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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 14/07/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1451/2024 R.G., promossa con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale il 29.5.2024
DA
(C.F. , con sede a Roma, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa, per procura unita mediante strumenti informatici all'atto di citazione, dall'avv. Cristiana Ciullini
del Foro di Firenze, domiciliata presso l'avv. Grazia Pirozzi del Foro di Pordenone;
attrice
CONTRO
(C.F. ), residente a [...]Controparte_1 C.F._1
Giovanni al Natisone (Udine), in Via Madonna de Taviele n. 33 int. 2;
convenuto contumace in punto: assicurazione della responsabilità civile;
azione di LS dell'assicuratore.
pagina 1 di 6
CONCLUSIONI
Per l'attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e disattesa, accertati e dichiarati i fatti di cui in premessa ed il conseguente diritto di LS
della comparente, condannare i convenuti, in solido tra loro, a rimborsare a Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, per i titoli e le causali di cui in premessa, il complessivo importo di € 20.486,68, ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali maturati e maturandi dal dì dell'avvenuto pagamento al saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorario, anche della fase pregiudiziale di mediazione, e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo del servizio postale in data
29.5.2024, l'attrice ha convenuto avanti questo Tribunale il sig. Controparte_1
esponendo che: -il convenuto aveva stipulato con la polizza n. 01 34124MQ Parte_1
ramo RCA in relazione all'autovettura Volkswagen Polo targata DW390ZX, di sua proprietà; in data
25.9.2020 detta autovettura, condotta dal convenuto, era stata coinvolta in un incidente stradale;
-dal verbale redatto dai Carabinieri intervenuti sul posto risultava evidente la piena responsabilità del convenuto, in quanto era stato sanzionato per gli illeciti di cui agli artt. 186 comma 2 bis del codice della strada (guida in stato di ebbrezza), 116 commi 15-17 del codice della strada (guida senza patente,
che gli era stata revocata già nel 2018), 145 commi 1-10 del codice della strada (omessa precedenza), 7
comma 1 A)-14 del codice della strada;
-la società attrice aveva provveduto ad erogare gli indennizzi ai danneggiati, proprietari e conducenti degli altri autoveicoli coinvolti nel sinistro, sulla base delle perizie e della documentazione medica versate in atti;
- la copertura assicurativa non era operante nel caso di veicolo guidato da persona non abilitata ed in caso di guida in stato di ebbrezza, ma ciò soltanto pagina 2 di 6 nel rapporto contrattuale tra assicuratore e soggetto garantito, non invece nei confronti dei terzi danneggiati;
i pagamenti a questi ultimi erano stati eseguiti con riserva del diritto di agire in LS nei confronti dell'assicurato, ex art. 144 codice delle assicurazioni private;
in ragione di tale riserva,
l'attrice, per il tramite della società incaricata aveva più volte intimato al sig. CP_2 [...]
il rimborso degli importi liquidati ai danneggiati, senza alcun esito. Ciò Controparte_1
premesso, l'attrice ha rassegnato le conclusioni riportate nell'epigrafe.
2. Il convenuto non si è costituito e, previa verifica della regolarità della notifica nel rispetto del termine minimo di comparizione, è stato dichiarato contumace con decreto di data
15.10.2024.
3. La causa è stata istruita mediante assunzione delle prove testimoniali ammesse in parziale accoglimento delle richieste attoree ed è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate.
4. La domanda di LS della società assicuratrice è fondata e merita accoglimento.
5. Dalla documentazione dei rilievi eseguiti dai Carabinieri in data 25.9.2020, in località
Pradamano (Udine), nei pressi dell'uscita dal parcheggio del centro commerciale Bennet e dalle dichiarazioni rese ai militari dai soggetti coinvolti, ivi compreso il convenuto, risulta acclarata la responsabilità del sig. nella causazione dell'incidente stradale nel quale sono rimasti CP_1
coinvolti, oltre al veicolo condotto dal convenuto, assicurato per la responsabilità civile con la società
attrice, altre due autovetture, condotte rispettivamente dal sig. e dal sig. CP_3 CP_4
. Il sig. infatti, violando l'obbligo di precedenza e il divieto di svolta a sinistra, aveva
[...] CP_1
eseguito una repentina manovra di svolta a sinistra vietata, andando a collidere dapprima con l'autovettura condotta dal sig. , indi con quella condotta dal sig. , che CP_3 CP_4
sopraggiungevano da direzioni opposte. L'attrice ha provato, con la documentazione prodotta e le testimonianze acquisite, di aver risarcito i danneggiati -proprietari e conducenti- di tutti i danni a loro occorsi, liquidati in base alla documentazione medica e alla prova dei danni dagli stessi offerti, per un importo complessivo di € 20.486,68.
pagina 3 di 6 6. Deve ricordarsi che l'azione di LS prevista in favore dell'assicuratore dall'art. 144 c.
