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Sentenza 22 gennaio 2024
Sentenza 22 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/01/2024, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5834 / 2022 R.G., avente ad oggetto: appello , riservata in decisione all'udienza del 19/12/2023 e vertente
TRA
(C.F.: ), Parte_1 P.IVA_1
successore ex lege n. 225/2016 a titolo universale di Controparte_1
con sede legale in Roma alla via G. Grezar n. 14, in persona
[...]
del suo rappresentante Dott. , giusta procura speciale Persona_1
Notaio di Roma rilasciata il 28/04/2022, Rep. 177893, Persona_2
Racc. 11776, rappresentata e difesa dall'Avv. (C.F. Parte_2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello C.F._1
stesso sito in Formia Via XXIV Maggio n. 8 bis in virtù di procura agli atti
APPELLANTE
E
, (C.F. , rappresentato e Controparte_2 C.F._2
1 difeso dall' Avv. Vincenzo Gentile (C.F. ) ed C.F._3
elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Gra gnano, alla
Via Roma n. 85 in virtù di procura agli atti
APPELLATO
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede in 80143 Napoli (NA) Centro
Direzionale Isola F13,
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.12.2023 ha rassegnato le conclusioni, riportandosi Pt_3
ai propri scritti difensivi, dei quali ha chiesto l'accoglimento. Ha chiesto riservarsi la causa in decisione, con rinuncia alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' ha impugnato la sentenza del Giudice Parte_4
di Pace di Torre Annunziata n. 2630/2022 (relativa al procedimento n.
4630/2021 R.G.), depositata in cancelleria in data 12.05.2022, con la quale è
stata accolta la domanda promossa da , di annullamento Controparte_2
della cartella di pagamento n. 07120130064508343 risultante dall'estratto ruolo n. 1843/13 impugnato, per intervenuta prescrizione, avente ad oggetto il mancato pagamento di tassa automobilistica anno 2008, ente impositore
Controparte_3
In particolare, nel giudizio di primo grado, impugnava Controparte_2
l'estratto di ruolo della cartella n. 07120130064508343 (ruolo n. 1843/13
2 iscritto dalla , eccependo l'intervenuta prescrizione del Controparte_3
credito ai sensi degli artt. 201 Cod. della Strada e 28 L. n. 689/81 e chiedendo la dichiarazione di inesistenza e/o nullità della notifica della cartella e la cancellazione del ruolo.
Si costituiva eccependo la carenza di Parte_1
giurisdizione dell'adita AGO in favore della Giustizia Tributaria, nonché
l'inammissibilità dell' opposizione avverso “estratto di ruolo”, rilevando l'avvenuta notifica della cartella n. 07120130064508343 in data 04.10.13 e, comunque, l'infondatezza delle avverse contestazioni formali inerenti il suo procedimento di notifica, sottolineando anche l'applicabilità del termine di sospensione di cui alla legislazione emergenziale Covid -19, e ancora eccependo la propria carenza di legittimazione passiva.
Con sentenza n. 2630/2022 il Giudice di Pace di Torre Annunzia ta accoglieva la domanda, dichiarando estinto, per intervenuta prescrizione, il diritto alla riscossione di cui alla cartella di pagamento n.
07120130064508343 e condannando l' al Parte_1
pagamento delle spese di lite.
Proponeva, pertanto, appello l' insistendo sulla già formulata Pt_3
eccezione di difetto di giurisdizione dell'adito Giudice di Pace, in favore del
Giudice Tributario, afferendo la cartella esattoriale oggetto di impugnazione alla tassa automobilistica dovuta per l'anno 2008. Censurava, altresì, la sentenza nella parte in cui aveva qualificato quale opposizione all'esecuzione la domanda proposta dall'attore, insistendo, in ogni caso, nella sua inammissibilità per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.,
non avendo l' intrapreso alcuna procedura Controparte_4
3 esecutiva in danno del . Eccepiva la prescrizione decennale Controparte_2
del credito avendo peraltro comprovato l'avvenuta notifica della cartella n.
07120130064508343, effettuata in data 04.10.13, ai sensi dell'art 139 c.p.c..
