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Sentenza 4 settembre 2024
Sentenza 4 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/09/2024, n. 2185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2185 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 5088/2021
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
SEZ. II CIVILE
Nella persona del giudice unico, Dott.ssa Caterina Panzarino
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 5088/2021
Promosso da nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Parte_1 [...]
), nata a [...] il [...], Per_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Concetta Maria Formosa, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Monza, via Cavallotti n. 13, in forza di procura in atti
- attore - contro
C.F. in Controparte_1 P.IVA_1
persona del socio accomandatario pro tempore Sig. con sede in Seregno, Controparte_1 via Carlini n. 57, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Longoni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Seregno, Corso Matteotti n. 63, in forza di procura in atti
- convenuto –
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
pagina 1 di 9 PARTE ATTRICE:
“Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, così giudicare
IN PRINCIPALITA' E NEL MERITO:
-accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto e per l'effetto CP_2
- condannarlo al pagamento in favore dell'attrice di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla minore nella misura di € 63. 677,91 o di quell'altra che sarà ritenuta di giustizia
IN VIA ISTRUTTORIA Ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze di cui in narrativa e su quelle altre che verranno articolate nei termini di rito, chiedendo sin d'ora di essere ammessi a prova contraria su tutti i capitoli di prova di controparte, ove ammessi
IN OGNI CASO, con vittoria di spese e onorari di causa”
PARTE CONVENUTA:
“Voglia il signor Giudice, contrariis rejectis, così giudicare:
NEL MERITO
- in via principale: respingere le domande proposte da parte attrice in quanto integralmente infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, accertare e dichiarare il concorso della danneggiata nella causazione dell'evento lesivo e, per l'effetto, ridurre le pretese risarcitorie avanzate da parte attrice;
- in via istruttoria: la presente difesa chiede che venga disposta prova per interrogatorio formale dell'attrice e per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che la bambina veniva affidata spesso alla famiglia - ?”; PE CP_3 CP_4
2) “Vero che la bambina veniva lasciata a giocare lungo il corsello box con la piccola PE
, figlia dei signori e ?”; Persona_2 CP_3 CP_4
3) “Vero che il giorno 20.05.2020, alle ore 12.40 circa, il signor vedeva la piccola Parte_2 Per_1
scendere dallo scivolo che porta al corsello box del condominio sito in Seregno, Via Silvio Silva n. 25,
a bordo di un monopattino giocattolo?”;
4) “Vero che nello scendere dallo scivolo condominiale la piccola perdeva il controllo del Per_1 monopattino e cadeva a terra?”;
5) “Vero che il signor fu il primo a soccorrere la piccola ”; Parte_2 Per_1
6) “Vero che al momento del fatto era presente solo il signor , che stava aprendo il cancello Parte_2 carraio che consente l'accesso allo scivolo condominiale?”;
pagina 2 di 9 7) “Vero che subito dopo intervenne la signora che al momento del fatto stava Controparte_5
gettando la spazzatura nel locale rifiuti, che si trova al termine della discesa che porta al corsello box?”;
8) “Vero che i signori e erano assenti al momento del sinistro?”; Tes_1 Controparte_6
9) “Vero che la signora chiamava immediatamente i signori e CP_7 Tes_1 CP_6
, per avvertirli di quanto accaduto alla piccola a loro affidata?”;
[...] Persona_3
10) “Vero che i signori e intervennero solo perché avvertiti dell'accaduto dalla figlia CP_3 CP_4
e dalla signora ”; Per_2 CP_7
11) “Vero che dopo il sinistro di cui è causa la piccola continuò a frequentare la PE famiglia - ?” CP_3 CP_4
***
Occorre premettere che il presente procedimento è stato assegnato a questo giudice in data 13 settembre 2023, ad istruttoria già conclusa.
