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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 24/07/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Santa Spina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 198/2018 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante, sig. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 con il patrocinio dell'avv. CAVALIERE MAURIZIO, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio del predetto difensore, viale Montegrappa n. 35, Prato
nei confronti di
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Presidente, dr. ora C.F. ), con CP_2 Controparte_3 P.IVA_3 il patrocinio dell'avv. NANNOTTI FABIO ( ed elettivamente Email_1 domiciliato presso lo studio del predetto difensore, piazza Giovanni XXIII n. 3, Pistoia
Oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
Conclusioni delle parti: per parte attrice: “come in atto di citazione;
con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario”; per parte convenuta: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Pisa, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta: I) Nel merito, rigettare integralmente, perché del tutto inammissibili ed infondate, in fatto ed in diritto, le azioni e le domande tutte proposte dalla nei confronti Controparte_4 della , ora , con atto di citazione Controparte_1 Controparte_5 notificato in data 10/01/2018, per le eccezioni, ivi comprese quelle di prescrizione e decadenza, ed i motivi tutti proposti dalla medesima convenuta, ora , nella quale è CP_1 Controparte_5 stata fusa per incorporazione la . II) In via istruttoria, Controparte_1 disporre la chiamata chiarimenti del CTU e/o una integrazione/supplemento di perizia sui punti e per le ragioni tutti esposti da nelle proprie note ex art. 127ter cpc per Controparte_5
l'udienza del 03/12/2024. III) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi difensivi di giudizio”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha convenuto in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale la con la quale ha intrattenuto tre Controparte_1 rapporti di c/c, n. 100669, n. 100670 e n. 200495. Con riguardo a tali rapporti, ha rilevato:
- il superamento del tasso soglia usurario, con conseguente nullità di ogni addebito per interessi, commissioni e spese;
- la mancanza di valida pattuizione e/o l'indeterminatezza delle variazioni operate in corso di rapporto, dal quale deriverebbe la nullità dell'applicazione degli interessi ultralegali;
- l'illegittima applicazione della CMS, mancando la relativa clausola ed essendo, comunque, la stessa indeterminata;
- la mancata pattuizione e la violazione delle condizioni di legge per l'applicazione degli interessi anatocistici;
- la mancata pattuizione e, quindi, l'illegittima applicazione del regime delle valute e della tecnica di girocontazione;
- la mancata prova del credito reclamato nel saldo dei c/c.
L'accertamento dei vizi anzidetti ha determinato un'erronea ricostruzione del saldo del c/c, risolvendosi in un totale a debito del cliente che deve essere, invece, ricalcolato. L'attrice ha chiesto, pertanto, accertarsi l'erroneità delle somme indicate nei saldi e, per l'effetto, condannarsi la CP_6 alla restituzione di quanto risultasse dovuto all'esito della ricostruzione richiesta, oltre interessi legali dalla domanda.
In data 20 aprile 2018, si è costituita in giudizio la Controparte_1 contestando integralmente il contenuto dell'atto di citazione avversario e rilevando, in primis, come parte attrice avesse già proposto analoga domanda in data 4 novembre 2015 innanzi al Tribunale di
Prato, nel cui giudizio, peraltro, veniva eccepita e, poi, dichiarata l'incompetenza per territorio in favore dell'adito Tribunale. Ha eccepito, in via preliminare e di rito, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione, atteso che la domanda proposta innanzi al competente organismo aveva un petitum più ristretto (non esteso, cioè, agli altri due rapporti di c/c ma soltanto ad uno di essi) rispetto al contenuto della domanda giudiziale. Sempre in via preliminare ma nel merito, la convenuta ha eccepito l'intervenuta prescrizione dell'azione promossa CP_6 relativamente alle movimentazioni antecedenti al decennio precedente all'introduzione del giudizio innanzi al Tribunale di Prato (id est, prima del 4 novembre 2005), precisando come il termine prescrizionale debba decorrere dal giorno del singolo addebito o versamento solutorio. Del resto, secondo la ricostruzione della convenuta, la mancata produzione degli estratti c/c integrali impedisce di richiedere l'azzeramento del saldo debitorio e comunque spetta all'attrice fornire gli elementi per valutare la natura delle rimesse, considerata la contestuale domanda di ripetizione. La convenuta ha eccepito, altresì, la decadenza dal diritto di svolgere le domande proposte, attesa la mancata contestazione e impugnazione degli estratti conto periodici ex art. 1832 c.c. e delle norme che regolano il rapporto di c/c, oltre che l'inammissibilità dell'azione di ripetizione, giacché basata su meri addebiti illegittimi e non sull'avvenuto pagamento dei saldi e che i rapporti di c/c sono ancora in essere.
Nel merito, la convenuta ha domandato il rigetto delle domande di controparte poiché indimostrate, non avendo la società attrice provveduto a depositare copia dei contratti e gli estratti conto integrali ad essi relativi e non avendo la ricevuto alcuna richiesta ex art. 119 T.U.B. per la trasmissione CP_6 della documentazione anzidetta. Con riguardo alle singole doglianze sollevate dall'attrice, la
[...]
ha contestato la sussistenza dell'usura sopravvenuta ed anche di quella originaria, CP_1 rilevando l'erronea ricostruzione contabile operata da controparte e che il proprio CTP, seguendo le
Istruzioni della Banca d'Italia pro tempore vigenti e le indicazioni della giurisprudenza, anche di merito (che esclude la CMS dal calcolo del TEG), non ha rilevato alcun superamento del tasso soglia.
Ha contestato, altresì, anche la censura relativa alla presunta illegittima applicazione di interessi anatocistici sul presupposto che, in base alla Delibera CICR del 9 febbraio 2000, è stata prevista la pari periodicità trimestrale di capitalizzazione sia degli interessi creditori che degli interessi debitori.
Ha richiamato, poi, l'art. 16 delle condizioni generali di contratto per dimostrare la pattuizione dei tassi di interessi convenzionali, così come concordate e pattuite sono state anche le valute e le spese, nonché la CMS. Su quest'ultimo aspetto, ha precisato come vi sia una differenza “causale” tra CMS ed interessi corrispettivi e che la prima rappresenti un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi;
per il che, ne ha dedotto la piena legittimità sul piano funzionale e causale. Del pari, ha rilevato l'infondatezza della contestazione sulle operazioni di girocontazione, dando atto di come le operazioni siano transitate dai conti tecnici su quelli ordinari che, a differenza dei primi, consentono il prelievo al cliente.
Parte convenuta ha, pertanto, concluso, in via preliminare, chiedendo dichiararsi improcedibili le domande avversarie per mancato esperimento del tentativo di mediazione e per tutte le eccezioni sollevate in comparsa. Nel merito, ha chiesto il rigetto integrale delle domande, poiché inammissibili e comunque infondate, per le eccezioni, comprese quelle di prescrizione e di decadenza, ed i motivi proposti dalla convenuta stessa.
