Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 18/06/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott. Eugenio Scopelliti Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
Dott.ssa MA Antonietta Naso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in grado di appello iscritto al n 552/2022 RGL, trattato con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti IERACE FRANCESCO e MAZZULLO Parte_1
MANUELA, giusta procura in atti
-Appellante-
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. LAGANA' ANGELA MARIA, giusta procura in atti CP_1
-Appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto
1. Il giudizio di primo grado.
ha evocavato in giudizio l' innanzi al Tribunale di Palmi, esponendo che: Parte_1 CP_1 avendo verificato l'assenza dei contributi previdenziali per gli anni 2016, 2017 e 2018 sulla CP_ propria posizione previdenziale, effettuava controlli a mazzo degli uffici competenti dai
Ha esposto inoltre che la ditta era stata oggetto di ispezione e, pur risultando in regola con il numero di lavoratori assunti, non avendo superato la capienza massima di assunzione, era stata sanzionata e diversi rapporti di lavoro erano stati disconosciuti in maniera illogica e priva di motivazione concreta.
Ha chiesto, previa ammissione di prova testi, il riconoscimento del rapporto di lavoro annullato e quindi il reinserimento negli elenchi dei lavoratori in agricoltura e la corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola e degli assegni familiari per gli anni 2016, 2017 e
2018, avendo lavorato per i predetti anni con l'azienda agricola LU AT di Gioia
Tauro, con consegue condanna di in persona del legale rap-presentante pro-tempore alle CP_1 corresponsioni delle predette indennità oltre svalutazione monetaria a titolo di maggior danno ex art.1224 c.c. ed interessi legali.
Ha resistito l' eccependo l'intervenuta decadenza dall'azione in virtù dello spirare del CP_1 termine di cui all'art. 22 comma 1 del D.L. 3.2.1970, n.7 convertito con modificazioni nella legge 11.3.1970, n.83 e nel merito ha contestato la sussistenza del requisito contributivo, per difetto della prestazione di attività di lavoro subordinato a titolo oneroso alle dipendenze di uno o più imprenditori agricoli, la cui prova era a carico della parte ricorrente.
Ha esposto che il rapporto di lavoro in oggetto era stato disconosciuto a seguito dell'accertamento ispettivo effettuato nei confronti dell' Parte_2 per i motivi di cui al verbale allegato, cancellazione confluita nel Terzo elenco
[...] nominativo trimestrale 2019 di variazione Comune di Gioia Tauro, notificato mediante pubblicazione telematica, ai sensi dell'art. 38, comma 7, della Legge n. 111 del 06 Luglio 2011,
Ha concluso chiedendo, dichiarare l'improponibilità del ricorso, la sua improcedibilità ovvero la sua inammissibilità e, nel merito, sia rigettato perché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese processuali.
2. La sentenza emessa dal Tribunale.
Il Tribunale ha rigettato il ricorso, compensando le spese di lite in presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. In sintesi, superate le eccezioni di decadenza e di improcedibilità, ha ritenuto – dopo aver premesso che in caso di mancanza di iscrizione o di cancellazione con effetto retroattivo, come nella specie, il lavoratore che chieda la reiscrizione non beneficia di detta agevolazione probatoria e deve invece dimostrare in modo rigoroso l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto soggettivo invocato – che le allegazioni del ricorrente fossero assai generiche, in quanto prive di qualunque specificazione in merito al periodo e all'orario di lavoro, alle mansioni svolte e alla retribuzione percepita, affermando solamente di aver lavorato, senza neppure indicare l'arco temporale, alle dipendenze della ditta indicata in atti e senza specificare alcunché in ordine al proprio inserimento nella organizzazione produttiva del datore di lavoro agricolo, al conseguente assoggettamento al relativo potere organizzativo, direttivo e disciplinare, estrinsecatosi nella emanazione di ordini specifici, all'obbligo di dover osservare orari e turni di lavoro predeterminati, alla necessità di dover giustificare eventuali ritardi ed assenze;
che la prova orale articolata nel ricorso introduttivo fosse generica e valutativa;
che dal canto suo ha invece offerto in giudizio CP_1 solida prova dell'inesistenza del rapporto di lavoro tra e la ditta LU AT Parte_1
(vd. verbale ispettivo sulla ditta datoriale LU AT) , delle ragioni quindi che hanno portato al provvedimento di cancellazione del ricorrente dall'elenco dei lavoratori in agricoltura per gli anni 2016-2017- 2018, della mancanza dei presupposti di legge per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola, di a.n.f., venendo a mancare il numero minimo di giornate di lavoro in agricoltura, l'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli.
