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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/11/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott.ssa Rosella Silvestri -Presidente
Dott.ssa Enrica Drago -Consigliere
Dott.ssa Francesca Traverso -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 407/2024 R.G. promossa da
Parte_1
elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA TROTTI N. 122 15121
ES rappresentata e difesa dall'Avv. GRIGNOLIO ELENA ELISABETTA appellante nei confronti di
nata in VERCELLI (VC) il 04/09/1943 - elettivamente Controparte_1
domiciliata presso il difensore in VIA ROMA 11/5 16121 GENOVA - rappresentata e difesa dagli Avv.ti EMONE DAVIDE e BOCCALATTE SILVIO;
appellata CONCLUSIONI
Per l'appellante : “Voglia l'Ecc.ma Corte Parte_1
di Appello di Genova, contrariis reiectis: ferme le difese e le eccezioni poste in primo
Grado
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 01/2024 emessa dal
Tribunale di Genova, Sezione Civile, Giudice Dott. Roberto Braccialini, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1591/2023, depositata in cancelleria in data 02.01.2024, mai notificata, dichiarare la correttezza della condotta dell , con Controparte_2
conseguente reiezione di qualsivoglia domanda azionata a carico di Parte_1
in particolare, accertare che non sussista incompetenza territoriale
[...]
dell di Genova, con conseguente legittimità del pignoramento Controparte_3
presso terzi n. 12120223220000031001 e che l'operato dell'esponente nel notificare il suddetto pignoramento in data 05.07.2022 è stato corretto. Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore dell'Avv. Elena Grignolio che se ne dichiara antistatario ” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore dell'Avv. Elena Grignolio che se ne dichiara antistatario.”
Per l'appellata : “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta e CP_1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- in via principale, respingere l'appello dell , e per Controparte_4
l'effetto confermare la sentenza di primo grado del Tribunale di Genova, sez. VII
Civile, n. 1/2024 che ha dichiarato l'illegittimità del pignoramento esattoriale opposto e l'integrale caducazione degli atti riscossivi fin qui perfezionati nei confronti dell'appellata; - in via subordinata, rigettare l'appello, per i motivi esposti nei paragrafi n. 2, 3, 4, 5, 6 della comparsa di costituzione e risposta in appello;
- condannare l alla rifusione delle spese di lite e Controparte_4
competenze professionali, oltre rimborso forfettario, di tutti i gradi di giudizio, comprensive di oneri e accessori come per legge, da liquidarsi in favore dei difensori che si dichiarano distrattari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata: «Con atto di citazione del 14.02.2023
[...]
introduceva il giudizio di Controparte_5 Parte_2
merito oppositivo, ex art. 616 c.p.c, contro la SI.ra , la quale aveva Controparte_1
precedentemente (25.7.2022) proposto ricorso in opposizione all'esecuzione (art. 615.2 c.p.c). avverso l'intimazione di pagamento del 10.6 precedente, e successivo pignoramento presso terzi, promosso nei suoi confronti dall avverso il quale Pt_1
aveva richiesto la sospensione dell'esecuzione intrapresa. …. In sede sospensiva l'opponente aveva sollevato le seguenti eccezioni inerenti la legittimità della procedura di riscossione coltivata da CP_5
- Incompetenza territoriale del concessionario locale;
- Violazione dell'art.
7.2 della L. 212/2000;
- Violazione dell'art. 72-bis del D.P.R. 602/1973 e dell'art. 543 c.p.c;
- Estinzione del debito per prescrizione;
- Illegittimità dell'applicazione di interessi di mora su interessi e sanzione.
Il G.E. adito concedeva la sospensione della procedura, con provvedimento del
23.01.23, in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale prospettata, ed assegnava termini perentori per la riassunzione del giudizio di merito, condannando al CP_5
pagamento delle spese di giudizio per euro 4.553,90.