FATTO E DIRITTO
Si deve, preliminarmente, osservare che le difese, eccezioni ed argomentazioni delle parti devono essere esaminate per quanto strettamente necessario per la motivazione di questa sentenza, facendo applicazione del principio “della ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11458 dell'11.5.2018); inoltre, va precisato che le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione sono esclusivamente quelle allegate entro il termine fissato dalla legge processuale per la maturazione in capo alle parti delle preclusioni assertive aventi ad oggetto i fatti costitutivi delle pretese azionate in causa (vale a dire, entro il termine previsto per il deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n.1, c.p.c.), considerando inammissibili – perché tardive – deduzioni successive al termine de quo (cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7270 del 18.3.2008); senza che neppure rilevi il fatto che le circostanze non oggetto di specifica allegazione siano, in tesi, evincibili dai documenti prodotti (quanto al rapporto tra deduzione e produzione documentale, cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7115 del 21.3.2013).
Con atto di citazione ritualmente notificato, , nella qualità di esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale sulla figlia minore conveniva in giudizio PE [...]
per accertare la responsabilità della Controparte_1
convenuta con riferimento al sinistro per cui è causa, e condannarla al risarcimento del danno subito dalla minore.
A sostegno della propria domanda, formulata ai sensi dell'art. 2051 c.c., la parte attrice esponeva che:
pagina 3 di 9 - in data 20 maggio 2020, la minore “si trovava presso la famiglia dei coniugi PE
, residenti nell'edificio condominiale sito in Seregno, via Silvio Silva n. 25 in Controparte_8 quanto compagna di scuola della loro figlia ”; Per_2
- “verso le 12:40 le due bimbe e usavano nel cortile comune di detto Condominio Per_1 Per_2
il monopattino. Si sottolinea che si tratta di un monopattino giocattolo per bambini non motorizzato”;
- “la piccola a bordo del suo monopattino si incuneava in un punto del cortile Per_1
condominiale costituente un trabocchetto, profondo circa 10 cm, ovvero nello spazio vuoto lasciato tra una grata e l'altra di scolo dell'acqua, non segnalato, come da foto che si producono. Con conseguente improvvisa ed inevitabile caduta della bimba dal monopattino”
(cfr. fotografie doc. 1 parte attrice);
- “a causa della caduta la minore riportava un trauma facciale con avulsione degli incisivi permanenti inferiori e superiori e con avulsione di altri quattro denti da latte (…)”
- la causa del sinistro era costituita dalle inadeguate condizioni strutturali della pavimentazione del cortile percorso dalla minore a bordo del monopattino, in particolare “nello spazio vuoto di circa 10 cm tra una grata e l'altra dello scolo dell'acqua”.
Si costituiva la parte convenuta e chiedeva il rigetto delle domande formulate dalla parte attrice, in subordine, dichiarare il concorso di colpa della danneggiata nella causazione del sinistro, con conseguente riduzione delle pretese risarcitorie avanzate dalla stessa.
A sostegno delle proprie domande, Controparte_1
deduceva di essere del tutto estranea ai fatti ed esente da qualsivoglia responsabilità in
[...] quanto “Nella ricostruzione del fatto esposta nell'atto di citazione e nelle missive di richiesta dei danni prodotte, parte attrice omette di precisare che la grata di scolo delle acque piovane dove il monopattino a spinta, a suo dire, si sarebbe incuneato, è posto al termine di una ripida discesa che porta ai box condominiali (doc. n. 2)”, ed ancora che “l'attrice non dà atto che, come potrà essere meglio precisato in sede testimoniale, al momento del sinistro, la piccola di soli 6 anni, con un Per_1
monopattino a spinta, stava percorrendo lo scivolo che porta ai box, necessariamente a velocità sostenuta in considerazione della pendenza della discesa, e non era sottoposta alla vigilanza di alcun adulto” ed, infine, che “lo spazio tra una grata e l'altra, in cui si sarebbe incuneato il monopattino, è di circa 3-4 cm. di larghezza, per circa 10-15 cm. di lunghezza, dunque perfettamente visibile”.