La causa è stata istruita per il tramite delle prove documentali versate in atti e mediante espletamento di CTU contabile. All'esito, a seguito di taluni rinvii ascrivibili al carico del ruolo e al mutamento della persona fisica del magistrato, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa per il tramite della presente sentenza. -.-.-.-.-.-
1. SULL'ECCEZIONE PRELIMINARE DI IMPROCEDIBILITÀ PER MANCATO ESPERIMENTO DELLA
PROCEDURA DI MEDIAZIONE
La convenuta ha eccepito l'improcedibilità della domanda proposta da controparte per CP_6 mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, rilevando come la mediazione esperita precedentemente al giudizio introdotto presso il Tribunale di Prato avesse un oggetto più ristretto (limitato soltanto ad uno dei tre rapporti di c/c) rispetto a quello che costituisce petitum del giudizio de quo.
L'eccezione, sebbene coltivata e reiterata dalla convenuta in sede di precisazione delle conclusioni, non può essere accolta, in considerazione dell'effettivo (seppur infruttuoso) esperimento della procedura, all'esito dell'accoglimento dell'eccezione stessa da parte dell'allora Giudice assegnatario, dr. Mercadante, all'udienza del 17 maggio 2018.
2. SULL'INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI RIPETIZIONE
L'oggetto del presente giudizio deve essere, quanto al merito, limitato soltanto alla domanda di accertamento dell'erroneità delle somme indicate nel saldo di c/c e ciò richiamando e confermando il contenuto dell'ordinanza resa in data 9 giugno 2022, nella parte in cui si è rilevato come i rapporti di c/c tra l'attrice (cliente) e la convenuta fossero ancora aperti e operativi. Conseguentemente, CP_6
l'azione di ripetizione deve essere dichiarata inammissibile, potendo in tal caso il correntista agire solo per l'accertamento del saldo (ex multis Cass. 7982013; Tribunale Siena, 08/07/2019, n. 695,
Tribunale Catania sez. IV, 06/02/2019, n.534).
L'azione di accertamento negativo del credito di una banca può essere esercitata anche quando il rapporto di conto corrente è ancora aperto mentre, invece, l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. matura con la chiusura del conto corrente perché solo da quel momento il credito diventa esigibile;
è pur vero, tuttavia, che anche in precedenza il correntista ha interesse ad ottenere l'elisione di poste illegittime addebitate e il riaccredito virtuale sul conto delle relative somme;
del resto la struttura della domanda di ripetizione dell'indebito è duplice: implica e presuppone sempre l'accertamento della effettiva sussistenza/legittimità dell'obbligo che ha dato luogo ad un pagamento considerato indebito, cui segue un corollario di condanna al pagamento dello stesso indebito qualora la relativa somma sia esigibile (Cass. n. 7697 del 2023, Cass. n. 21646 del 2018, Corte d'appello di Firenze n.
2613 del 2022, n. 2464 del 2022, n. 874/2023, come richiamate da Corte appello Firenze Sez. spec.
Impresa, 29/08/2023, n.1764).
Nel caso di specie, a seguito dell'ordinanza del Giudice sovra richiamata, non è emerso alcun elemento dal quale poter desumere la chiusura dei rapporti contrattuali tra le parti;
per il che, la domanda di ripetizione avanzata da parte attrice è da ritenersi inammissibile in questo giudizio.
3. SULL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA
Sempre in via preliminare e di merito, la convenuta ha eccepito l'intervenuta prescrizione del CP_6 diritto di agire con riguardo alle movimentazioni antecedenti al 4 novembre 2005, ovvero al decennio precedente all'instaurazione del giudizio innanzi al Tribunale di Prato, nonché la decadenza dall'azione, attesa la mancata contestazione e/o impugnazione degli estratti conto periodici e dei rapporti di conto corrente in essere.
Muovendo il ragionare dalla questione relativa alla prescrizione, giova osservare come sulla questione della prescrizione dell'indebito, si siano pronunciate le Sezioni Unite della Corte di legittimità con sentenza n. 24418/10, allorquando hanno operato una distinzione tra rimesse solutorie, da un lato, intendendo per tali quegli accrediti in conto eseguiti in assenza di un affidamento – cioè di uno scoperto di conto – o oltre l'affidamento concesso, per le quali il termine di prescrizione decorre sempre dalla data del pagamento, e rimesse ripristinatorie, dall'altro, qualificando come tali gli accrediti in conto eseguiti in un rapporto in cui esiste un affidamento bancario e nei limiti del fido concesso, per le quali, invece, il termine di prescrizione decorre dal momento della chiusura del conto corrente. E questo perché in tale ultima ipotesi, ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'IE (in questo senso, anche Corte appello Napoli sez. VII, 14/07/2020, n.2611; si v., altresì, Tribunale Brindisi, 11/05/2020, n.599). In altri termini, i versamenti ripristinatori non soddisfano il creditore ma ampliano (o ripristinano) la facoltà di indebitamento del correntista
(Cassazione civile sez. VI, 14/07/2020, n.14958): sicché, con riferimento ad essi, di pagamento potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui siano compresi interessi non dovuti.
In questo senso, allora, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito – come è nel caso di specie – è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cassazione civile sez. I, 05/03/2020, n.6198;
Cass. 6 dicembre 2019, n. 31927; Cass. 30 gennaio 2019, n. 2660; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27704).
Sarà, a quel punto, onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata (Tribunale Catania sez.
IV, 21/03/2020, n.1116 e, più recentemente, Cassazione civile sez. I, 15/12/2023, n.35189; si v., anche, Cassazione civile sez. I, 11/11/2022). Il correntista, dunque, dovrà dar prova della natura ripristinatoria delle rimesse dando riscontro della conclusione del contratto di apertura di credito, senza che operi il limite posto dall'art. 2725 c.c., ove il correntista stesso non abbia fatto valere la nullità del negozio.
Nel caso di specie, il CTU nominato, con una motivazione logica nella sua estrinsecazione e che questo Giudice ritiene di condividere, ha verificato l'eventuale presenza di rimesse aventi natura solutoria intervenute antecedentemente al 2 novembre 2005 (in presenza delle quali poteva essere ritenuta maturata la prescrizione), secondo l'orientamento del cosiddetto “saldo rettificato”, ovverosia avuto riguardo non al saldo contabile risultante dall'estratto conto bancario, ma a quello epurato dagli effetti degli addebiti illegittimi riscontrati (si v. pag. 11 dell'elaborato peritale). Il consulente ha, dunque, ricostruito l'andamento del rapporto di c/c con apertura di credito, rettificando gli addebiti per competenze con esclusione di quelli per CMS e per interessi;
quindi, lasciando valida in altri termini soltanto l'addebito di spese ed oneri di gestione, ha paragonato il saldo così ricostruito col fido concesso di € 26.000,00 ed è giunto al riscontro di rimesse solutorie fino al 19.11.2002 (si v. pag. 12), intendendo per tali quelle che, oltre ad essere finalizzate al rientro entro l'esposizione affidata, sono intervenute in date differenti dagli addebiti che hanno dato luogo allo sconfinamento
L'eccezione, pertanto, non può trovare accoglimento e ciò anche in quanto, nel riconteggio dei saldi, il CTU ha espunto tutti gli addebiti a titolo di CMS ed interessi (affetti da usura originaria) non coperti da rimesse solutorie…il cui diritto alla ripetizione risulta prescritto (pag. 13 dell'elaborato peritale).
