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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 06/10/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2356/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Cristina Cavaciocchi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2356/2025 V.G. promossa da:
(C.F.: Parte_1 C.F._1
e
(C.F.: ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso in originale, dall'Avv. Anna
Giacomini, presso il cui studio in Ascoli Piceno, Piazza Roma n. 23, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. dell'1.10.2025, per e l'Avv. Anna Giacomini ha concluso chiedendo di: Parte_1 Parte_2
“OMOLOGARE la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate, di seguito riprodotte: 2 / 5
1) Autorizzare i coniugi sigg.ri e a vivere separati, con Parte_1 Parte_2
l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Pronunciare la separazione consensuale dei predetti coniugi;
3) La minore resta affidata in via condivisa a entrambi i genitori, che Persona_1 esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale eccezione fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore che il quale la figlia di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisone. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (es. interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con il quale il figlio si ritroverà al momento del verificarsi dell'urgenza;
4) La minore resta collocata anagraficamente e in via preferenziale Persona_1 presso la madre, al momento presso l'abitazione di Siena in via Celso Cittadini nr. 5 che allo stato viene assegnata alla madre. Il Sig. Gaye si impegna a versare mensilmente il relativo canone di locazione e a provvedere a sottoscrivere nuovo contratto di locazione al termine dello stesso e comunque in ogni caso a reperire nuova locazione per la sig.ra
e la minore in caso di eventuale disdetta, risoluzione anticipata o recesso Pt_2 impegnandosi a versare il relativo canone di locazione;
5) Il sig. si impegna a trasferire la propria residenza impegnandosi altresì a Per_1 comunicare il nuovo indirizzo all'altro genitore in modo da poter ospitare la figlia nei propri turni di cura;
6) Il sig. potrà vedere la figlia e tenerla con sé, ogni qual volta lo vorrà, previo Per_1 accordo con l'altro genitore e, comunque sia almeno secondo il seguente calendario: a) periodo scolastico: 3 pomeriggi a settimana e 2 fine settimana al mese;
b) vacanze, sospensione scolastica, giorni di festività: la figlia passerà tali periodi alternativamente con l'uno o l'altro genitore o secondo una divisione paritaria dei giorni previo accordo con l'altro genitore;
7) Il sig. si impegna a contribuire al mantenimento della figlia minore Per_1 Persona_1
versando alla madre la somma di € 150,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese
[...] sino al raggiungimento dell'autonomia economica della stessa con decorrenza dal deposito del presente ricorso e con rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita;
3 / 5
8) I ricorrenti concordemente decidono che l'importo dell'assegno unico universale per la minore sia percepito integralmente dalla madre;
Persona_1
9) Per tutto quanto non indicato nel presente ricorso relativamente alla contribuzione per le spese straordinarie, i ricorrenti si riportano al Protocollo per i procedimenti di separazione, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio, annullamento e nullità del matrimonio sottoscritto dal Tribunale di Siena e l'Ordine degli Avvocati di
Siena.
Pubblico Ministero: visto in data 3.7.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30.6.2025 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena,
[...]
e , cittadina senegalese, esponevano che avevano contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in data 4.1.2024 in Siena, con atto trascritto al registro degli atti di matrimonio del
Comune di Siena, Atto n.
1 - parte 1 - anno 2024, e che dal matrimonio era nata la figlia
[...] il 26.4.2024; evidenziavano che la convivenza era divenuta intollerabile e Persona_1 concludevano chiedendo di omologare la separazione, alle condizioni concordate e riportate supra, e quindi di rimettere la causa sul ruolo ai fini del divorzio.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 01.10.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
Il procuratore delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni Per_1 Pt_2 concordate indicate supra, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., oltre che del divorzio.
Preliminarmente, trattandosi di una fattispecie con elementi di estraneità (una delle parti è di cittadinanza senegalese), occorre verificare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano
(e della competenza del tribunale adito) e la legge applicabile.