Con l'odierna riassunzione per il merito, chiede di respingere l'opposizione CP_5
perché infondata e di dichiarare valido ed efficace il pignoramento presso terzi, ribadendo le difese già esposte nella comparsa di costituzione in sede di sospensiva» Con sentenza definitiva n. 1/2024 del 02/01/2024, il Tribunale di Genova , in composizione monocratica, così decideva: «Decidendo nella riassuzione per il merito oppositivo, ogni altra domanda, eccezione o difesa respinta, in accoglimento del primo motivo oppositivo, dichiara l'incompetenza e dunque l'illegittimità degli atti emessi da per l'esecuzione del pignoramento disposto presso terzi, con conseguente CP_5
annullamento e integrale caducazione degli atti riscossivi fin qui perfezionati nei confronti dell'opponente sig.ra . Si dispone in favore della lo svincolo CP_1 CP_1
delle somme pignorate in attuazione del pignoramento così caducato. ND
l' convenuta a rifondere alla la metà delle spese difensive, liquidate Pt_1 CP_1
per tale frazione in euro 2776 per competenze professionali, nonché spese a forfait
15%, IVA e CPA come per legge, per la fase sommario-cautelare; ed euro 8700 per competenze professionali, oltre a spese a forfait 15%, IVA e CPA come per legge, per il merito oppositivo;
con distrazione in favore dei procuratori antistatari».
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte
[...]
, con atto notificato in data 15/4/2024. Parte_1
Con comparsa si costituiva , la quale instava per il rigetto Controparte_1
dell'appello.
Con ordinanza in data 26/9/2024 il Consigliere Istruttore rinviava la causa all'udienza del 17/9/2025 per rimessione in decisione, previa concessione dei termini ex art 352
c.p.c.. All'esito di tale udienza, svoltasi con la modalità sostitutiva prevista dall'art. 127 ter c.p.c., il Consigliere Istruttore, con ordinanza in data 3.11.2025 riservava la decisione ala Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. SUI MOTIVI DI APPELLO
1.1“PRIMO MOTIVO”. L'appellante deduce (appello pagg. 8 ed s.) che: i) l'attività di esazione è unica e con valenza nazionale: contestare la competenza per territorio risulta pertanto, circostanza priva di pregio giuridico;
ii) il sistema delle concessioni è stato soppresso dall'art. 3, comma 1 del DL 203/2005, a mente del quale “1. A decorrere dal 1° ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante la società di cui al comma 2”; iii) con tale soppressione sono venute meno le concessioni e, dunque, i
“limiti” provinciali del potere esattivo concesso dalle stesse;
è invece rimasta la codifica dei predetti ambiti territoriali ai meri fini operativi organizzativi, posta l'evidente utilità di disporre della relativa informazione – si veda ad esempio l'art. 1, comma 1 lett. E) del D.M. 3-9-1999 n. 321, laddove ne è prevista la valorizzazione in seno al ruolo da parte dell'ente impositore;
iv) a far data dal 1/10/2006, le funzioni relative alla riscossione nazionale sono state attribuite all che: - Controparte_3
le ha esercitate mediante AL Spa -già SS Spa- (cfr. art. 3, comma 1 DL
203/2005) e le “società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, complessivamente denominate agenti della riscossione” (art. 3, comma 28 DL cit); - a seguito della estinzione ex lege delle predette società, a far data dal 1° luglio 2017, le esercita tramite l'ente pubblico economico “denominato Controparte_6
», ente strumentale dell sottoposto all'indirizzo e alla
[...] Controparte_3
vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. … l'ente […] assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo
II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.
(art 1 comma 3 DL 193/2016); v) grazie all'approdo – infine- ad una realtà caratterizzata da un unico Agente della riscossione, deputato a svolgere le funzioni di riscossione nazionale, di cui è titolare l , sull'intero territorio Controparte_3
nazionale (all'attualità, naturalmente comprensivo della Regione Sicilia, in virtù dell'art. 76 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla
L. 23 luglio 2021, n. 106) sono venuti meno tutti i limiti territoriali previgenti;
vi) che le poche pronunce della Corte di Cassazione che prendono in considerazione la questione dell'incompetenza territoriale del soggetto riscossore, si riferiscono viceversa a contesti ormai superati (ovverosia alla concessione / al Concessionario) e, per quanto anzidetto, ben diversi dall'attuale sistema che - lo si ribadisce – si caratterizza per l'esistenza di un solo Agente della riscossione sull'intero territorio nazionale;
vii) che con l'Ordinanza n. 19577/2017 la Suprema Corte ha disquisito della notifica della cartella eseguita nel 2006 dall'allora Controparte_7
“Esatri Spa” al di fuori del relativo perimetro di competenza territoriale;
viii) la questione decisa dalla Cassazione con la Sentenza n. 4089/2017 verteva – per quanto
è dato leggere- su di un “atto emesso dal concessionario di Avellino”; ix) che in seno all'Ordinanza n. 10701/2018, quanto alla competenza territoriale dell'allora concessionario, la Cassazione ha ribadito che “.