3. Il giudizio in grado di appello.
La sentenza è stata appellata dal ricorrente, deducendo che :
l'istruttoria richiesta nel primo grado di giudizio non era stata inspiegabilmente accolta dal
Tribunale; contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, i capitoli di prova testimoniale risultavano ben formulati e tendenti a dare prova dei requisiti necessari per l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato;
altro errore era consistito nell' avere utilizzato il verbale unico n. 2019002750 del 30 maggio
2019 quale prova insuperabile delle conclusioni assunte dall'EN previdenziale , poiché , come rappresentato a verbale all'udienza dell'8.7.2021 , detto verbale ispettivo e il conseguente accertamento avevano riguardato solo parte dei terreni coltivati dalla ditta LU, nello specifico i terreni siti nella provincia di Vibo Valentia nel Comune di DA, mentre il ricorrente aveva lavorato presso i terreni siti nella piana di Gioia Tauro, nei terreni in provincia CP_ di Reggio Calabria, area non attenzionata dagli ispettori Il medesimo verbale, pur riscontrando alcune anomalie formali e burocratiche della ditta, non aveva escluso l'esistenza della ditta stessa e la capacità di operare.
Ha concluso insistendo nell'originaria domanda, previa ammissione della prova per testi proposta in primo grado.
Nella resistenza dell' , la causa veniva decisa nelle forme di cui all' art. 127 ter c.p.c. CP_1 all'esito della camera di consiglio del 18.6.25, previa verifica del deposito di scritte.
°°°°°
L'appello è infondato, alla stregua della motivazione- richiamata ai sensi dell'articolo 118 disp.att. cpc. - resa da questa Corte d'appello nel giudizio iscritto al n. 555/ 2022 RG , proposto con identiche ragioni da altra lavoratrice formalmente avviata al lavoro dalla ditta LU.
<< Correttamente l'appellata sentenza, valutando complessivamente ed unitariamente tutte le risultanze istruttorie, non ha ritenuto raggiunta la prova della genuinità del rapporto di lavoro.
Va richiamato, con riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio a carico della parte ricorrente, il principio di diritto secondo cui “la funzione di agevolazione probatoria dell'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli viene meno qualora l' CP_1
a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro che ne costituisce il presupposto, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore che agisce in giudizio ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale che abbia fatto valere” (cfr. ex multis Cass. civ. sez. lav., 01/02/2024, n. 3003; Cass. nn. 12001 del
2018 e 31954 del 2019, sulla scorta di Cass. S.U. n. 1133 del 2000).
E' stato ulteriormente precisato che “Tale iscrizione o certificato, come le altre analoghe attestazioni provenienti dalla P.A. (superata l'ormai datata teoria della presunzione di legittimità dell'atto amministrativo, a suo tempo elaborata per spiegare la immediata esecutorietà del provvedimento amministrativo autoritativo) non integrano, peraltro, secondo le sezioni unite, una prova legale dei fatti rappresentati (se non nei ristretti limiti indicati dall'art. 2700 c.c., provenienza dell'atto da colui che ivi è indicato come l'autore, della esistenza delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti) e sono pertanto liberamente . valutati dal Giudice (cfr., altresì, Cass. sez. lav. 20 marzo 2001 n. 3975). Tali elementi possono essere contrastati dall'ente previdenziale, che contesta l'esistenza dell'attività lavorativa certificata, col fornire con ogni mezzo la prova contraria, che può consistere anche nel contenuto di accertamenti ispettivi di organi pubblici, il cui valore probatorio, provenendo anch'essi da pubblici ufficiali, è identico a quello dell'iscrizione negli elenchi nominativi;
per cui la loro acquisizione in giudizio rende necessaria la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa. (Sez. L, Sent. 26816 del 07/11/2008).
Ciò posto, è corretta la decisione del giudice a quo, il quale ha ritenuto non provato il rapporto di lavoro.