Ad analoga conclusione si deve arrivare con riguardo, poi, all'eccezione di decadenza;
sul punto, infatti, basti osservare come la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto trasmesso da una banca al cliente rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto quelli della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano - pertanto, i correntisti non perdono il diritto di contestare, anche in epoca successiva alla chiusura del rapporto, il tasso applicato in concreto dall'istituto di credito (così
Cassazione civile sez. I, 11 marzo 1996, n. 1978 in Giust. civ. Mass. 1996, 332, come richiamata da
Tribunale di Pisa, sent. n. 1493/21, pubblicata in data 16.11.2021).
4. I MOTIVI DI CONTESTAZIONE DI PARTE ATTRICE
4.1. CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI IN VIOLAZIONE DELLA DELIBERA CICR DEL
9.02.2000
Venendo, ora, alle questioni che hanno dato corso al presente giudizio, ritiene questo Giudice di dover muovere da quelle che, in corso di istruttoria, sono già state condivisibilmente ritenute infondate, con ordinanza resa in data 18 settembre 2023. Rispetto alla doglianza relativa alla presunta violazione della delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 in punto di capitalizzazione degli interessi passivi, si rileva come in materia si erano pronunciate le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, da un lato, escludendo la ravvisabilità di usi normativi e, dall'altro, evidenziando che la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista fosse sempre illegittima, anche con riguardo al periodo anteriore alle decisioni con le quali la stessa Corte di legittimità – ponendosi in contrasto con l'indirizzo giurisprudenziale sin lì seguito – aveva accertato l'inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto dell'art. 1283 c.c. (cfr.
SS.UU. 4 novembre 2004, n. 21095). Alla nullità della clausola che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito conseguiva che gli interessi a debito della correntista dovevano essere calcolati senza capitalizzazione alcuna (cfr. Cass. SS.UU. – già richiamata – n. 24418/10).
Tuttavia, per i rapporti successivi all'anno 2000 (com'è quello in esame), è ammissibile la capitalizzazione reciproca trimestrale per gli interessi attivi e passivi, qualora risulti agli atti la specifica pattuizione, in base alla Deliberazione CICR del 9.02.2000 attuativa dell'art. 120, T.U.B., come modificato dall'art. 25, d.lgs. n. 342/1999. In altri termini, gli interessi anatocistici applicati ante 2000 sono sicuramente illegittimi, mentre quelli applicati post 2000 sono validi solo se risulta espressamente pattuita la pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi sia debitori che creditori. In ogni caso, la capitalizzazione con pari periodicità costituisce un anatocismo consentito dalla legge solo se supportata da una specifica clausola contrattuale firmata dal cliente che ciò espressamente preveda, giacché solo in questo modo si possono adeguare i contratti di conto corrente alla nuova disciplina legislativa ex art. 7 Deliberazione CICR anzidetta, considerato che la pari periodicità va ritenuta una condizione peggiore per la clientela rispetto al regime previgente in cui non era consentita alcuna capitalizzazione degli interessi (in questo senso, Corte d'Appello Firenze,
II sezione civile, sentenza n. 1676/2022, pubblicata l'8 agosto 2022).
Sebbene parte attrice abbia omesso di depositare la copia dei contratti di c/c e gli estratti conto integrali, a tanto ha supplito la banca convenuta, provvedendo in tal senso a fornirne copia. Il titolare di un rapporto di conto corrente, quale parte contraente, non può non avere la disponibilità del documento contrattuale, anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 117 TUB;
inoltre, la disciplina di settore contempla il diritto del medesimo correntista di ricevere periodicamente gli estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite in conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate.
A ciò si aggiunga che, proprio con riferimento ai rapporti bancari, il legislatore accorda al correntista un ulteriore strumento per ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti ed alle operazioni poste in essere. L'art. 119 TUB accorda al correntista il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un termine non superiore a novanta giorni, copia della documentazione inerente singole operazioni compiute nei dieci anni precedenti la richiesta.
In un contesto di tal tipo, il "cliente-attore", avendo uno specifico strumento per procurarsi la documentazione relativa alle operazioni compiute nell'ambito dei rapporti intrattenuti con la banca, potrà avvalersi del rimedio di cui all'art. 210 c.p.c., in quanto deduca e dimostri di essersi tempestivamente attivato per ottenere, ex art. 119 TUB, la consegna della documentazione bancaria necessaria per gli accertamenti richiesti e di non aver ottenuto fattivo riscontro;
circostanza che, tuttavia, non si apprezza nel caso che ci occupa.
Tali documenti (id est, i contratti di c/c e gli estratti conto integrali) sono stati poi effettivamente depositati da parte convenuta in allegato al proprio atto di costituzione;
con tutto ciò che ne consegue in termini di assolvimento dell'onere probatorio, atteso che (come detto) il correntista che intende far valere il carattere indebito di talune poste passive applicate dalla banca ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite (anche questo supplito dall'allegazione della convenuta), ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del CP_6 rapporto di conto corrente (si v., ex multis, Cass. n. 7501 del 14.05.2012, confermata più di recente da Cass. n. 11543 del 2.05.2019).
Dalle produzioni documentali in atti, peraltro, la tesi di parte attrice risulta smentita ed è rimasta priva di riscontro probatorio, pur (come detto) avendo la provveduto al deposito della CP_6 documentazione necessaria), la contestazione dell'attrice circa la violazione della delibera C.I.C.R. in punto di capitalizzazione degli interessi passivi.
4.2. VALUTE E SPESE IN VIOLAZIONE DELLA LEGGE OVVERO IN DIFETTO DI VALIDA PATTUIZIONE
SCRITTA; TASSI D'INTERESSI ULTRALEGALI IN ASSENZA DI APPOSITA CONVENZIONE SCRITTA;
GIROCONTAZIONE DELLE COMPETENZE DEI CONTI ACCESSORI NEL CONTO ORDINARIO IN ASSENZA
DI UNA VALIDA PATTUIZIONE SCRITTA
Prive di riscontro probatorio, per le medesime considerazioni ora espresse, sono anche le doglianze in merito alla presunta assenza di pattuizione dell'applicazione di valute e spese, di tassi ultralegali e di girocontazione dai conti accessori a quello ordinario.
