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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 14/07/2025, n. 1455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1455 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA
R.G. 1128/2021
Il Tribunale di Potenza, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro Presidente
Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa Giudice relatore
Dott.ssa Giulia Volpe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1128/2021 r.g.a.c.
PROMOSSA DA
(c.f.: ) domiciliato come in atti, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. GIOSA LAURA, giusta procura in calce all'atto introduttivo;
ATTORE
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), elettivamente domiciliato alla via Controparte_1 P.IVA_1
VIA CORSO XVIII AGOSTO 46 POTENZA presso l'AVVOCATURA
DISTRETTUALE DELLO STATO DI POTENZA da cui è rappresentato e difeso ope legis;
CONVENUTO
NONCHÉ
PM – SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: querela di falso;
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 24.01.2025 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista di detta udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
n. 1128/2021 r.g.a.c. Pagina 1 Con ricorso depositato in data 15.04.2021 ha proposto querela di falso Parte_1 in via incidentale rispetto al procedimento di impugnazione dei verbali di accertamento nn. 134636330 e 134636438 pendente dinnanzi al Giudice di Pace di Potenza, nel quale, all'udienza del 4.02.2020, avanzava la relativa istanza, chiedendo “a norma degli art.li
221 e 222 c.p.c. accerti e dichiari la falsità dei verbali di accertamento nn. 134636330
e 134636438 redatti e notificati entrambi in data 24/07/2020 dai Carabinieri di Picerno non corrispondendo al vero le violazioni oggetto di verbalizzazione, nonché le attestazioni rese quanto alla reale percezione degli accadimenti;
per l'effetto escluda i predetti verbali dalle fonti probatorie nell'ambito del giudizio n. 1088/2020 R.G.
Giudice di Pace”.
Costituitosi in giudizio il , per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, ha CP_1 eccepito: la carenza di legittimazione passiva del difesa essendo parte Controparte_1 del procedimento principale l' , soggetto che ha dichiarato di Controparte_2 volersi avvalere del documento;
l'inammissibilità della domanda non essendo più possibile estendere il contraddittorio alla legittimata , essendo decorso il CP_3 termine perentorio per l'introduzione del giudizio incidentale di falso;
l'inammissibilità della domanda per assenza dei requisiti previsti dalla legge ex art. 221 cod. proc. civ.
La causa, respinta la richiesta di interrogatorio di sé stesso avanzata dal querelante nonché la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, dopo alcuni rinvii dovuti alle esigenze di ruolo, è stata rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
************
§1. La legittimazione passiva del convenuto. CP_1
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal . CP_1
Invero, dall'esame del ricorso proposto dal dinanzi al Giudice di Pace emerge Pt_1 che questi abbia indicato, quale proprio contraddittore, il e che Controparte_1 successivamente, a seguito della comunicazione all'Amministrazione ex art. 7 co. 7
d.lgs. 150/2011, si è costituita in giudizio la . Controparte_4
Pertanto, considerando che secondo la giurisprudenza, nell'ipotesi in cui venga proposta opposizione direttamente avverso il verbale di contestazione per violazione al codice della strada (non, dunque, avverso l'ordinanza - ingiunzione del Prefetto, il quale, in tal n. 1128/2021 r.g.a.c. Pagina 2 caso, è dotato di propria legittimazione processuale passiva ex art. 204 cod. strada), la legittimazione passiva va riconosciuta, alternativamente, sia alle singole amministrazioni centrali, cui appartengono i vari Corpi autorizzati alla contestazione
(nella specie, i Carabinieri, e perciò il Ministro della Difesa) sia al
[...]
, il quale, ai sensi dell'art. 11 cod. strada, possiede specifiche competenze in CP_5 materia di circolazione stradale, nonché ha il compito di coordinamento dei servizi di
Polizia stradale (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15245 del 03/12/2001; Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 6364 del 01/04/2004).