Invero, gli esiti dell'attività ispettiva nei confronti dell' Parte_2 avevano consentito di accertare quanto appresso.
Gli Ispettori avevano esaminato la documentazione agli atti dell' , tramite accesso alle CP_2 banche dati della C.C.I.A.A., estraendo copia (anche per via telematica ed a mezzo di supporto informatico) della visura camerale, delle visure catastali, delle denunce aziendali e DMAG trimestrali.
LU AT, in data 02/09/2014, aveva costituito presso la sede di Vibo Valentia CP_1 una posizione contributiva con CIDA 347621 presentando la Denuncia Aziendale (DA) telematica (versione 01), ex art. 5 D. Lgs. n. 375/93, in qualità di Impresa Agricola operante con fondi siti in agro di DA e codice azienda 102-012-01.
In data 22/09/2014 aveva costituito, presso la stessa sede, una nuova posizione contributiva con
CIDA 348316 presentando una nuova Denuncia Aziendale sulla quale aveva riportato gli stessi fondi della precedente denuncia, questa volta con codice azienda 102-012-02.
In entrambe le "DA" presentate la ditta aveva dichiarato di condurre i seguenti fondi agricoli: fondi ubicati in DA (VV), fogli 17, part.lle 83, 84, 85, 94, 95, 96, 97, 98, 185, per una superficie totale di ha, are, ca 7, 66,10, di proprietà di e posseduti a titolo Persona_1 di affitto.
Richiesta la necessaria documentazione e convocato il titolare presso la sede di di Vibo CP_1
Valentia, si presentava la sig.ra. la quale aveva riferito che il marito LU Controparte_3
AT era detenuto dal mese di dicembre 2018 ed aveva esibito delega dello stesso, datata
04/03/2019, a rappresentarlo in relazione alla verifica ispettiva. La sig.ra aveva CP_3 rilasciato ai verbalizzanti la seguente dichiarazione: "Sono la moglie di LU AT n. i/
16/10/1976 attualmente detenuto dal dicembre 2018, in precedenza è stato detenuto per circa
2 0 3 mesi nell'anno 2014. Mio marito è titolare di azienda agricola e mi ha delegata a rappresentarlo per l'accertamento ispettivo in corso. Come da verbale di primo accesso ispettivo del 01/03/2019 consegno parte della documentazione richiesta: contratto vendita frutto pendente con del 05/07/2016 con allegate visure catastali;
contratti con Parte_3
per la vendita del frutto sulla pianta del 10/06/2015 n. 3 contratti;
scrittura Parte_3 privata di affitto di fondo rustico con del 15/7/2014 con allegate visure Controparte_4 catastali;
contratto di vendita frutto pendente con AZ LO del 30/09/2016; contratto di vendita frutto pendente con del 30/09/2016; contratto di vendita frutto Persona_2 pendente con UP MA AU del 30/09/2016; n. 2 verbali di primo accesso dell'ispettorato di Reggio Calabria del 20/11/2015 e de/ 16/12/2016; contratto di vendita frutto pendente con del 15/12/2016; Delega in mio favore sottoscritta da mio Controparte_5 marito;
attribuzione partita IVA;
Visura della Camera di Commercio. Faccio riserva di presentare l'ulteriore documentazione da voi richiesta entro il 18/03/2019 per il tramite dell'associazione nella persona di Controparte_6 Controparte_7
L'azienda di mio marito non possiede mezzi meccanici agricoli l'attività consiste nella raccolta del frutto presso le aziende concedenti ed i frutti raccolti venivano lasciati ai proprietari dei terreni effettuando quindi solo i lavori di raccolta per conto dei concedenti. Saltuariamente, al bisogno, ho collaborato nella gestione dell'azienda di mio marito, non ricordo il numero degli operai che lavoravano nell'azienda di mio marito. La raccolta di cui si occupava l'azienda di mio marito riguardava olive e agrumi (arance, mandarini, clementine) solo per la Sig.ra si effettuava la raccolta delle olive. L'azienda di mio marito non ha mezzi di trasporto Pt_3
o magazzini poiché tutto il raccolto veniva consegnato ai proprietari dei terreni, i quali provvedevano alla commercializzazione o molitura ".