7.2. il concessionario è titolare di una potestà esecutiva limitata all'ambito territoriale assegnatogli con il provvedimento di concessione che coincide con la provincia;
7.3. nel caso di specie, la concessione si riferisce incontestatamente alla provincia di Milano e non alla provincia di Parma, dove, del pari pacificamente, è stato eseguito il pignoramento nella forma speciale dell'art. 72 bis del d.P.R. 602/1973.”; ix) che peraltro, all'attualità, la delega, pretesa da controparte, non avrebbe motivo di ricorrere, considerata l'unicità delle funzioni svolte dall'Agente della SS, in conflitto con la contemporanea assunzione in capo dello stesso soggetto della qualifica di delegato e di delegante.
1.2.“SECONDO MOTIVO”. L'appellante deduce (appello pagg. 11 ed s.): i) che sulla natura giuridica l'istituto della delega tra concessionari (e ancor prima tra esattori), la Suprema Corte si espresse osservando che “… l'istituto sebbene abbia fondamento esclusivo nella legge e non nella volontà degli interessati, rientra pur sempre nell'ampia figura giuridica di rappresentanza, dalla quale trae, quindi, le sue regole e i suoi limiti. Il delegato, cioè, non soltanto agisce nell'interesse dell'esattore, ma è un rappresentante di quest'ultimo. La derivazione della rappresentanza dalla legge porta unicamente all'imposizione di obblighi determinati dalla stessa legge a carico dell'esattore delegato, il quale dovrà quindi rispondere di fronte al delegante e ai terzi interessati per l'inosservanza ma non ne altera appunto la figura di rappresentante ciò di persona che dichiara la propria volontà con effetti per gli altri” (Cass. 976/1938); ii) che parte della dottrina la qualificò, invece, come mandato ex lege;
tuttavia, a prescindere dalla qualifica della natura dell'istituto (se di rappresentanza ex lege o, piuttosto, di mandato che sempre nella legge trova il suo fondamento) è palese che, per farsi luogo alla delega, occorra la presenza di due distinti soggetti di diritto, che vi partecipano uno in veste di delegato, l'altro di delegante;
iii) che in argomento, vengono in rilievo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
14985/2020 e Cass. 33287/2021) secondo la quale, in buona sostanza, la competenza si radicherebbe al momento dell'insorgenza del debito e permarrebbe per tutta la durata del rapporto tributario, sino all'esaurimento dell'obbligazione e senza che rilevi un cambiamento successivo del domicilio fiscale;
iv) che, in tal modo, si scongiurerebbe il concorso della competenza di Uffici diversi nelle ipotesi in cui il contribuente cambi domicilio fiscale, magari anche durante l'anno; v) che Controparte_6
sta procedendo per il recupero di un consistente debito tributario della
[...]
, a suo tempo accertato dagli organi tributari di Vercelli: capoluogo in cui CP_1
all'epoca la contribuente aveva il proprio domicilio fiscale, prima di trasferirsi a
Genova; vi) che, nello specifico, la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n.
14985/2020, occupandosi di debiti IVA e richiamando precedente giurisprudenza (cfr.
Cass. sez. 5, 27/06/2003, n. 10224, Rv. 564634-01), ha ribadito che la competenza territoriale, “pena l'illegittimità dell'atto adottato e di quelli conseguenziali, si radica all'atto della presentazione (o mancata presentazione) della dichiarazione d'imposta ovvero all'atto del versamento o, come nella specie, dell'omesso versamento dell'imposta, e permane sino all'esaurimento dell'obbligazione tributaria, senza che assuma rilievo, all'uopo, il domicilio fiscale del contribuente al momento dell'adozione del provvedimento impositivo”; vii) che, ferma l'infondatezza - per quanto anzidetto- della tesi avversaria, volta a sostenere la “frammentazione” su base territoriale delle competenze del concessionario, si rileva anche l'inconferenza della richiesta di declaratoria giudiziale dell'invalidità dell'atto impugnato, per pretesa incompetenza territoriale della struttura (dell'ente di riscossione) emittente;
viii) che, anche a voler ammettere, per assurdo, tale incompetenza “relativa”, l'atto così emesso non potrebbe giammai dirsi invalido, in ragione del disposto di cui all'art. 21 octies , comma 2 della legge 241/1990 (a tenore del quale: “2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.”) e avuto riguardo al fatto che, indifferentemente dalla Struttura territoriale emittente, l'atto riscossivo avrebbe sempre identici contenuto e forma, di natura vincolata per legge;
viii) che la Suprema Corte, chiamata a giudicare un caso di pretesa incompetenza dell'Ufficio Erariale per gli accertamenti IVA, abbia affermato di condividere, in ragione della succitata normativa,
“ il rilievo del giudice d'appello, che ha escluso l'invalidità dell'atto impugnato, ritenendo che il vizio derivante dall'incompetenza territoriale dell'ufficio emittente fosse di natura solo formale, senza alcun riflesso sul contenuto vincolato dell'atto”
(Cass. 33287/2021); rilievo che ben si attaglia anche alla fattispecie riscossiva che ci occupa, dal momento che lo stesso si fonda, tra l'altro, sulla valorizzazione del carattere vincolato dell'atto impugnato, che pure ricorre nel caso di specie.
