Articolo 392 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 391Articolo 393
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9 ottobre 2010
Art. 392. Servizi requisibili 1. E' requisibile qualsiasi servizio intellettuale o manuale. 2. L'ordine di requisizione puo' riguardare:
a) l'opera di persone determinate; b) l'opera di tutti coloro che appartengono alle categorie indicate nell'ordine di requisizione.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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