II del codice delle assicurazioni è un'azione contrattuale, ragion per cui l'assicuratore che chiede l'adempimento del contratto, formulando la domanda di LS, ha l'onere di allegare e provare l'esistenza del contratto e della clausola che legittima la LS (così Cass., sez. III civ., 22.2.2024, n.
4756; si veda anche Cass., sez. III civ., 14.3.2014, n. 5952, secondo cui “L'onere di provare che il
contratto di assicurazione della r.c.a. conteneva una clausola di delimitazione del rischio, inopponibile
al terzo ma idonea a giustificare il pagamento dell'indennizzo nel rapporto tra assicurato ed
assicuratore, spetta a quest'ultimo… in tutti i giudizi scaturenti dal contratto è onere dell'attore
provare l'esistenza del patto su cui la domanda si fonda). Il giudice di legittimità ha ripetutamente affermato che la clausola di LS dell'assicuratore per gli indennizzi corrisposti a terzi danneggiati dall'assicurato rientrano nel novero di quelle delimitative della copertura assicurativa e, dunque,
dell'oggetto stesso del contratto.
7. Nella scheda della polizza sottoscritta dal convenuto sig. in data 28.6.2020, CP_1
prodotta dall'attrice, si legge: “Garanzie aggiuntive: -Limitazione alla LS per guida in stato di
ebbrezza-sostanze stupefacenti -Rinuncia alla LS guida non conforme”. L'art. RC.11 delle condizioni generali di polizza prevede che l'assicurazione non sia operante, in deroga al precedente art.
RC.2 se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, clausola inopponibile, ex art. 144 c. 2 codice delle assicurazioni, ai danneggiati. In ordine alle citate garanzie aggiuntive, rientranti nell'oggetto del contratto, le condizioni generali prevedono (RC.10): -
“Limitazione alla LS per guida in stato di ebbrezza e di influenza di sostanze stupefacenti Nel caso
di autoveicolo guidato da conducente di cui le Autorità abbiano accertato uno stato di ebbrezza o di
influenza di sostanze stupefacenti incompatibile con la guida secondo le disposizioni della normativa
vigente, esercita il diritto di LS di cui all'art. RC.2 per un importo massimo di € 500,00”; - Pt_1
“Rinuncia azione di LS per guida non abilitata, trasporto non conforme e mancata revisione del
veicolo. A parziale deroga dell'art. RC.11 delle Condizioni di Assicurazione della Responsabilità
Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore rinuncia al diritto di LS spettante ai Pt_1
pagina 4 di 6 sensi di legge nei confronti dell , sia esso persona fisica o società, quale proprietario o Parte_2
locatario (leasing) del veicolo, nei seguenti casi:
1. qualora il veicolo al momento del sinistro sia
guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e il Proprietario non fosse a
conoscenza di tale situazione da cui ha origine il diritto di LS…”
8. Nel caso di specie, si osserva, in primo luogo, che non può ritenersi provato lo stato di ebbrezza del convenuto al momento del sinistro. E' stato prodotto soltanto il modulo di rilevazione dell'incidente, nel quale si legge: “Trasportato presso Pronto Soccorso Udine. Richiesta prova
alcolimetrica tramite C.O. Esito: Abbandona P.S. prima inizio visita . Sanzionato art. 186 c. 2 bis
CDS. Sintomatico”. In assenza di qualsiasi esame strumentale e di precisa descrizione dei sintomi palesati, lo stato di ebbrezza non risulta provato. Peraltro, la garanzia aggiuntiva stipulata avrebbe limitato all'importo massimo di € 500,00 il diritto di LS.
