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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 31/07/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI composta dai magistrati dott. Cinzia Caleffi Presidente
dott. Cristina Fois Consigliere
dott. Ilaria Macchi Giudice Ausiliario relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 331/22 R.G.
Tra
(C.F. ) in proprio nonché in qualità di legale Parte_1 C.F._1
rappresentante della Partita Iva e Codice Fiscale Controparte_1
, iscrizione REA n. NU-31456 rappresentato e difeso dall'Avv. Rosa Chiericati, la quale P.IVA_1
dichiara di ricevere le comunicazioni ai seguenti recapiti: Fax: 0375/781642, p.e.c.:
come da procura speciale alle liti rilasciata su foglio cartaceo Email_1
separato ex art. 83, comma 3 c.p.c., eleggendo domicilio digitale presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore: Email_1
Appellante
e
Controparte_2
Appellata-contumace
e (C.F. ), in persona del Prefetto Controparte_3 P.IVA_2
in carica, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici in via Dante n. 23 è pure ex lege domiciliata
Appellata
All'udienza del 8.3.2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
Conclusioni
Nell'interesse dell'appellante:
In via preliminare:
- Ricorrendo gravi e fondati motivi, disporre la sospensione della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza di I grado;
In via principale e pregiudiziale:
- Alla luce dell'avanzata querela di falso ai sensi degli artt. 221 e ss. c.p.c.
in relazione:
o alla qualifica attribuita dall'agente postale alla Sig.ra all'atto della Parte_2
notificazione della raccomandata n. 76740314123-2 con cui venivano notificate alla CP_1
le ordinanze ingiuntive n. n. M_ITPR_NUUTG0043343- CodiceFiscale_2
20161007 e n. mediante consegna del plico raccomandato CodiceFiscale_3
alla suddetta signora in locali diversi dalla sede della società destinataria Parte_2
degli atti;
o al luogo in cui è stata effettuata la suddetta consegna coincidente con la sede della società CP_4
[...
anziché la società CP_1
visto l'art. 355 c.p.c., ritenuta la rilevanza per il giudizio dei documenti impugnati, sospendere, con ordinanza, il giudizio, fissando alle parti un termine perentorio entro il quale riassumere la causa di falso davanti al tribunale;
Nel merito: - accertare e dichiarare, la nullità, illegittimità ed inefficacia delle cartelle n. 102 2019 00031821 45
000 e n. 102 2019 00031822 46 000 notificate via p.e.c. al dott. in data Parte_1
27.02.2019; e n. 102 2019 00031822 46 001 notificate via p.e.c. ed in qualità di coobbligato alla società in data 27.02.2019 e per l'effetto revocarle con ogni Controparte_1
correlativa giuridica conseguenza, e per l'effetto,
- mandare assolti il dott. in qualità di debitore e la Parte_1 Controparte_1
. in qualità di co-obbligato da qualsivoglia obbligo di pagamento relativo alle sanzioni e
[...]
maggiorazioni contestate ed alle cartelle di pagamento impugnate.
Sulle spese:
- Con vittoria di spese, diritti, onorari, IVA e cpa come per legge oltre al rimborso delle spese generali nella misura di legge, per entrambi i gradi di giudizio.
Nell'interesse dell'appellata:
L'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni avversa istanza ed eccezione, previo rigetto dell'istanza sospensiva in quanto formulata senza allegare e dimostrare i gravi motivi che la giustificherebbero, Voglia respingere l'appello per i motivi sopra esposti, con ogni consequenziale pronuncia in ordine alle spese di lite.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Nuoro, con sentenza n. 61/2022 del 2.2.2022, rigettava l'opposizione promossa da
, in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 Controparte_1
.
[...]
in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 CP_1 Controparte_1
proponeva opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso le cartelle di pagamento nn.
[...]