Venivano consegnati i seguenti documenti: Libro Unico del Lavoro anni dal 2014 al 2018; deleghe di rappresentanza all'associazione , nonché: Pt_4
• Scrittura privata di affitto di fondo rustico redatto il 15/07/2014 e registrato all'Agenzia delle
Entrate in data 01/08/2014 al n. 2631 serie 3, con il quale concedeva in fitto Persona_1 alla ditta "LA NUOVA PALMA" i terreni siti in agro di DA (VV) coltivati ad uliveto ed estesi ha 7.66.10 riportati al foglio 17 particelle 83, 84, 85, 94, 95, 96, 97, 98 e 185 del Catasto
Terreni;
• Contratto di vendita di frutti sulla pianta redatto il 01/09/2014, non registrato, con il quale vendeva a LU AT l'intera produzione di agrumi e ortaggi Parte_5 dell'annata agraria con effetto dal 01/09/2014 al 31/12/2024;
• Contratto di vendita di frutti sulla pianta redatto il 01/09/2014, non registrato, con il quale e vendevano a LU AT l'intera produzione di Persona_3 Persona_4 agrumi e ortaggi dell'annata agraria con effetto dal 01/09/2014 al 31/12/2018;
• Contratto di vendita di frutti sulla pianta redatto il 10/06/2015, non registrato, con il quale vendeva a LU AT l'intera produzione (non era riportato il tipo di Parte_3 frutto) dell'annata agraria relativa ai terreni in Nocera Torinese, riportati al foglio 5 part. 435, con effetto dal 01/09/2015 al 31/01/2019, senza riportare il prezzo della vendita;
• Contratto di vendita di frutti sulla pianta redatto il 10/06/2015, non registrato, con il quale vendeva a LU AT l'intera produzione (non era riportato il tipo di Parte_3 frutto) dell'annata agraria relativa ai terreni in San Mango d'Aquino, riportati al foglio 1 part. 8-50—98-101, con effetto dal 01/09/2015 al 31/01/2019 senza riportare il prezzo della vendita;
• Contratto di vendita di frutti sulla pianta redatto il 10/06/2015, non registrato, con il quale vendeva a LU AT l'intera produzione (non era riportato il tipo di Parte_3 frutto) dell'annata agraria relativa ai terreni in San Mango d'Aquino, riportati al foglio 9 part. 54-62-69-403 con effetto dal 01/09/2015 al 31/01/2019 senza riportare il prezzo della vendita;
• Contratto di vendita di frutti sulla pianta redatto il 05/07/2016, non registrato, con il quale vendeva a LU AT l'intera produzione (non era riportato il tipo di Parte_3 frutto) dell'annata agraria relativa ai terreni in Martirano Lombardo, riportati al foglio 18 part. 155-158-256-259-261-262-266-268-269 con effetto dal 01/09/2016 al 31/01/2019, senza riportare il prezzo della vendita;
• Contratto di vendita frutto pendente redatto il 30/11/2016, non registrato, con il quale
[...] vendeva a LU AT, in qualità di Amministratore Unico della ditta "La Per_2
Nuova Palma Az. Agr." il frutto pendente (clementine) per l'intero periodo di raccolta a partire dal 30/11/2016 e fino al 28/02/2017 e dal 01/08/2017 al 31/12/2018;
• Contratto di vendita frutto pendente redatto il 30/09/2016, non registrato, con il quale
AZ LO vendeva a LU AT, in qualità di Amministratore Unico della ditta
"La Nuova Palma Az. Agr.", il frutto pendente (clementine) per l'intero periodo di raccolta a partire dal 30/09/2016 e fino al 30/03/201;
• Contratto di vendita frutto pendente redatto il 30/09/2016, non registrato, con il quale
UP MA AU vendeva a LU AT, in qualità di Amministratore Unico della ditta "La Nuova Palma Az. Agr." il frutto pendente (clementine) per l'intero periodo di raccolta a partire dal 30/09/2016 e fino al 30/03/2017 e dal 01/09/2017 al 31/12/2018;
• Contratto di vendita frutto pendente redatto il 15/12/2016, non registrato, con il quale
[...]
vendeva a LU AT, in qualità di Amministratore Unico della ditta "La CP_5
Nuova Palma AZ, Agr.", il frutto pendente (clementine) per l'intero periodo di raccolta a partire dal 15/12/2016 e fino al 15/03/2017 e dal 01/08/2017 al 31/12/2018;
• Contratto di vendita di frutti sulla pianta redatto il 01/04/2018, non registrato, con il quale vendeva a LU AT l'intera produzione di ortaggi/pomodori Persona_5 dell'annata agraria con effetto dal 01/04/2018 al 31/12/2028.
