Ordinanza collegiale 17 gennaio 2022
Ordinanza collegiale 22 luglio 2022
Sentenza 28 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza collegiale 22/07/2022, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/07/2022
N. 00376/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso r.g. n. 376 del 2021, proposto da:
- ON EG e CL EG, rappresentate e difese dall’Avv. Antonio P. Nichil, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Presicce - UA, non costituito in giudizio;
nei confronti
- del sig. OC GL, non costituito in giudizio;
per l’accertamento e la declaratoria
- del silenzio inadempimento formatosi sull’atto di diffida inoltrato via pec al Comune di Presicce - UA in data 29 luglio 2020 e diretto a ottenere la rimozione e/o la sanzione degli abusi edilizi relativi al permesso a costruire n. 11/2018, rilasciato sull’area di proprietà dei sig.ri OC e IC GL, sita nel Comune predetto;
e per la condanna
- del Comune intimato a provvedere sulla diffida in parola e, quindi a provvedere alla rimozione o alla sanzione degli abusi edilizi denunziati, anche con la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante silenzio.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti della causa.
Visti gli artt. 65 ss. c.p.a.
Relatore alla camera di consiglio del 6 luglio 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
1.- Considerato che le sig.re EG, proprietarie di un appezzamento di terreno sito nel Comune di Presicce - UA, agiscono per l’accertamento dell’illegittimo silenzio tenuto dall’A.c. rispetto alla diffida con cui, in data 29 luglio 2020, esse segnalavano alcuni abusi edilizi riferibili al permesso di costruire n. 11 del 2018 - rilasciato, relativamente a un’area adiacente alla propria, ai signori OC e IC GL .
2.- Osservato che:
- in assenza di ogni documentazione in atti sulle vicende della causa, il Tribunale reputava necessario « richiedere all’A.c. di Presicce - UA, nella persona del Responsabile del Settore Edilizia e Urbanistica, di produrre sul punto una relazione di chiarimenti » (v. ord. n. 48 del 17 gennaio 2022).
- nella relazione in data 25 marzo 2022 il Responsabile SUE riferiva che: « con nota prot. 333 del 07/01/2021, questo Ufficio ha provveduto ad inoltrare, ai sig.ri OC GL e IC GL, comunicazione di avvio del procedimento per emissione ordinanza di demolizione delle opere non conformi ai sensi dell’art. 34, DPR n. 380/2001. Successivamente a tale comunicazione, in data 04/03/2021, ns. prot. n. 3829, i sig.ri sopra generalizzati hanno inoltrato la pratica edilizia di SCIA in sanatoria ad oggetto ‘Istanza in sanatoria per il ripristino del muro di recinzione dell’area di proprietà’, con la quale sono stati previsti i lavori di ripristino dello stato dei luoghi come disposto dalla citata nota di avvio del procedimento di emissione dell’Ordinanza, con inizio dei lavori in data 08/03/2021. Con nota prot. 4310 del 13/03/2021, i sig.ri OC GL e IC GL, hanno comunicato che detti lavori sono stati ultimati in data 11/03/2021, giusta comunicazione di fine lavori, allegando dichiarazione attestante la demolizione delle opere non conformi al PdC rilasciato, che si trasmette in allegato. Con nota prot. 4665 del 19/03/2021 questo ufficio ha provveduto ad inoltrare una nota al legale delle ricorrenti, sig.re EG ON e EG CL, con la quale ha comunicato l’avvenuta cessazione della materia del contendere relativamente alla controversia de quo e ha richiesto di rinunciare al giudizio … ».
- con relazione del proprio tecnico di fiducia le ricorrenti, a loro volta, contestavano la regolarità delle opere in essere, anche dopo i lavori svolti dai sig.ri GL nel mese di marzo 2021.
3.- Ritenuto:
- che allo stato non risulta se, ed eventualmente mediante quali atti, l’A.c. si sia determinata sulla diffida del 29 luglio 2020, poiché pure la nota prot. 4665 del 19 marzo 2021, inviata al legale delle sig.re EG, non sembrerebbe avere, per quanto riferito dal Responsabile SUE nella propria relazione, contenuto e carattere provvedimentali.
- necessario richiedere all’A.c. di Presicce - UA, nella persona del Responsabile del Settore Edilizia e Urbanistica, di:
a) produrre la nota prot. 4665 del 19 marzo 2021;
b) chiarire se, ed eventualmente mediante quali atti, abbia provveduto, così esprimendo formalmente la ‘posizione’ dell’A.c. in ordine ai fatti in argomento, sulla diffida delle sig.re EG in data 29 luglio 2020 e, ove non l’abbia fatto, di specificare le ragioni dell’inerzia.
3.1 Ritenuto che:
- per l’adempimento istruttorio e il deposito presso la Segreteria di questo Tribunale della relazione e dei documenti si indica il termine di 90 giorni dalla comunicazione/notificazione di quest’ordinanza.
- la causa va rinviata, per il prosieguo, alla camera di consiglio del 23 novembre 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, dispone l’adempimento istruttorio indicato in motivazione, con il termine ivi fissato.
Rinvia, per il prosieguo, alla camera di consiglio del 23 novembre 2022.
Ordina alla Segreteria di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza - tra cui, specificamente, al Responsabile del Settore Edilizia e Urbanistica del Comune di Presicce - UA .
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 6 luglio 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO