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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/10/2025, n. 3955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3955 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4906 /2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa IA LA,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4906/2025 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. TEDESCHI FRANCESCO Parte_1 Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. DAPRILE BARBARA CP_1 Resistente
Oggetto: Maggiorazione sociale;
*** MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 03.04.2025, l'istante in epigrafe indicato, titolare pensione di inabilità ai sensi della l. 118/71, n. 044-090007284547 Cat. INVCIV, con decorrenza dal 17.02.2021, affetto dalle patologie indicate in ricorso, ha esposto che con comunicazione del 31.10.2024 l' aveva respinto la CP_1 domanda presentata in data 27.09.2024 volta al “ricalcolo degli ANF per richiedente invalido civile 100%” per la presenza di inabile, per asserita insussistenza del prescritto requisito sanitario.
1 L'istante, in questa sede, ritenendosi in possesso dei requisiti previsti dalla legge, ha lamentato il negato riconoscimento della fruizione di quote di maggiorazione sociale sulla pensione di inabilità in godimento.
Pertanto, ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto “a godere della maggiorazione sociale sulla propria prestazione pensionistica” in relazione alla domanda amministrativa del 27.09.2024, con conseguente condanna dell' “all'adeguamento, per i titoli specificati in narrativa, del CP_2 corretto importo di pensione n. 10121489 a far data dalla presentazione della domanda amministrativa del 27.09.2024”, con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
Costituendosi, l' ha pregiudizialmente eccepito l'improponibilità dell'azione giudiziale per CP_1 mancata presentazione della domanda amministrativa di ricostituzione della pensione di invalidità civile per maggiorazione sociale;
altresì, ha eccepito l'improcedibilità della domanda giudiziaria per mancata presentazione del ricorso amministrativo ex art.443 c.p.c. In ogni caso, l'ente previdenziale ha contestato la sussistenza tanto del requisito sanitario dell'inabilità assoluta allo svolgimento di un proficuo lavoro, quanto del requisito reddituale, chiedendo il rigetto del ricorso.
*
Il ricorso non merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Va premesso - secondo l'ordine logico di trattazione delle questioni poste dalle parti - che la controversia può essere decisa facendo applicazione del principio processuale della ragione più liquida, in base al quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Tribunale Roma sez. VI 28 giugno 2017 n. 13588; Tribunale Roma sez. VIII 03 giugno 2017 n. 11238), cioè, in particolare, “senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.” (Tribunale Reggio Emilia 29 novembre 2012 n. 2039). La giurisprudenza ha difatti chiarito che “secondo il principio della c.d. "ragione più liquida", il giudice, in sede decisoria, non è tenuto a rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare, ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che, pur se logicamente subordinata ad altre, sia più evidente e quindi più rapidamente risolvibile;
tale principio risponde pienamente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate attraverso l'art 111 Cost., e persegue un modello di attività giurisdizionale intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli” (Tribunale Milano sez. V 03 dicembre 2014 n. 14383; Tribunale Piacenza 19 febbraio 2011 n. 154) e che “il giudice, in ossequio al superiore principio di economia dei mezzi processuali in connessione con quello del rispetto della scarsità della risorsa giustizia, derogando alla naturale rigidità dell'ordine di esame, può ritenere preferibile risolvere la lite, rigettando il ricorso nel merito o nel rito in base ad una ben individuata ragione più liquida […] ovvero modificando il detto ordine di esame, sempre che il suo esercizio non incida sul diritto di difesa delle parti in giudizio” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II 07 marzo 2017 n. 3204). Tale regola generale è pacifica anche nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se
2 logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002; Cassazione civile SS.UU. 8 maggio 2014 n. 9936).
Tanto premesso, l'eccezione di improponibilità dell'azione, sollevata dalla parte convenuta, appare fondata.
Dalla documentazione acquisita in atti risulta che il ricorrente ha presentato in data 27.09.2024 domanda relativa a trattamento di famiglia, Gestione Lavoratori dipendenti, Fondo: 001 - FPLD, cat. VO, protocollata in data 28.09.2024, recante la seguente annotazione “Ricalcolo ANF per richiedente invalido civile al 100%”.
Non risulta, invece, che la parte ricorrente abbia mai presentato una ulteriore domanda amministrativa di ricostituzione della pensione di inabilità (civile) per maggiorazione sociale.