5.1. Al fine di verificare la veridicità dei contratti esibiti, erano stati contattati la concedente dei terreni in affitto ed i venditori del frutto pendente. Dalle dichiarazioni rilasciate era risultato quanto appresso:
• per quanto riguardava la scrittura privata di affitto di fondo rustico, la proprietaria
[...]
aveva precisato di non aver mai concesso a terzi l'utilizzo dei terreni indicati nel Per_1 suddetto contratto. Da ulteriori verifiche, era risultato la stessa dichiarava all' la CP_8 conduzione dei suddetti fondi;
• per quanto riguardava il contratto di vendita di frutti sulla pianta con , Parte_5 questi aveva precisato di aver venduto il frutto pendente dell'agrumeto al " solo per CP_9
l'anno 2017. Lo stesso acquirente, nel mese di novembre (giorno 2 e 3) avrebbe effettuato la raccolta, sebbene risultasse in stato detentivo. Inoltre, il contratto di vendita del frutto pendente per la "corrente annata agraria" (2014) indicava come periodo di validità dal 01/09/2014 al
31/12/2024 (più annate) e risultava redatto il 01/09/2014 quando la vendita era stata, invece, effettuata solo per l'anno 2017.
• per quanto riguardava il contratto di vendita di frutti sulla pianta con questi Persona_3 aveva precisato, anche per conto del fratello AT, cointestatario dello stesso contratto, che i terreni di sua proprietà erano incolti e improduttivi da oltre dieci anni e che non aveva mai stipulato insieme al fratello contratti di vendita del frutto pendente. A suo dire, inoltre, da circa
10 anni tutte le piante di agrumi erano state estirpate.
• per quanto riguardava i contratti di vendita di frutti sulla pianta con questa Parte_3 aveva precisato di non aver mai stipulato contratti di vendita del frutto pendente e che i terreni di proprietà venivano condotti e coltivati dal proprio nucleo familiare. Le olive venivano raccolte in famiglia, con l'ausilio dei parenti e di due operai da lei regolarmente assunti ogni anno. Inoltre, il contratto in data 05/07/2019 non poteva essere stato sottoscritto da LU
AT, in quanto in tale data lo stesso risultava agli arresti domiciliari;
• per quanto riguardava il contratto di vendita frutto pendente con questi Persona_2 aveva precisato di aver venduto gli agrumi sulla pianta, nell'annata agrumaria 2016/2017, al sig. LU di Gioia Tauro il quale, con l'ausilio di operai agricoli esclusivamente di colore
(extracomunitari), aveva provveduto alla raccolta di tutti gli agrumi in soli due giorni e, dopo questa occasione, non aveva avuto più rapporti con lo stesso;
• per quanto riguardava il contratto di vendita frutto pendente con AZ LO, questi aveva precisato di aver condotto in famiglia e per tutte le fasi colturali, compresa la raccolta dei frutti, i terreni di cui era stato proprietario fino al 2017 insieme al fratello e, a sua CP_10 memoria, di non aveva stipulato contratti di vendita dei frutti;
• per quanto riguardava il contratto di vendita frutto pendente con UP MA AU, questa aveva precisato di aver venduto solo nell'annata agrumaria del 2016 circa cinque "tuminate" (1 ettaro) di arance al LU di Gioia Tauro, il quale aveva provveduto in tre giorni, nel mese di novembre, con tre o quattro operai, ad effettuare la raccolta;
• per quanto riguardava il contratto di vendita frutto pendente con , il marito, Controparte_5
, aveva precisato che, negli ultimi sei anni, a seguito di deterioramento delle Testimone_1 piante, le clementine prodotte sui terreni di famiglia non erano state raccolte mentre, in precedenza, i frutti erano sempre stati raccolti dagli stessi familiari e mai era stato venduto il frutto pendente;
• per quanto riguardava il contratto di vendita frutto pendente con questa Persona_5 aveva precisato: "Sono proprietaria di un terreno di circa 5.000 mq. che coltiviamo in famiglia
e situato nel comune di Caulonia. L'anno 2018 è stato il primo anno in cui abbiamo piantato i pomodori che abbiamo venduto sulla pianta ad avvenuta maturazione. L'acquirente era di
Gioia Tauro ed era la moglie di un signore di cui non ricordo il nome, mi pare la signora si chiamasse . Verso la fine del mese di luglio sono venuti sul mio o terreno degli operai CP_3
a raccoglierei i pomodori e in due giorni hanno effettuato tutto". Tale accordo risultava invece formalizzato dal Sig. LU in data 01/04/2018 quando lo stesso era già in stato detentivo.