45000 e 46000, a sé medesimo intestate, oltre la n. 46001, indirizzata alla Parte_3
in solido, notificategli via pec in data 27.2.19, deducendo che: (i) gli atti presupposti (ossia le ordinanze ingiuntive) delle cartelle di pagamento opposte, con nn. 45000, 46000 e 46001 finali, non erano stati correttamente notificati e che, pertanto, il procedimento di emissione delle cartelle era viziato;
in particolare, risultava viziata sia la notifica a in proprio e sia la Parte_1
notifica alla .; (ii) la cartolina di ritorno attestante l'avvenuta Controparte_1
notifica a era risultata consegnata a;
quella attestante l'avvenuta CP_1 Controparte_5
notifica alla società risultava consegnata a;
invero, la Controparte_1 Parte_2
sig.ra e la sig.ra non avevano mai avuto con gli opponenti alcun tipo di rapporto che CP_5 Pt_2
potesse in qualche modo validare il perfezionamento del procedimento di notifica;
(iii) difatti, al momento della consegna del plico alla sig.ra , il , destinatario dell'atto, non Controparte_5 CP_1
risiedeva nel palazzo (luogo della consegna) da ben oltre tre anni (cfr. prod. n. 4), né lo stesso aveva,
con la ricevente, mai avuto alcun tipo di rapporto di collaborazione o di qualsivoglia altra natura;
da ciò conseguiva che la notifica del plico contenente le ordinanze prefettizie emanate nei confronti di non poteva dirsi validamente perfezionata in quanto non era mai avvenuta;
(iv) CP_1
medesime considerazioni valevano per la notifica delle ordinanze prefettizie posta in essere dal messo notificatore nelle mani della sig.ra che nella cartolina di ritorno era stata Parte_2
indicata come “addetta alla ricezione” della infatti, dalla visura camerale in atti Controparte_1
al momento della presunta consegna del plico, la aveva cessato la propria attività Controparte_1
e richiesto ed ottenuto dal Tribunale civile di Nuoro - già dal 14.05.2014 - l'ammissione alla procedura di concordato preventivo;
pertanto, al momento della consegna del plico, presso la locale sede di via Roma n. 128 della società in concordato, non poteva esservi alcun soggetto “addetto alla ricezione”, tantomeno la summenzionata la quale non aveva mai avuto con la Pt_2 CP_1
alcun tipo di rapporto di lavoro dipendente o di qualsivoglia altra natura (cfr. copia della ricevuta
[...]
di trasmissione della richiesta di variazione dei dati aziendali – allegata); la circostanza era confermata dall'elenco nominativo allegato alla dichiarazione del Consulente del lavoro della
[...]
(allegata), dalla quale si evinceva che il momento ultimo nel quale la società aveva in CP_1
forza personale dipendente era il 31.03.2013 e che, tra questi, non figurava la sig.ra la quale Pt_2
era persona completamente estranea all'ente collettivo, non abilitata, addetta o autorizzata a ricevere qual si voglia tipo di corrispondenza, raccomandata o meno, per conto della (cfr. Controparte_1 - copia libro unico allegata); (v) in ogni caso, i verbali prodotti dalla non Controparte_3
contenevano alcuna intimazione di pagamento nei termini di legge, sicchè non avevano alcuna efficacia interruttiva della prescrizione e difettavano degli elementi minimi necessari per formare atti di accertamento validamente azionabili in via esecutiva.
La si costituiva in giudizio eccependo che i verbali di contestazione e le ordinanze Controparte_3
di ingiunzione erano stati regolarmente notificati.
L' non si costituiva in giudizio e, all'udienza del 27.6.19, era Controparte_2
dichiarata contumace dal Tribunale.
Il tribunale riteneva che: (i) l'opposizione all'esecuzione, con riguardo alla posizione della
[...]
era infondata, in quanto gli atti presupposti risultavano Controparte_1
regolarmente notificati;
difatti, era provata solo la mancanza di un rapporto di dipendenza tra la
[...]