La giurisprudenza ha chiarito, a tal proposito, che “La mancata presentazione all'istituto previdenziale della domanda amministrativa di prestazione determina non già la mera improcedibilità, ex art. 443 c.p.c., ma la radicale improponibilità della domanda giudiziale, atteso che, da un lato, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione volta a conseguire la concessione, in sede giudiziale, della prestazione previdenziale, e, dall'altro, che non possono trarsi argomenti in contrario né dall'art. 8 l. 11 agosto 1973 n. 533, che si limita a negare rilevanza ai vizi, alle preclusioni ed alle decadenze verificatesi nel corso della procedura amministrativa, né all'art. 443 c.p.c. che, con disposizione non suscettibile di interpretazione estensiva, prevede la mera improcedibilità, anziché l'improponibilità, della domanda solo per il caso del mancato esaurimento del procedimento amministrativo, che sia stato però iniziato;
l'improponibilità, che rende nulli tutti gli atti del processo, in quanto presuppone una temporanea carenza di giurisdizione, è rilevabile anche dopo la prima udienza di discussione ed in qualsiasi stato e grado del giudizio” (Cassazione civile sez. lav. 28 novembre 2003 n. 18265) e che
“In tema di controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria, la domanda amministrativa, relativa a procedimenti prescritti da leggi speciali per la composizione della controversia medesima in sede amministrativa, costituisce un presupposto della domanda giudiziale. Pertanto, nel caso in cui detti procedimenti non siano esauriti o non siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o non siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo, la domanda giudiziale ordinaria è improcedibile e, se rilevata dal giudice nella prima udienza di discussione, comporta la sospensione del giudizio e la fissazione all'attore di un termine per la presentazione del ricorso in via amministrativa. L'improcedibilità va tenuta distinta dalla improponibilità della domanda, che consegue alla mancata presentazione, all'istituto previdenziale, della domanda amministrativa, che costituisce un presupposto della domanda giudiziale. L'improponibilità della domanda rende nulli gli atti del processo ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio” (ex multis Tribunale Milano sez. lav. 04 giugno 2016 n. 1157; Tribunale Bologna sez. lav. 30 novembre 2010 n. 672; Tribunale Ivrea 08 maggio 2006). La giurisprudenza ha altresì precisato che “In tema di assistenza e previdenza, ai fini della proponibilità della domanda giudiziaria non è sufficiente la previa presentazione di qualsivoglia domanda amministrativa, ma è necessario che la stessa sia "tipica", ossia provvista di tutti i requisiti all'uopo previsti dalla legge, ivi compreso quello della tempestività; ne consegue che, qualora si intenda provare indirettamente, attraverso la produzione di altra documentazione, la preventiva presentazione di domanda amministrativa, è necessario che dalla documentazione prodotta emerga non solo la presentazione della suddetta domanda, ma altresì la sua tempestività” (Cassazione civile sez. lav. 24 giugno 2004 n. 11756) e che “In tema di prestazioni previdenziali l'azione giudiziaria deve essere preceduta dalla domanda amministrativa - a pena di improponibilità - solo ove la stessa sia espressamente prevista dalla legge” (Cassazione civile sez. lav. 14 aprile 2005 n. 7710).
3
Ne discende l'improponibilità della domanda.
Sul punto, non può accedersi alla tesi difensiva della parte ricorrente, secondo cui “Ad ulteriore fondatezza della corretta presentazione della domanda amministrativa vi è la comunicazione di reiezione dell' che basa il proprio diniego esclusivamente sul mancato requisito sanitario in CP_2 capo al sig. , dimostrando implicitamente la validità stessa della richiesta.” (cfr. pag. 3 delle Pt_1 note difensive del 13.10.2025).
Invero, nel provvedimento recante in oggetto “Reiezione domanda di Trattamento di famiglia” dell' del 31.10.2024 è dato leggersi che “Il familiare maggiorenne , titolare CP_1 Parte_1 della pensione, per il quale sono state richieste le quote di maggiorazione, non è stato riconosciuto inabile” (cfr. all. 5 del fascicolo di parte ricorrente).
In proposito, mette conto evidenziare che il riferimento alle “quote di maggiorazione” si appalesa aspecifico, non recando alcun riferimento alle quote di maggiorazione “sociale”.
