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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 12/11/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
IO, all'udienza del 11 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2795/2022 R.G. vertente
fra
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Perone ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Pignola, Trav. A. Moro, n. 17, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Milano (MI), Via Carlo Goldoni, Controparte_1
33;
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 3.11.2022 e ritualmente notificato, adiva il giudice Parte_1 del lavoro ed esponeva di aver lavorato alle dipendenze della convenuta, dal 17.10.2020 al
15.10.2021, con contratto di lavoro a tempo determinato full-time con qualifica di operaio 6^ livello CCNL, mansione di lavapiatti e retribuzione lorda mensile pari ad € 1.354, 37; premesso che il contratto di lavoro prevedeva 5 ore giornaliere dal mercoledì al lunedì dalle ore 13:30 alle 15:30 e dalle ore 20:30 alle 23:30 (martedì giornata di chiusura), ma di aver lavorato normalmente per 10 ore al giorno ossia dalle 11:30 alle 15:30 e dalle 19:00 all' 01:00
e di aver ricevuto la retribuzione pattuita inizialmente fino al mese di luglio e di non aver percepito la retribuzione dei mesi da agosto a ottobre 2021, dopo le dimissioni aveva provato ad ottenere bonariamente quanto spettantegli senza esito, per cui ritenendo ingiusto e illegittimo l'operato di parte datoriale e sussistenti tutti i presupposti di legge, adiva il
Tribunale per accertare e dichiarare il diritto alle somme come in atti determinate (€ 6.209,63)
o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre accessori e vittoria di spese e onorari di causa.
Non si costituiva la itualmente convenuta in giudizio che pertanto veniva CP_1 dichiarata contumace.
La causa veniva istruita attraverso l'ammissione e l'espletamento della prova testimoniale, e dopo alcuni rinvii, il Giudice all'odierna udienza sulle conclusioni della parte ricorrente, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e riservando l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come segue, mediante deposito in telematico.
2. La domanda merita accoglimento.
Parte ricorrente ha depositato agli atti il contratto di lavoro, le buste paga, il calcolo delle differenze retributive, chiedendo ammettersi la prova testimoniale sulle circostanze articolate a prova dell'inizio del rapporto di lavoro e delle concrete modalità di svolgimento dello stesso.
La parte resistente non si è costituita in giudizio, malgrado ritualmente evocata.
La documentazione in atti e la prova testimoniale esperita -mediante il teste consentono di Tes_1 ritenere provato il rapporto di lavoro e le ore di prestazione lavorativa effettivamente prestate e le differenze retributive come rivendicate.
Per il resto, provato l'an, in relazione al quantum si osserva che, nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi dell'art 416 c.p.c., anche nell'ipotesi in cui lo stesso contesti, in radice, la sussistenza del credito e tale onere è previsto in funzione della tendenziale celerità del processo del lavoro, che tende a consentire all'attore di conseguire rapidamente una pronuncia riguardo al bene reclamato (cfr. ex plurimis Cass.
18378/2009). Ed ancora, la Suprema Corte ha condivisibilmente sostenuto che la contestazione dei conteggi deve essere effettuata nella memoria difensiva ed assume rilievo solo quando non sia generica ma involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la incongruità o, in radice, la non rispondenza al vero dei conteggi, circostanze che devono in ogni caso essere sostenute da adeguato supporto probatorio (cfr. Cass. n. 85/2003).
Nell'odierna controversia la parte convenuta non si è costituita in giudizio e la prova documentale acquisita e la prova espletata, hanno suffragato le allegazioni attoree in relazione alle differenze retributive rivendicate nel presente giudizio.
Il Giudice, infatti, ritiene sufficiente l'allegazione delle buste paga, per accertare le somme eventualmente spettanti alla parte ricorrente in relazione alle varie voci retributive indicate analiticamente in ricorso e per i periodi ivi riportati.
In particolare, le somme riconosciute al ricorrente, comprensive delle varie componenti della retribuzione sono pari a euro € 6.209,63 al lordo delle ritenute IRPEF.
Stante quanto sopra, pertanto, la società datoriale va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva di € 6.209,63 al lordo delle ritenute IRPEF, a titolo di mancata retribuzione, ordinaria e straordinaria, ferie, ROL, per il lavoro espletato e a titolo di TFR, oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal dovuto al saldo come per legge.
Sul punto si rileva che, in forza del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive vanno effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali. ( cfr. Cass. Sez. L. n. 18584/2008, n.
3375/2011).
In ordine agli accessori sui crediti riconosciuti, va rimarcato che, a seguito dell'intervento della
Corte costituzionale con la pronuncia 2 novembre 2000 n. 459, per i crediti derivanti da rapporti di lavoro privati opera nuovamente il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria. Per quanto concerne le relative modalità di calcolo, vale qui richiamare l'orientamento espresso dalle Sezioni
Unite civili (sent. n. 38 del 29 Gennaio 2001), secondo cui gli interessi legali non devono essere calcolati sull'intero capitale rivalutato, ma la rivalutazione va compiuta con cadenza periodica dal momento dell'inadempimento fino a quello del soddisfacimento del creditore;
la base di calcolo degli interessi risulta così gradualmente incrementata per effetto della rivalutazione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, DM 37 del 2018 e DM 147/2022 in base all'oggetto della causa, al valore e alle fasi ed attività espletata.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 3.11.2022, ogni altra domanda Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la n persona del legale rapp.nte p.t. CP_1 al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 6.209,63 oltre interessi fino al soddisfo;
2) condanna la in persona del curatore p.t. al pagamento in favore del ricorrente CP_1 della somma di euro 4.618,00 oltre IVA e CPA per spese e onorario di lite oltre il 15% per rimborso spese generali.