Nel corso degli accertamenti, i funzionari di vigilanza avevano convocato presso gli Uffici
, mediante raccomandata A/R, gli operai denunciati dall'azienda nel periodo oggetto di CP_1 verifica. Molti non si erano presentati.
Dai soggetti che si erano presentati erano state acquisite dichiarazioni spontanee, dalle quali erano emerse numerose contraddizioni e incongruenze in merito ai presunti colleghi di lavoro, alla mancata conoscenza delle generalità degli stessi, all'attività aziendale ed alle modalità di raggiungimento del posto di lavoro. Altri soggetti, ancora, non avevano saputo ben collocare temporalmente la loro stessa attività, dichiarando di avere lavorato in periodi diversi rispetto a quelli denunciati.
Al fine di individuare la produzione realizzata ogni anno dall'azienda e la relativa situazione economica, con verbale di primo accesso del 01/03/2019, era stata richiesta l'esibizione delle fatture di acquisto e vendita e della documentazione fiscale, ma la ditta ispezionata non le aveva prodotte, condizione confermata dalla consultazione degli Archivi dell'Agenzia delle Entrate portale "Punto Fisco", dove era stata riscontrata la totale assenza di dichiarazioni IVA per l'azienda. Erano risultate mancanti anche le dichiarazioni dei redditi del titolare.
Dal riscontro gli archivi dell'Anagrafe Tributaria (modd. Unico) era risultato che il bilancio dell'azienda agricola, negli anni interessati dalla verifica (2014/2018), era sempre in stato di disavanzo. Da qui l'evidenza che l'azienda, ove avesse effettivamente retribuito tutti i lavoratori denunciati per tutte le giornate dichiarate, avrebbe dovuto sostenere un "importante" costo per remunerazione. I costi complessivi rapportati ai ricavi delle vendite avrebbero certamente portato la ditta a chiudere l'esercizio annuale con un risultato fortemente negativo e con perdite spropositate e insostenibili per una normale attività imprenditoriale.
Parimenti eloquente risultava la situazione contributiva della suddetta azienda, con un debito pari ad € 981.471, 60 aggiornato al III trimestre 2018.
Da quanto accertato, gli ispettori avevano tratto le seguenti conclusioni:
1. I contratti di affitto e di acquisto di frutto pendente erano risultati non veritieri ad eccezione di quello sottoscritto con - il cui contratto era valido solo per la parte in cui Persona_2 aveva venduto al LU il frutto dell'annata 2016/2017, con un impegno lavorativo di soli due giorni, per la raccolta degli agrumi effettuata da lavoratori extracomunitari, circostanza confermata dagli accertamenti dell'Ispettorato del Lavoro - e di quello sottoscritto con
UP MA AU, il cui contratto era valido solo per la parte in cui aveva venduto al
LU il frutto dell'annata 2016, con un impegno lavorativo di soli tre giorni, per la raccolta degli agrumi;
2. La ditta aveva costituito una posizione assicurativa presso l' di Vibo Valentia senza CP_1 possedere terreni in tale territorio;
3. Tutti i lavoratori erano stati denunciati per aver lavorato su fondi siti in agro di DA, senza che la ditta avesse il possesso di terreni in tale comune o avesse svolto attività lavorative in tale territorio;
4. Molti soggetti denunciati risultavano assunti dal titolare in periodi temporali in cui lo stesso risultava in stato detentivo o agli arresti domiciliari;
5. Molti dei soggetti escussi avevano dichiarato di aver lavorato sotto le direttive del titolare in periodi in cui lo stesso risultava in stato detentivo o agli arresti domiciliari;
6. Nel corso degli accessi ispettivi effettuati dall'Ispettorato del Lavoro erano stati trovati intenti al lavoro persone che, a seguito delle verifiche, erano risultate non assunte regolarmente (nero), mentre la ditta nello stesso periodo aveva in forza molti altri soggetti già assunti;
7. L'azienda non aveva mai effettuato alcuna denuncia fiscale (dich. redditi / IVA), né aveva prodotto fatture di acquisto e vendita che dimostrassero lo svolgimento di attività aziendale.
