Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione relativa alla responsabilita' civile derivante dal trasporto marittimo di sostanze nucleari, firmata a Bruxelles il 17 dicembre 1971.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione relativa alla responsabilita' civile derivante dal trasporto marittimo di sostanze nucleari, firmata a Bruxelles il 17 dicembre 1971.