TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 04/06/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 1970/2025 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice relatore dott.ssa ND Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, nata a [...] il [...], residente in [...], cod. fisc. C.F._1
Parte ricorrente e
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Angelo Tamanini n. 7, cod. fisc. , C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Clelia Sandri (cod. fisc. ) giusta C.F._3
procura speciale alle liti allegata al ricorso, presso il cui Studio in 38122 Trento, via Mazzini n. 14 hanno eletto domicilio con l'intervento del
Pubblico Ministero CONCLUSIONI: Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate all'udienza del 21 maggio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti in epigrafe, premesso di essersi sposati, in data 22-06-1996, nel comune di GG (Ba), che, dalla loro unione, erano nati a GG (Ba), in data 11.10.2000, la figlia ND ed, in data
16.01.2003, la figlia che, con sentenza n. 637 dd. 20.07.2023, emessa nell'ambito del sub Per_1
procedimento R.G. 1838/2023, il Tribunale di Trento ha pronunciato la separazione consensuale e che la convivenza non era più ripresa, hanno adito questo tribunale con ricorso congiunto chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. assegnazione al marito della casa coniugale anche alla luce della acquisizione da parte del signor della quota di immobile di proprietà della moglie, come di seguito indicata;
la signora CP_1 ritirerà dalla casa alcuni mobili, elettrodomestici e suppellettili che si indicano sin d'ora in Pt_1
una tv, nella lava asciuga e in altri che saranno concordati tra le parti.
2. La figlia ND, maggiorenne ed autosufficiente, trasferirà la propria residenza con la madre in altro appartamento che quest'ultima sta acquistando a Mezzolombardo (Tn), mentre la figlia anch'ella maggiorenne ed autosufficiente, manterrà per ora la propria residenza presso Per_1
la casa del padre.
3. Il signor si assumerà dal giorno in cui la signora si trasferirà nell'altro CP_1 Pt_1
immobile tutte le spese condominiali sia ordinarie che straordinarie che matureranno da tale data in poi.
4. Tenuto conto della perizia di stima dell'immobile già casa coniugale (doc. n. 9) fatta all'uopo predisporre e che ha quantificato il valore dello stesso in € 170.000,00, il signor per l'acquisto CP_1 della quota della moglie verserà a quest'ultima la somma di € 85.000,00.
5. Inoltre, il signor , tenuto conto della cura alla famiglia apportata dalla moglie per tutta CP_1
la durata del matrimonio, nonché considerata la rinuncia quando le figlie erano in tenera età allo svolgimento della propria attività lavorativa rimanendo per parecchi anni fuori dal mercato del lavoro, tant'è che la signora ancora oggi ha un contratto a tempo determinato auspicando Pt_1
in un futuro prossimo di addivenire ad una stabilizzazione, riconosce a titolo di assegno divorzile una tantum alla moglie la somma di € 40.000,00, che sarà così versata: - il primo rateo di € 15.000,00 entro e non oltre il 30.04.2025 (unitamente all'importo sopra indicato per l'acquisto della quota di immobile già casa coniugale);
- il secondo rateo di € 25.000,00 al percepimento da parte dell'Inps, tramite il datore di lavoro del signor (Provincia di Trento), della richiedenda anticipazione sul Tfr e, comunque, CP_1
entro e non oltre il 30.09.2025.
6. I coniugi danno atto che nella quantificazione del valore della quota della moglie cedenda al marito della casa coniugale, nonché nella quantificazione dell'assegno divorzile una tantum, hanno definito ogni rapporto economico pregresso.
7. I compensi e le spese legali per il presente procedimento sono interamente compensati tra le parti.
8. I signori e dichiarano, sotto la propria esclusiva responsabilità, che il CP_1 Pt_1
trasferimento immobiliare previsto con il presente atto costituisce elemento connesso, funzionale, essenziale ed imprescindibile ai fini della risoluzione condivisa della crisi familiare e dei rapporti tra coniugi.