con riferimento al sinistro sosteneva, inoltre, che: Controparte_1
- “la causa della caduta rovinosa della piccola è da imputarsi esclusivamente alla Per_1
condotta della stessa, che incautamente percorreva la discesa del corsello box a bordo di un pagina 4 di 9 monopattino e, soprattutto, alla condotta di chi avrebbe dovuto vigilare sul comportamento della minore, laddove la stessa si appresti a condurre un monopattino, notoriamente instabile e pericoloso, per giunta lungo una ripida discesa”;
- “La diligenza del buon padre di famiglia che ogni adulto, al quale vengano affidati dei bambini cosi piccoli, dovrebbe tenere, avrebbe dovuto imporre all'adulto di impedire ad una bambina di
6 anni di giocare nel corsello box di un condominio, in quanto naturalmente pericoloso a causa del via vai di autoveicoli e mezzi cui è destinato e della ripidità della discesa stessa, a maggior ragione a bordo di un monopattino a spinta”;
- “in quel frangente nessun adulto ha impedito ad di affrontare la discesa dallo scivolo Per_1 condominiale sul monopattino in quanto nessuno stava vigilando sulla minore”;
- “Nel caso di specie, è evidente che il sinistro sia da ricondursi ad un'utilizzazione impropria del monopattino condotto dalla minore, in concorso con la colpevole omessa vigilanza degli adulti ai quali la minore era affidata al momento del sinistro. La totale assenza di vigilanza ha infatti consentito ad una bambina di soli 6 anni di decidere arbitrariamente di scendere dalla discesa del corsello box a bordo del proprio monopattino, utilizzando impropriamente e pericolosamente un manufatto condominiale per sua natura destinato ad un utilizzo antitetico al gioco dei bambini”;
- “(…) anche volendo aderire alla tesi attorea secondo la quale il sinistro sarebbe avvenuto a causa della griglia di scolo dell'acqua, si precisa che il sinistro è avvenuto di giorno, in piena visibilità, e lo spazio tra la griglia del canale di scolo in cui il monopattino si sarebbe incuneato era perfettamente visibile e quindi evitabile. Infatti, la distanza sussistente tra una grata e l'altra del canale di scolo incriminato, in cui, a dire dell'attrice, si sarebbe incuneato il monopattino condotto dalla piccola è di circa 3-4 cm. di larghezza, per circa 10-15 cm. Per_1
di lunghezza, come sopra già precisato, e non costituisce pertanto alcuna insidia e/o trabocchetto, come vorrebbe sostenere l'attrice”.
La domanda formulata da , nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale Parte_1
sulla figlia minore nei confronti di PE Controparte_1
ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto infondata, deve essere rigettata per
[...]
le ragioni di seguito esposte.
Occorre premettere con riferimento alla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. quanto segue.
In primo luogo, è sufficiente, che sussista un rapporto di custodia con la cosa e che sussista, inoltre, il nesso causale tra la cosa e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode al fine di determinare la sussistenza di una responsabilità ai sensi della norma poco sopra citata.
pagina 5 di 9 In particolare, la giurisprudenza di legittimità con orientamento consolidato sostiene che “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato” (cfr. tra le atre Cass. 11016/2011,
Cass. n. 20427/2008).
Quanto poi alla ripartizione dell'onere della prova, la Suprema Corte ha affermato che “…all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità. Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato”, (Cass. n. 11227/2008).
In ordine al comportamento colposo del soggetto danneggiato è stato ulteriormente specificato che “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un pagina 6 di 9 criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.(Cass. n. 9315 del 2019).
Quanto poi alla ripartizione dell'onere della prova, la Suprema Corte ha affermato che “…all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità. Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato”, (Cass. n. 11227/2008).