e la ditta, quindi non era stata vinta la presunzione per la quale, nel caso in cui dalla Parte_2
relata dell'ufficiale giudiziario risulta la presenza di una persona nella sede della società, si presume che tale soggetto sia addetto alla ricezione degli atti;
(ii) di contro, in relazione alle notifiche effettuate a in proprio, le ordinanze ingiuntive n. Parte_1 CodiceFiscale_2
n. M_ITPR_NUUTG0043343-20161007 e n. erano state CodiceFiscale_3
consegnate in data 13.10.2016 alla signora , all'indirizzo via A. Gramsci n. 100, Controparte_5 CP_3
(cfr. doc. 9 di parte opposta); a tale indirizzo, tuttavia, il destinatario non risiedeva più dal 11.3.2013,
data in cui risultava aver spostato la residenza in via Calamida n. 15 (cfr. doc. 4 CP_3
dell'opponente); sicchè la notificazione non era avvenuta in un luogo normalmente frequentato dal notificando, ossia nella casa di abitazione o dove aveva l'ufficio o esercitava l'industria o il commercio, avendo lo stesso variato la propria residenza già nel 2013; pertanto, essendo stata la notifica eseguita in luoghi diversi da quelli succitati, risultava irrilevante il rapporto tra il consegnatario e la persona cui l'atto era destinato, con la conseguenza che la suddetta notifica era affetta da nullità (cfr. Cass. n. 2968/2016; Cass. n. 5212/1986); (iii) posto quanto sopra, le notifiche delle ordinanze ingiuntive (interruttive della prescrizione) erano state correttamente effettuate solamente alla tuttavia, e la erano coobbligati in CP_1 Parte_1 CP_1
solido, come si evinceva dai verbali e dalle ordinanze, con la conseguenza che nel caso de quo trovava applicazione l'art. 6 della Legge n. 689/1981 (secondo cui “Se la violazione è commessa dal
rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica
o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona
giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento
della somma da questo dovuta”) nonché, conseguentemente, l'art. 1310 c.c., in forza del quale gli atti interruttivi della prescrizione posti in essere dal creditore verso uno dei condebitori solidali raggiungevano l'effetto interruttivo anche verso gli altri;
pertanto, anche l'eccezione di prescrizione sollevata dal in proprio era infondata, non essendo decorso, alla data del 27.2.2019 (data della CP_1
notifica via PEC delle cartelle di pagamento), il termine di prescrizione dei crediti vantati dalla
; (v) da ultimo, i motivi di opposizione concernenti l'invalidità o l'inesistenza degli atti CP_3
presupposti - ovvero i verbali di contestazione prodotti dalla opposta sub doc. n.
3-8 che risultavano regolarmente notificati ad entrambi i destinatari - erano inammissibili in sede di opposizione a cartella esattoriale, in quanto avrebbero dovuto essere fatti valere nel termine ex lege previsto;
l'opposizione a cartella esattoriale poteva infatti assumere funzione recuperatoria nel solo caso in cui fosse risultato che l'invalidità della notifica avesse impedito al destinatario dell'atto di venire a conoscenza del provvedimento e di impugnarlo e pertanto non poteva in tal sede assumere la detta funzione, stante la prova della notifica dei verbali di contestazione e delle ordinanze prefettizie;
di conseguenza, anche sotto tale profilo l'opposizione era infondata.
Le spese di lite seguivano la soccombenza;
le spese della fase di reclamo erano integralmente compensate fra le parti attesa la reciproca soccombenza delle stesse in detta fase.
Avverso tale sentenza, in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 [...]
ha preliminarmente proposto querela di falso in riferimento al Controparte_1 CP_1
plico raccomandato contenente le ingiunzioni destinate alla coobbligata Controparte_1
deducendo la falsità materiale della qualifica del soggetto ricevente ( , Parte_2 risultante dalla cartolina raccomandata, e del luogo in cui la notifica era stata eseguita;
invero, pur essendo la notificazione avvenuta a un indirizzo corretto (via Roma n. 128), essa non era avvenuta presso i locali della sede dell'impresa, posti al primo piano dell'edificio, bensì presso i locali della sede di una differente impresa, posti al piano terreno;
inoltre, come evincibile dai documenti prodotti in primo grado, era dimostrata l'estraneità della Sig.ra rispetto alla società, Parte_2
visto che era provato che la stessa non aveva mai intrattenuto alcun rapporto di collaborazione/dipendenza/parentela con la Tamponi srl.