9. Ai fini del trasferimento immobiliare le parti dichiarano quanto segue:
Trasferimento ed oggetto
La signora nata a [...] il [...] (c. f. Parte_1
), cede e trasferisce al signor , nato a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
(c. f. , che accetta, la quota indivisa di ½ dell'appartamento C.F._2
contraddistinto nella p. m. 6 della p. ed. 267 in P.T. 464 II C.C. 333 San Michele così composta:
p. m. 6: a pianoterra: garage, cantina e piazzale;
a secondo piano: cucina, stanza con poggiolo, corridoio, ripostiglio, due stanze, w.c.; al sottotetto: soffitta;
censito in Catasto Fabbricati in CC
333, p. ed. 267, sub 6, foglio 2, p. m. 6, Categoria A/2, Classe 3, consistenza 5 vani, superficie 98 mq, rendita catastale euro 348,61, via Tamanini n. 7, piani T-2-3- appartamento e in CC 333, p. ed 267, sub 7, foglio 2, p. m. 6, Categoria C/6, Classe 1, consistenza 17 mq, superficie 20 mq, rendita catastale euro 34,24, via Tamanini n. 7, piano T, garage (cfr. l'estratto catastale, doc. n.
10 ).
A) Provenienza e patti speciali
La parte cedente dichiara e garantisce di avere la piena proprietà e la libera disponibilità di quanto ceduto, come pervenuto per contratto di compravendita di data 03.08.2007 (doc. n. 11) a rogito Notaio rep. 208874 racc. n. 7953, ad esso riportandosi per ogni eventuale Persona_2
ulteriore precisazione, provenienza, vincolo di destinazione, patto, convenzione, individuazione anche catastale dell'oggetto del presente atto e delle parti comuni, che la parte cessionaria dichiara di ben conoscere ed accettare.
B) Trasferimento a corpo e consistenza.
L'oggetto del presente trasferimento viene alienato a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova con ogni arredo e corredo, accessorio, accessione e pertinenza, usi, azioni, servitù o altri diritti reali attivi e passivi, nella consistenza e con i diritti reali congiunti tavolarmente iscritti (cfr. l'estratto tavolare, doc. n. 12), nonché il diritto di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato così come risultante dall'art. 1117 c.c., dal titolo di provenienza e dal regolamento condominiale che parte acquirente ben conosce.
Agli effetti di cui all'art. 63, co. 4 e 5, delle disposizioni di attuazione del codice civile, la parte venditrice dichiara di non avere pendenze verso l'amministrazione del condominio per contributi ordinari e spese straordinarie, e che non esistono liti pendenti relative a questioni condominiali;
ogni spesa condominiale straordinaria derivante da deliberazioni assunte dall'assemblea del condominio fino alla data odierna rimane a carico della parte venditrice.
C) Dichiarazioni ex art. 29, co. 1 bis, l. 27.02.1985 n. 52
Premesso che la corrispondenza tra gli intestatari catastali e tavolari è stata verificata, la parte cedente, quale intestataria catastale e rispettivamente tavolare degli immobili urbani sopra citati, dichiara:
- che l'immobile sopra citato risulta censito presso il Catasto fondiario ed urbano, con i dati già indicati;
- che lo stato di fatto degli immobili è conforme ai dati catastali sopramenzionati ed alle planimetrie catastali depositate presso il competente Ufficio Catastale sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, prot. 1956.001.2010, data di presentazione 30.12.2010, con riferimento alla p. m. 6, nonché prot. 474.001.2019, data di presentazione 04.07.2019, con riferimento alla p. m.
6 “garage”;
- che le suddette disposizioni non si applicano agli altri fabbricati in quanto trattasi di beni comuni non censibili (androni, scale, aree di passaggio, cortili, terrazzi ecc.) in quanto privi di autonoma capacità reddituale, ovvero di beni comuni a più unità immobiliari per i quali non è conseguentemente dovuta la redazione della planimetria catastale, in quanto insuscettibili di attribuzione di un'autonoma rendita catastale ai sensi della Circolare dell'Agenzia del Territorio n.