In tali termini, pertanto, concludeva chiedendo:
-dichiarare la carenza di giurisdizione dell'adita AGO in favore della Corte
di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli;
-dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta nel primo grado dal contribuente, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., sia che l'azione sia qualificata come opposizione ex art. 615 c.p.c., sia che venga diversamente qualificata come azione di accertamento negativo del credito, anche ai sensi dell 'art. 12
co. 4 bis DPR n. 602/73; -in via subordinata, - dichiarare l'avvenuta notifica della cartella n. 07120130064508343 in data 04.10.13, e, accertata la mancata impugnazione di tali atti innanzi alla competente Corte di Giustizia
Tributaria di Primo grado di Napoli entro i termini perentori di legge (art. 21
DLgs. n. 546/92), in applicazione del principio generale di sostanziale irretrattabilità dei crediti erariali, riconoscere l'applicazione del termine decennale di prescrizione dei crediti, e, pertanto, dichiarare la sussistenza degli stessi, applicata anche la legislazione emergenziale Covid -19 e la validità della cartella inerente l'estratto di ruolo oggetto di lite;
-dichiarare l'inammissibilità, per violazione dei termini perentori di cui all'art. 617 c.p.c., di ogni astratta contestazione inerente la cartella ed il suo procedimento di notifica, ed, in subordine, dichiararne l 'infondatezza;
Contr
-dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' con riferimento a tutte le questioni inerenti la fase di accertamento del credito ed iscrizione nel ruolo esattoriale, di esclusiva competenza del solo Ente creditore Org_1
[...
[...] [...]
-annullare la condanna alle spese di lite del primo grado a carico dell . CP_5
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituito , il quale, preso atto del mutato quadro Controparte_2
giurisprudenziale, ha dichiarato di rinunciare agli effetti della sentenza n.
2630/2022 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Torre Annunziata depositata in data 12.05.2022.
Pertanto, parte appellata ha concluso chiedendo di prendere atto della rinuncia degli effetti della sentenza impugnata da parte dell'appellato per il sopravvenire di legge successiva e compensare le competenze di giudizio.
All'udienza del 19.12.2023, ha rassegnato le conclusioni, Pt_3
riportandosi ai propri scritti difensivi, dei quali ha ch iesto l'accoglimento.
Ha chiesto riservarsi la causa in decisione, con rinuncia alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il Giudice ha riservato la causa in decisione.
Si dichiara la contumacia della la quale benché Controparte_3
regolarmente citata, non si è costituita.
È, preliminarmente, da rigettare il rilievo della carenza di legittimazione passiva della convenuta n favore del solo Ente Impositore. Invero, con Pt_3
sentenza n. 36656 del 25.11.2021, la Terza Sezione della Corte di
Cassazione ha trattato la questione relativa alla individuazione dei legittimati passivi nei giudizi di opposizione alle cartelle esattoriali,
precisando come, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale,
l'interessato possa agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione (come già asserito in Cass. Civ., ord. n.
5 10528/2017).
Se, pertanto, l'opposizione sia proposta contro entrambi gli enti – come avvenuto nel giudizio di primo grado – gli stessi sono da intendersi titolari d'una legittimazione processuale concorrente, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis, ord. n. 8186/2017).
L'eccezione è, pertanto, infondata.
Va, preliminarmente, osservato che risultano adeguatamente esplicitati i motivi di impugnazione articolati dall'appellante.
Deve, infatti, sottolinearsi che, nel giudizio di appello, che non è un novum
iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante, attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenz a superabili dalle argomentazioni che le sorreggono.
Ne consegue che nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi,
una parte argomentativa, che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007).
Infatti, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non è sufficiente che nell'atto d' appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che,
contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e
6 motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico -giuridico.
Ne consegue che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d' appello si limiti a manifestar e generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento (Cass. SS.UU. n. 23299 del 9.11.2011).
Passando al merito della controversia, si rileva che il formale ed espresso atto di rinuncia da parte dell'appellato vittorioso agli effetti della sentenza a lui favorevoli, non impedisce la disamina dell'atto di appello, depositato da che non ha, invece, rinunciato al giudizio e all' udienza del Pt_3
19.12.2023 ha rassegnato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti difensivi, dei quali ha chiesto l'accoglimento.
L'appellante, nell'atto di appello ha evidenziato, che controparte ha inteso impugnare dinanzi all'adito Giudice di Pace una copia di estratto di ruolo, sebbene la cartella esattoriale, contenente il pagamento di un tributo (bollo auto) fosse stata ritualmente notificata, e sebbene non vi fosse stata alcuna attività dell'Agente della Riscossione finalizzata alla riscossione della pretesa de quo. Chi scrive ricorda altresì che l'adito Giudice di Pace nella sentenza gravata ha disposto a carico di una condanna al pagamento Pt_3
di complessivi € 175,50 oltre rimborso forfettario, IVA, e CPA come per legge.
Ciò premesso, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da in Pt_3
primo grado e reiterata in appello è fondata.
L'oggetto della giurisdizione tributaria è disciplinato dall'art. 2 del D.Lgs.
546/1992, mentre il successivo art. 19 reca l'elenco degli atti impugnabili innanzi le Commissioni Tributarie.
7 Sono attribuite alla giurisdizione tributaria le seguenti fattispecie: tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale e le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio.
In tema di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, le pretese di natura tributaria sono impugnabili dinanzi al giudice tributario relativamente agli atti propedeutici all'esecuzione esattoriale:
cartella di pagamento ed avviso di mora (il relativo procedimento è regolato dal d.l.vo n. 546/92).
Sono impugnabili dinanzi al giudice ordinario gli atti dell'esecuzione: atto di pignoramento ed atti successivi piuttosto che l'atto oggetto dell'impugnazione.
Ed invero, il controllo della legittimità delle cartelle esattoriali, configuranti,
queste, atti di riscossione e non di esecuzione forzata, spetta, quando le cartelle riguardino tributi, al giudice tributario in base alla previsione del
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, e art. 19, lett. d), (cfr. Cass. SS.UU.
9840/11; Cass. SS.UU. 5994 del 17.4.2012).
In particolare, nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del
1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti:
a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui
8 si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo,
fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo,
qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di es sa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto);
b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cogniz ione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti
(non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis
successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione,
o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)".
Nel caso di impugnazione di estratto ruolo, si è al di fuori delle ipotesi di cui
9 al punto 2), essendo in questione non un atto esecutivo, ma un atto inte rno.
Va, inoltre, osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass.
Ord n. 34447/2019), “Se è vero che la cartella è configurabile come atto di riscossione e non di esecuzione forzata (Cass. SU 5994 del 2012) e che la giurisdizione tributaria si arresta solo di fronte agli atti di esecuzione forzata tra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali né gli avvisi di mora (Cass.
SU 17943 del 2009), è anche vero che per espressa disposizione normativa
(art.2 dlgs 546 del 1992) la notifica della cartella è un dato rilevante ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l'unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristalli zzato nella cartella”.
Nel caso di specie, non vi è dubbio che l'oggetto della cartella impugnata siano pagamenti di natura tributaria, tassa automobilistica anno 200 8.
Va, pertanto, recepito il principio, di recente ribadito dalla Suprema Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, secondo cui “in tema di controversie su atti di
riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione
di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla
notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del
giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica
della cartella, in quanto, restando escluse
dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti
della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il
contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno
della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile
10 come meramente esecutiva” (Cass. SS.UU. N. 16986 del 25.5.2022).
Si tratta di conclusione coerente con quanto previsto dal ricordato art. 2
d.lgs. n. 546/1992, alla cui stregua «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento”, non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella.
In questa direzione militano, peraltro, anche esigenze di concentrazione e di non frazionamento della giurisdizione tributaria, alla quale spetta indiscutibilmente il compito di vagliare la legittimità e validità della pretesa fiscale (Cass. S.U., n.28709/2020, Cass. S.U., n.20693/2021 e, da ultimo,
Cass. S.U., n.21642/2021 e Cass. S.U., n.1394/2022).
D'altronde, dalla stessa sentenza oggetto di impugnazione si evince che:
“l'attrore si è recata presso la filiale dell' Parte_1
di Castellammare di Stabia per constatare l'esistenza di eventuali estratti di ruolo;
Successivamente veniva inviata per per conoscere la situazione
debitoria del sig. . La società Controparte_2 Parte_1
inviava una pec in 29.04.2021 comunicando gli estratti di ruolo,
[...]
esistenti in capo all'attore” e che alcuna esecuzione è stata intrapresa in danno di . Controparte_2
Dunque, va accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione e va fissato apposito termine per la riassunzione.
L'evoluzione giurisprudenziale ancora in atto nella trattata materia, consente di operare l'integrale compensazione delle spese di lite dell'intero giudizio nel senso della compensazione (dovendosi riformare anche sul punto la
11 sentenza di primo grado).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Anna Maria Diana - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_2
, avverso la sentenza n. 2630/2022, emessa dal Giudice di Pace di
[...]
Torre Annunziata, depositata in data 12.05.2022, ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
In riforma della sentenza impugnata:
dichiara il difetto di giurisdizione a favore del Giudice tributario e fissa in mesi 3 il termine per la riassunzione;
compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Torre Annunziata, così deciso il 19/01/2024
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
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