TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/12/2025, n. 4811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4811 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 14349/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 27.11.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14349/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a CASALUCE (CE) il 25/12/1965 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. TORNINCASA ULDERICO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, con sede in Roma, in P.le Giulio Pastore, 6, in persona del Direttore Regionale p.t. CP_1 della Campania, rappresentato e difeso dall'avv. FERRANTE MARIALUIGIA
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 18/11/2024, il ricorrente indicato in epigrafe premetteva: di esercitare attività di manovale edile per il periodo risultante dalla documentazione allegata al ricorso;
che, in conseguenza dell'attività lavorativa svolta, aveva contratto le patologie descritte in ricorso (“Segni di artrosi prevalentemnte apofisaria delle vertebre esaminate con lieve riduzione di ampiezza del canale vertebrale per ipertrofia dei massici articolari.
Presenza di ernia di Schmorl a livello limitante infewriore L3. L3-L4: Modesta protusione discale posterolaterale sinistra che impegna parzialmente il forame di coniugazione. L4-
L5: Protusione discoartrosica circumferenziale del disco intersomatico che impronta lievemente il sacco durale ed impegna parzialmente entrambi i forami di coniugazione. L5-
S1: Modesta protusione discale posterolaterale sinistra che impegna parzialemente il
1 forame di coniugazione”); che la malattia professionale era stata denunciata all' che, CP_1 però, aveva respinto l'istanza ritenendo non sussistente il nesso causale tra malattia denunciata e l'attività lavorativa svolta dall'istante. Il ricorrente, ritenendo la chiara origine professionale della malattia, chiedeva all'autorità giudiziaria il riconoscimento del diritto di un indennizzo in conto capitale, con condanna dell' al pagamento dei ratei maturati, CP_1 oltre accessori.
L' si costituiva evidenziando l'infondatezza della domanda che andava, pertanto, CP_1 respinta.
Nel corso del giudizio veniva disposta una consulenza medica.
All'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 27.11.2025, sulle note di trattazione scritta delle parti, la causa veniva decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
La domanda è fondata per i motivi di seguito riportati.
Oggetto di contestazione nel presente giudizio è la natura professionale della malattia indicata in ricorso. A tal proposito occorre premettere come la prova della “professionalità” della malattia si atteggi in maniera diversa a secondo che si verta in ipotesi di malattia tabellata o meno. La Corte Costituzionale, con sentenza 179/88 ha, difatti, introdotto il c.d. sistema misto, per cui, accanto alle malattie indicate in tabella vanno poste, come indennizzabili dall' , tutte le malattie se in quanto siano causate dal lavoro. La CP_1 tabellazione o meno, tuttavia, incide sull'onere della prova a carico del lavoratore che agisca giudizialmente. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito con sentenza 3556/94 che “In tema di assicurazione contro le malattie professionali, nella disciplina risultante a seguito della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma,
d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 1988), mentre le malattie diverse da quelle elencate nelle apposite tabelle, ovvero ricollegabili all'esercizio di lavorazioni diverse da quelle indicate nelle tabelle stesse, sono indennizzabili solo dietro prova della causa di lavoro da parte dell'interessato, per le malattie e lavorazioni, che siano entrambe tabellate, opera a favore dell'assicurato una presunzione di eziologia professional”.
Mentre nel caso di malattia e lavorazioni entrambe tabellate, dunque, opera a vantaggio del lavoratore una presunzione di eziologia professionale che può essere vinta dall' CP_1 solo con la prova rigorosissima che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto, non abbia in concreto idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità, nel caso di malattia non tabellata incomberà sul lavoratore un onere della prova ben più gravoso (“L'assicurato
2 che deduca una malattia professionale non tabellata deve provare sia l'esposizione a rischio, e quindi le mansioni svolte sia la causalità adeguata dell'agente patogeno dedotto;
peraltro, poiché la dimostrazione che l'agente patogeno indicato ha causato la malattia non tabellata, può essere raggiunta solo attraverso una valutazione tecnica, è sufficiente che il ricorrente solleciti il giudice a disporre consulenza tecnica d'ufficio”).