L'appellante ha quindi proposto impugnazione, deducendo: (i) la violazione e falsa applicazione dell'art. 145 c.p.c. sia per mancanza della qualifica necessaria alla ricezione della notificazione della signora e sia perché la notificazione era stata eseguita in locali differenti da Parte_2
quelli della sede della società destinataria degli atti, con la conseguenza che la notifica alla ditta doveva considerarsi nulla;
(ii) l'insussistenza dell'estensione degli effetti della CP_1
notifica al per la nullità della notifica alla coobbligata in quanto, essendo venuta CP_1 CP_1
meno la validità della notifica a quest'ultima ( perché la notifica indirizzata alla società non si era correttamente formata ed era pertanto nulla, visto che era stata ritirata da persona estranea all'attività
imprenditoriale in locali diversi dalla sede), nessun effetto estensivo poteva prodursi in danno del
; (iii) l'erronea attribuzione delle spese di lite a carico del . CP_1 CP_1
La si è costituita nel presente giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_3
L' non si è costituita, rimanendo contumace nel presente giudizio. Controparte_2
La Corte all'udienza dell'8.3.2024 ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Innanzi tutto, non si ravvisano i presupposti per disporre la sospensione del giudizio al fine di promuovere la querela di falso ai sensi dell'art. 355 c.p.c.
L'appellante ha proposto querela di falso avverso la cartolina di ricevimento attestante la notifica del plico contenente l'ordinanza di ingiunzione alla ditta (doc. n. 9 fascicolo del primo grado della ), lamentando che la cartolina raccomandata fosse inficiata da falsità materiale della CP_3
qualifica attribuita al soggetto ricevente, laddove il messo notificatore aveva riportato: “al servizio
del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni” e di seguito era stata apposta la firma di
”. Parte_2
A sostegno della sua richiesta, l'appellante ha dedotto che tale soggetto ( ) non Parte_2
aveva mai intrattenuto alcun rapporto di collaborazione/dipendenza/parentale con la Tamponi srl;
pertanto, ha proposto querela di falso al fine di provare la falsità di quanto dichiarato dalla che Pt_2
si era dichiarata addetta alla ricezione degli atti per la società, senza che ciò corrispondesse al vero.
Orbene, la querela di falso della cartolina di ricevimento, per come proposta dall'appellante, è
irrilevante ai fini della decisione.
A tale proposito, si rammenta che, essendo il messo notificatore un pubblico ufficiale, le sue dichiarazioni hanno valore di piena prova fino a querela di falso e dunque, oltre che con riferimento alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, anche quanto alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o dal lui compiuti. Sicchè il falso ideologico, da far valere attraverso la querela di falso, riguarderà la difformità di ciò che il pubblico ufficiale attesta da ciò che è realmente avvenuto in sua presenza
(Cass. civ. n. 18328/2022).
Tuttavia, la circostanza che i fatti come attestati dal messo notificatore non si fossero svolti come riportati nel documento contestato non è oggetto di contestazione nel caso in esame;
invero l'appellante si è limitato a contestare che quanto dichiarato dalla al messo notificatore non Pt_2
rispondeva al vero e che, pur essendo la sede legale della società effettivamente posta in via Roma al n. 128, ove il messo aveva perfezionato la notifica, al piano terreno di tale edificio era posta anche la sede di una differente società, con ciò confermando che la non aveva niente a che fare con la Pt_2
Tamponi srl.
Risulta, pertanto, che le motivazioni addotte dal per proporre querela di falso riguardano la CP_1
veridicità intrinseca delle dichiarazioni rese dalle parti, ovvero il loro falso materiale, non accertabile mediante la querela di falso;
da ciò discende, pertanto, la non rilevanza della querela in relazione alla cartolina impugnata.
a)Sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 145 c.p.c.: l'appellante ha lamentato che il tribunale non considerava che la notifica dell'ingiunzione di pagamento risultava viziata sia per mancanza della qualifica necessaria alla ricezione della notificazione della signora e sia Parte_2
perché la notificazione era stata eseguita in locali differenti da quelli della sede della società
destinataria degli atti, con la conseguenza che la notifica alla ditta doveva considerarsi CP_1
nulla.
Il motivo non merita accoglimento.