In conclusione, alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale – che si ritiene di condividere –
l'illecito rimane escluso nel caso in cui le conseguenze pregiudizievoli debbano riferirsi ad imprudenza, negligenza, imperizia dello stesso danneggiato ovvero al fatto di un terzo, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso. Peraltro, tale idoneità causale del fattore esterno ed estraneo dovrà essere adeguata alla natura e alla pericolosità della cosa, sicché quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno.
Con specifico riferimento alle modalità di utilizzo della cosa ed in particolare al cosiddetto utilizzo improprio, la Corte di Cassazione, con orientamento consolidato, ha avuto modo di osservare (peraltro in caso analogo ove l'area condominiale adibita a scopo di parcheggio veniva utilizzata da minori per attività ludiche) che “In tema di danno cagionato da cose in custodia è indispensabile, per l'affermazione di responsabilità del custode, che sia accertata la sussistenza di un nesso di causalità tra la cosa ed il danno patito dal terzo, dovendo, a tal fine, ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie di esso, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano causale, dalla sopravvenienza di circostanze da sole idonee a determinare l'evento. Alla stregua di tale principio generale consegue che l'obbligo del custode di segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa si arresta di fronte ad un'ipotesi di utilizzazione impropria la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile,
pagina 7 di 9 sicché l'imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a seguito di siffatto uso improprio integra il caso fortuito per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c.” (cfr. tra le altre Cass. Civ.
8.10.2008 n. 24804, Cass. Civ.
6.10.2000 n. 13337)
Tanto premesso, in applicazione dei principi poco sopra esposti alla fattispecie in esame, deve osservarsi quanto segue.
È circostanza incontestata che le minori, tra cui la danneggiata (che, peraltro neppure abitava nel condominio), stavano utilizzando, a scopo ludico, la discesa dei box condominiali, percorrendola a bordo dei propri monopattini.
La discesa dei box condominiali non è certo spazio ricreativo, ed anzi a prescindere ed oltre alla conformazione strutturale della stessa, rappresenta un luogo di per sé pericoloso, essendo deputata al passaggio degli autoveicoli per l'ingresso e l'uscita dai box.
Tanto detto, l'imprudente comportamento della minore che utilizzava la discesa ai box quale pista da percorrere in monopattino, unitamente all'assenza di vigilanza, hanno determinato l'insorgere di una situazione di pericolo, altrimenti insussistente, che è poi sfociata nel sinistro, che altrimenti non si sarebbe verificato, a causa delle grate apposte al termine della rampa, grate peraltro finalizzate a consentire lo scolo delle acque, in luogo deputato al passaggio di autoveicoli e motoveicoli e non certo deputato alle attività ludico ricreative da parte di minori.
Pertanto, la condotta delle minori ed in particolare della danneggiata, che utilizzavano la discesa ai box
(luogo di per sé stesso pericoloso in quanto deputato al transito di autoveicoli) e che non costituisce di certo un parco giochi o altra struttura analoga dotata di opportuni sistemi di sicurezza deputati al gioco di bambini, unitamente alla colpevole ed omessa vigilanza da parte di adulti, sono tali da integrare il cosiddetto fattore esterno idoneo ad interrompere la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa ed il danno, consentendo così di escludere qualunque responsabilità della parte convenuta.
Per mera completezza, occorre osservare che le stesse grate per come strutturate non potevano essere considerate di per sé stesse insidia a fronte della destinazione funzionale dell'area stessa a discesa ai box di autoveicoli e motoveicoli ed alla visibilità della grata nella sua complessiva struttura.
Con riferimento alle istanze istruttorie deve essere integralmente confermato quanto disposto con ordinanza del 9 maggio 2022.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, a fronte della particolarità della controversia e delle circostanze di fatto stesse, anche alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale n.77 del19/04/2018 n. 77che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano alte analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
pagina 8 di 9 Ugualmente le spese di CTU devono essere poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
.
PQM
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda formulata da nella qualità di esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale sulla figlia minore nei confronti di PE [...]