In esito a tali accertamenti, gli ispettori avevano concluso che non sussistevano elementi per giustificare tutte le giornate di lavoro attribuite agli operai agricoli e denunciate all' negli CP_1 anni dal 2014 al 2018, non avendo riscontrato dati che provassero lo svolgimento dell'attività lavorativa nella misura dichiarata dall'azienda.
Avevano, quindi, proceduto all'annullamento di tutte le giornate denunciate all' , attraverso CP_1
l'annullamento totale delle giornate dichiarate dal 01/08/2014 al 31/12/2018 ed era stato disposto il disconoscimento delle giornate denunciate, mentre erano rimaste invariate le giornate attribuite ai lavoratori trovati intenti al lavoro durante gli accertamenti dell'Ispettorato del Lavoro.
Orbene, in raffronto a siffatti ponderosi esiti di attività ispettiva, ben scarne, inadeguate ed insufficienti, come correttamente ritenuto in sentenza, si rivelano sia le allegazioni rese in ricorso che le circostanza articolate quali capitoli di prova testimoniale.
Invero, quanto al ricorso, si richiama la genericità dell'assunto ivi rassegnato, vale a dire di aver prestato attività di lavoro subordinato in agricoltura da diversi anni ed alle dipendenze di diverse ditte, laddove l'elemento decisivo era l'espletamento di attività lavorativa, negli anni indicati in ricorso, alle dipendenze dell'azienda LU, pur menzionata, ma senza il corredo di concrete allegazioni, di contenuto tale da offrire elementi cognitivi di resistenza rispetto alle risultanze ispettive.
Basti all'uopo richiamare che il LU aveva presentando denuncia aziendale in qualità di operante su fondi siti in agro di DA (VV), di proprietà della sig.ra Parte_6
e asseritamente detenuti dal LU in forza di contratto di affitto di fondo Persona_1 rustico.
In contrario, , sentita nel corso dell'attività ispettiva, ha dichiarato di non Persona_1 aver mai concesso a terzi l'utilizzo dei suoi terreni, che, peraltro, risultavano dichiarati all' come terreni in sua conduzione. CP_8
I contratti di vendita dei frutti pendenti sono risultati nella quasi totalità inesistenti e, nei pochi casi in cui la vendita del frutto era stata confermata, l'attività di raccolta si era esaurita nell'arco di tempo di appena due/tre giorni, svolta da solo tre/quattro operai e in un caso esclusivamente extracomunitari;
dei lavoratori, formalmente assunti e convocati dagli ispettori, molti non si erano presentati per rendere le dichiarazioni, altri avevano reso dichiarazioni contraddittorie;
sui fondi erano stati trovati solo lavoratori extracomunitari, privi di contratto di lavoro.
La ditta non aveva emesso alcuna dichiarazione reddituale ed il bilancio per gli anni 2014/2018 era in totale disavanzo. Il titolare LU non aveva potuto rendere dichiarazioni perché in stato di detenzione (prima ai domiciliari dal 2016 e successivamente dal 27 ottobre 2017 in carcere e successivamente ai domiciliari). La ditta aveva mai versato i contributi.