3/T dell'11.04.2006 e della Circolare Min. Fin. Nr. 2 del 20.01.1984; - che l'intestazione catastale delle unità immobiliari urbane è conforme alle risultanze dei registri immobiliari che la parte acquirente, preso atto delle dichiarazioni sopra rese dalla parte alienante, dichiara di confermare, avendo esaminato le relative planimetrie catastali che si depositato in copia non autentica (doc. n. 13);
- che le planimetrie tavolari di cui al piano di divisione materiale sub GN 448/72 non risultano allineate alle planimetrie catastali sopra citate ed indicate come corrispondenti allo stato di fatto, pertanto, con l'intavolazione della emananda sentenza recante tra le condizioni il trasferimento immobiliare in oggetto sarà depositato il nuovo piano di casa materialmente divisa come redatto da tecnico incaricato geom. e che si allega al presente atto (doc. n. 14). CP_2
D) Dichiarazioni ex art. 35, co. 22, del d. l. 04.07.2006 n. 223
Le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, co. 22, del d. l. 223/2006 ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, previamente ammonite sulla responsabilità penale cui possono andare incontro ai sensi dell'art. 76 del citato provvedimento in caso di dichiarazioni mendaci ed in ordine alla circostanza che, in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui al citato art. 35, co. 22, del d. l. 223/2006, si applica la sanzione amministrativa da €
500,00 ad € 10.000,00 e che, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assogettati a rettifica di valore ai sensi dell'art. 52, co. 1, del D.P.R. 26.04.1986 n. 131, dichiarano di non essersi avvalsi dell'opera di un mediatore immobiliare e che il trasferimento immobiliare così come il versamento dell'importo indicato al punto N) del presente ricorso intervengono quale definizione e regolamentazione dei rapporti economici e personali dati alla vita familiare nel corso del matrimonio.
E) Rinuncia all'ipoteca legale
Le parti, per quanto eventualmente necessario, rinunciano all'iscrizione di qualsiasi ipoteca legale nascente dall'emananda sentenza, con esonero per il competente conservatore da ogni responsabilità al riguardo, chiedendo entrambe le parti che l'emananda sentenza costituisca titolo per l'intavolazione degli immobili presso il competente Ufficio Tavolare a solo nome del signor
[...]
. CP_1
F) Garanzie
La parte alienante garantisce la piena ed esclusiva proprietà e disponibilità degli immobili oggetto del presente atto e la libertà degli stessi sino alla intavolazione della sentenza, da garanzie reali, da vincoli derivanti da pignoramento o sequestro, da oneri, da diritti reali o personali a terzi spettanti, da imposte o tasse arretrate e da privilegi fiscali e da ogni altro qualsiasi peso. G) Dichiarazioni in tema di sicurezza impianti
Le parti dichiarano di essere state informate sulla disciplina in materia di sicurezza degli impianti di cui al D.M. 22.01.2008 n. 37 e con riferimento agli impianti che corredano i beni oggetto del presente contratto, per quanto eventualmente necessario, la parte cedente garantisce la parte cessionaria circa la conformità di detti impianti e di quelli condominiali alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca in cui detti impianti sono stati realizzati e le parti convengono che sulla parte cedente non grava alcun obbligo di adeguamento dei predetti impianti alla normativa eventualmente sopravvenuta rispetto a quella vigente all'epoca in cui gli impianti vennero realizzati e che pertanto grava sulla parte cessionaria ogni onere e spesa occorra sostenere per adeguare gli impianti a detta eventuale sopravvenuta normativa;
le parti dichiarano altres' di essere a conoscenza dell'obbligo della parte cedente di consegnare alla parte acquirente la documentazione di cui al comma 3 dell'art. 1477 Codice Civile che prevede la consegna dal venditore all'acquirente di tutti i documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta, la quale non viene allegata al presente atto, per concorde rinuncia fattane dalle parti.
H) Dichiarazioni in tema di prestazione energetica
Le parti dichiarano di essere state informate sulla disciplina energetica degli edifici di cui alla normativa nazionale e provinciale in vigore ed all'uopo la parte cessionaria dichiara di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine all'attestato di prestazione energetica redatto dal geom. codice certificato AA00416-1881 data emissione 26.03.2025, che si allega al CP_2 presente atto affinché ne faccia parte integrante dell'emananda sentenza (doc. n. 15).