Controparte_1
2) compensa integralmente le spese di lite;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Monza, 3 settembre 2024
il Giudice
(dott.ssa Caterina Panzarino)
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
SEZ. II CIVILE
Nella persona del giudice unico, Dott.ssa Caterina Panzarino
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 5088/2021
Promosso da nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Parte_1 [...]
), nata a [...] il [...], Per_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Concetta Maria Formosa, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Monza, via Cavallotti n. 13, in forza di procura in atti
- attore - contro
C.F. in Controparte_1 P.IVA_1
persona del socio accomandatario pro tempore Sig. con sede in Seregno, Controparte_1 via Carlini n. 57, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Longoni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Seregno, Corso Matteotti n. 63, in forza di procura in atti
- convenuto –
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
pagina 1 di 9 PARTE ATTRICE:
“Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, così giudicare
IN PRINCIPALITA' E NEL MERITO:
-accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto e per l'effetto CP_2
- condannarlo al pagamento in favore dell'attrice di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla minore nella misura di € 63. 677,91 o di quell'altra che sarà ritenuta di giustizia
IN VIA ISTRUTTORIA Ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze di cui in narrativa e su quelle altre che verranno articolate nei termini di rito, chiedendo sin d'ora di essere ammessi a prova contraria su tutti i capitoli di prova di controparte, ove ammessi
IN OGNI CASO, con vittoria di spese e onorari di causa”
PARTE CONVENUTA:
“Voglia il signor Giudice, contrariis rejectis, così giudicare:
NEL MERITO
- in via principale: respingere le domande proposte da parte attrice in quanto integralmente infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, accertare e dichiarare il concorso della danneggiata nella causazione dell'evento lesivo e, per l'effetto, ridurre le pretese risarcitorie avanzate da parte attrice;
- in via istruttoria: la presente difesa chiede che venga disposta prova per interrogatorio formale dell'attrice e per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che la bambina veniva affidata spesso alla famiglia - ?”; PE CP_3 CP_4
2) “Vero che la bambina veniva lasciata a giocare lungo il corsello box con la piccola PE
, figlia dei signori e ?”; Persona_2 CP_3 CP_4
3) “Vero che il giorno 20.05.2020, alle ore 12.40 circa, il signor vedeva la piccola Parte_2 Per_1
scendere dallo scivolo che porta al corsello box del condominio sito in Seregno, Via Silvio Silva n. 25,
a bordo di un monopattino giocattolo?”;
4) “Vero che nello scendere dallo scivolo condominiale la piccola perdeva il controllo del Per_1 monopattino e cadeva a terra?”;
5) “Vero che il signor fu il primo a soccorrere la piccola ”; Parte_2 Per_1
6) “Vero che al momento del fatto era presente solo il signor , che stava aprendo il cancello Parte_2 carraio che consente l'accesso allo scivolo condominiale?”;
pagina 2 di 9 7) “Vero che subito dopo intervenne la signora che al momento del fatto stava Controparte_5
gettando la spazzatura nel locale rifiuti, che si trova al termine della discesa che porta al corsello box?”;
8) “Vero che i signori e erano assenti al momento del sinistro?”; Tes_1 Controparte_6
9) “Vero che la signora chiamava immediatamente i signori e CP_7 Tes_1 CP_6
, per avvertirli di quanto accaduto alla piccola a loro affidata?”;
[...] Persona_3
10) “Vero che i signori e intervennero solo perché avvertiti dell'accaduto dalla figlia CP_3 CP_4
e dalla signora ”; Per_2 CP_7
11) “Vero che dopo il sinistro di cui è causa la piccola continuò a frequentare la PE famiglia - ?” CP_3 CP_4
***
Occorre premettere che il presente procedimento è stato assegnato a questo giudice in data 13 settembre 2023, ad istruttoria già conclusa.