Anche in questo caso, invero, sono proprio le produzioni documentali effettuate dalla a CP_6 smentire la ricostruzione operata – peraltro come mera allegazione di parte – dall'attrice, come, del resto, già evidenziato dal Giudice con ordinanza del 18 settembre 2023, tanto che le questioni sollevate non sono state neanche oggetto di approfondimento tramite la CTU espletata.
Del resto, con specifico riguardo alla questione delle valute, anche laddove tali censure si riferissero ad un errato conteggio dei giorni di valuta, le stesse (censure) avrebbero dovuto formare oggetto di espressa contestazione nel termine decadenziale di trasmissione degli estratti, posto che la questione inerente i giorni di valuta attiene alla contabilizzazione delle operazioni, mirando ad inficiare, appunto, un dato contabile (in tal senso, Corte d'Appello di Torino, n. 1076, del 1 agosto 2011, come richiamata da Tribunale di Torino, VI sez. civile e fallimentare civile, nella sentenza resa in data
21.05.2014). Ne consegue la rilevanza assorbente della tacita approvazione dell'estratto conto.
4.3. SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA
La consulenza tecnica disposta dal Giudice ha avuto riguardo proprio alla valutazione circa l'eventuale sussistenza di usura originaria, esclusivamente con riguardo al momento di conclusione dei contratti e alla conseguente rettifica del saldo dei rapporti di cui è causa, tenendo conto della nullità per indeterminatezza della clausola sulla CMS.
Preliminarmente, occorre osservare che il tasso che rileva ai fini dell'accertamento del reato di usura
è solo quello praticato al momento della relativa pattuizione, posto che ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, secondo comma, c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge al momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (ex multis Corte appello
Ancona, sez. VII, 07/10/2021, n. 1101; Corte appello Venezia, sez. I, 26/07/2021, n. 2129).
Il consulente incaricato, dopo aver ricostruito lo stato dei rapporti ancora in essere tra le due odierne parti, ha provveduto ad accertare quali fossero i tassi soglia di riferimento per i contratti di c/c ordinario e anticipi SBF, stipulati in data 19 febbraio 2002, e per il conto anticipi su documenti del
13 settembre 2005. Per il tramite di argomentazioni che, anche in questo, si ritengono esaustive e condivisibili, giacché esenti da censure e logiche nella loro estrinsecazione, il CTU è giunto a concludere che in tutti i rapporti intercorsi tra le parti fosse riscontrabile usura originaria e questo poiché per i contratti stipulati nel 2002, il semplice saggio di interesse passivo pattuito risulta superiore al tasso soglia; per il contratto di anticipo fatture stipulato nel 2005, qualsiasi onere connesso al credito (a mero titolo esemplificativo, anche la semplice capitalizzazione trimestrale) comporta il debordo oltre le soglie antiusura, attesa la fissazione di un tasso nominale pari al tasso soglia (si v. pag. 10 dell'elaborato peritale). In conseguenza di ciò, la clausola relativa alla pattuizione di interessi risulta nulla e, quindi, il credito concesso sarà da considerarsi gratuito.
4.4. NULLITÀ PER INDETERMINATEZZA DELLA CLAUSOLA SULLA COMMISSIONE DI MASSIMO
SCOPERTO
Pure su questo punto, la scrivente ritiene di condividere quanto già sostenuto nell'ordinanza del 18 settembre 2023 in punto di nullità per indeterminatezza della CMS, atteso che risulta essere stata prevista, con riferimento a tutti e tre i rapporti in causa, per il tramite della mera indicazione della misura percentuale della stessa senza, tuttavia, alcun riferimento al valore su cui siffatta percentuale debba essere calcolata e alla periodicità del calcolo.
Sul punto, infatti, è noto come, ai sensi dell'art. 2bis, comma 1, della legge n. 2/09, “sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dalla effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento”.
La Corte di cassazione, pronunciatasi a Sezioni Unite con sentenza n. 16303 del 20.06.2018, ha avuto modo di precisare come nella tecnica bancaria (la C.M.S.) viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso – che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni – viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento.
Questa definizione, per l'esattezza, compare testualmente per la prima volta nell'aggiornamento delle Istruzioni del luglio 2001, ma alla medesima nozione si rifanno anche le Istruzioni precedenti, che espressamente prendono in considerazione la CMS calcolata sull'ammontare del massimo scoperto (si v., anche, Cass. civ. 18.01.2006, n. 270).
Il CTU, dunque, ha provveduto – in conformità al quesito – ad espungere dal riconteggio ogni onere addebitato a titolo di CMS maturata sui rapporti intervenuti.
4.5 RICOSTRUZIONE DEL SALDO
All'esito dell'accertato superamento dei tassi soglia e dell'espunzione della CMS dal calcolo, il CTU
è giunto, infine, a riconteggiare i saldi conteggiando tutti gli addebiti intervenuti a titolo di oneri e spese ed espungendo per tutti e tre i rapporti intercorsi, tutti gli addebiti a titolo di CMS ed interessi
(affetti da usura originaria) non coperti da rimesse solutorie (individuate come sopra descritto) il cui diritto alla ripetizione risulta prescritto…il saldo banca alla data del 31.12.2013 è pari ad euro 63,64 in favore del correntista, mentre il saldo ricalcolato al 31.12.2013 in esito del riconteggio eseguito dallo scrivente, svolto secondo i criteri dettati dal quesito peritale assegnato e secondo le modalità sopra riportate, è pari ad euro 78.679,27 in favore del correntista (pag. 13 dell'elaborato peritale).
A tale conclusione il CTU perviene anche all'esito delle osservazioni del CTP di parte convenuta, alle quali il dr. ha risposto in maniera esaustiva e completa. Per_1
Ne consegue che, in questa sede, vista l'inammissibilità della domanda di ripetizione per i motivi già detti, deve accogliersi parzialmente la domanda con riguardo alla sola richiesta di accertamento del reale saldo del c/c, accertando e dichiarando un saldo attivo per il cliente-attore pari ad € 78.679,27.
-.-.-.-.-.-
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, considerato l'esito del giudizio e la soccombenza reciproca delle parti (il convenuto rispetto alla domanda di accertamento, l'attrice rispetto alla domanda di ripetizione), si stima congruo disporne l'integrale compensazione tra le parti.
Le spese di CTU, invece, considerando il suo esito, devono essere poste a carico della convenuta e rimangono liquidate come da decreto reso in data 13 marzo 2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta, disattesa o assorbita, così provvede:
ACCERTA e DICHIARA che, alla data del 31.12.2013, il saldo è pari ad € 78.679,27 in favore del correntista.
DICHIARA inammissibile la domanda di ripetizione avanzata da parte attrice.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
PONE definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, come liquidate con decreto del
13 marzo 2024 e, per l'effetto,
CONDANNA parte convenuta alla refusione nei confronti di parte attrice di quanto eventualmente dalla stessa pagato a titolo di liquidazione del CTU nominato.