Ciò posto, nel caso di specie, l'attività lavorativa svolta dall'istante risulta pacifica in quanto non contestata e comunque documentalmente provata.
In relazione alla sussistenza del nesso eziologico, il C.T.U. nominato nel corso del giudizio ha ritenuto ricorrente il nesso di causalità tra il lavoro espletato e la malattia professionale denunciata dal ricorrente. Ha, precisato, in particolare il CTU: “Presa visione degli atti di causa, della documentazione sanitaria e sulla scorta delle risultanze dell'esame clinico, si può affermare che il signor è risultato affetto dalle seguenti infermità: Parte_1
“DISCOPATIE MULTIPLE DEL RACHIDE LOMBARE CON ERNIA DI SCHMORL DEL
DISCO L3 E PROTUSIONI DISCALI DEI DISCHI L3-L4, L4-L5 ED L5-S1.” Per il tipo di lavoro che il signor svolge è quella di manovale(per malattia Parte_1 professionale si intende quella patologia, contratta nell'esercizio e a causa del lavoro svolto (lavorazioni specificate nella tabella allegata D.P.R. 1124/1965) la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo durante lo svolgimento del turno lavorativo.
Tale causa deve essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l'infermità in modo esclusivo o prevalente. L'eziologia di tali infermità è compatibile con il rischio lavorativo a cui è stato quotidianamente esposto perché le vibrazioni trasmesse a tutto il corpo possono essere la genesi delle alterazioni degenerative della colonna vertebrale. Quindi, alla fine della presente valutazione medicolegale, si può riconoscere patologia di origine lavorativa di elevata probabilità (patologia: ernia discale lombare – lavorazione: movimentazione manuale di carichi eseguita con continuità durante il turno di lavoro.
Pertanto, riferendosi al sistema tabellare previsto dal Testo Unico di cui al D.P.R. 1124/65, la patologia oggetto di valutazione, stante l'anamnesi lavorativa, può essere ritenuta di origine professionale. In definitiva, le discopatie a carico del rachide lombare sofferte dal
Sig. (patologia tabellata) è conseguenza dell'esposizione al rischio lavorativo Pt_1
(lavorazione tabellata) e pertanto riconosciuta quale malattia di origine professionale. Per la valutazione dei predetti postumi ci si riporta alla tabella di cui al DM del CP_1
12/07/2000 e nello specifico alla seguente voce tabellare: - 213) Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti: fino a 12%; Prendendo in riferimento detta voce tabellare e procedendo con criterio analogico proporzionale, tenendo in
3 considerazione che trattasi di 3 protusioni discali associate ad un'ernia di Schmorl, appare giustificato giungere ad una valutazione complessiva del danno biologico nella misura del 8%. Tale beneficio puo' essere riconosciuto dalla data della domanda amministrativa,cioe' dal 01.11.2023.” (v. CTU, in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Né, d'altronde, risultano dedotte carenze o deficienze diagnostiche né risultano allegate affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass. 7341/2004).
Il ricorso deve essere perciò accolto dichiarando il diritto dell'istante ad avere un indennizzo per malattia professionale parametrata al 8 % con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, con condanna dell' alla relativa corresponsione unitamente CP_1 ad interessi legali dalla maturazione al saldo.
Le spese legali seguono la regola della soccombenza dell' e vanno liquidate come da CP_1 dispositivo.
