Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/04/2025, n. 3958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3958 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Raffaele Sdino presidente rel.
2) Immacolata Cozzolino giudice
3) Ivana Sassi giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 30376 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: divorzio giudiziale vertente
TRA
(C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. TORRE STEFANIA presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. DI GIANNI RENATO presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 05.12.2024 il procuratore del ricorrente ha concluso perché il Tribunale voglia:
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“1. dichiarare, ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 29/11/2012 […] tra il
Sig. e la Sig.ra ; Parte_1 Controparte_1
2. Confermare il provvedimento presidenziale del 8.5.2023, ed alla luce del collocamento del figlio presso la casa del padre in Napoli, Per_1 Parte_1 via Attilio Pratella n. 43, 80128, revocare l'assegno per il mantenimento dello stesso in favore della madre;
3. Disporre in ordine al contributo al mantenimento dovuto dalla madre al padre per il figlio a far data dal luglio 2023. Per_1
4. In merito al mantenimento della figlia reiterata la richiesta e/o la Per_2
disponibilità ad accoglierla presso il nuovo domicilio in via Pratella 43, disporre in ogni caso che l'assegno di mantenimento a carico del sia ridotto all'importo di Pt_1
€ 300,00 mensili da versarsi direttamente alla beneficiaria su conto corrente o carta ricaricabile all'uopo predisposti;
5. Confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale relativamente alla casa coniugale, fino a quando la figlia non raggiunga Per_2
l'autosufficienza economica purché la stessa dia prova della proficua prosecuzione del corso di studi universitari intrapresi;
in subordine e nel caso in cui entrambi i figli scelgano il collocamento privilegiato presso il padre, individuare un congruo lasso di tempo tale da consentire, alla sig.ra un sereno trasferimento della stessa e/o di concordare un CP_1 contributo (calmierato) in favore del per l'occupazione dell'immobile di sua Pt_1
esclusiva proprietà;
6. accertare l'insussistenza dei requisiti per la corresponsione dell'assegno di mantenimento e dichiarare la non debenza dell'assegno di divorzio a carico del Sig. in favore della Sig.ra Pt_1 CP_1
6.2 in subordine ed in via eventuale, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga di riconoscere un importo a titolo di assegno di divorzio in favore della Sig.ra
rideterminarlo in un importo inferiore a quanto concordato in sede di CP_1
separazione, alla luce delle mutate condizioni economiche del Sig. Pt_1
Disporre che l'attuale assegno unico erogato per i due figli sia corrisposto esclusivamente al ricorrente in ragione del concorso nelle spese straordinarie e del suo attuale regime economico”.
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Il procuratore della resistente, riportandosi ai precedenti scritti difensivi ed alle risultanze della prova orale raccolta, ha così concluso:
“1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con il rito civile dai
Sigg. e a Napoli il 29.11.2012; Parte_1 Controparte_1
2. ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. disporre le condizioni del divorzio confermando quelle stesse dalle pari in causa convenute nel verbale di separazione assistita e confermate in sede di udienza presidenziale e quindi definitivamente:
a) assegnare la casa coniugale alla concludente atteso che la figlia Per_2
ancora vive con la madre;
b) porre a carico del Sig. l'assegno di mantenimento per i Parte_1
figli, ovviamente da non versare se e quando questi, ovvero uno di essi, vivono presso il padre, nonché quello divorzile per la moglie, per i medesimi importi come dalle parti convenuti nel verbale di separazione e confermati in sede di udienza presidenziale e cioè di € 350,00 per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie, ed € 200,00 per la ex moglie;
6. condannare l'attore a rivalere la Sig.ra delle spese e Controparte_2
competenze professionali del giudizio per aver coltivato lo stesso sulle base di pretestuose contestazioni e richieste, avendo invece la concludente aderito immediatamente alla domanda di scioglimento del loro vincolo matrimoniale”.