Dunque, trattandosi di sanzioni elevate dal Corpo dei Carabinieri va riconosciuta la legittimazione passiva del , già individuato dal ricorrente nel Controparte_1 ricorso ex art. 204 bis Codice della Strada, evidenziandosi che “In tema di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazioni del codice della strada, nel caso in cui l'interessato impugni direttamente il verbale di accertamento dell'infrazione, deve convenire in giudizio l'autorità amministrativa di vertice da cui dipende l'organo accertatore della violazione;
tuttavia l'erronea identificazione dell'organo abilitato a rappresentare in giudizio lo Stato (nella specie, il Prefetto, anziché il
[...]
, in quanto l'accertamento era stato effettuato da agenti della Polizia della CP_5 strada) non configura un difetto di legittimazione passiva, ma costituisce una mera irregolarità” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17546 del 19/11/2003).
§2. L'inammissibilità della querela.
La querela è in ogni caso inammissibile non avendo il querelante indicato gli asseriti elementi di falsità denunciando, nell'istanza di querela, la mancata indicazione della segnaletica di riferimento e, dunque, la generica indicazione del luogo in cui sarebbe avvenuta la violazione;
l'errore di percezione degli agenti circa il mancato uso della cintura di sicurezza (che sarebbe stata sganciata solo dopo l'arresto del veicolo dagli stessi intimato) nonché rispetto alla condotta di invasione dell'opposta carreggiata.
L'inammissibilità della querela, evidentemente, discende dalla circostanza che le dichiarazioni contenute nei verbali e ritenute false dal querelante, per pacifica giurisprudenza, non sono coperte da fede privilegiata.
Invero, l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti o degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, ma non
n. 1128/2021 r.g.a.c. Pagina 3 prova la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti, le quali possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza ricorrere alla querela di falso (ex multis, Cass. civ. n. 22903/2017).
Secondo l'insegnamento della Suprema corte, infatti, in tema di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, oppure da lui compiuti, nonché riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti. Non può essere, invece, attribuita la fede privilegiata né ai giudizi valutativi, né alla menzione di quelle circostanze relative ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali, perché mediati attraverso l'occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo (Cass. civ. Sez. II Sent., 27-10-2008, n. 25844; il principio è stato espresso, in motivazione, anche da Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., 14/09/2012, n. 15480; cfr. anche
Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 24/07/2009, n. 17355, per ciò che concerne l'utilizzo della cintura di sicurezza).
Pertanto, per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, e come tali suscettibili di errore di fatto – nella specie il mancato uso delle cinture di sicurezza e invasione di carreggiata – non è necessario proporre querela di falso, ma è sufficiente fornire prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale, secondo l'apprezzamento rimesso al giudice di merito.
Circa la mancata indicazione della chilometrica di riferimento lamentata dal querelante, si evidenzia ancora, l'assenza di elementi di falsità non chiariti nell'atto introduttivo del giudizio.
§3. Le spese.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del 13.08.2022, in applicazione dei parametri minimi dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile atteso che in materia di querela di falso in via incidentale, ed ai fini della liquidazione delle spese giudiziali, il valore della causa di falso deve ritenersi n. 1128/2021 r.g.a.c. Pagina 4 indeterminabile, giacché connaturato sia allo scopo del giudizio (che è quello di eliminare la verità del documento, anche al di là dell'utilizzo nella controversia in cui la querela è incidentalmente insorta), sia alle possibili implicazioni, al di fuori del processo, dell'accertamento della falsità (Cass. civ. n. 15642/2017).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara inammissibile la querela di falso proposta da avverso Parte_1
i verbali di accertamento nn. 134636330 e 134636438 elevati in data 24.07.2020 dai Carabinieri di Picerno;
2) Condanna al pagamento in favore del difesa Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano complessivamente in €
3.809,00 oltre Iva, Cpa e spese generali se dovute.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 14/07/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa Dott.ssa Rosa Maria Verrastro
n. 1128/2021 r.g.a.c. Pagina 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA
R.G. 1128/2021
Il Tribunale di Potenza, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro Presidente
Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa Giudice relatore
Dott.ssa Giulia Volpe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1128/2021 r.g.a.c.