Pone le spese di CTU a carico come da separato provvedimento. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso;
-dichiara che il ricorrente è affetto dalla malattia professionale da cui gli è derivato un danno biologico pari al 8% con decorrenza dalla domanda amministrativa, condannando l alla relativa corresponsione unitamente ad interessi legali dalla maturazione al CP_1 saldo;
- condanna a corrispondere al ricorrente le spese di lite liquidate in euro 3.000,00 CP_1 oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA E CPA, con attribuzione;
- Pone le spese di CTU a carico come da separato provvedimento. CP_1
Aversa, 28.11.2025
Il giudice
Dott.ssa Fabiana Colameo
4 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 27.11.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14349/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a CASALUCE (CE) il 25/12/1965 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. TORNINCASA ULDERICO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, con sede in Roma, in P.le Giulio Pastore, 6, in persona del Direttore Regionale p.t. CP_1 della Campania, rappresentato e difeso dall'avv. FERRANTE MARIALUIGIA
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 18/11/2024, il ricorrente indicato in epigrafe premetteva: di esercitare attività di manovale edile per il periodo risultante dalla documentazione allegata al ricorso;
che, in conseguenza dell'attività lavorativa svolta, aveva contratto le patologie descritte in ricorso (“Segni di artrosi prevalentemnte apofisaria delle vertebre esaminate con lieve riduzione di ampiezza del canale vertebrale per ipertrofia dei massici articolari.
Presenza di ernia di Schmorl a livello limitante infewriore L3. L3-L4: Modesta protusione discale posterolaterale sinistra che impegna parzialmente il forame di coniugazione. L4-
L5: Protusione discoartrosica circumferenziale del disco intersomatico che impronta lievemente il sacco durale ed impegna parzialmente entrambi i forami di coniugazione. L5-
S1: Modesta protusione discale posterolaterale sinistra che impegna parzialemente il
1 forame di coniugazione”); che la malattia professionale era stata denunciata all' che, CP_1 però, aveva respinto l'istanza ritenendo non sussistente il nesso causale tra malattia denunciata e l'attività lavorativa svolta dall'istante. Il ricorrente, ritenendo la chiara origine professionale della malattia, chiedeva all'autorità giudiziaria il riconoscimento del diritto di un indennizzo in conto capitale, con condanna dell' al pagamento dei ratei maturati, CP_1 oltre accessori.
L' si costituiva evidenziando l'infondatezza della domanda che andava, pertanto, CP_1 respinta.
Nel corso del giudizio veniva disposta una consulenza medica.
All'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 27.11.2025, sulle note di trattazione scritta delle parti, la causa veniva decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
La domanda è fondata per i motivi di seguito riportati.
Oggetto di contestazione nel presente giudizio è la natura professionale della malattia indicata in ricorso. A tal proposito occorre premettere come la prova della “professionalità” della malattia si atteggi in maniera diversa a secondo che si verta in ipotesi di malattia tabellata o meno. La Corte Costituzionale, con sentenza 179/88 ha, difatti, introdotto il c.d. sistema misto, per cui, accanto alle malattie indicate in tabella vanno poste, come indennizzabili dall' , tutte le malattie se in quanto siano causate dal lavoro. La CP_1 tabellazione o meno, tuttavia, incide sull'onere della prova a carico del lavoratore che agisca giudizialmente. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito con sentenza 3556/94 che “In tema di assicurazione contro le malattie professionali, nella disciplina risultante a seguito della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma,
d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 1988), mentre le malattie diverse da quelle elencate nelle apposite tabelle, ovvero ricollegabili all'esercizio di lavorazioni diverse da quelle indicate nelle tabelle stesse, sono indennizzabili solo dietro prova della causa di lavoro da parte dell'interessato, per le malattie e lavorazioni, che siano entrambe tabellate, opera a favore dell'assicurato una presunzione di eziologia professional”.
Mentre nel caso di malattia e lavorazioni entrambe tabellate, dunque, opera a vantaggio del lavoratore una presunzione di eziologia professionale che può essere vinta dall' CP_1 solo con la prova rigorosissima che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto, non abbia in concreto idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità, nel caso di malattia non tabellata incomberà sul lavoratore un onere della prova ben più gravoso (“L'assicurato
2 che deduca una malattia professionale non tabellata deve provare sia l'esposizione a rischio, e quindi le mansioni svolte sia la causalità adeguata dell'agente patogeno dedotto;
peraltro, poiché la dimostrazione che l'agente patogeno indicato ha causato la malattia non tabellata, può essere raggiunta solo attraverso una valutazione tecnica, è sufficiente che il ricorrente solleciti il giudice a disporre consulenza tecnica d'ufficio”).