Il Pubblico Ministero ha chiesto pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/12/2022 il ricorrente chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli il 29/11/2012 con la resistente.
A sostegno della domanda deduceva che: che dal matrimonio erano nati due figli: il 26.10.2003 e Persona_3
il 22.02.2006; Parte_2
che era venuta meno la comunione materiale e spirituale in virtù di negoziazione assistita ex art. 6, comma 2, legge 162/2014, i cui accordi erano stati autorizzati dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in data
08/03/2021;
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che nei patti della separazione era stato previsto l'affido condiviso dei figli, la loro collocazione prevalente presso la madre e posto a suo carico l'obbligo di pagamento di un assegno di mantenimento dei figli di € 700,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie e al 100% degli assegni familiari per le spese straordinarie dei figli nonché di un assegno per la moglie di € 200,00 “fino a quando la stessa non troverà lavoro”; che perdurava lo stato di separazione;
che la propria condizione reddituale era sensibilmente peggiorata in quanto risultava “sospeso dal servizio”; che inoltre, rispetto all'epoca della separazione, sul suo reddito netto mensile di € 2498,60 gravavano:
- un rateo di mutuo mensile di € 570,64 per l'acquisto di una nuova casa reso necessario al fine di lasciare la casa familiare nella disponibilità della moglie e dei figli;
- oneri condominiali pari ad €150,00 mensili;
- l'importo mensile di € 900,00 a titolo di assegno di mantenimento (di cui
€700,00 per i figli ed € 200,00 per la moglie);
- le trattenute relative alla macchina aziendale per € 150,00, e le spese per il garage nonché le spese condominiali straordinarie relative all'immobile assegnato alla resistente;
che alla moglie non poteva essere riconosciuto un assegno di divorzio atteso che la stessa aveva cominciato a svolgere un'attività lavorativa non contrattualizzata presso uno studio odontoiatrico;
che per un periodo la moglie aveva percepito il reddito di cittadinanza, poi revocato, e che, comunque, aveva i mezzi adeguati a garantirle il raggiungimento di un'autosufficienza economica;
che “le scelte, le vicende personali e le frequentazioni” della resistente avevano condotto la stessa a “non essere quasi mai presente in casa” con ripercussioni sul rendimento scolastico dei figli;
che, infatti, la figlia “a causa delle numerose assenze Per_2
scolastiche, mai comunicate al padre” era stata bocciata non avendo potuto sostenere l'esame di maturità e il figlio era stato bocciato per l'anno Per_1
scolastico 2021/2022; ciò, premesso rassegnava le seguenti conclusioni:
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- “dichiarare […] la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- dichiarare la sede di collocamento del figlio presso la casa Per_1
del padre;
- in subordine ed in via eventuale, disporre la collocazione alternata presso ciascun genitore per sei mesi continuativi all'anno con obbligo di contribuzione in capo al Somma esclusivamente per il periodo in cui il figlio risiederà con la madre;
- in via ulteriormente gradata e nella denegata e non creduta ipotesi in
cui si ritenga di mantenere la sede di collocamento del figlio Parte_2 presso l'attuale abitazione [presso la madre], ridurre l'importo
[...] dell'assegno di mantenimento determinandolo nella somma non superiore a euro 250,00”;
- in merito al mantenimento della figlia oramai maggiorenne, Per_2 disporre che l'assegno di mantenimento a [suo carico] sia ridotto all'importo di € 250,00 mensili da versarsi direttamente alla beneficiaria su conto corrente o carta ricaricabile all'uopo predisposti”.