PROMOSSA DA
(c.f.: ) domiciliato come in atti, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. GIOSA LAURA, giusta procura in calce all'atto introduttivo;
ATTORE
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), elettivamente domiciliato alla via Controparte_1 P.IVA_1
VIA CORSO XVIII AGOSTO 46 POTENZA presso l'AVVOCATURA
DISTRETTUALE DELLO STATO DI POTENZA da cui è rappresentato e difeso ope legis;
CONVENUTO
NONCHÉ
PM – SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: querela di falso;
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 24.01.2025 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista di detta udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
n. 1128/2021 r.g.a.c. Pagina 1 Con ricorso depositato in data 15.04.2021 ha proposto querela di falso Parte_1 in via incidentale rispetto al procedimento di impugnazione dei verbali di accertamento nn. 134636330 e 134636438 pendente dinnanzi al Giudice di Pace di Potenza, nel quale, all'udienza del 4.02.2020, avanzava la relativa istanza, chiedendo “a norma degli art.li
221 e 222 c.p.c. accerti e dichiari la falsità dei verbali di accertamento nn. 134636330
e 134636438 redatti e notificati entrambi in data 24/07/2020 dai Carabinieri di Picerno non corrispondendo al vero le violazioni oggetto di verbalizzazione, nonché le attestazioni rese quanto alla reale percezione degli accadimenti;
per l'effetto escluda i predetti verbali dalle fonti probatorie nell'ambito del giudizio n. 1088/2020 R.G.
Giudice di Pace”.
Costituitosi in giudizio il , per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, ha CP_1 eccepito: la carenza di legittimazione passiva del difesa essendo parte Controparte_1 del procedimento principale l' , soggetto che ha dichiarato di Controparte_2 volersi avvalere del documento;
l'inammissibilità della domanda non essendo più possibile estendere il contraddittorio alla legittimata , essendo decorso il CP_3 termine perentorio per l'introduzione del giudizio incidentale di falso;
l'inammissibilità della domanda per assenza dei requisiti previsti dalla legge ex art. 221 cod. proc. civ.
La causa, respinta la richiesta di interrogatorio di sé stesso avanzata dal querelante nonché la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, dopo alcuni rinvii dovuti alle esigenze di ruolo, è stata rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
************
§1. La legittimazione passiva del convenuto. CP_1
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal . CP_1
Invero, dall'esame del ricorso proposto dal dinanzi al Giudice di Pace emerge Pt_1 che questi abbia indicato, quale proprio contraddittore, il e che Controparte_1 successivamente, a seguito della comunicazione all'Amministrazione ex art. 7 co. 7
d.lgs. 150/2011, si è costituita in giudizio la . Controparte_4
Pertanto, considerando che secondo la giurisprudenza, nell'ipotesi in cui venga proposta opposizione direttamente avverso il verbale di contestazione per violazione al codice della strada (non, dunque, avverso l'ordinanza - ingiunzione del Prefetto, il quale, in tal n. 1128/2021 r.g.a.c. Pagina 2 caso, è dotato di propria legittimazione processuale passiva ex art. 204 cod. strada), la legittimazione passiva va riconosciuta, alternativamente, sia alle singole amministrazioni centrali, cui appartengono i vari Corpi autorizzati alla contestazione
(nella specie, i Carabinieri, e perciò il Ministro della Difesa) sia al
[...]
, il quale, ai sensi dell'art. 11 cod. strada, possiede specifiche competenze in CP_5 materia di circolazione stradale, nonché ha il compito di coordinamento dei servizi di
Polizia stradale (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15245 del 03/12/2001; Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 6364 del 01/04/2004).