9. Non può invece ritenersi operante, nel caso di specie, in favore dell'assicurato, la rinuncia alla LS per guida “non conforme”, in quanto al sig. la patente era stata revocata CP_1
con decreto del prefetto di Udine del 21.2.2018, egli era proprietario dell'autovettura e si trovava alla guida del veicolo assicurato, mentre la rinuncia alla LS avrebbe potuto operare solo nel caso il proprietario sconoscesse che alla guida si trovava una diversa persona non abilitata a condurre il veicolo.
10. Il sig. deve pertanto essere condannato al pagamento in favore della società CP_1
attrice l'importo di € 20.486,68; trattandosi di debito di valuta, debbono riconoscersi gli interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284 c. I c.c. dal 22.11.2022 (data della costituzione in mora) al 29.5.2024, al tasso legale di cui all'art. 1284 c. IV c.c. dal 30.5.2024 sino al saldo.
11. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, in assenza di nota, nella misura indicata nel dispositivo, determinata in base ai parametri del D.M. Giustizia n. 55/2014 pertinenti rispetto al valore della domanda, applicati nei valori prossimo al minimo, per l'attivazione della mediazione, per le fasi studio, introduttiva e istruttoria della causa, attesa la semplicità di quest'ultima e la limitata attività svolta, rispetto a quella prevista dagli onnicomprensivi parametri;
non si ritiene di pagina 5 di 6 riconoscere alcunché per la fase decisoria, in quanto non vi è stato il deposito di scritture conclusive e nell'udienza di discussione parte attrice ha concluso come da atto di citazione e riportandosi integralmente agli atti già depositati. Non sono state specificamente indicate e documentate le spese di mediazione e quelle di notifica dell'atto introduttivo e delle intimazioni dei testimoni.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa suindicata:
a) condanna il convenuto contumace a rifondere alla società attrice l'importo di €
20.486,68, aumentato per gli interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284 c. I c.c., dal 22.11.2022 al
29.5.2024, al tasso legale di cui all'art. 1284 c. IV c.c., dal 30.5.2024 sino al saldo;
b) condanna il convenuto contumace a rifondere alla società attrice le spese processuali,
che liquida in € 264,00 per esborsi, € 1.921,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%, al c.p.a. e all'i.v.a., se dovuta in quanto costo effettivo.
Udine, 11 luglio 2025.
Il giudice dott.ssa Annalisa Barzazi
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1451/2024 R.G., promossa con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale il 29.5.2024
DA
(C.F. , con sede a Roma, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa, per procura unita mediante strumenti informatici all'atto di citazione, dall'avv. Cristiana Ciullini
del Foro di Firenze, domiciliata presso l'avv. Grazia Pirozzi del Foro di Pordenone;
attrice
CONTRO
(C.F. ), residente a [...]Controparte_1 C.F._1
Giovanni al Natisone (Udine), in Via Madonna de Taviele n. 33 int. 2;
convenuto contumace in punto: assicurazione della responsabilità civile;
azione di LS dell'assicuratore.
pagina 1 di 6
CONCLUSIONI
Per l'attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e disattesa, accertati e dichiarati i fatti di cui in premessa ed il conseguente diritto di LS
della comparente, condannare i convenuti, in solido tra loro, a rimborsare a Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, per i titoli e le causali di cui in premessa, il complessivo importo di € 20.486,68, ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali maturati e maturandi dal dì dell'avvenuto pagamento al saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorario, anche della fase pregiudiziale di mediazione, e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo del servizio postale in data
29.5.2024, l'attrice ha convenuto avanti questo Tribunale il sig. Controparte_1
esponendo che: -il convenuto aveva stipulato con la polizza n. 01 34124MQ Parte_1
ramo RCA in relazione all'autovettura Volkswagen Polo targata DW390ZX, di sua proprietà; in data
25.9.2020 detta autovettura, condotta dal convenuto, era stata coinvolta in un incidente stradale;
-dal verbale redatto dai Carabinieri intervenuti sul posto risultava evidente la piena responsabilità del convenuto, in quanto era stato sanzionato per gli illeciti di cui agli artt. 186 comma 2 bis del codice della strada (guida in stato di ebbrezza), 116 commi 15-17 del codice della strada (guida senza patente,
che gli era stata revocata già nel 2018), 145 commi 1-10 del codice della strada (omessa precedenza), 7
comma 1 A)-14 del codice della strada;
-la società attrice aveva provveduto ad erogare gli indennizzi ai danneggiati, proprietari e conducenti degli altri autoveicoli coinvolti nel sinistro, sulla base delle perizie e della documentazione medica versate in atti;
- la copertura assicurativa non era operante nel caso di veicolo guidato da persona non abilitata ed in caso di guida in stato di ebbrezza, ma ciò soltanto pagina 2 di 6 nel rapporto contrattuale tra assicuratore e soggetto garantito, non invece nei confronti dei terzi danneggiati;
i pagamenti a questi ultimi erano stati eseguiti con riserva del diritto di agire in LS nei confronti dell'assicurato, ex art. 144 codice delle assicurazioni private;
in ragione di tale riserva,
l'attrice, per il tramite della società incaricata aveva più volte intimato al sig. CP_2 [...]