Si osserva che l'art. 2 L. n. 153 del 1988 prevede l'assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti ed i titolari di prestazioni previdenziali / assistenziali;
qualora nel nucleo familiare vi siano componenti inabili spetta la maggiorazione. Il comma 6 dell'art. 2 della citata legge stabilisce infatti;
“Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti, ovvero, senza limite di età, qualora si trovino a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”. Per l'erogazione dell'assegno si deve tenere conto del numero dei componenti e del reddito complessivo conseguito dai componenti il nucleo familiare;
il comma 10 dell'articolo stabilisce che
“l'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70 per certo del reddito complessivo del nucleo familiare”. L'art. 2 del D.Lgs n. 69/1988 coordinato con la legge di conversione 13 maggio 1988 n. 153 così stabilisce: “Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente … a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'art. 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazione, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno CP_ per il nucleo familiare”. La circolare n. 109/2015 ha previsto l'erogazione dell'assegno anche nelle ipotesi in cui il nucleo sia composto da una sola persona in stato di inabilità.
Inoltre, ferme le assorbenti considerazioni sopra svolte, va opportunamente evidenziato che - come, peraltro, pure specificamente eccepito dall' -, nel caso in disamina il ricorrente, che ne era CP_1 onerato ai sensi dell'art. 2697 c.c., non ha comprovato la situazione reddituale del nucleo familiare, non avendo prodotto idonea certificazione reddituale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate del reddito imponibile ai fini IRPEF prodotto dal nucleo familiare. A tanto si aggiunga che la parte ricorrente non ha nemmeno idoneamente dimostrato la stessa composizione del proprio nucleo familiare.
Da tutto quanto sopra deriva l'infondatezza del ricorso. Tuttavia, essendo in atti idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 152 disp. att c.p.c., parte ricorrente va esente dal pagamento delle spese processuali.
4
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , in persona del Presidente pro tempore, con atto depositato il 03.04.2025, così provvede: CP_1
- dichiara l'improponibilità della domanda;
- spese irripetibili. Bari, lì 23/10/2025
Il Giudice
IA LA
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa IA LA,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4906/2025 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. TEDESCHI FRANCESCO Parte_1 Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. DAPRILE BARBARA CP_1 Resistente
Oggetto: Maggiorazione sociale;
*** MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 03.04.2025, l'istante in epigrafe indicato, titolare pensione di inabilità ai sensi della l. 118/71, n. 044-090007284547 Cat. INVCIV, con decorrenza dal 17.02.2021, affetto dalle patologie indicate in ricorso, ha esposto che con comunicazione del 31.10.2024 l' aveva respinto la CP_1 domanda presentata in data 27.09.2024 volta al “ricalcolo degli ANF per richiedente invalido civile 100%” per la presenza di inabile, per asserita insussistenza del prescritto requisito sanitario.
1 L'istante, in questa sede, ritenendosi in possesso dei requisiti previsti dalla legge, ha lamentato il negato riconoscimento della fruizione di quote di maggiorazione sociale sulla pensione di inabilità in godimento.
Pertanto, ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto “a godere della maggiorazione sociale sulla propria prestazione pensionistica” in relazione alla domanda amministrativa del 27.09.2024, con conseguente condanna dell' “all'adeguamento, per i titoli specificati in narrativa, del CP_2 corretto importo di pensione n. 10121489 a far data dalla presentazione della domanda amministrativa del 27.09.2024”, con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
Costituendosi, l' ha pregiudizialmente eccepito l'improponibilità dell'azione giudiziale per CP_1 mancata presentazione della domanda amministrativa di ricostituzione della pensione di invalidità civile per maggiorazione sociale;
altresì, ha eccepito l'improcedibilità della domanda giudiziaria per mancata presentazione del ricorso amministrativo ex art.443 c.p.c. In ogni caso, l'ente previdenziale ha contestato la sussistenza tanto del requisito sanitario dell'inabilità assoluta allo svolgimento di un proficuo lavoro, quanto del requisito reddituale, chiedendo il rigetto del ricorso.
