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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/09/2025, n. 3748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3748 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 1875/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di conIGlio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1875/2025 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ù di pr RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
Pucciarelli Grazia, in virtù di procura in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 23.9.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 11.3.2025 [nato a [...] Parte_1
(SA) il 23.5.1965 (C.F. )] ha chiesto dichiararsi la cessazione C.F._1
1 Proc. R.G. n. 1875/2025
degli effetti civili del matrimonio contratto con [nata a [...] CP_1
(SA) il 3.9.1968 (C.F. )] in data 9.6.1991 in Battipaglia (SA), C.F._2 dal quale erano nati i figli (15.12.1991), (16.7.1993) e Per_1 Per_2 Per_3
(3.6.1997), esponendo che la comunione spirituale e materiale con il coniuge non poteva essere ricostituita, essendo trascorso il termine di legge di separazione ininterrotta a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del
Tribunale di Salerno nella procedura di separazione personale pronunciata con decreto di omologa n. 2350/2019 pubbl. il 26.3.2019.
Il ricorrente chiedeva: 1) l'assegnazione della casa familiare in suo favore in quanto di sua proprietà; 2) la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione sia in favore dei figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, sia della resistente e il rigetto della eventuale domanda di assegno divorzile;
3) la restituzione della somma di € 24.000,00 versata dal ricorrente in favore della resistente per il riavvio della sua attività commerciale, in virtù di un finanziamento acceso presso la Findomestic Banca Spa o, in subordine, la condanna della resistente al pagamento delle singole rate pari a € 313,80 del suddetto finanziamento.
si costituiva con comparsa del 25.6.2025 chiedendo: 1) la conferma CP_1 dell'assegnazione della casa familiare in suo favore;
2) la previsione a carico del ricorrente di un assegno divorzile pari ad € 500,00; 3) il riconoscimento in suo favore del 40% del TFR di spettanza del ricorrente.
Le parti, all'udienza del 23.9.2025, dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni:
“1) il IG. assegna in godimento vita natural durante alla IG.ra Parte_1
l'immobile sito in Battipaglia (SA) alla via Johann Strauss n. 23 piano CP_1
2, Categoria C/2, classe 1, consistenza 86 mq, rendita Euro 106,60, in catasto fabbricati del Comune di Battipaglia (SA) al Foglio 22, particella 520, sub. 9;
2) la IG.ra preso atto della concessione sub. 1 rinuncia alla richiesta CP_1 di assegno divorzile;
3) entrambe le parti rinunciano a far valere - anche in separata sede - le rispettive domande di restituzione avanzate negli atti del presente procedimento;
2 Proc. R.G. n. 1875/2025
4) il IG. al fine di tranIGere il presente procedimento ed ogni Parte_1 pretesa connessa, si obbliga a versare alla IG.ra la somma di euro CP_1
10.000,00 (diecimila) nel seguente modo:
▪ euro 3.000,00 (tremila) entro il 30.9.2025 a mezzo bonifico;
▪ euro 7.000,00 (settemila) in sette rate mensili consecutive a decorrere dal
25.10.2025 a mezzo bonifico bancario;
5) il IG. si obbliga altresì ad eseguire a proprie spese i lavori Parte_1 necessari per rendere autonomi gli impianti di luce e gas dell'immobile sub. 1) rispetto a quelli dell'immobile sottostante che costituiva l'ex casa familiare;
una volta terminati tali lavori, la IG.ra si impegna ad effettuare celermente CP_1 le pratiche amministrative necessarie per l'accensione di contratti a suo nome (o a nome della figlia per le utenze di luce e gas relative all'immobile sub 1); Per_1
6) le parti si impegnano inoltre ad avviare le pratiche per sdoppiare il contatore dell'acqua dell'immobile costituente la ex casa familiare da quello sovrastante meglio indicato al punto 1 (al momento entrambi gli immobili hanno un unico contatore con utenza intestata alla IG.ra ); CP_1
7) le parti si impegnano ad avviare le pratiche amministrative per sdoppiare la Tari dei due immobili”.
Alla stessa udienza la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
Ebbene, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
È provato il titolo posto a fondamento della domanda, ossia la separazione dei coniugi pronunciata con decreto di omologa n. 2350/2019 emesso dal Tribunale
Ordinario di Salerno in data 26.3.2019, così come la cessazione della convivenza dei coniugi per il termine di legge (v. la l. 6 maggio 2015, n. 55 sul cd. divorzio breve). Le risultanze processuali inducono a ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e che non possa più ricostituirsi.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2 lett. b) l. n.
898/70, così come modificato dall'art. 5 l. n 74/87.