il rimborso degli importi liquidati ai danneggiati, senza alcun esito. Ciò Controparte_1
premesso, l'attrice ha rassegnato le conclusioni riportate nell'epigrafe.
2. Il convenuto non si è costituito e, previa verifica della regolarità della notifica nel rispetto del termine minimo di comparizione, è stato dichiarato contumace con decreto di data
15.10.2024.
3. La causa è stata istruita mediante assunzione delle prove testimoniali ammesse in parziale accoglimento delle richieste attoree ed è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate.
4. La domanda di LS della società assicuratrice è fondata e merita accoglimento.
5. Dalla documentazione dei rilievi eseguiti dai Carabinieri in data 25.9.2020, in località
Pradamano (Udine), nei pressi dell'uscita dal parcheggio del centro commerciale Bennet e dalle dichiarazioni rese ai militari dai soggetti coinvolti, ivi compreso il convenuto, risulta acclarata la responsabilità del sig. nella causazione dell'incidente stradale nel quale sono rimasti CP_1
coinvolti, oltre al veicolo condotto dal convenuto, assicurato per la responsabilità civile con la società
attrice, altre due autovetture, condotte rispettivamente dal sig. e dal sig. CP_3 CP_4
. Il sig. infatti, violando l'obbligo di precedenza e il divieto di svolta a sinistra, aveva
[...] CP_1
eseguito una repentina manovra di svolta a sinistra vietata, andando a collidere dapprima con l'autovettura condotta dal sig. , indi con quella condotta dal sig. , che CP_3 CP_4
sopraggiungevano da direzioni opposte. L'attrice ha provato, con la documentazione prodotta e le testimonianze acquisite, di aver risarcito i danneggiati -proprietari e conducenti- di tutti i danni a loro occorsi, liquidati in base alla documentazione medica e alla prova dei danni dagli stessi offerti, per un importo complessivo di € 20.486,68.
pagina 3 di 6 6. Deve ricordarsi che l'azione di LS prevista in favore dell'assicuratore dall'art. 144 c.
II del codice delle assicurazioni è un'azione contrattuale, ragion per cui l'assicuratore che chiede l'adempimento del contratto, formulando la domanda di LS, ha l'onere di allegare e provare l'esistenza del contratto e della clausola che legittima la LS (così Cass., sez. III civ., 22.2.2024, n.
4756; si veda anche Cass., sez. III civ., 14.3.2014, n. 5952, secondo cui “L'onere di provare che il
contratto di assicurazione della r.c.a. conteneva una clausola di delimitazione del rischio, inopponibile
al terzo ma idonea a giustificare il pagamento dell'indennizzo nel rapporto tra assicurato ed
assicuratore, spetta a quest'ultimo… in tutti i giudizi scaturenti dal contratto è onere dell'attore
provare l'esistenza del patto su cui la domanda si fonda). Il giudice di legittimità ha ripetutamente affermato che la clausola di LS dell'assicuratore per gli indennizzi corrisposti a terzi danneggiati dall'assicurato rientrano nel novero di quelle delimitative della copertura assicurativa e, dunque,
dell'oggetto stesso del contratto.
7. Nella scheda della polizza sottoscritta dal convenuto sig. in data 28.6.2020, CP_1
prodotta dall'attrice, si legge: “Garanzie aggiuntive: -Limitazione alla LS per guida in stato di
ebbrezza-sostanze stupefacenti -Rinuncia alla LS guida non conforme”. L'art. RC.11 delle condizioni generali di polizza prevede che l'assicurazione non sia operante, in deroga al precedente art.