I motivi, che debbono essere esaminati unitariamente stante la connessione che li unisce, sono infondati.
La Corte osserva.
A) Si legge nella sentenza impugnata (pagg. 5 e ss.): «L'ADER piemontese ha richiesto all'articolazione genovese dell la notificazione degli atti riscossivi, ma non ha Pt_1
delegato quest'ultima per la gestione dell'intera fase riscossiva a dispetto … dell'art. 46 del D.P.R. 602 del 1973. Secondo tale diposizione, “… il concessionario cui è consegnato il ruolo, se la riscossione deve essere svolta fuori dal proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa
i beni sui quali procedere, La delega può riguardare anche la notifica della cartella.
La giurisprudenza di legittimità che si è occupata dello specifico profilo inerente la competenza territoriale esattoriale non ha avuto esitazioni nel ritenere l'incompetenza dell'articolazione locale che abbia promosso in concreto la materiale riscossione del tributo dovuto, in presenza di non coincidenza tra domicilio e luogo di formazione del titolo, giustificando come segue la ritenuta illegittimità della procedura riscossiva (cfr.
Cassaz. Sez. 6T, 19.10.2022 n. 33862 e, più di recente, la stessa Sezione, nella sentenza del 13.2.2023 n. 4400): (…) Nello specifico, il problema di competenza riguardava il fermo amministrativo, ma il principio generale messo a fuoco dalla Corte in tale precedente si riferisce palesemente a tutta la procedura di riscossione esattoriale. In effetti, la Suprema Corte aveva esaminato anche la competenza per il pignoramento
SS, qui applicato, approdando al medesimo risultato. Si veda la Cassaz. Sez.
V, 4.5.2018 n. 10701, secondo cui: “Il concessionario, stante l'art. 46 del D.P.R. n. 602 del 1973, è titolare di una potestà esecutiva limitata all'ambito territoriale assegnatogli con il provvedimento di concessione che coincide con la . L'art. 72-bis del Parte_2
citato D.P.R. n. 602 non contiene deroghe all'art. 46 in relazione alla necessità della delega per l'azione esecutiva che il concessionario intenda svolgere fuori del proprio ambito di competenza”. Ne discende, in aderenza con la compiuta disamina del quadro normativo contenuta in tale decisione, che nell'odierna fattispecie va ravvisata l'incompetenza dell'Agenzia genovese - delegata solo per la notifica degli atti di impulso e non per l'integrale procedura riscossiva – a procedere a pignoramento delle spettanze della in base a titoli impositivi che sono stati formati CP_1
dall'articolazione di Vercelli di L'illegittimità discendente dalla violazione CP_5
dell'art. 46 comporta quindi la caducazione completa degli atti riscossivi fin qui portati a termine da del che va dato atto in dispositivo, con conseguente assorbimento CP_5
di tutti gli ulteriori motivi oppositivi a seguito dell'accoglimento del motivo pregiudiziale, da intendersi anche quale “ragione più liquida” e da sola sufficiente a determinare la caducazione dell'intera procedura di riscossione non legittimamente coltivata».
B) Contrariamente a ciò che sostiene l'appellante, la Giurisprudenza ha affermato: “In tema di riscossione dei tributi, è illegittimo, per carenza di competenza territoriale, il provvedimento di fermo emesso dall'ufficio provinciale del concessionario che operi in un ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente, atteso che nell'attività di riscossione, attribuita all , che la esercita tramite Controparte_3
AL s.p.a., è previsto, da un lato, che, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.P.R. n.
600 del 1973, ogni atto impositivo sia emesso dall'ufficio territorialmente competente, secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente, e, dall'altro, che, giusta l'art. 24 del d.P.R. n. 602 del 1973, “l'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce”. (Cass. Sez. 5, 29/03/2017, n. 8049, Rv. 643601 - 01).