Ciò posto, nel caso di specie, l'attività lavorativa svolta dall'istante risulta pacifica in quanto non contestata e comunque documentalmente provata.
In relazione alla sussistenza del nesso eziologico, il C.T.U. nominato nel corso del giudizio ha ritenuto ricorrente il nesso di causalità tra il lavoro espletato e la malattia professionale denunciata dal ricorrente. Ha, precisato, in particolare il CTU: “Presa visione degli atti di causa, della documentazione sanitaria e sulla scorta delle risultanze dell'esame clinico, si può affermare che il signor è risultato affetto dalle seguenti infermità: Parte_1
“DISCOPATIE MULTIPLE DEL RACHIDE LOMBARE CON ERNIA DI SCHMORL DEL
DISCO L3 E PROTUSIONI DISCALI DEI DISCHI L3-L4, L4-L5 ED L5-S1.” Per il tipo di lavoro che il signor svolge è quella di manovale(per malattia Parte_1 professionale si intende quella patologia, contratta nell'esercizio e a causa del lavoro svolto (lavorazioni specificate nella tabella allegata D.P.R. 1124/1965) la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo durante lo svolgimento del turno lavorativo.
Tale causa deve essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l'infermità in modo esclusivo o prevalente. L'eziologia di tali infermità è compatibile con il rischio lavorativo a cui è stato quotidianamente esposto perché le vibrazioni trasmesse a tutto il corpo possono essere la genesi delle alterazioni degenerative della colonna vertebrale. Quindi, alla fine della presente valutazione medicolegale, si può riconoscere patologia di origine lavorativa di elevata probabilità (patologia: ernia discale lombare – lavorazione: movimentazione manuale di carichi eseguita con continuità durante il turno di lavoro.
Pertanto, riferendosi al sistema tabellare previsto dal Testo Unico di cui al D.P.R. 1124/65, la patologia oggetto di valutazione, stante l'anamnesi lavorativa, può essere ritenuta di origine professionale. In definitiva, le discopatie a carico del rachide lombare sofferte dal
Sig. (patologia tabellata) è conseguenza dell'esposizione al rischio lavorativo Pt_1
(lavorazione tabellata) e pertanto riconosciuta quale malattia di origine professionale. Per la valutazione dei predetti postumi ci si riporta alla tabella di cui al DM del CP_1
12/07/2000 e nello specifico alla seguente voce tabellare: - 213) Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti: fino a 12%; Prendendo in riferimento detta voce tabellare e procedendo con criterio analogico proporzionale, tenendo in
3 considerazione che trattasi di 3 protusioni discali associate ad un'ernia di Schmorl, appare giustificato giungere ad una valutazione complessiva del danno biologico nella misura del 8%. Tale beneficio puo' essere riconosciuto dalla data della domanda amministrativa,cioe' dal 01.11.2023.” (v. CTU, in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Né, d'altronde, risultano dedotte carenze o deficienze diagnostiche né risultano allegate affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass. 7341/2004).
Il ricorso deve essere perciò accolto dichiarando il diritto dell'istante ad avere un indennizzo per malattia professionale parametrata al 8 % con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, con condanna dell' alla relativa corresponsione unitamente CP_1 ad interessi legali dalla maturazione al saldo.
Le spese legali seguono la regola della soccombenza dell' e vanno liquidate come da CP_1 dispositivo.
Pone le spese di CTU a carico come da separato provvedimento. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso;
-dichiara che il ricorrente è affetto dalla malattia professionale da cui gli è derivato un danno biologico pari al 8% con decorrenza dalla domanda amministrativa, condannando l alla relativa corresponsione unitamente ad interessi legali dalla maturazione al CP_1 saldo;
- condanna a corrispondere al ricorrente le spese di lite liquidate in euro 3.000,00 CP_1 oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA E CPA, con attribuzione;
- Pone le spese di CTU a carico come da separato provvedimento. CP_1
Aversa, 28.11.2025
Il giudice
Dott.ssa Fabiana Colameo
4 5