*
Il ricorso non merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Va premesso - secondo l'ordine logico di trattazione delle questioni poste dalle parti - che la controversia può essere decisa facendo applicazione del principio processuale della ragione più liquida, in base al quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Tribunale Roma sez. VI 28 giugno 2017 n. 13588; Tribunale Roma sez. VIII 03 giugno 2017 n. 11238), cioè, in particolare, “senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.” (Tribunale Reggio Emilia 29 novembre 2012 n. 2039). La giurisprudenza ha difatti chiarito che “secondo il principio della c.d. "ragione più liquida", il giudice, in sede decisoria, non è tenuto a rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare, ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che, pur se logicamente subordinata ad altre, sia più evidente e quindi più rapidamente risolvibile;
tale principio risponde pienamente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate attraverso l'art 111 Cost., e persegue un modello di attività giurisdizionale intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli” (Tribunale Milano sez. V 03 dicembre 2014 n. 14383; Tribunale Piacenza 19 febbraio 2011 n. 154) e che “il giudice, in ossequio al superiore principio di economia dei mezzi processuali in connessione con quello del rispetto della scarsità della risorsa giustizia, derogando alla naturale rigidità dell'ordine di esame, può ritenere preferibile risolvere la lite, rigettando il ricorso nel merito o nel rito in base ad una ben individuata ragione più liquida […] ovvero modificando il detto ordine di esame, sempre che il suo esercizio non incida sul diritto di difesa delle parti in giudizio” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II 07 marzo 2017 n. 3204). Tale regola generale è pacifica anche nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se
2 logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002; Cassazione civile SS.UU. 8 maggio 2014 n. 9936).
Tanto premesso, l'eccezione di improponibilità dell'azione, sollevata dalla parte convenuta, appare fondata.
Dalla documentazione acquisita in atti risulta che il ricorrente ha presentato in data 27.09.2024 domanda relativa a trattamento di famiglia, Gestione Lavoratori dipendenti, Fondo: 001 - FPLD, cat. VO, protocollata in data 28.09.2024, recante la seguente annotazione “Ricalcolo ANF per richiedente invalido civile al 100%”.
Non risulta, invece, che la parte ricorrente abbia mai presentato una ulteriore domanda amministrativa di ricostituzione della pensione di inabilità (civile) per maggiorazione sociale.
La giurisprudenza ha chiarito, a tal proposito, che “La mancata presentazione all'istituto previdenziale della domanda amministrativa di prestazione determina non già la mera improcedibilità, ex art. 443 c.p.c., ma la radicale improponibilità della domanda giudiziale, atteso che, da un lato, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione volta a conseguire la concessione, in sede giudiziale, della prestazione previdenziale, e, dall'altro, che non possono trarsi argomenti in contrario né dall'art. 8 l. 11 agosto 1973 n. 533, che si limita a negare rilevanza ai vizi, alle preclusioni ed alle decadenze verificatesi nel corso della procedura amministrativa, né all'art. 443 c.p.c. che, con disposizione non suscettibile di interpretazione estensiva, prevede la mera improcedibilità, anziché l'improponibilità, della domanda solo per il caso del mancato esaurimento del procedimento amministrativo, che sia stato però iniziato;
l'improponibilità, che rende nulli tutti gli atti del processo, in quanto presuppone una temporanea carenza di giurisdizione, è rilevabile anche dopo la prima udienza di discussione ed in qualsiasi stato e grado del giudizio” (Cassazione civile sez. lav. 28 novembre 2003 n. 18265) e che
“In tema di controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria, la domanda amministrativa, relativa a procedimenti prescritti da leggi speciali per la composizione della controversia medesima in sede amministrativa, costituisce un presupposto della domanda giudiziale. Pertanto, nel caso in cui detti procedimenti non siano esauriti o non siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o non siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo, la domanda giudiziale ordinaria è improcedibile e, se rilevata dal giudice nella prima udienza di discussione, comporta la sospensione del giudizio e la fissazione all'attore di un termine per la presentazione del ricorso in via amministrativa. L'improcedibilità va tenuta distinta dalla improponibilità della domanda, che consegue alla mancata presentazione, all'istituto previdenziale, della domanda amministrativa, che costituisce un presupposto della domanda giudiziale. L'improponibilità della domanda rende nulli gli atti del processo ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio” (ex multis Tribunale Milano sez. lav. 04 giugno 2016 n. 1157; Tribunale Bologna sez. lav. 30 novembre 2010 n. 672; Tribunale Ivrea 08 maggio 2006). La giurisprudenza ha altresì precisato che “In tema di assistenza e previdenza, ai fini della proponibilità della domanda giudiziaria non è sufficiente la previa presentazione di qualsivoglia domanda amministrativa, ma è necessario che la stessa sia "tipica", ossia provvista di tutti i requisiti all'uopo previsti dalla legge, ivi compreso quello della tempestività; ne consegue che, qualora si intenda provare indirettamente, attraverso la produzione di altra documentazione, la preventiva presentazione di domanda amministrativa, è necessario che dalla documentazione prodotta emerga non solo la presentazione della suddetta domanda, ma altresì la sua tempestività” (Cassazione civile sez. lav. 24 giugno 2004 n. 11756) e che “In tema di prestazioni previdenziali l'azione giudiziaria deve essere preceduta dalla domanda amministrativa - a pena di improponibilità - solo ove la stessa sia espressamente prevista dalla legge” (Cassazione civile sez. lav. 14 aprile 2005 n. 7710).