FATTO E DIRITTO
Si deve, preliminarmente, osservare che le difese, eccezioni ed argomentazioni delle parti devono essere esaminate per quanto strettamente necessario per la motivazione di questa sentenza, facendo applicazione del principio “della ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11458 dell'11.5.2018); inoltre, va precisato che le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione sono esclusivamente quelle allegate entro il termine fissato dalla legge processuale per la maturazione in capo alle parti delle preclusioni assertive aventi ad oggetto i fatti costitutivi delle pretese azionate in causa (vale a dire, entro il termine previsto per il deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n.1, c.p.c.), considerando inammissibili – perché tardive – deduzioni successive al termine de quo (cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7270 del 18.3.2008); senza che neppure rilevi il fatto che le circostanze non oggetto di specifica allegazione siano, in tesi, evincibili dai documenti prodotti (quanto al rapporto tra deduzione e produzione documentale, cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7115 del 21.3.2013).
Con atto di citazione ritualmente notificato, , nella qualità di esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale sulla figlia minore conveniva in giudizio PE [...]
per accertare la responsabilità della Controparte_1
convenuta con riferimento al sinistro per cui è causa, e condannarla al risarcimento del danno subito dalla minore.
A sostegno della propria domanda, formulata ai sensi dell'art. 2051 c.c., la parte attrice esponeva che:
pagina 3 di 9 - in data 20 maggio 2020, la minore “si trovava presso la famiglia dei coniugi PE
, residenti nell'edificio condominiale sito in Seregno, via Silvio Silva n. 25 in Controparte_8 quanto compagna di scuola della loro figlia ”; Per_2
- “verso le 12:40 le due bimbe e usavano nel cortile comune di detto Condominio Per_1 Per_2
il monopattino. Si sottolinea che si tratta di un monopattino giocattolo per bambini non motorizzato”;
- “la piccola a bordo del suo monopattino si incuneava in un punto del cortile Per_1
condominiale costituente un trabocchetto, profondo circa 10 cm, ovvero nello spazio vuoto lasciato tra una grata e l'altra di scolo dell'acqua, non segnalato, come da foto che si producono. Con conseguente improvvisa ed inevitabile caduta della bimba dal monopattino”
(cfr. fotografie doc. 1 parte attrice);
- “a causa della caduta la minore riportava un trauma facciale con avulsione degli incisivi permanenti inferiori e superiori e con avulsione di altri quattro denti da latte (…)”
- la causa del sinistro era costituita dalle inadeguate condizioni strutturali della pavimentazione del cortile percorso dalla minore a bordo del monopattino, in particolare “nello spazio vuoto di circa 10 cm tra una grata e l'altra dello scolo dell'acqua”.
Si costituiva la parte convenuta e chiedeva il rigetto delle domande formulate dalla parte attrice, in subordine, dichiarare il concorso di colpa della danneggiata nella causazione del sinistro, con conseguente riduzione delle pretese risarcitorie avanzate dalla stessa.
A sostegno delle proprie domande, Controparte_1
deduceva di essere del tutto estranea ai fatti ed esente da qualsivoglia responsabilità in
[...] quanto “Nella ricostruzione del fatto esposta nell'atto di citazione e nelle missive di richiesta dei danni prodotte, parte attrice omette di precisare che la grata di scolo delle acque piovane dove il monopattino a spinta, a suo dire, si sarebbe incuneato, è posto al termine di una ripida discesa che porta ai box condominiali (doc. n. 2)”, ed ancora che “l'attrice non dà atto che, come potrà essere meglio precisato in sede testimoniale, al momento del sinistro, la piccola di soli 6 anni, con un Per_1
monopattino a spinta, stava percorrendo lo scivolo che porta ai box, necessariamente a velocità sostenuta in considerazione della pendenza della discesa, e non era sottoposta alla vigilanza di alcun adulto” ed, infine, che “lo spazio tra una grata e l'altra, in cui si sarebbe incuneato il monopattino, è di circa 3-4 cm. di larghezza, per circa 10-15 cm. di lunghezza, dunque perfettamente visibile”.
