Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 17/02/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott. ssa ORIANA CALVO Giudice
Dott.ssa GIULIA FERRATINI Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n.885/ 2024 R.G. avente ad oggetto: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
promossa da nata a [...] il [...] , Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI 13 95048 SCORDIA presso lo studio dell'avv.
SANGIORGIO GABRIELLA che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro nato in [...] il [...] CF Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Alla prima udienza di comparizione dei coniugi in assenza di provvedimenti urgenti , la parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza di separazione e autorizzata la stessa a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il P.M. nulla opponeva .
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI ALLA BASE
DELLA DECISIONE
separazione personale da con contestuale richiesta di CP_1 Controparte_1
dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio .
Esponeva che il matrimonio celebrato in data 08/06/2021 in Catania ( trascritto nei registri di stato civile del Comune di Catania Atto N. 70 parte II serie C - anno 2021) preceduto da una convivenza more uxorio dalla quale erano nati due figli , nato a [...] il [...] Persona_1
e nata a [...] il [...], era entrato in crisi a causa del Persona_2 comportamento del marito, purtroppo dedito all'uso di sostanze alcoliche che aveva inciso sul suo complessivo equilibrio psicofisico e che lo avevano infine indotto ad abbandonare il domicilio domestico.
Chiedeva che venisse disposto l'affidamento esclusivo dei figli ad essa ricorrente stante il disinteresse mostrato dal padre nei loro confronti sia durante la vita matrimoniale che dal momento della separazione e che a carico dello stesso venisse posto un contributo per il loro mantenimento.
Fissata l'udienza di comparizione personale dei coniugi il resistente non si presentava né si costituiva in giudizio.
La parte ricorrente chiedeva pertanto emettersi sentenza di separazione e autorizzata la stessa a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda di separazione è fondata e va pertanto accolta.
E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile.
Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Orbene, nel caso di specie, il fatto che le parti vivano ormai da tempo separate lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie e del pari deve essere considerata l'emergenza di una evidente impossibilità di una ripresa della convivenza come desumibile dal tenore delle accuse rivolte dalla ricorrente al resistente, in ordine al suo comportamento all'interno del menage familiare .
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi. Venendo alle ulteriore domande , ritiene il Collegio che vada accolta la richiesta di parte ricorrente di affidamento esclusivo dei minori formulata per il totale disinteresse morale affettivo ed economico dimostrato dal padre nei confronti dei figli .
La prospettazione della parte ricorrente secondo cui il padre avrebbe sostanzialmente abbandonato i figli senza più incontrarli e dunque curarsi di loro quanto meno dall'aprile del 2023 non è stata minimamente contrastata dal convenuto, rimasto contumace, sìcche nell'attuale situazione l'affidamento condiviso si rivela contrario all'interesse dei minori giacché impedisce alla madre l'assunzione tempestiva delle decisioni più importanti per la loro educazione, istruzione, salute e cura.
Tale scelta si impone, infatti , quando uno dei genitori risulti manifestamente carente o inidoneo dal punto di vista educativo o comunque versi in una condizione tale da rendere, appunto, quell'affidamento in concreto pregiudizievole (cfr. Cass. civ., Sez. I, 18/06/2008, n.16593; Cass. 2 dicembre 2010, n. 24526; Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593); ciò perché, in tali casi, è logicamente prevedibile che il genitore che non abbia instaurato rapporti significativi con la prole, al punto da non conoscerne le effettive esigenze, si inserirebbe in maniera incongrua, e quindi potenzialmente dannosa, nei processi decisionali che l'esercizio della responsabilità parentale comporta.
Come insegna la S.C., l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. civ. 7 dicembre 2010, n.
24841)
Ciò detto, mentre l'attrice appare senza dubbio il genitore idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità dei minori , che finora ha accudito sostanzialmente da sola, non altrettanto può dirsi per il padre dato che le modalità con cui quest'ultimo ha svolto il proprio ruolo dopo la separazione rivelano carenze genitoriali evidenti (v. Cass. Civ., Sez. I, 27/06/2006, n. 14840 e Cass. Civ., Sez. VI, 23/9/2015, n.
18817), rappresentate non solo dal mancato esercizio del diritto di visita ma anche dal totale inadempimento all'obbligo di contribuire al mantenimento in favore dei figli minori (cfr. Cass.
17/12/2009 n. 26587 e, più di recente, Cass. civ. Sez. I, Sent. 17-01-2017 n. 977).
In definitiva, il disinteresse anche economico del convenuto e la sua prolungata assenza nella gestione dei figli a nonché la difficoltà di instaurare con loro una valida relazione, in particolare sul piano affettivo, attribuibili anche alle sue condizioni psico-fisiche sono tutti fattori che gli impediscono la possibilità di elaborare insieme alla sua ex moglie un progetto educativo comune: ne consegue che l'attrice è legittimata ad assumere da sola tutte le decisioni più importanti relative alla vita dei figli .
Alla ricorrente va conseguentemente assegnata la casa coniugale peraltro di sua esclusiva proprietà.
Quanto al diritto di visita del padre, ritiene il Collegio che lo stesso vada lasciato alla libera regolamentazione delle parti e potrà/dovrà essere regolamentato con provvedimento giudiziario, solo ove le attuali condizioni del resistenti migliorino e lo stesso manifesterà un precipuo interesse a riprendere un rapporto con i figli, adottando , se del caso, i necessari strumenti di tutela.
Resta infine da statuire sugli oneri di mantenimento.
Quanto al mantenimento indiretto dei minori, è noto come l'art. 337 ter c.c. disponga che ciascun genitore debba contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice possa stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori e la capacità reddituali di entrambi i coniugi.
Nel caso di specie , tenendo conto di quanto sopra ma in mancanza di qualunque elemento di giudizio in ordine alla capacità reddituale del padre, ritiene il Collegio che il contributo che lo stesso sarà tenuto a versare alla ricorrente a titolo di mantenimento per i figli possa essere quantificato in €
380.00 mensili .
Va altresì dichiarato il diritto di parte ricorrente, quale genitore affidatario, di percepire per intero l'assegno unico per i figli.
Avendo la parte ricorrente proposto ricorso contestuale finalizzato anche alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio la causa va infine rimessa sul ruolo .
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, definitivamente pronunciando nella controversia n. 885/24 dichiara la separazione personale tra i coniugi e che Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio in data 8.6.2021 , atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Catania atto n. 70 parte II serie C
affida i figli minori della coppia in via esclusiva alla madre lasciando il diritto di visita alla libra determinazione delle parti;
assegna alla ricorrente la casa coniugale;
pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante pagamento della somma di € 380.00 mensili da pagare entro il giorno 5 del mese , rivalutabili annualmente secondo gli indici istat nonchè l'onere di contribuire al pagamento delle spese straordinarie nella misura del
50%;
dispone che l' versi per intero l'assegno unico per i figli alla ricorrente;
CP_2
manda alla cancelleria di comunicare il presente provvedimento all'ufficiale dello stato civile del comune di Catania per le annotazioni di legge;
dispone con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo al fine di provvedere sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Cos deciso in Caltagirone nella camera di consiglio del 17.2.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott. ssa ORIANA CALVO Giudice
Dott.ssa GIULIA FERRATINI Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n.885/ 2024 R.G. avente ad oggetto: separazione con contestuale domanda di divorzio promossa da nata a [...] il [...] , Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI 13 95048 SCORDIA presso lo studio dell'avv.
SANGIORGIO GABRIELLA che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro nato in [...] il [...] CF Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Il Tribunale
Vista la propria sentenza resa in data odierna con la quale è stata pronunciata la separazione tra le parti;
rilevato che con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha chiesto altresì procedersi alla pronuncia di divorzio e la causa va pertanto rimessa sul ruolo P.T.M. Dispone la remissione della causa sul ruolo e fissa a tal fine l'udienza del 16.10.2025 innanzi al Presidente di sezione dott.sa Concetta Grillo ritenuto tale udienza non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice e che quindi l'attività processuale può essere sostituita dal deposito di note scritte;
ritenuto che va assegnato il termine di cui all'art. 127 ter c.p.c. citato;
ritenuto che
unitamente alle note scritte le parti dovranno depositare dichiarazione di conferma del ricorso (o nuovo accordo interamente riformulato in sostituzione del primo), dichiarazione di rinuncia alla comparizione personale;
ritenuto che
il giorno di scadenza del termine assegnando è considerato data di udienza “a tutti gli effetti”;
ritenuto che il termine è perentorio e che il deposito delle note sarà tempestivo laddove effettuato entro le ore 9.00 del giorno di scadenza ritenuto che alla scadenza del termine non sarà redatto alcun verbale, non essendo esso richiesto dalla norma, ed il Presidente riferirà al collegio;
ritenuto che
il mancato deposito produce i medesimi effetti processuali della mancata comparizione;
PTM
ASSEGNA alle parti termine fino al 16.10.2025 per il deposito di note scritte e delle dichiarazioni accessorie sopra indicate,
AVVERTE che: - il termine è perentorio e che il deposito delle note sarà tempestivo laddove effettuato entro le ore 9,00 del giorno di scadenza - il mancato deposito produce i medesimi effetti processuali della mancata comparizione all'udienza, - alla scadenza del termine non sarà redatto verbale e il presidente riferirà al collegio - ciascuna parte può opporsi alla cartolarizzazione chiedendo che l'udienza si svolga in presenza con istanza da depositare entro 5 giorni dalla comunicazione del presente decreto,
Così deciso in Caltagirone il 17.2.2025
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Grillo