Ebbene, quanto alla giurisdizione, nella presente controversia trova applicazione l'art. 3
Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019 (c.d. Regolamento Bruxelles II- ter) il quale, secondo quanto evidenziato dalla Corte giustizia UE, sez. III, 29 novembre 2007, n.
68, seppure con riferimento al previgente Regolamento (CE) del 27 novembre 2003 n. 2201 ma 4 / 5
con principio estensibile anche al presente, si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri. In questo senso, deve essere affermata la giurisdizione del Giudice italiano, in quanto Giudice nel cui territorio si trova
“la residenza abituale dei coniugi”, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) Reg. CE 2019/1111 citato, posto che entrambe le parti risultano residenti in Italia, a Siena (docc. 4, 5, 6 e 7 fasc.ric.).
Quanto poi alla legge applicabile, trova applicazione l'art. 8 lett. a) Regolamento CE 20 dicembre
2010 n. 1259 (cd. regolamento Roma III); tale norma prevede che “in mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello
Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale…”. In questo senso, per le stesse ragioni indicate supra, risulta applicabile la legge italiana.
Sussiste inoltre la competenza territoriale del Tribunale di Siena, in quanto l'art. 473-bis.47
c.p.c., per il caso di separazione con presenza di figli minori, rinvia all'art. 473-bis.11 c.p.c., il quale, a sua volta, prevede che “per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale” e, nel caso di specie, la figlia delle parti risulta tuttora residente in [...].
Ciò detto e passando al merito della causa, le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione di fatto già in corso comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto risultano confacenti all'interesse della figlia minorenne e non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
Con separata ordinanza, si provvederà a rimettere la causa sul ruolo ai fini della pronuncia del divorzio, all'esito del decorso del termine previsto dalla legge. 5 / 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione consensuale tra (C.F.: Parte_1
e (C.F.: ), alle condizioni C.F._1 Parte_2 C.F._2 concordate indicate supra; spese compensate;
provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo per la decisione sulla domanda di divorzio congiunto.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Siena di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 2 ottobre 2025
Il Giudice Relatore Dott. Michele Moggi
Il Presidente Dott.ssa Marianna Serrao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Cristina Cavaciocchi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2356/2025 V.G. promossa da:
(C.F.: Parte_1 C.F._1
e
(C.F.: ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso in originale, dall'Avv. Anna
Giacomini, presso il cui studio in Ascoli Piceno, Piazza Roma n. 23, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. dell'1.10.2025, per e l'Avv. Anna Giacomini ha concluso chiedendo di: Parte_1 Parte_2
“OMOLOGARE la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate, di seguito riprodotte: 2 / 5
1) Autorizzare i coniugi sigg.ri e a vivere separati, con Parte_1 Parte_2
l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Pronunciare la separazione consensuale dei predetti coniugi;
3) La minore resta affidata in via condivisa a entrambi i genitori, che Persona_1 esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale eccezione fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore che il quale la figlia di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisone. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (es. interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con il quale il figlio si ritroverà al momento del verificarsi dell'urgenza;
4) La minore resta collocata anagraficamente e in via preferenziale Persona_1 presso la madre, al momento presso l'abitazione di Siena in via Celso Cittadini nr. 5 che allo stato viene assegnata alla madre. Il Sig. Gaye si impegna a versare mensilmente il relativo canone di locazione e a provvedere a sottoscrivere nuovo contratto di locazione al termine dello stesso e comunque in ogni caso a reperire nuova locazione per la sig.ra
e la minore in caso di eventuale disdetta, risoluzione anticipata o recesso Pt_2 impegnandosi a versare il relativo canone di locazione;
5) Il sig. si impegna a trasferire la propria residenza impegnandosi altresì a Per_1 comunicare il nuovo indirizzo all'altro genitore in modo da poter ospitare la figlia nei propri turni di cura;
6) Il sig. potrà vedere la figlia e tenerla con sé, ogni qual volta lo vorrà, previo Per_1 accordo con l'altro genitore e, comunque sia almeno secondo il seguente calendario: a) periodo scolastico: 3 pomeriggi a settimana e 2 fine settimana al mese;
b) vacanze, sospensione scolastica, giorni di festività: la figlia passerà tali periodi alternativamente con l'uno o l'altro genitore o secondo una divisione paritaria dei giorni previo accordo con l'altro genitore;
7) Il sig. si impegna a contribuire al mantenimento della figlia minore Per_1 Persona_1
versando alla madre la somma di € 150,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese
[...] sino al raggiungimento dell'autonomia economica della stessa con decorrenza dal deposito del presente ricorso e con rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita;
3 / 5
8) I ricorrenti concordemente decidono che l'importo dell'assegno unico universale per la minore sia percepito integralmente dalla madre;
Persona_1
9) Per tutto quanto non indicato nel presente ricorso relativamente alla contribuzione per le spese straordinarie, i ricorrenti si riportano al Protocollo per i procedimenti di separazione, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio, annullamento e nullità del matrimonio sottoscritto dal Tribunale di Siena e l'Ordine degli Avvocati di
Siena.
