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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/02/2025, n. 1423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1423 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA 3° SEZIONE LAVORO - V.le G. Cesare n. 54
Il giudice designato dott.ssa Tiziana Orru all'udienza del 04/02/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40149/2024: tra
, e Parte_1 Parte_2 [...]
con l'avv. PEZZELLA GIUSI e AURELI Parte_3
Parte ricorrente contro non costituito Controparte_1
Parte convenuta ai sensi dell'art. 429 c.p.c. c.p.c ha pronunziato la presente SENTENZA dandone pubblica lettura all'esito della camera di consiglio OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria CONCLUSIONI: come da scritti in atti
Fatto e diritto
Letto l'art. 111 Cost nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale;
letto l'art. 132 n. 4 cpc;
letto l'art. 118 commi 1 e 2 disp att cpc Rilevato che con ricorso depositato il 05/11/2024 , gli eredi di
[...]
deceduto il 23.11.2023 hanno convenuto in giudizio Persona_1
, esponendo: Controparte_1 utili per la concessione della prestazione di cui all'art. 1 L. 18/80 a decorrere dal 10.07.23 al decesso con decreto di omologa del 24.04.2024;
-di non avere ricevuto dall' il pagamento della prestazione non ostante rituale CP_2 notifica del decreto di omol comunicazione della sussistenza delle condizioni utili per l'erogazione della prestazione Pertanto, adivano l'autorità giudiziaria per ottenere giudizialmente il pagamento dei ratei e concludeva come in calce al ricorso introduttivo. Non si costituiva l' non ostante rituale notifica del ricorso. CP_2
Nel merito la dom eve essere accolta. Con il deposito del decreto di omologa la parte ricorrente ha dimostrato la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale richiesta. La parte ricorrente ha documentato altresì il possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla legge per la concessione della prestazione di cui all'art. 1 L. 18/80; La domanda può trovare accoglimento il periodo richiesto Le spese seguono la soccombenza come da liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente dei ratei della provvidenza CP_2 di cui all'ar 18/80 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 10.07.2023 fino al decesso del sig. oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole Parte_3 scadenze fino al soddis liquidate in complessivi € 1.863,00 da distrarsi. Roma, 04/02/2025
Il Giudice
Tiziana Orru