Si costituiva la resistente, la quale non si opponeva alla domanda relativa allo status ed allegava: che la condizione reddituale del ricorrente non era affatto peggiorata e che, pur essendo stato “sospeso dal servizio”, tale circostanza aveva inciso solo sulla
“corresponsione degli eventuali emolumenti aggiunti”; che non corrispondeva al vero la circostanza che la stessa avrebbe iniziato a lavorare presso uno studio odontoiatrico;
che, al contrario, nonostante i suoi sforzi non era riuscita a trovare un'occupazione; che le spese sostenute dal ricorrente erano già state prese in considerazione al momento della separazione;
che, in aggiunta, le sue asserite ristrettezze economiche mal si conciliavano col tenore di vita in quanto, oltre a possedere diverse vetture “fittiziamente intestate al fratello” e un gommone di altura, lo stesso era comproprietario di vari immobili;
che la domiciliazione privilegiata paterna richiesta dal ricorrente appariva pregiudizievole per i figli in ragione dell'attività lavorativa dello stesso che lo portava a “girare per tutta l'Italia meridionale, […] anche per intere settimane”;
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tutto ciò premesso, concludeva per la conferma delle statuizioni adottate in sede di separazione e il riconoscimento di un assegno di divorzio nella stessa misura dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione.
Constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, all'udienza di comparizione il Presidente disponeva l'ascolto del minore;
Per_1 all'esito dell'ascolto del minore , il Presidente emanava i Per_1
provvedimenti temporanei e urgenti modificando la residenza preferenziale per il minore da quella materna in quella paterna e revocava il contributo a Per_1
carico del padre per il figlio;
nominava il giudice istruttore e rimetteva le Per_1
parti dinanzi al medesimo.
Nella memoria integrativa depositata in data 06/06/2023, il ricorrente rappresentava che “svolgeva” la professione di impiegato di livello B1 presso la società
e che la con pec del 09/03/2023, gli aveva comunicato Controparte_3 CP_3
la risoluzione del rapporto di lavoro con effetto a far data dal 09/02/2023.
All'udienza del 03/10/2023, il ricorrente dichiarava di non essere più percettore di reddito da lavoro subordinato e che gli immobili di cui era comproprietario erano tutti indivisi e, pertanto, non produttivi di reddito.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., il g.i. rinviava all'udienza del 21/03/2024 e, a scioglimento della riserva, formulava alle parti la seguente proposta conciliativa:
“preso atto della collocazione della figlia maggiorenne presso la madre e del figlio maggiorenne presso il padre;
conferma dell'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne a carico del padre nella misura in atto di € 350,00; al figlio provvederà solo il padre con il mantenimento diretto;
la moglie potrà restare a vivere nella casa familiare anche dopo che i figli avranno raggiunto l'autosufficienza economica o si saranno trasferiti altrove;
la sig.ra rinunzia all'assegno CP_1 di mantenimento in atto ed all'assegno di divorzio”.
All'udienza del 02/05/2024, comparsi personalmente i coniugi innanzi al g.i., il ricorrente dichiarava quanto segue: “non intendo accettare la proposta conciliativa per le difficoltà economiche derivanti dalla perdita del lavoro e dalla difficoltà di trovare una nuova occupazione. Propongo che per i prossimi quattro o cinque anni mia moglie continui a vivere nell'abitazione a titolo gratuito e successivamente, qualora la figlia viva ancora con la madre, corrispondendo un canone ridotto di 400/500 €. Propongo un assegno di mantenimento per mia figlia di 250€ da versarsi direttamente alla figlia
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maggiorenne”. Nella stessa sede, la resistente accettava la proposta conciliativa formulata dal g.i..
Esperita l'istruttoria mediante produzione documentale e l'assunzione della prova per testi, all'udienza del 03/10/2024 la causa era rinviata all'udienza cartolare del
05/12/2024 per la precisazione delle conclusioni e rimessa al Collegio.
Sulla domanda di scioglimento di matrimonio.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi mediante accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita ex art. 6, comma 2, legge n. 162/2014 e autorizzato dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in data 08/03/2021.
In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Sulla domanda di assegno di divorzio.