Dunque, trattandosi di sanzioni elevate dal Corpo dei Carabinieri va riconosciuta la legittimazione passiva del , già individuato dal ricorrente nel Controparte_1 ricorso ex art. 204 bis Codice della Strada, evidenziandosi che “In tema di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazioni del codice della strada, nel caso in cui l'interessato impugni direttamente il verbale di accertamento dell'infrazione, deve convenire in giudizio l'autorità amministrativa di vertice da cui dipende l'organo accertatore della violazione;
tuttavia l'erronea identificazione dell'organo abilitato a rappresentare in giudizio lo Stato (nella specie, il Prefetto, anziché il
[...]
, in quanto l'accertamento era stato effettuato da agenti della Polizia della CP_5 strada) non configura un difetto di legittimazione passiva, ma costituisce una mera irregolarità” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17546 del 19/11/2003).
§2. L'inammissibilità della querela.
La querela è in ogni caso inammissibile non avendo il querelante indicato gli asseriti elementi di falsità denunciando, nell'istanza di querela, la mancata indicazione della segnaletica di riferimento e, dunque, la generica indicazione del luogo in cui sarebbe avvenuta la violazione;
l'errore di percezione degli agenti circa il mancato uso della cintura di sicurezza (che sarebbe stata sganciata solo dopo l'arresto del veicolo dagli stessi intimato) nonché rispetto alla condotta di invasione dell'opposta carreggiata.
L'inammissibilità della querela, evidentemente, discende dalla circostanza che le dichiarazioni contenute nei verbali e ritenute false dal querelante, per pacifica giurisprudenza, non sono coperte da fede privilegiata.
Invero, l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti o degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, ma non
n. 1128/2021 r.g.a.c. Pagina 3 prova la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti, le quali possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza ricorrere alla querela di falso (ex multis, Cass. civ. n. 22903/2017).
Secondo l'insegnamento della Suprema corte, infatti, in tema di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, oppure da lui compiuti, nonché riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti. Non può essere, invece, attribuita la fede privilegiata né ai giudizi valutativi, né alla menzione di quelle circostanze relative ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali, perché mediati attraverso l'occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo (Cass. civ. Sez. II Sent., 27-10-2008, n. 25844; il principio è stato espresso, in motivazione, anche da Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., 14/09/2012, n. 15480; cfr. anche
Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 24/07/2009, n. 17355, per ciò che concerne l'utilizzo della cintura di sicurezza).
Pertanto, per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, e come tali suscettibili di errore di fatto – nella specie il mancato uso delle cinture di sicurezza e invasione di carreggiata – non è necessario proporre querela di falso, ma è sufficiente fornire prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale, secondo l'apprezzamento rimesso al giudice di merito.
Circa la mancata indicazione della chilometrica di riferimento lamentata dal querelante, si evidenzia ancora, l'assenza di elementi di falsità non chiariti nell'atto introduttivo del giudizio.
§3. Le spese.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del 13.08.2022, in applicazione dei parametri minimi dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile atteso che in materia di querela di falso in via incidentale, ed ai fini della liquidazione delle spese giudiziali, il valore della causa di falso deve ritenersi n. 1128/2021 r.g.a.c. Pagina 4 indeterminabile, giacché connaturato sia allo scopo del giudizio (che è quello di eliminare la verità del documento, anche al di là dell'utilizzo nella controversia in cui la querela è incidentalmente insorta), sia alle possibili implicazioni, al di fuori del processo, dell'accertamento della falsità (Cass. civ. n. 15642/2017).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara inammissibile la querela di falso proposta da avverso Parte_1
i verbali di accertamento nn. 134636330 e 134636438 elevati in data 24.07.2020 dai Carabinieri di Picerno;
2) Condanna al pagamento in favore del difesa Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano complessivamente in €
3.809,00 oltre Iva, Cpa e spese generali se dovute.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 14/07/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa Dott.ssa Rosa Maria Verrastro
n. 1128/2021 r.g.a.c. Pagina 5