In motivazione si legge che: “Parte ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui non si è fatta corretta applicazione delle disposizioni in materia di affidamento in concessione del servizio nazionale, che nella sostanza avrebbe abrogato la distinzione di competenza per ambiti territoriali. Il motivo non è fondato. La riscossione dei tributi è stata oggetto di riforma ad opera del d.l. n. 203 del 2005, convertito nella legge n. 248 del 2005, entrata in vigore il 3.10.2005. Prima delle modifiche apportate dal d.l. n. 203 cit., il servizio nazionale di riscossione era affidato ad un concessionario, mediante procedura ad evidenza pubblica. Successivamente, a decorrere dal 1.10.2006, \'\ l'art. 3 del d.l. n. 203 del 2005 ha disposto l'eliminazione del previgente sistema di riscossione, attribuendo l'attività di riscossione all'Agenzia delle entrate che lo esercita tramite apposite società, denominate fino al marzo 2007,
SS S.p.a. e poi AL S.p.a. . In sostanza, il d.l. 30.9.2005, n. 203, conv. in legge 2 dicembre 2005, n. 248, ridisciplinando il servizio nazionale di riscossione ha previsto una organizzazione articolata di SS S.p.A. (successivamente
AL S.p.A.), che esercita l'attività di riscossione dei tributi anche attraverso le ex società concessionarie del servizio nazionale di riscossione (denominate Agenti) delle quali abbia acquistato una quota inferiore al 51% del capitale. La riforma non ha determinato la modifica della competenza territoriale degli Uffici distrettuali. Ogni atto impositivo deve essere emesso dall'organo territorialmente competente. La competenza territoriale dell'Ufficio finanziario è individuata dall'art. 31 del d.P.R. n. 600 del 1973, con riferimento al domicilio fiscale del contribuente. La disposizione prevede che la competenza spetta all'Ufficio distrettuale nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o doveva essere presentata (v. Cass. sez. 5, n. 5358 del 2006, Cass. sez. 5, n. 11170 del 2013).
Ai sensi dell'art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973, il contribuente è tenuto a comunicare ogni variazione del domicilio fiscale, permanendo in caso contrario la competenza territoriale dell'Ufficio individuato in riferimento al precedente domicilio (Sez. 6-5- ord. n. 21290 del 2015). Ai sensi dell'art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973 (come modificato dall'art. 1 della legge n. 311/2004) l'Ufficio accertatore «forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano», così come l'art. 24
d.P.R. n. 602 del 1973 dispone che «l'Ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce». Ne consegue l'illegittimità del provvedimento di fermo emesso da soggetto carente di competenza territoriale”.
Nello stesso senso si è espressa anche la Giurisprudenza successiva: “In tema di riscossione dei tributi, è illegittimo, per carenza di competenza territoriale, il provvedimento di fermo emesso dall'ufficio provinciale del concessionario che operi in un ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente, atteso che nell'attività di riscossione, attribuita all , è previsto, da un lato, Controparte_3
che, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, ogni atto impositivo sia emesso dall'ufficio territorialmente competente, secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente, e, dall'altro, che, giusta l'art. 24 del d.P.R. n. 602 del 1973,
"l'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce". (Cass. Sez. 6, 17/11/2022, n. 33862, Rv. 666416 - 01).
C) La Giurisprudenza citata dall'appellante nel secondo motivo d'appello, non può essere applicata al caso di specie che è espressamente disciplinato da una norma tributaria specifica, vale a dire l'articolo 46 del Dpr 602/1973, il quale stabilisce che
“il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere”, dal che si desume che il concessionario è titolare di una potestà esecutiva limitata all'ambito territoriale assegnatogli con il provvedimento di concessione che coincide con la provincia.
Tanto premesso, ritenutane l'infondatezza, l'appello deve essere rigettato.
2. Sulle spese di giudizio
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico dell'appellante.
Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e precisamente: Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.843,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
e così complessivamente € 5.809,00= per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1. Rigetta l'appello proposto da , Parte_1
confermando integralmente la sentenza appellata.
2. Dichiara tenuta e condanna alla rifusione Parte_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio sostenute da parte appellata che liquida in € 5.809,00= per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
3. Si dà atto ai sensi dell'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'impugnazione è stata completamente rigettata.
Genova, 12 novembre 2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Francesca Traverso La Presidente Dott.ssa Rosella Silvestri