con riferimento al sinistro sosteneva, inoltre, che: Controparte_1
- “la causa della caduta rovinosa della piccola è da imputarsi esclusivamente alla Per_1
condotta della stessa, che incautamente percorreva la discesa del corsello box a bordo di un pagina 4 di 9 monopattino e, soprattutto, alla condotta di chi avrebbe dovuto vigilare sul comportamento della minore, laddove la stessa si appresti a condurre un monopattino, notoriamente instabile e pericoloso, per giunta lungo una ripida discesa”;
- “La diligenza del buon padre di famiglia che ogni adulto, al quale vengano affidati dei bambini cosi piccoli, dovrebbe tenere, avrebbe dovuto imporre all'adulto di impedire ad una bambina di
6 anni di giocare nel corsello box di un condominio, in quanto naturalmente pericoloso a causa del via vai di autoveicoli e mezzi cui è destinato e della ripidità della discesa stessa, a maggior ragione a bordo di un monopattino a spinta”;
- “in quel frangente nessun adulto ha impedito ad di affrontare la discesa dallo scivolo Per_1 condominiale sul monopattino in quanto nessuno stava vigilando sulla minore”;
- “Nel caso di specie, è evidente che il sinistro sia da ricondursi ad un'utilizzazione impropria del monopattino condotto dalla minore, in concorso con la colpevole omessa vigilanza degli adulti ai quali la minore era affidata al momento del sinistro. La totale assenza di vigilanza ha infatti consentito ad una bambina di soli 6 anni di decidere arbitrariamente di scendere dalla discesa del corsello box a bordo del proprio monopattino, utilizzando impropriamente e pericolosamente un manufatto condominiale per sua natura destinato ad un utilizzo antitetico al gioco dei bambini”;
- “(…) anche volendo aderire alla tesi attorea secondo la quale il sinistro sarebbe avvenuto a causa della griglia di scolo dell'acqua, si precisa che il sinistro è avvenuto di giorno, in piena visibilità, e lo spazio tra la griglia del canale di scolo in cui il monopattino si sarebbe incuneato era perfettamente visibile e quindi evitabile. Infatti, la distanza sussistente tra una grata e l'altra del canale di scolo incriminato, in cui, a dire dell'attrice, si sarebbe incuneato il monopattino condotto dalla piccola è di circa 3-4 cm. di larghezza, per circa 10-15 cm. Per_1
di lunghezza, come sopra già precisato, e non costituisce pertanto alcuna insidia e/o trabocchetto, come vorrebbe sostenere l'attrice”.
La domanda formulata da , nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale Parte_1
sulla figlia minore nei confronti di PE Controparte_1
ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto infondata, deve essere rigettata per
[...]
le ragioni di seguito esposte.
Occorre premettere con riferimento alla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. quanto segue.
In primo luogo, è sufficiente, che sussista un rapporto di custodia con la cosa e che sussista, inoltre, il nesso causale tra la cosa e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode al fine di determinare la sussistenza di una responsabilità ai sensi della norma poco sopra citata.
pagina 5 di 9 In particolare, la giurisprudenza di legittimità con orientamento consolidato sostiene che “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato” (cfr. tra le atre Cass. 11016/2011,
Cass. n. 20427/2008).
Quanto poi alla ripartizione dell'onere della prova, la Suprema Corte ha affermato che “…all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità. Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato”, (Cass. n. 11227/2008).
In ordine al comportamento colposo del soggetto danneggiato è stato ulteriormente specificato che “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un pagina 6 di 9 criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.(Cass. n. 9315 del 2019).
Quanto poi alla ripartizione dell'onere della prova, la Suprema Corte ha affermato che “…all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità. Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato”, (Cass. n. 11227/2008).
In conclusione, alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale – che si ritiene di condividere –
l'illecito rimane escluso nel caso in cui le conseguenze pregiudizievoli debbano riferirsi ad imprudenza, negligenza, imperizia dello stesso danneggiato ovvero al fatto di un terzo, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso. Peraltro, tale idoneità causale del fattore esterno ed estraneo dovrà essere adeguata alla natura e alla pericolosità della cosa, sicché quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno.