Così deciso in Pisa, il 23.07.2025
Il Giudice
dott.ssa Santa Spina
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Santa Spina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 198/2018 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante, sig. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 con il patrocinio dell'avv. CAVALIERE MAURIZIO, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio del predetto difensore, viale Montegrappa n. 35, Prato
nei confronti di
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Presidente, dr. ora C.F. ), con CP_2 Controparte_3 P.IVA_3 il patrocinio dell'avv. NANNOTTI FABIO ( ed elettivamente Email_1 domiciliato presso lo studio del predetto difensore, piazza Giovanni XXIII n. 3, Pistoia
Oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
Conclusioni delle parti: per parte attrice: “come in atto di citazione;
con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario”; per parte convenuta: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Pisa, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta: I) Nel merito, rigettare integralmente, perché del tutto inammissibili ed infondate, in fatto ed in diritto, le azioni e le domande tutte proposte dalla nei confronti Controparte_4 della , ora , con atto di citazione Controparte_1 Controparte_5 notificato in data 10/01/2018, per le eccezioni, ivi comprese quelle di prescrizione e decadenza, ed i motivi tutti proposti dalla medesima convenuta, ora , nella quale è CP_1 Controparte_5 stata fusa per incorporazione la . II) In via istruttoria, Controparte_1 disporre la chiamata chiarimenti del CTU e/o una integrazione/supplemento di perizia sui punti e per le ragioni tutti esposti da nelle proprie note ex art. 127ter cpc per Controparte_5
l'udienza del 03/12/2024. III) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi difensivi di giudizio”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha convenuto in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale la con la quale ha intrattenuto tre Controparte_1 rapporti di c/c, n. 100669, n. 100670 e n. 200495. Con riguardo a tali rapporti, ha rilevato:
- il superamento del tasso soglia usurario, con conseguente nullità di ogni addebito per interessi, commissioni e spese;
- la mancanza di valida pattuizione e/o l'indeterminatezza delle variazioni operate in corso di rapporto, dal quale deriverebbe la nullità dell'applicazione degli interessi ultralegali;
- l'illegittima applicazione della CMS, mancando la relativa clausola ed essendo, comunque, la stessa indeterminata;
- la mancata pattuizione e la violazione delle condizioni di legge per l'applicazione degli interessi anatocistici;
- la mancata pattuizione e, quindi, l'illegittima applicazione del regime delle valute e della tecnica di girocontazione;
- la mancata prova del credito reclamato nel saldo dei c/c.
L'accertamento dei vizi anzidetti ha determinato un'erronea ricostruzione del saldo del c/c, risolvendosi in un totale a debito del cliente che deve essere, invece, ricalcolato. L'attrice ha chiesto, pertanto, accertarsi l'erroneità delle somme indicate nei saldi e, per l'effetto, condannarsi la CP_6 alla restituzione di quanto risultasse dovuto all'esito della ricostruzione richiesta, oltre interessi legali dalla domanda.
In data 20 aprile 2018, si è costituita in giudizio la Controparte_1 contestando integralmente il contenuto dell'atto di citazione avversario e rilevando, in primis, come parte attrice avesse già proposto analoga domanda in data 4 novembre 2015 innanzi al Tribunale di
Prato, nel cui giudizio, peraltro, veniva eccepita e, poi, dichiarata l'incompetenza per territorio in favore dell'adito Tribunale. Ha eccepito, in via preliminare e di rito, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione, atteso che la domanda proposta innanzi al competente organismo aveva un petitum più ristretto (non esteso, cioè, agli altri due rapporti di c/c ma soltanto ad uno di essi) rispetto al contenuto della domanda giudiziale. Sempre in via preliminare ma nel merito, la convenuta ha eccepito l'intervenuta prescrizione dell'azione promossa CP_6 relativamente alle movimentazioni antecedenti al decennio precedente all'introduzione del giudizio innanzi al Tribunale di Prato (id est, prima del 4 novembre 2005), precisando come il termine prescrizionale debba decorrere dal giorno del singolo addebito o versamento solutorio. Del resto, secondo la ricostruzione della convenuta, la mancata produzione degli estratti c/c integrali impedisce di richiedere l'azzeramento del saldo debitorio e comunque spetta all'attrice fornire gli elementi per valutare la natura delle rimesse, considerata la contestuale domanda di ripetizione. La convenuta ha eccepito, altresì, la decadenza dal diritto di svolgere le domande proposte, attesa la mancata contestazione e impugnazione degli estratti conto periodici ex art. 1832 c.c. e delle norme che regolano il rapporto di c/c, oltre che l'inammissibilità dell'azione di ripetizione, giacché basata su meri addebiti illegittimi e non sull'avvenuto pagamento dei saldi e che i rapporti di c/c sono ancora in essere.
Nel merito, la convenuta ha domandato il rigetto delle domande di controparte poiché indimostrate, non avendo la società attrice provveduto a depositare copia dei contratti e gli estratti conto integrali ad essi relativi e non avendo la ricevuto alcuna richiesta ex art. 119 T.U.B. per la trasmissione CP_6 della documentazione anzidetta. Con riguardo alle singole doglianze sollevate dall'attrice, la
[...]
ha contestato la sussistenza dell'usura sopravvenuta ed anche di quella originaria, CP_1 rilevando l'erronea ricostruzione contabile operata da controparte e che il proprio CTP, seguendo le
Istruzioni della Banca d'Italia pro tempore vigenti e le indicazioni della giurisprudenza, anche di merito (che esclude la CMS dal calcolo del TEG), non ha rilevato alcun superamento del tasso soglia.
Ha contestato, altresì, anche la censura relativa alla presunta illegittima applicazione di interessi anatocistici sul presupposto che, in base alla Delibera CICR del 9 febbraio 2000, è stata prevista la pari periodicità trimestrale di capitalizzazione sia degli interessi creditori che degli interessi debitori.
Ha richiamato, poi, l'art. 16 delle condizioni generali di contratto per dimostrare la pattuizione dei tassi di interessi convenzionali, così come concordate e pattuite sono state anche le valute e le spese, nonché la CMS. Su quest'ultimo aspetto, ha precisato come vi sia una differenza “causale” tra CMS ed interessi corrispettivi e che la prima rappresenti un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi;
per il che, ne ha dedotto la piena legittimità sul piano funzionale e causale. Del pari, ha rilevato l'infondatezza della contestazione sulle operazioni di girocontazione, dando atto di come le operazioni siano transitate dai conti tecnici su quelli ordinari che, a differenza dei primi, consentono il prelievo al cliente.
Parte convenuta ha, pertanto, concluso, in via preliminare, chiedendo dichiararsi improcedibili le domande avversarie per mancato esperimento del tentativo di mediazione e per tutte le eccezioni sollevate in comparsa. Nel merito, ha chiesto il rigetto integrale delle domande, poiché inammissibili e comunque infondate, per le eccezioni, comprese quelle di prescrizione e di decadenza, ed i motivi proposti dalla convenuta stessa.