Si rammenta che le suddette circostanze sono suscettibili di essere accertate con gli ordinari mezzi di prova e non mediante la querela di falso (“deve invece escludersi l'ammissibilità (e l'onere) della
querela di falso per contestare la veridicità intrinseca delle dichiarazioni rese dalle parti (v. in tal
senso Cass. n. 3776 del 1987, cit, cui adde Cass. n. 2284 del 19 marzo 1998; n. 2483 del 9 aprile
1986; 1224 del 19 febbraio 1980) ovvero un mero errore materiale che non incide sul contenuto
sostanziale del documento (..omissis..) o per denunziare una violazione fiscale (..omissis..) fatti tutti
suscettibili di essere accertati con gli ordinari mezzi di prova” Cass. civ. n. 18328/2022).
Ciò detto, per quanto attiene alla prova circa la mancanza dei presupposti per la valida notificazione del plico, la Cassazione ha fissato i seguenti principi di diritto: “Ai fini della regolarità della
notificazione di atti a persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede (art. 145
c.p.c., comma 1), senza che consti la previa infruttuosa ricerca del legale rappresentante e,
successivamente, della persona incaricata di ricevere le notificazioni, è sufficiente che il
consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente, ma
in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione
lavorativa, può risultare anche dall'incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le
notificazioni per conto della persona giuridica. Ne consegue che, qualora dalla relazione
dell'ufficiale giudiziario risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche
se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di
provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla
sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno” (Cass. civ. n. 27420/2017).
Invero, il si limitava a dare la prova che la non era mai stata una CP_1 Parte_4
dipendente della Tamponi srl;
di contro, nessuna prova era fornita circa l'assenza di alcun incarico
CP_ temporaneo o altro tipo di collaborazione provvisoria o precaria in essere tra la e la . Pt_2
Circostanza la cui dimostrazione era necessaria per vincere la presunzione che, trovandosi la Pt_2
presso la sede della ditta e data la dichiarazione dalla stessa sottoscritta, era il soggetto comunque incaricato alla ricezione degli atti, potendo derivare tale incarico anche da un mandato verbale e temporaneo (Cass. civ. n. 13086/2021).
Alla luce dei principi di diritto sopra richiamati e degli esiti dell'istruttoria, la suddetta presunzione non può dirsi superata, con la conseguenza che la notificazione in oggetto non è affetta da alcun vizio.
A tale riguardo, priva di pregio è anche la deduzione dell'appellante secondo cui la al momento Pt_2
della ricezione dell'atto, non si trovava presso la sede della Tamponi srl.
L'appellante ha sostenuto al proposito che la sede della ditta pur essendo al tempo della CP_1
notifica posta in Via Roma n. 128, in realtà fosse al primo piano dello stabile e non al piano terra,
dove vi era la sede di differenti società.
Secondo gli assunti del , la sede della Tamponi srl era posta al primo piano, raggiungibile CP_1
mediante una scala posta nel locale cui si accedeva dalla porta esterna contrassegnata dal n. 128 e:
“una volta entrati, svoltando a sinistra e salendo una rampa di scale, alla sommità della quale si
accede agli uffici della tamponi srl” (atto di appello del 2.8.22 e documentazione fotografica depositata per la prima volta nel grado di appello con il n. 5).
In disparte la tardività di tale allegazione e della relativa documentazione fotografica, risultando dalla relata che la notifica era intervenuta all'indirizzo corretto, non vi è prova del fatto che la stessa sia intervenuta presso la sede di altra società. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il secondo ed il terzo motivo di appello, devono quindi ritersi assorbiti.
Le spese di lite del presente grado devono essere poste a carico della parte soccombente e liquidate come in dispositivo secondo lo scaglione di riferimento (52.001-260.000) previsto dal D.M. 147/22,
nei parametri minimi data la natura della decisione.
Si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR
n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
a) rigetta l'appello proposto da in proprio e quale legale rappresentante Parte_1
della avverso la sentenza del Tribunale di Nuoro n. Controparte_1 CP_1 CP_1
61/2022;
1) condanna in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 CP_1
alla rifusione a favore della delle spese di lite Controparte_1 Controparte_3
che liquida in euro 7.160,00 per compensi del presente grado oltre al rimborso delle spese generali al 15% ed a quanto dovuto per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR n.
115/2002.
Sassari, 15.6.2025
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Dott. Ilaria Macchi Dott. Cinzia Caleffi