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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 08/09/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. 8665/2024 V.G.
TRIBUNALE DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova composto dai signori Magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 8665/2024 V.G promosso con ricorso congiunto per separazione e divorzio depositato in data 18.7.2024 da
, con gli avvocati Pirog Anna e Cagol Alessandro, come da mandato Parte_1
in atti;
e
con gli avvocati Pirog Anna e Cagol Alessandro, come da mandato in CP_1
atti;
Ricorrenti
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero
In punto: cessazione effetti civili matrimonio
Conclusioni congiunte in ordine al divorzio
Per i ricorrenti:
“• Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data
08.06.1996; matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Martino di Lupari (PD) al n. 26 Parte II Serie A, Anno 1996;
• Ordinare al Comune di San Martino di Lupari (PD), di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI
• La signora pur avendone facoltà, non intende chiedere per sé alcun Parte_1 assegno divorzile”.
FATTO E DIRITTO
1 e hanno contratto matrimonio concordatario l'8.6.1996 in Parte_1 CP_1
San Martino di Lupari (PD) e trascritto nel relativo registro parte II serie A n. 26 anno 1996.
Con riguardo alla domanda di separazione personale dei coniugi, l'udienza ex art.473 bis 51
c.p.c. si è tenuta il 1.10.2024 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e la separazione è stata pronunciata con sentenza n.265/2025 pubblicata in data 3.3.2025, passata in giudicato.
Con separata ordinanza, la causa è stata rimessa sul ruolo per la pronuncia della sentenza di divorzio e a tal fine è stata fissata l'udienza del 10.7.2025 in trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con note depositate per l'udienza del 10.7.2025.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
In assenza di profili d'illegittimità le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra Parte_1
e contratto il 8.6.1996 in San Martino di Lupari (PD)
[...] CP_1
e trascritto nel relativo registro parte II serie A n.26 anno 1996 del Comune di San
Martino di Lupari (PD);
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulle condizioni di divorzio, riportati in epigrafe;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 4 settembre 2025.
2 Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
3
Il Presidente
Barbara De Munari
TRIBUNALE DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova composto dai signori Magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 8665/2024 V.G promosso con ricorso congiunto per separazione e divorzio depositato in data 18.7.2024 da
, con gli avvocati Pirog Anna e Cagol Alessandro, come da mandato Parte_1
in atti;
e
con gli avvocati Pirog Anna e Cagol Alessandro, come da mandato in CP_1
atti;
Ricorrenti
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero
In punto: cessazione effetti civili matrimonio
Conclusioni congiunte in ordine al divorzio
Per i ricorrenti:
“• Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data
08.06.1996; matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Martino di Lupari (PD) al n. 26 Parte II Serie A, Anno 1996;
• Ordinare al Comune di San Martino di Lupari (PD), di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI
• La signora pur avendone facoltà, non intende chiedere per sé alcun Parte_1 assegno divorzile”.
FATTO E DIRITTO
1 e hanno contratto matrimonio concordatario l'8.6.1996 in Parte_1 CP_1
San Martino di Lupari (PD) e trascritto nel relativo registro parte II serie A n. 26 anno 1996.
Con riguardo alla domanda di separazione personale dei coniugi, l'udienza ex art.473 bis 51
c.p.c. si è tenuta il 1.10.2024 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e la separazione è stata pronunciata con sentenza n.265/2025 pubblicata in data 3.3.2025, passata in giudicato.
Con separata ordinanza, la causa è stata rimessa sul ruolo per la pronuncia della sentenza di divorzio e a tal fine è stata fissata l'udienza del 10.7.2025 in trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con note depositate per l'udienza del 10.7.2025.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
In assenza di profili d'illegittimità le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra Parte_1
e contratto il 8.6.1996 in San Martino di Lupari (PD)
[...] CP_1
e trascritto nel relativo registro parte II serie A n.26 anno 1996 del Comune di San
Martino di Lupari (PD);
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulle condizioni di divorzio, riportati in epigrafe;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 4 settembre 2025.
2 Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
3
Il Presidente
Barbara De Munari