La causa è stata istruita per il tramite delle prove documentali versate in atti e mediante espletamento di CTU contabile. All'esito, a seguito di taluni rinvii ascrivibili al carico del ruolo e al mutamento della persona fisica del magistrato, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa per il tramite della presente sentenza. -.-.-.-.-.-
1. SULL'ECCEZIONE PRELIMINARE DI IMPROCEDIBILITÀ PER MANCATO ESPERIMENTO DELLA
PROCEDURA DI MEDIAZIONE
La convenuta ha eccepito l'improcedibilità della domanda proposta da controparte per CP_6 mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, rilevando come la mediazione esperita precedentemente al giudizio introdotto presso il Tribunale di Prato avesse un oggetto più ristretto (limitato soltanto ad uno dei tre rapporti di c/c) rispetto a quello che costituisce petitum del giudizio de quo.
L'eccezione, sebbene coltivata e reiterata dalla convenuta in sede di precisazione delle conclusioni, non può essere accolta, in considerazione dell'effettivo (seppur infruttuoso) esperimento della procedura, all'esito dell'accoglimento dell'eccezione stessa da parte dell'allora Giudice assegnatario, dr. Mercadante, all'udienza del 17 maggio 2018.
2. SULL'INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI RIPETIZIONE
L'oggetto del presente giudizio deve essere, quanto al merito, limitato soltanto alla domanda di accertamento dell'erroneità delle somme indicate nel saldo di c/c e ciò richiamando e confermando il contenuto dell'ordinanza resa in data 9 giugno 2022, nella parte in cui si è rilevato come i rapporti di c/c tra l'attrice (cliente) e la convenuta fossero ancora aperti e operativi. Conseguentemente, CP_6
l'azione di ripetizione deve essere dichiarata inammissibile, potendo in tal caso il correntista agire solo per l'accertamento del saldo (ex multis Cass. 7982013; Tribunale Siena, 08/07/2019, n. 695,
Tribunale Catania sez. IV, 06/02/2019, n.534).
L'azione di accertamento negativo del credito di una banca può essere esercitata anche quando il rapporto di conto corrente è ancora aperto mentre, invece, l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. matura con la chiusura del conto corrente perché solo da quel momento il credito diventa esigibile;
è pur vero, tuttavia, che anche in precedenza il correntista ha interesse ad ottenere l'elisione di poste illegittime addebitate e il riaccredito virtuale sul conto delle relative somme;
del resto la struttura della domanda di ripetizione dell'indebito è duplice: implica e presuppone sempre l'accertamento della effettiva sussistenza/legittimità dell'obbligo che ha dato luogo ad un pagamento considerato indebito, cui segue un corollario di condanna al pagamento dello stesso indebito qualora la relativa somma sia esigibile (Cass. n. 7697 del 2023, Cass. n. 21646 del 2018, Corte d'appello di Firenze n.
2613 del 2022, n. 2464 del 2022, n. 874/2023, come richiamate da Corte appello Firenze Sez. spec.
Impresa, 29/08/2023, n.1764).
Nel caso di specie, a seguito dell'ordinanza del Giudice sovra richiamata, non è emerso alcun elemento dal quale poter desumere la chiusura dei rapporti contrattuali tra le parti;
per il che, la domanda di ripetizione avanzata da parte attrice è da ritenersi inammissibile in questo giudizio.
3. SULL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA
Sempre in via preliminare e di merito, la convenuta ha eccepito l'intervenuta prescrizione del CP_6 diritto di agire con riguardo alle movimentazioni antecedenti al 4 novembre 2005, ovvero al decennio precedente all'instaurazione del giudizio innanzi al Tribunale di Prato, nonché la decadenza dall'azione, attesa la mancata contestazione e/o impugnazione degli estratti conto periodici e dei rapporti di conto corrente in essere.
Muovendo il ragionare dalla questione relativa alla prescrizione, giova osservare come sulla questione della prescrizione dell'indebito, si siano pronunciate le Sezioni Unite della Corte di legittimità con sentenza n. 24418/10, allorquando hanno operato una distinzione tra rimesse solutorie, da un lato, intendendo per tali quegli accrediti in conto eseguiti in assenza di un affidamento – cioè di uno scoperto di conto – o oltre l'affidamento concesso, per le quali il termine di prescrizione decorre sempre dalla data del pagamento, e rimesse ripristinatorie, dall'altro, qualificando come tali gli accrediti in conto eseguiti in un rapporto in cui esiste un affidamento bancario e nei limiti del fido concesso, per le quali, invece, il termine di prescrizione decorre dal momento della chiusura del conto corrente. E questo perché in tale ultima ipotesi, ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'IE (in questo senso, anche Corte appello Napoli sez. VII, 14/07/2020, n.2611; si v., altresì, Tribunale Brindisi, 11/05/2020, n.599). In altri termini, i versamenti ripristinatori non soddisfano il creditore ma ampliano (o ripristinano) la facoltà di indebitamento del correntista
(Cassazione civile sez. VI, 14/07/2020, n.14958): sicché, con riferimento ad essi, di pagamento potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui siano compresi interessi non dovuti.
In questo senso, allora, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito – come è nel caso di specie – è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cassazione civile sez. I, 05/03/2020, n.6198;
Cass. 6 dicembre 2019, n. 31927; Cass. 30 gennaio 2019, n. 2660; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27704).
Sarà, a quel punto, onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata (Tribunale Catania sez.
IV, 21/03/2020, n.1116 e, più recentemente, Cassazione civile sez. I, 15/12/2023, n.35189; si v., anche, Cassazione civile sez. I, 11/11/2022). Il correntista, dunque, dovrà dar prova della natura ripristinatoria delle rimesse dando riscontro della conclusione del contratto di apertura di credito, senza che operi il limite posto dall'art. 2725 c.c., ove il correntista stesso non abbia fatto valere la nullità del negozio.
Nel caso di specie, il CTU nominato, con una motivazione logica nella sua estrinsecazione e che questo Giudice ritiene di condividere, ha verificato l'eventuale presenza di rimesse aventi natura solutoria intervenute antecedentemente al 2 novembre 2005 (in presenza delle quali poteva essere ritenuta maturata la prescrizione), secondo l'orientamento del cosiddetto “saldo rettificato”, ovverosia avuto riguardo non al saldo contabile risultante dall'estratto conto bancario, ma a quello epurato dagli effetti degli addebiti illegittimi riscontrati (si v. pag. 11 dell'elaborato peritale). Il consulente ha, dunque, ricostruito l'andamento del rapporto di c/c con apertura di credito, rettificando gli addebiti per competenze con esclusione di quelli per CMS e per interessi;
quindi, lasciando valida in altri termini soltanto l'addebito di spese ed oneri di gestione, ha paragonato il saldo così ricostruito col fido concesso di € 26.000,00 ed è giunto al riscontro di rimesse solutorie fino al 19.11.2002 (si v. pag. 12), intendendo per tali quelle che, oltre ad essere finalizzate al rientro entro l'esposizione affidata, sono intervenute in date differenti dagli addebiti che hanno dato luogo allo sconfinamento
L'eccezione, pertanto, non può trovare accoglimento e ciò anche in quanto, nel riconteggio dei saldi, il CTU ha espunto tutti gli addebiti a titolo di CMS ed interessi (affetti da usura originaria) non coperti da rimesse solutorie…il cui diritto alla ripetizione risulta prescritto (pag. 13 dell'elaborato peritale).