Gli accordi intervenuti tra i coniugi non sono contrari a norme imperative e
3 Proc. R.G. n. 1875/2025
rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e, pertanto, il Tribunale ritiene di poterli integralmente recepire.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, nelle persone dei magistrati indicati in epigrafe, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
)] e [nata a [...] il [...] C.F._1 CP_1
(C.F. )] in data 9.6.1991 in Battipaglia (SA), regolarmente C.F._2 trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del predetto Comune anno 1991,
Atto n. 60 Parte II Serie A;
- recepisce le condizioni concordate dalle parti all'udienza del 23.9.2025 e integralmente riportate in motivazione;
- spese compensate;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Battipaglia (SA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Così deciso in Salerno nella camera di conIGlio del 23.9.2025
Il Giudice Estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
4
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di conIGlio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1875/2025 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ù di pr RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
Pucciarelli Grazia, in virtù di procura in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 23.9.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 11.3.2025 [nato a [...] Parte_1
(SA) il 23.5.1965 (C.F. )] ha chiesto dichiararsi la cessazione C.F._1
1 Proc. R.G. n. 1875/2025
degli effetti civili del matrimonio contratto con [nata a [...] CP_1
(SA) il 3.9.1968 (C.F. )] in data 9.6.1991 in Battipaglia (SA), C.F._2 dal quale erano nati i figli (15.12.1991), (16.7.1993) e Per_1 Per_2 Per_3
(3.6.1997), esponendo che la comunione spirituale e materiale con il coniuge non poteva essere ricostituita, essendo trascorso il termine di legge di separazione ininterrotta a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del
Tribunale di Salerno nella procedura di separazione personale pronunciata con decreto di omologa n. 2350/2019 pubbl. il 26.3.2019.
Il ricorrente chiedeva: 1) l'assegnazione della casa familiare in suo favore in quanto di sua proprietà; 2) la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione sia in favore dei figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, sia della resistente e il rigetto della eventuale domanda di assegno divorzile;
3) la restituzione della somma di € 24.000,00 versata dal ricorrente in favore della resistente per il riavvio della sua attività commerciale, in virtù di un finanziamento acceso presso la Findomestic Banca Spa o, in subordine, la condanna della resistente al pagamento delle singole rate pari a € 313,80 del suddetto finanziamento.
si costituiva con comparsa del 25.6.2025 chiedendo: 1) la conferma CP_1 dell'assegnazione della casa familiare in suo favore;
2) la previsione a carico del ricorrente di un assegno divorzile pari ad € 500,00; 3) il riconoscimento in suo favore del 40% del TFR di spettanza del ricorrente.
Le parti, all'udienza del 23.9.2025, dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni:
“1) il IG. assegna in godimento vita natural durante alla IG.ra Parte_1
l'immobile sito in Battipaglia (SA) alla via Johann Strauss n. 23 piano CP_1
2, Categoria C/2, classe 1, consistenza 86 mq, rendita Euro 106,60, in catasto fabbricati del Comune di Battipaglia (SA) al Foglio 22, particella 520, sub. 9;
2) la IG.ra preso atto della concessione sub. 1 rinuncia alla richiesta CP_1 di assegno divorzile;
3) entrambe le parti rinunciano a far valere - anche in separata sede - le rispettive domande di restituzione avanzate negli atti del presente procedimento;
2 Proc. R.G. n. 1875/2025
4) il IG. al fine di tranIGere il presente procedimento ed ogni Parte_1 pretesa connessa, si obbliga a versare alla IG.ra la somma di euro CP_1
10.000,00 (diecimila) nel seguente modo:
▪ euro 3.000,00 (tremila) entro il 30.9.2025 a mezzo bonifico;
▪ euro 7.000,00 (settemila) in sette rate mensili consecutive a decorrere dal
25.10.2025 a mezzo bonifico bancario;
5) il IG. si obbliga altresì ad eseguire a proprie spese i lavori Parte_1 necessari per rendere autonomi gli impianti di luce e gas dell'immobile sub. 1) rispetto a quelli dell'immobile sottostante che costituiva l'ex casa familiare;
una volta terminati tali lavori, la IG.ra si impegna ad effettuare celermente CP_1 le pratiche amministrative necessarie per l'accensione di contratti a suo nome (o a nome della figlia per le utenze di luce e gas relative all'immobile sub 1); Per_1
6) le parti si impegnano inoltre ad avviare le pratiche per sdoppiare il contatore dell'acqua dell'immobile costituente la ex casa familiare da quello sovrastante meglio indicato al punto 1 (al momento entrambi gli immobili hanno un unico contatore con utenza intestata alla IG.ra ); CP_1
7) le parti si impegnano ad avviare le pratiche amministrative per sdoppiare la Tari dei due immobili”.
Alla stessa udienza la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
Ebbene, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
È provato il titolo posto a fondamento della domanda, ossia la separazione dei coniugi pronunciata con decreto di omologa n. 2350/2019 emesso dal Tribunale
Ordinario di Salerno in data 26.3.2019, così come la cessazione della convivenza dei coniugi per il termine di legge (v. la l. 6 maggio 2015, n. 55 sul cd. divorzio breve). Le risultanze processuali inducono a ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e che non possa più ricostituirsi.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2 lett. b) l. n.
898/70, così come modificato dall'art. 5 l. n 74/87.
Gli accordi intervenuti tra i coniugi non sono contrari a norme imperative e
3 Proc. R.G. n. 1875/2025
rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e, pertanto, il Tribunale ritiene di poterli integralmente recepire.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, nelle persone dei magistrati indicati in epigrafe, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
)] e [nata a [...] il [...] C.F._1 CP_1
(C.F. )] in data 9.6.1991 in Battipaglia (SA), regolarmente C.F._2 trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del predetto Comune anno 1991,
Atto n. 60 Parte II Serie A;
- recepisce le condizioni concordate dalle parti all'udienza del 23.9.2025 e integralmente riportate in motivazione;
- spese compensate;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Battipaglia (SA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Così deciso in Salerno nella camera di conIGlio del 23.9.2025
Il Giudice Estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
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