Avverso tali risultanze, l'appellante non ha articolato alcuna contestazione né di esse ha operato qualsivoglia confutazione, sì che non è stato apportato al giudizio alcun elemento, anche solo indiziario, adeguato e sufficiente ad offrire un'adeguata prova che superasse le risultanze degli accertamenti ispettivi. In raffronto a tali risultanze, le circostanze articolate quali capitoli della prova testimoniale, non ammessa nel giudizio di primo grado e della quale è stata chiesta l'assunzione in questo grado di giudizio, si palesavano non solo talmente generiche da poter essere riferite ad un qualsiasi rapporto, come affermato in sentenza, ma altresì prive di conferenza con i fatti allegati dall' , non contenendo neppure l'indicazione dei fondi ove la lavoratrice si sarebbe recata CP_1 per svolgere la propria prestazione lavorativa, laddove le risultanze ispettive hanno dato atto che i fondi indicati nelle varie denunce dell' solo fittiziamente erano stati da Parte_2 questa segnalati, avendo la proprietaria ha dichiarato di non averli mai concessi a terzi l'utilizzo che, peraltro, risultavano dichiarati all' come terreni in sua conduzione. CP_8
I contratti di vendita dei frutti pendenti erano risultati nella quasi totalità inesistenti e, nei pochi casi in cui la vendita del frutto era stata confermata, l'attività di raccolta si era esaurita nell'arco di tempo di appena due/tre giorni, svolta da solo tre/quattro operai e in un caso esclusivamente extracomunitari;
dei lavoratori, formalmente assunti e convocati dagli ispettori, molti non si erano presentati per rendere le dichiarazioni, altri avevano reso dichiarazioni contraddittorie;
sui fondi erano stati trovati solo lavoratori extracomunitari, privi di contratto di lavoro.
(...) Va, infine, richiamato che i verbali ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o dei fatti essere stati da lui compiuti, senza che tale fede privilegiata si estenda al contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese. Tuttavia, l'esclusione di valenza probatoria diretta delle dichiarazioni rese non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia valenza probatoria, posto che per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, “il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (ex multis, Cass. 11934/2019; 3762/2022; Cass., 10427/2014, secondo cui, ove le dichiarazioni rese agli ispettori siano univoche, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se non vengono allegate e dimostrate eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità).
Conformemente è stato affermato che il giudice può liberamente valutare ed apprezzare il materiale probatorio racchiuso nel verbale ispettivo ed anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il contenuto probatorio, per la sua specificità, renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori. (Cass., n.15073/2008). A fronte di un accertamento ispettivo così dettagliato e completo, le cui conclusioni appaiono coerenti con i presupposti in fatto, in contrasto con l'assunto della ricorrente/appellante, questa era gravata da un pregnante onere di allegazione e di prova, che non è stato assolto.
Deve, allora, confermarsi la correttezza del giudizio espresso dal Tribunale, il quale ha fatto buon governo dei principi regolatori della materia, posto che senza attribuire valore legale precostituito alle risultanze ispettive, ha valutato il materiale in quella sede raccolto e lo ha raffrontato con le circostanze capitolate nelle richiesta di prova testimoniale, addivenendo alla conclusione che esse, in comparazione con gli elementi conoscitivi apportati dal verbale ispettivo (cfr. le incongruenze prima richiamate) non fossero adeguata e sufficiente a provare il rapporto di lavoro (...)
Va rilevata l'insufficienza della copia di ricevuta di invio di comunicazione ordinaria, relativa ad un non meglio precisato avviamento al lavoro con la ditta LU AT, datata
(23.7.2018) inviata dalla SAF CISL SRL sede di Crotone (SAFCROTONE), rilasciata dallo
Staff tecnico di Azienda Calabria Lavoro, non accompagnata da alcun altro documento relativo all'effettività dello svolgimento del rapporto di lavoro alle dipendenze con la ditta LU.
Tale non è una mera comunicazione di avviamento al lavoro >>.
Deve infine essere osservato che non v'è menzione nella documentazione dell' Parte_2 di fondi in Gioia Tauro, tale che ove il lavoratore avesse inteso rivendicare l'effettività del rapporto di lavoro svolto su fondi siti in Gioia Tauro in uso/in proprietà/affitto alla ditta LU avrebbe dovuto, in primo luogo, procedere alla relativa individuazione, in modo tale da consentire che su tale elemento di cognizione si potesse formare un contraddittorio effettivo e farne oggetto di precipuo capitolo di prova .
L'appello va, quindi, rigettato.
Spese irripetibili anche in questo grado, stante il giudicato interno sulla dichiarazione del primo giudice di sussistenza delle condizioni per l'esenzione ai sensi dell' art 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , avverso la sentenza n. 872/2022 Parte_1 CP_1
del Giudice del lavoro di Palmi, pubblicata in 17/05/2022, così provvede: rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata.
Spese irripetibili. Dà atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 18.06.25
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa MA Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott. Eugenio Scopelliti)