Potenza, 11.11.2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio IO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
IO, all'udienza del 11 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2795/2022 R.G. vertente
fra
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Perone ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Pignola, Trav. A. Moro, n. 17, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Milano (MI), Via Carlo Goldoni, Controparte_1
33;
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 3.11.2022 e ritualmente notificato, adiva il giudice Parte_1 del lavoro ed esponeva di aver lavorato alle dipendenze della convenuta, dal 17.10.2020 al
15.10.2021, con contratto di lavoro a tempo determinato full-time con qualifica di operaio 6^ livello CCNL, mansione di lavapiatti e retribuzione lorda mensile pari ad € 1.354, 37; premesso che il contratto di lavoro prevedeva 5 ore giornaliere dal mercoledì al lunedì dalle ore 13:30 alle 15:30 e dalle ore 20:30 alle 23:30 (martedì giornata di chiusura), ma di aver lavorato normalmente per 10 ore al giorno ossia dalle 11:30 alle 15:30 e dalle 19:00 all' 01:00
e di aver ricevuto la retribuzione pattuita inizialmente fino al mese di luglio e di non aver percepito la retribuzione dei mesi da agosto a ottobre 2021, dopo le dimissioni aveva provato ad ottenere bonariamente quanto spettantegli senza esito, per cui ritenendo ingiusto e illegittimo l'operato di parte datoriale e sussistenti tutti i presupposti di legge, adiva il
Tribunale per accertare e dichiarare il diritto alle somme come in atti determinate (€ 6.209,63)
o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre accessori e vittoria di spese e onorari di causa.
Non si costituiva la itualmente convenuta in giudizio che pertanto veniva CP_1 dichiarata contumace.
La causa veniva istruita attraverso l'ammissione e l'espletamento della prova testimoniale, e dopo alcuni rinvii, il Giudice all'odierna udienza sulle conclusioni della parte ricorrente, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e riservando l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come segue, mediante deposito in telematico.
2. La domanda merita accoglimento.
Parte ricorrente ha depositato agli atti il contratto di lavoro, le buste paga, il calcolo delle differenze retributive, chiedendo ammettersi la prova testimoniale sulle circostanze articolate a prova dell'inizio del rapporto di lavoro e delle concrete modalità di svolgimento dello stesso.
La parte resistente non si è costituita in giudizio, malgrado ritualmente evocata.
La documentazione in atti e la prova testimoniale esperita -mediante il teste consentono di Tes_1 ritenere provato il rapporto di lavoro e le ore di prestazione lavorativa effettivamente prestate e le differenze retributive come rivendicate.
Per il resto, provato l'an, in relazione al quantum si osserva che, nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi dell'art 416 c.p.c., anche nell'ipotesi in cui lo stesso contesti, in radice, la sussistenza del credito e tale onere è previsto in funzione della tendenziale celerità del processo del lavoro, che tende a consentire all'attore di conseguire rapidamente una pronuncia riguardo al bene reclamato (cfr. ex plurimis Cass.
18378/2009). Ed ancora, la Suprema Corte ha condivisibilmente sostenuto che la contestazione dei conteggi deve essere effettuata nella memoria difensiva ed assume rilievo solo quando non sia generica ma involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la incongruità o, in radice, la non rispondenza al vero dei conteggi, circostanze che devono in ogni caso essere sostenute da adeguato supporto probatorio (cfr. Cass. n. 85/2003).
Nell'odierna controversia la parte convenuta non si è costituita in giudizio e la prova documentale acquisita e la prova espletata, hanno suffragato le allegazioni attoree in relazione alle differenze retributive rivendicate nel presente giudizio.
Il Giudice, infatti, ritiene sufficiente l'allegazione delle buste paga, per accertare le somme eventualmente spettanti alla parte ricorrente in relazione alle varie voci retributive indicate analiticamente in ricorso e per i periodi ivi riportati.
In particolare, le somme riconosciute al ricorrente, comprensive delle varie componenti della retribuzione sono pari a euro € 6.209,63 al lordo delle ritenute IRPEF.
Stante quanto sopra, pertanto, la società datoriale va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva di € 6.209,63 al lordo delle ritenute IRPEF, a titolo di mancata retribuzione, ordinaria e straordinaria, ferie, ROL, per il lavoro espletato e a titolo di TFR, oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal dovuto al saldo come per legge.
Sul punto si rileva che, in forza del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive vanno effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali. ( cfr. Cass. Sez. L. n. 18584/2008, n.
3375/2011).
In ordine agli accessori sui crediti riconosciuti, va rimarcato che, a seguito dell'intervento della
Corte costituzionale con la pronuncia 2 novembre 2000 n. 459, per i crediti derivanti da rapporti di lavoro privati opera nuovamente il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria. Per quanto concerne le relative modalità di calcolo, vale qui richiamare l'orientamento espresso dalle Sezioni
Unite civili (sent. n. 38 del 29 Gennaio 2001), secondo cui gli interessi legali non devono essere calcolati sull'intero capitale rivalutato, ma la rivalutazione va compiuta con cadenza periodica dal momento dell'inadempimento fino a quello del soddisfacimento del creditore;
la base di calcolo degli interessi risulta così gradualmente incrementata per effetto della rivalutazione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, DM 37 del 2018 e DM 147/2022 in base all'oggetto della causa, al valore e alle fasi ed attività espletata.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 3.11.2022, ogni altra domanda Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la n persona del legale rapp.nte p.t. CP_1 al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 6.209,63 oltre interessi fino al soddisfo;
2) condanna la in persona del curatore p.t. al pagamento in favore del ricorrente CP_1 della somma di euro 4.618,00 oltre IVA e CPA per spese e onorario di lite oltre il 15% per rimborso spese generali.
Potenza, 11.11.2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio IO