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Ne discende l'improponibilità della domanda.
Sul punto, non può accedersi alla tesi difensiva della parte ricorrente, secondo cui “Ad ulteriore fondatezza della corretta presentazione della domanda amministrativa vi è la comunicazione di reiezione dell' che basa il proprio diniego esclusivamente sul mancato requisito sanitario in CP_2 capo al sig. , dimostrando implicitamente la validità stessa della richiesta.” (cfr. pag. 3 delle Pt_1 note difensive del 13.10.2025).
Invero, nel provvedimento recante in oggetto “Reiezione domanda di Trattamento di famiglia” dell' del 31.10.2024 è dato leggersi che “Il familiare maggiorenne , titolare CP_1 Parte_1 della pensione, per il quale sono state richieste le quote di maggiorazione, non è stato riconosciuto inabile” (cfr. all. 5 del fascicolo di parte ricorrente).
In proposito, mette conto evidenziare che il riferimento alle “quote di maggiorazione” si appalesa aspecifico, non recando alcun riferimento alle quote di maggiorazione “sociale”.
Si osserva che l'art. 2 L. n. 153 del 1988 prevede l'assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti ed i titolari di prestazioni previdenziali / assistenziali;
qualora nel nucleo familiare vi siano componenti inabili spetta la maggiorazione. Il comma 6 dell'art. 2 della citata legge stabilisce infatti;
“Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti, ovvero, senza limite di età, qualora si trovino a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”. Per l'erogazione dell'assegno si deve tenere conto del numero dei componenti e del reddito complessivo conseguito dai componenti il nucleo familiare;
il comma 10 dell'articolo stabilisce che
“l'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70 per certo del reddito complessivo del nucleo familiare”. L'art. 2 del D.Lgs n. 69/1988 coordinato con la legge di conversione 13 maggio 1988 n. 153 così stabilisce: “Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente … a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'art. 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazione, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno CP_ per il nucleo familiare”. La circolare n. 109/2015 ha previsto l'erogazione dell'assegno anche nelle ipotesi in cui il nucleo sia composto da una sola persona in stato di inabilità.
Inoltre, ferme le assorbenti considerazioni sopra svolte, va opportunamente evidenziato che - come, peraltro, pure specificamente eccepito dall' -, nel caso in disamina il ricorrente, che ne era CP_1 onerato ai sensi dell'art. 2697 c.c., non ha comprovato la situazione reddituale del nucleo familiare, non avendo prodotto idonea certificazione reddituale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate del reddito imponibile ai fini IRPEF prodotto dal nucleo familiare. A tanto si aggiunga che la parte ricorrente non ha nemmeno idoneamente dimostrato la stessa composizione del proprio nucleo familiare.
Da tutto quanto sopra deriva l'infondatezza del ricorso. Tuttavia, essendo in atti idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 152 disp. att c.p.c., parte ricorrente va esente dal pagamento delle spese processuali.
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P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , in persona del Presidente pro tempore, con atto depositato il 03.04.2025, così provvede: CP_1
- dichiara l'improponibilità della domanda;
- spese irripetibili. Bari, lì 23/10/2025
Il Giudice
IA LA
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