Con specifico riferimento alle modalità di utilizzo della cosa ed in particolare al cosiddetto utilizzo improprio, la Corte di Cassazione, con orientamento consolidato, ha avuto modo di osservare (peraltro in caso analogo ove l'area condominiale adibita a scopo di parcheggio veniva utilizzata da minori per attività ludiche) che “In tema di danno cagionato da cose in custodia è indispensabile, per l'affermazione di responsabilità del custode, che sia accertata la sussistenza di un nesso di causalità tra la cosa ed il danno patito dal terzo, dovendo, a tal fine, ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie di esso, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano causale, dalla sopravvenienza di circostanze da sole idonee a determinare l'evento. Alla stregua di tale principio generale consegue che l'obbligo del custode di segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa si arresta di fronte ad un'ipotesi di utilizzazione impropria la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile,
pagina 7 di 9 sicché l'imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a seguito di siffatto uso improprio integra il caso fortuito per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c.” (cfr. tra le altre Cass. Civ.
8.10.2008 n. 24804, Cass. Civ.
6.10.2000 n. 13337)
Tanto premesso, in applicazione dei principi poco sopra esposti alla fattispecie in esame, deve osservarsi quanto segue.
È circostanza incontestata che le minori, tra cui la danneggiata (che, peraltro neppure abitava nel condominio), stavano utilizzando, a scopo ludico, la discesa dei box condominiali, percorrendola a bordo dei propri monopattini.
La discesa dei box condominiali non è certo spazio ricreativo, ed anzi a prescindere ed oltre alla conformazione strutturale della stessa, rappresenta un luogo di per sé pericoloso, essendo deputata al passaggio degli autoveicoli per l'ingresso e l'uscita dai box.
Tanto detto, l'imprudente comportamento della minore che utilizzava la discesa ai box quale pista da percorrere in monopattino, unitamente all'assenza di vigilanza, hanno determinato l'insorgere di una situazione di pericolo, altrimenti insussistente, che è poi sfociata nel sinistro, che altrimenti non si sarebbe verificato, a causa delle grate apposte al termine della rampa, grate peraltro finalizzate a consentire lo scolo delle acque, in luogo deputato al passaggio di autoveicoli e motoveicoli e non certo deputato alle attività ludico ricreative da parte di minori.
Pertanto, la condotta delle minori ed in particolare della danneggiata, che utilizzavano la discesa ai box
(luogo di per sé stesso pericoloso in quanto deputato al transito di autoveicoli) e che non costituisce di certo un parco giochi o altra struttura analoga dotata di opportuni sistemi di sicurezza deputati al gioco di bambini, unitamente alla colpevole ed omessa vigilanza da parte di adulti, sono tali da integrare il cosiddetto fattore esterno idoneo ad interrompere la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa ed il danno, consentendo così di escludere qualunque responsabilità della parte convenuta.
Per mera completezza, occorre osservare che le stesse grate per come strutturate non potevano essere considerate di per sé stesse insidia a fronte della destinazione funzionale dell'area stessa a discesa ai box di autoveicoli e motoveicoli ed alla visibilità della grata nella sua complessiva struttura.
Con riferimento alle istanze istruttorie deve essere integralmente confermato quanto disposto con ordinanza del 9 maggio 2022.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, a fronte della particolarità della controversia e delle circostanze di fatto stesse, anche alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale n.77 del19/04/2018 n. 77che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano alte analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
pagina 8 di 9 Ugualmente le spese di CTU devono essere poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
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PQM
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda formulata da nella qualità di esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale sulla figlia minore nei confronti di PE [...]
Controparte_1
2) compensa integralmente le spese di lite;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Monza, 3 settembre 2024
il Giudice
(dott.ssa Caterina Panzarino)
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