I) Dichiarazioni urbanistico-edilizie
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia urbanistica ed edilizia parte alienante, consapevole delle responsabilità penali previste dagli artt. 3 e 76 del T.U. sulla documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità, agli effetti della l. 28.02.1985 n. 47 e successive modiche ed integrazioni (D.P.R. 06.06.2001 n. 380 “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”) dichiara che:
- l'immobile (e successive modifiche) è/sono stato/e realizzato/e in forza di autorizzazioni, concessioni e titoli di cui alle pratiche elencate nel documento che si allega al presente ricorso e da ritenersi parte integrante dello stesso, e precisamente estratto dall'Archivio Informatico sulla p. ed.
267 C.C. San Michele emesso dall'Ufficio Tecnico di San Michele all'Adige in data 23.04.2025 (doc.
n. 16); - successivamente non sono state apportate a detto immobile ulteriori modifiche necessitanti di ulteriori licenze, concessioni, denunce di inizio attività, permessi di costruire o provvedimento amministrativi;
- l'immobile ceduto è agibile in forza di Certificato di abitabilità rilasciato dal Sindaco del
Comune di San Michele all'Adige in data 24.06.1971 (doc. n. 17).
Le parti dichiarano concordemente di non avere affidato al sottoscritto legale l'onere di provvedere ad accertamenti urbanistici ed edilizi, ivi inclusa la sussistenza dei requisiti di agibilità degli immobili in oggetto, né di controllare la corrispondenza con le risultanze amministrative delle dichiarazioni come sopra rese dalla parte cedente;
dichiarano di essere state informate dal sottoscritto legale sull'importanza di verificare, tramite tecnico abilitato, che gli immobili in oggetto siano conformi alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti;
peraltro, la parte cedente garantisce tale conformità.
L) Imposta sugli immobili
Le parti dichiarano di essere a conoscenza che, alla luce della variazione del patrimonio immobiliare
(variazioni di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), devono informarsi presso il
Comune competente per gli eventuali adempimenti dichiarativi ai fini delle imposte immobiliari.
M) Immissione nel possesso
L'oggetto del presente trasferimento è già nel possesso del signor che ne potrà Controparte_1
continuare a godere i frutti, sopportando i relativi pesi e oneri dal momento in cui la signora Pt_1
si trasferirà presso altro immobile.
N) Prezzo
Il signor per l'acquisto della quota della moglie riconosce l'importo di € 85.000,00 che si CP_1
impegna a versare entro e non oltre il 30.04.2025.
P) Dichiarazioni fiscali
Ai fini fiscali le parti dichiarano che, in applicazione del disposto di cui all'art. 19 della l. 06.03.1987
n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale 10.05.1999 n. 154 e dei principi di cui alle circolari dell'Agenzia delle Entrate dd. 16.03.2020 n. 49/E, dd. 21.02.2014 n. 2/E e dd. 21.06.2012 n. 27/E ogni ulteriore successivo incombente, anche relativo al passaggio immobiliare di cui sopra, sia considerato in regime di esenzione da ogni tassa ed imposta di bollo, registro, catastale, ipotecaria ecc. Con invito al competente Ufficio Anagrafico a voler effettuare le necessarie iscrizioni di legge.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Il procedimento di separazione è stato definito nel 2023 con sentenza emessa nell'ambito del procedimento per separazione consensuale nr. r.g. 1838/2023, mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato il 24-04-2025, quindi dopo l'integrale decorrenza del termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70.
È pacifico che la separazione sia durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale. Si evidenzia, inoltre, quanto al trasferimento immobiliare, che le SS.UU. della Cassazione (CASS.
21761/2021) hanno definitivamente risolto in senso positivo l'ammissibilità del negozio di trasferimento immobiliare in sede di pronuncia di separazione e divorzio;
trattasi di accordo meritevole, ex art. 1322 c.c., che si colloca nel contesto del regolamento definitivo del divorzio, rinvenendo ivi la propria causa.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato in data 24-
04-2025, così provvede
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a GG in data 22-06-1996
(matrimonio trascritto nel predetto comune al nr. 38, parte II, Serie A, dell'anno 1996), da
[...]
, nato a [...] in data [...], e nata a GG in [...] 13- CP_1 Parte_1
09-1968, alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 29 maggio 2025 Il Giudice rel. Il Presidente
Luciano Spina
Laura Di Bernardi