Pubblico Ministero: visto in data 3.7.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30.6.2025 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena,
[...]
e , cittadina senegalese, esponevano che avevano contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in data 4.1.2024 in Siena, con atto trascritto al registro degli atti di matrimonio del
Comune di Siena, Atto n.
1 - parte 1 - anno 2024, e che dal matrimonio era nata la figlia
[...] il 26.4.2024; evidenziavano che la convivenza era divenuta intollerabile e Persona_1 concludevano chiedendo di omologare la separazione, alle condizioni concordate e riportate supra, e quindi di rimettere la causa sul ruolo ai fini del divorzio.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 01.10.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
Il procuratore delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni Per_1 Pt_2 concordate indicate supra, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., oltre che del divorzio.
Preliminarmente, trattandosi di una fattispecie con elementi di estraneità (una delle parti è di cittadinanza senegalese), occorre verificare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano
(e della competenza del tribunale adito) e la legge applicabile.
Ebbene, quanto alla giurisdizione, nella presente controversia trova applicazione l'art. 3
Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019 (c.d. Regolamento Bruxelles II- ter) il quale, secondo quanto evidenziato dalla Corte giustizia UE, sez. III, 29 novembre 2007, n.
68, seppure con riferimento al previgente Regolamento (CE) del 27 novembre 2003 n. 2201 ma 4 / 5
con principio estensibile anche al presente, si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri. In questo senso, deve essere affermata la giurisdizione del Giudice italiano, in quanto Giudice nel cui territorio si trova
“la residenza abituale dei coniugi”, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) Reg. CE 2019/1111 citato, posto che entrambe le parti risultano residenti in Italia, a Siena (docc. 4, 5, 6 e 7 fasc.ric.).
Quanto poi alla legge applicabile, trova applicazione l'art. 8 lett. a) Regolamento CE 20 dicembre
2010 n. 1259 (cd. regolamento Roma III); tale norma prevede che “in mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello
Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale…”. In questo senso, per le stesse ragioni indicate supra, risulta applicabile la legge italiana.
Sussiste inoltre la competenza territoriale del Tribunale di Siena, in quanto l'art. 473-bis.47
c.p.c., per il caso di separazione con presenza di figli minori, rinvia all'art. 473-bis.11 c.p.c., il quale, a sua volta, prevede che “per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale” e, nel caso di specie, la figlia delle parti risulta tuttora residente in [...].
Ciò detto e passando al merito della causa, le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione di fatto già in corso comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto risultano confacenti all'interesse della figlia minorenne e non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
Con separata ordinanza, si provvederà a rimettere la causa sul ruolo ai fini della pronuncia del divorzio, all'esito del decorso del termine previsto dalla legge. 5 / 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione consensuale tra (C.F.: Parte_1
e (C.F.: ), alle condizioni C.F._1 Parte_2 C.F._2 concordate indicate supra; spese compensate;
provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo per la decisione sulla domanda di divorzio congiunto.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Siena di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 2 ottobre 2025
Il Giudice Relatore Dott. Michele Moggi
Il Presidente Dott.ssa Marianna Serrao