Ad analoga conclusione si deve arrivare con riguardo, poi, all'eccezione di decadenza;
sul punto, infatti, basti osservare come la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto trasmesso da una banca al cliente rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto quelli della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano - pertanto, i correntisti non perdono il diritto di contestare, anche in epoca successiva alla chiusura del rapporto, il tasso applicato in concreto dall'istituto di credito (così
Cassazione civile sez. I, 11 marzo 1996, n. 1978 in Giust. civ. Mass. 1996, 332, come richiamata da
Tribunale di Pisa, sent. n. 1493/21, pubblicata in data 16.11.2021).
4. I MOTIVI DI CONTESTAZIONE DI PARTE ATTRICE
4.1. CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI IN VIOLAZIONE DELLA DELIBERA CICR DEL
9.02.2000
Venendo, ora, alle questioni che hanno dato corso al presente giudizio, ritiene questo Giudice di dover muovere da quelle che, in corso di istruttoria, sono già state condivisibilmente ritenute infondate, con ordinanza resa in data 18 settembre 2023. Rispetto alla doglianza relativa alla presunta violazione della delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 in punto di capitalizzazione degli interessi passivi, si rileva come in materia si erano pronunciate le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, da un lato, escludendo la ravvisabilità di usi normativi e, dall'altro, evidenziando che la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista fosse sempre illegittima, anche con riguardo al periodo anteriore alle decisioni con le quali la stessa Corte di legittimità – ponendosi in contrasto con l'indirizzo giurisprudenziale sin lì seguito – aveva accertato l'inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto dell'art. 1283 c.c. (cfr.
SS.UU. 4 novembre 2004, n. 21095). Alla nullità della clausola che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito conseguiva che gli interessi a debito della correntista dovevano essere calcolati senza capitalizzazione alcuna (cfr. Cass. SS.UU. – già richiamata – n. 24418/10).
Tuttavia, per i rapporti successivi all'anno 2000 (com'è quello in esame), è ammissibile la capitalizzazione reciproca trimestrale per gli interessi attivi e passivi, qualora risulti agli atti la specifica pattuizione, in base alla Deliberazione CICR del 9.02.2000 attuativa dell'art. 120, T.U.B., come modificato dall'art. 25, d.lgs. n. 342/1999. In altri termini, gli interessi anatocistici applicati ante 2000 sono sicuramente illegittimi, mentre quelli applicati post 2000 sono validi solo se risulta espressamente pattuita la pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi sia debitori che creditori. In ogni caso, la capitalizzazione con pari periodicità costituisce un anatocismo consentito dalla legge solo se supportata da una specifica clausola contrattuale firmata dal cliente che ciò espressamente preveda, giacché solo in questo modo si possono adeguare i contratti di conto corrente alla nuova disciplina legislativa ex art. 7 Deliberazione CICR anzidetta, considerato che la pari periodicità va ritenuta una condizione peggiore per la clientela rispetto al regime previgente in cui non era consentita alcuna capitalizzazione degli interessi (in questo senso, Corte d'Appello Firenze,
II sezione civile, sentenza n. 1676/2022, pubblicata l'8 agosto 2022).
Sebbene parte attrice abbia omesso di depositare la copia dei contratti di c/c e gli estratti conto integrali, a tanto ha supplito la banca convenuta, provvedendo in tal senso a fornirne copia. Il titolare di un rapporto di conto corrente, quale parte contraente, non può non avere la disponibilità del documento contrattuale, anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 117 TUB;
inoltre, la disciplina di settore contempla il diritto del medesimo correntista di ricevere periodicamente gli estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite in conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate.
A ciò si aggiunga che, proprio con riferimento ai rapporti bancari, il legislatore accorda al correntista un ulteriore strumento per ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti ed alle operazioni poste in essere. L'art. 119 TUB accorda al correntista il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un termine non superiore a novanta giorni, copia della documentazione inerente singole operazioni compiute nei dieci anni precedenti la richiesta.
In un contesto di tal tipo, il "cliente-attore", avendo uno specifico strumento per procurarsi la documentazione relativa alle operazioni compiute nell'ambito dei rapporti intrattenuti con la banca, potrà avvalersi del rimedio di cui all'art. 210 c.p.c., in quanto deduca e dimostri di essersi tempestivamente attivato per ottenere, ex art. 119 TUB, la consegna della documentazione bancaria necessaria per gli accertamenti richiesti e di non aver ottenuto fattivo riscontro;
circostanza che, tuttavia, non si apprezza nel caso che ci occupa.
Tali documenti (id est, i contratti di c/c e gli estratti conto integrali) sono stati poi effettivamente depositati da parte convenuta in allegato al proprio atto di costituzione;
con tutto ciò che ne consegue in termini di assolvimento dell'onere probatorio, atteso che (come detto) il correntista che intende far valere il carattere indebito di talune poste passive applicate dalla banca ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite (anche questo supplito dall'allegazione della convenuta), ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del CP_6 rapporto di conto corrente (si v., ex multis, Cass. n. 7501 del 14.05.2012, confermata più di recente da Cass. n. 11543 del 2.05.2019).
Dalle produzioni documentali in atti, peraltro, la tesi di parte attrice risulta smentita ed è rimasta priva di riscontro probatorio, pur (come detto) avendo la provveduto al deposito della CP_6 documentazione necessaria), la contestazione dell'attrice circa la violazione della delibera C.I.C.R. in punto di capitalizzazione degli interessi passivi.
4.2. VALUTE E SPESE IN VIOLAZIONE DELLA LEGGE OVVERO IN DIFETTO DI VALIDA PATTUIZIONE
SCRITTA; TASSI D'INTERESSI ULTRALEGALI IN ASSENZA DI APPOSITA CONVENZIONE SCRITTA;
GIROCONTAZIONE DELLE COMPETENZE DEI CONTI ACCESSORI NEL CONTO ORDINARIO IN ASSENZA
DI UNA VALIDA PATTUIZIONE SCRITTA
Prive di riscontro probatorio, per le medesime considerazioni ora espresse, sono anche le doglianze in merito alla presunta assenza di pattuizione dell'applicazione di valute e spese, di tassi ultralegali e di girocontazione dai conti accessori a quello ordinario.
