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Sentenza 22 gennaio 2024
Sentenza 22 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/01/2024, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2024 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I R O M A
S E Z I O N E L A V O R O 4 °
Contro
R E P U B A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 22.1.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 445 bis comma 6° cpc n.RG 31811/2023
TRA
n.q. di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore Parte_1
, elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale Clodio n.18, presso lo studio Persona_1 dell'Avv. Daniele Checchi che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso per a.t.p.
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, contumace
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente l'11.10.2023 ed iscritto a ruolo il 12.10.2023 la parte ricorrente in epigrafe nominata deduceva: di avere presentato in nome e per conto del figlio minore in data 12.1.2023 ricorso per ATP al fine dell'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie di cui all'art. 1 L. n.18/80 per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
che il ctu nominato concludeva per la insussistenza dei requisiti sanitari previsti per le prestazioni richieste;
che il ctu Dott.ssa ha sottovalutato la gravità del quadro clinico della parte Per_2 ricorrente.
Tanto esposto la parte ricorrente concludeva chiedendo di volere:”A) accertare e dichiarare la sussistenza in capo al minore della condizione di invalidità ai fini dell'indennità di Persona_1 accompagnamento ex art. 1 L. 18/80 a decorrere dalla data della domanda amministrativa del
16.03.2022 ovvero dalla data che sarà ritenuta di giustizia;
B) dichiarare nei confronti di parte resistente il diritto del minore alla concessione dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1
L. 18/80 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 16.03.2023 ovvero dalla data che sarà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per CP_ legge;
C) per l'effetto, condannare l' a corrispondere a parte ricorrente i ratei maturati e maturandi della prestazione riconosciuta con decorrenza dalla data della domanda amministrativa ovvero dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge;
D) condannare i resistenti al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
E) compensare le spese in caso di soccombenza in quanto, così come risulta dalla dichiarazione sostitutiva allegata in atti, parte ricorrente, che si impegna a comunicare, fino a che il giudizio non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente, ha un reddito imponibile familiare inferiore al limite previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. così come modificato dall'art.42 comma 11 D.L. 269 convertito in L.
326/03”.
L' rimaneva contumace. CP_2
All'odierna udienza il Giudice, dopo la discussione, decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 445 comma 6 cpc “Nel caso di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il ricorso che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione deve essere concepito come una sorta di appello, imponendo la legge, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto in quella sede dall'art. 434 cpc); non è sufficiente, quindi, semplicemente enunciare le patologie da cui è affetta la parte ricorrente, ma occorre specificare le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal ctu in sede di accertamento tecnico non sia corretta;
in difetto il giudizio terminerà con un giudizio di inammissibilità.
Nella fattispecie il ricorso è inammissibile.
Invero, parte ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio, in violazione dell'art. 445 bis comma
6°c.p.c., non ha specificato i motivi della contestazione avverso la ctu espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo.
Infatti parte ricorrente si è limitata a dedurre che il CTU “sembra aver compiuto una valutazione minimalistica delle patologie che affliggono il piccolo e, soprattutto, sembra aver Persona_3 proceduto non tanto all'esame del complessivo quadro patologico che l'affligge, quanto, piuttosto, alla valutazione delle singole malattie, disfunzioni ed affezioni presenti” (pag.2/3 del ricorso) .
Premesso che il ricorso riporta meri stralci della consulenza medica, alternati a vaghe considerazioni critiche, si osserva che il ctu della fase di atp, all'esito di adeguati accertamenti e con motivazione immune da vizi, ha accertato che “ Il bambino ha presentato un ritardo dello sviluppo psico-motorio per cui effettua neuropsicomotricità con frequenza bisettimanale con soddisfacente progressione delle tappe evolutive e con residue lievi difficoltà nelle competenze posturo motorie e manipolativo-prassiche, per cui al momento il bambino deve continuare il trattamento neuropsicomotorio. Da quanto detto si ritiene dunque che il minore in attualità non si trovi nelle condizioni psico-fisiche per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, presentando attualmente solo lievi difficoltà rispetto ai coetanei, non necessitando dunque di assistenza da parte di terzi in maniera sensibilmente superiore a quanto richiesto per un bambino della stessa età, per cui risultano condivisibili i giudizi della commissione medica inerenti la CP_2 concessione dell'indennità di frequenza ai sensi dell'art. 1 della L. 289/90 e dell'art. 3 co. 3 della
L. 104/1992”.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Per ciò che concerne le spese di lite nulla deve essere statuito attesa la contumacia dell' . CP_2
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso;
Roma, 22.1.2024
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi