i motivi già proposti al prefetto e eventuali vizi propri dell'ordinanza ingiunzione, non invece eccezioni nuove deducibili e non dedotte avanti all'autorità amministrativa, determinandosi altrimenti elusione del termine di decadenza ex artt. 204 bis c.d.s. e 7 comma 3 d.lgs. 150/2011), e inoltre (ii) introdotta in causa con modificazione delle eccezioni e conclusioni in assenza dei presupposti ex art. 420, comma 1, c.p.c. e (iii) sorretta da produzioni documentali tardive ex art. 420, comma 5, c.p.c.
6.3 E' superfluo ribadire (la sentenza di primo grado l'ha implicitamente affermato, e sul punto non è stato proposto appello incidentale) l'ovvia sussistenza delle violazioni contestate, e in specie l'obbligo di rispettare la luce semaforica di corsia per il veicolo che si trovi all'interno della corsia di canalizzazione e l'irrilevanza a fini liberatori della scelta di eseguire (commettendo anzi infrazione ulteriore) - 5 -
manovra diversa dall'obbligata svolta a sinistra.
7. Le spese di lite, come da conclusioni concordi delle parti, vanno compensate.
P . Q . M .
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1195/2023 del Giudice di Pace di , pubblicata l'8 aprile 2024, Pt_1 rigetta l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza Parte_2 ingiunzione del Prefetto di Brescia prot. n. M_IT PR_BSSPC 00013364 del 24 gennaio 2022;
2) compensa le spese di lite.
3) Indica in 15 giorni il termine per il deposito della motivazione
Così deciso in Brescia nell'udienza del 12 giugno 2025
Il giudice
Luciano Ambrosoli
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.