Anche in questo caso, invero, sono proprio le produzioni documentali effettuate dalla a CP_6 smentire la ricostruzione operata – peraltro come mera allegazione di parte – dall'attrice, come, del resto, già evidenziato dal Giudice con ordinanza del 18 settembre 2023, tanto che le questioni sollevate non sono state neanche oggetto di approfondimento tramite la CTU espletata.
Del resto, con specifico riguardo alla questione delle valute, anche laddove tali censure si riferissero ad un errato conteggio dei giorni di valuta, le stesse (censure) avrebbero dovuto formare oggetto di espressa contestazione nel termine decadenziale di trasmissione degli estratti, posto che la questione inerente i giorni di valuta attiene alla contabilizzazione delle operazioni, mirando ad inficiare, appunto, un dato contabile (in tal senso, Corte d'Appello di Torino, n. 1076, del 1 agosto 2011, come richiamata da Tribunale di Torino, VI sez. civile e fallimentare civile, nella sentenza resa in data
21.05.2014). Ne consegue la rilevanza assorbente della tacita approvazione dell'estratto conto.
4.3. SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA
La consulenza tecnica disposta dal Giudice ha avuto riguardo proprio alla valutazione circa l'eventuale sussistenza di usura originaria, esclusivamente con riguardo al momento di conclusione dei contratti e alla conseguente rettifica del saldo dei rapporti di cui è causa, tenendo conto della nullità per indeterminatezza della clausola sulla CMS.
Preliminarmente, occorre osservare che il tasso che rileva ai fini dell'accertamento del reato di usura
è solo quello praticato al momento della relativa pattuizione, posto che ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, secondo comma, c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge al momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (ex multis Corte appello
Ancona, sez. VII, 07/10/2021, n. 1101; Corte appello Venezia, sez. I, 26/07/2021, n. 2129).
Il consulente incaricato, dopo aver ricostruito lo stato dei rapporti ancora in essere tra le due odierne parti, ha provveduto ad accertare quali fossero i tassi soglia di riferimento per i contratti di c/c ordinario e anticipi SBF, stipulati in data 19 febbraio 2002, e per il conto anticipi su documenti del
13 settembre 2005. Per il tramite di argomentazioni che, anche in questo, si ritengono esaustive e condivisibili, giacché esenti da censure e logiche nella loro estrinsecazione, il CTU è giunto a concludere che in tutti i rapporti intercorsi tra le parti fosse riscontrabile usura originaria e questo poiché per i contratti stipulati nel 2002, il semplice saggio di interesse passivo pattuito risulta superiore al tasso soglia; per il contratto di anticipo fatture stipulato nel 2005, qualsiasi onere connesso al credito (a mero titolo esemplificativo, anche la semplice capitalizzazione trimestrale) comporta il debordo oltre le soglie antiusura, attesa la fissazione di un tasso nominale pari al tasso soglia (si v. pag. 10 dell'elaborato peritale). In conseguenza di ciò, la clausola relativa alla pattuizione di interessi risulta nulla e, quindi, il credito concesso sarà da considerarsi gratuito.
4.4. NULLITÀ PER INDETERMINATEZZA DELLA CLAUSOLA SULLA COMMISSIONE DI MASSIMO
SCOPERTO
Pure su questo punto, la scrivente ritiene di condividere quanto già sostenuto nell'ordinanza del 18 settembre 2023 in punto di nullità per indeterminatezza della CMS, atteso che risulta essere stata prevista, con riferimento a tutti e tre i rapporti in causa, per il tramite della mera indicazione della misura percentuale della stessa senza, tuttavia, alcun riferimento al valore su cui siffatta percentuale debba essere calcolata e alla periodicità del calcolo.
Sul punto, infatti, è noto come, ai sensi dell'art. 2bis, comma 1, della legge n. 2/09, “sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dalla effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento”.
La Corte di cassazione, pronunciatasi a Sezioni Unite con sentenza n. 16303 del 20.06.2018, ha avuto modo di precisare come nella tecnica bancaria (la C.M.S.) viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso – che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni – viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento.
Questa definizione, per l'esattezza, compare testualmente per la prima volta nell'aggiornamento delle Istruzioni del luglio 2001, ma alla medesima nozione si rifanno anche le Istruzioni precedenti, che espressamente prendono in considerazione la CMS calcolata sull'ammontare del massimo scoperto (si v., anche, Cass. civ. 18.01.2006, n. 270).
Il CTU, dunque, ha provveduto – in conformità al quesito – ad espungere dal riconteggio ogni onere addebitato a titolo di CMS maturata sui rapporti intervenuti.
4.5 RICOSTRUZIONE DEL SALDO
All'esito dell'accertato superamento dei tassi soglia e dell'espunzione della CMS dal calcolo, il CTU
è giunto, infine, a riconteggiare i saldi conteggiando tutti gli addebiti intervenuti a titolo di oneri e spese ed espungendo per tutti e tre i rapporti intercorsi, tutti gli addebiti a titolo di CMS ed interessi
(affetti da usura originaria) non coperti da rimesse solutorie (individuate come sopra descritto) il cui diritto alla ripetizione risulta prescritto…il saldo banca alla data del 31.12.2013 è pari ad euro 63,64 in favore del correntista, mentre il saldo ricalcolato al 31.12.2013 in esito del riconteggio eseguito dallo scrivente, svolto secondo i criteri dettati dal quesito peritale assegnato e secondo le modalità sopra riportate, è pari ad euro 78.679,27 in favore del correntista (pag. 13 dell'elaborato peritale).
A tale conclusione il CTU perviene anche all'esito delle osservazioni del CTP di parte convenuta, alle quali il dr. ha risposto in maniera esaustiva e completa. Per_1
Ne consegue che, in questa sede, vista l'inammissibilità della domanda di ripetizione per i motivi già detti, deve accogliersi parzialmente la domanda con riguardo alla sola richiesta di accertamento del reale saldo del c/c, accertando e dichiarando un saldo attivo per il cliente-attore pari ad € 78.679,27.
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Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, considerato l'esito del giudizio e la soccombenza reciproca delle parti (il convenuto rispetto alla domanda di accertamento, l'attrice rispetto alla domanda di ripetizione), si stima congruo disporne l'integrale compensazione tra le parti.
Le spese di CTU, invece, considerando il suo esito, devono essere poste a carico della convenuta e rimangono liquidate come da decreto reso in data 13 marzo 2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta, disattesa o assorbita, così provvede:
ACCERTA e DICHIARA che, alla data del 31.12.2013, il saldo è pari ad € 78.679,27 in favore del correntista.
DICHIARA inammissibile la domanda di ripetizione avanzata da parte attrice.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
PONE definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, come liquidate con decreto del
13 marzo 2024 e, per l'effetto,
CONDANNA parte convenuta alla refusione nei confronti di parte attrice di quanto eventualmente dalla stessa pagato a titolo di liquidazione del CTU nominato.
Così deciso in Pisa, il 23.07.2025
Il Giudice
dott.ssa Santa Spina