RC.2 se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, clausola inopponibile, ex art. 144 c. 2 codice delle assicurazioni, ai danneggiati. In ordine alle citate garanzie aggiuntive, rientranti nell'oggetto del contratto, le condizioni generali prevedono (RC.10): -
“Limitazione alla LS per guida in stato di ebbrezza e di influenza di sostanze stupefacenti Nel caso
di autoveicolo guidato da conducente di cui le Autorità abbiano accertato uno stato di ebbrezza o di
influenza di sostanze stupefacenti incompatibile con la guida secondo le disposizioni della normativa
vigente, esercita il diritto di LS di cui all'art. RC.2 per un importo massimo di € 500,00”; - Pt_1
“Rinuncia azione di LS per guida non abilitata, trasporto non conforme e mancata revisione del
veicolo. A parziale deroga dell'art. RC.11 delle Condizioni di Assicurazione della Responsabilità
Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore rinuncia al diritto di LS spettante ai Pt_1
pagina 4 di 6 sensi di legge nei confronti dell , sia esso persona fisica o società, quale proprietario o Parte_2
locatario (leasing) del veicolo, nei seguenti casi:
1. qualora il veicolo al momento del sinistro sia
guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e il Proprietario non fosse a
conoscenza di tale situazione da cui ha origine il diritto di LS…”
8. Nel caso di specie, si osserva, in primo luogo, che non può ritenersi provato lo stato di ebbrezza del convenuto al momento del sinistro. E' stato prodotto soltanto il modulo di rilevazione dell'incidente, nel quale si legge: “Trasportato presso Pronto Soccorso Udine. Richiesta prova
alcolimetrica tramite C.O. Esito: Abbandona P.S. prima inizio visita . Sanzionato art. 186 c. 2 bis
CDS. Sintomatico”. In assenza di qualsiasi esame strumentale e di precisa descrizione dei sintomi palesati, lo stato di ebbrezza non risulta provato. Peraltro, la garanzia aggiuntiva stipulata avrebbe limitato all'importo massimo di € 500,00 il diritto di LS.
9. Non può invece ritenersi operante, nel caso di specie, in favore dell'assicurato, la rinuncia alla LS per guida “non conforme”, in quanto al sig. la patente era stata revocata CP_1
con decreto del prefetto di Udine del 21.2.2018, egli era proprietario dell'autovettura e si trovava alla guida del veicolo assicurato, mentre la rinuncia alla LS avrebbe potuto operare solo nel caso il proprietario sconoscesse che alla guida si trovava una diversa persona non abilitata a condurre il veicolo.
10. Il sig. deve pertanto essere condannato al pagamento in favore della società CP_1
attrice l'importo di € 20.486,68; trattandosi di debito di valuta, debbono riconoscersi gli interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284 c. I c.c. dal 22.11.2022 (data della costituzione in mora) al 29.5.2024, al tasso legale di cui all'art. 1284 c. IV c.c. dal 30.5.2024 sino al saldo.
11. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, in assenza di nota, nella misura indicata nel dispositivo, determinata in base ai parametri del D.M. Giustizia n. 55/2014 pertinenti rispetto al valore della domanda, applicati nei valori prossimo al minimo, per l'attivazione della mediazione, per le fasi studio, introduttiva e istruttoria della causa, attesa la semplicità di quest'ultima e la limitata attività svolta, rispetto a quella prevista dagli onnicomprensivi parametri;
non si ritiene di pagina 5 di 6 riconoscere alcunché per la fase decisoria, in quanto non vi è stato il deposito di scritture conclusive e nell'udienza di discussione parte attrice ha concluso come da atto di citazione e riportandosi integralmente agli atti già depositati. Non sono state specificamente indicate e documentate le spese di mediazione e quelle di notifica dell'atto introduttivo e delle intimazioni dei testimoni.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa suindicata:
a) condanna il convenuto contumace a rifondere alla società attrice l'importo di €
20.486,68, aumentato per gli interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284 c. I c.c., dal 22.11.2022 al
29.5.2024, al tasso legale di cui all'art. 1284 c. IV c.c., dal 30.5.2024 sino al saldo;
b) condanna il convenuto contumace a rifondere alla società attrice le spese processuali,
che liquida in € 264,00 per esborsi, € 1.921,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%, al c.p.a. e all'i.v.a., se dovuta in quanto costo effettivo.
Udine, 11 luglio 2025.
Il giudice dott.ssa Annalisa Barzazi
pagina 6 di 6