Quanto alla richiesta di assegno divorzile, il Collegio evidenzia che nella disciplina dettata dall'art. 5 della legge 1° dicembre 1970, n.898, come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il giudice, chiamato a decidere sull'attribuzione dell'assegno di divorzio, è tenuto a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza - all'atto della decisione - dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Inoltre, la determinazione di detto assegno è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi (cfr., ex plurimis, Cass. Civ. Sez. I 21.02.2008 n. 4424;
Cass. Civ. Sez. I n. 1758 del 28.01.2008) data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali.
Ovviamente il Collegio è tenuto in via preliminare alla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali ai fini dell'accertamento dell'an debeatur, valutazione comparativa pregiudiziale a qualsiasi successiva indagine sui presupposti dell'assegno e certamente non ogni differenza tra le
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situazioni dei coniugi legittima la concessione dell'assegno, essendo necessario un divario rilevante, sensibile e significativo.
Il Collegio, inoltre, doverosamente rileva (alla luce della sentenza delle
Sezioni Unite della Cassazione n. 18287 del 11 luglio 2018) la funzione mista assistenziale-compensativa-perequativa dell'assegno divorzile che si fonda sul principio di libertà, autoresponsabilità e pari dignità dei coniugi (art. 2, 3 e 29
Cost.). È necessario a tal fine indagare sempre il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute, dell'impegno prestato, delle rinunce e dei sacrifici fatti a favore della famiglia e dell'altro coniuge, della possibilità derivatane per quest'ultimo di migliorare la propria posizione economica, lavorativa, patrimoniale;
tuttavia, è innegabile che, nel caso in cui risulti che uno dei coniugi non abbia mai lavorato e si sia dedicato in modo preponderante alla conduzione della famiglia e alla crescita ed educazione dei figli, ne consegue - in via presuntiva pressoché automatica - che detta impostazione familiare sia stata concordata/condivisa dalle parti e abbia nei fatti permesso la realizzazione dell'altro coniuge e in questo modo contribuito al miglioramento della situazione economico patrimoniale.
Né si può ignorare che la funzione assistenziale dell'assegno resta imprescindibile, in ragione dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari e potrebbe anche essere considerata prevalente sulle altre (Cassazione 11832/23 e. Cass. n. 21926 del 30/08/2019; Cass.
n. 5055 del 24/02/2021) e ciò impone di accertare sempre in via preliminare se le risorse di cui dispone l'istante siano effettivamente sufficienti a consentirle una vita dignitosa in autonomia - cosa ben diversa dal mantenimento del tenore di vita matrimoniale - e segnatamente se i suoi mezzi siano sufficienti alla soddisfazione delle primarie esigenze di vita e abitative o se si trova nella oggettiva impossibilità di procurarseli.
Inoltre, nel riconoscimento e nell'attribuzione dell'assegno di divorzio, particolare rilievo assume la durata del matrimonio, che viene definita dalle Sezioni
Unite come «fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge ed alla conformazione del mercato del lavoro». Sotto questo profilo, si
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reputa inoltre di interpretare la durata del matrimonio non asetticamente dalla celebrazione e sino al divorzio stesso, ma in termini più ampi ed elastici tenendo conto dell'evoluzione intercorsa nel concetto di famiglia, della pluralità di modelli familiari anche riconosciuti giuridicamente (l. n. 76/2016) ed in generale privilegiando la durata del progetto familiare, formalmente sancito dal matrimonio.
Il fattore tempo può inoltre incidere sotto il profilo dell'età dei divorziandi, perché certamente il divorzio tra due soggetti giovani induce a ritenere più agevole la ricostruzione di un'autonomia professionale ed economica in capo agli stessi, mentre al contrario, laddove il divorzio sia pronunciato tra persone ormai avanti negli anni, questa possibilità può ritenersi assai più difficile, se non in alcuni casi impossibile, pur se la Cassazione ha ulteriormente evidenziato, con l'ordinanza
3661 del 13 febbraio 2020, che «se la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale».
Tanto premesso, alla luce dei criteri di cui all'art 5 della legge 1° dicembre
1970, secondo l'interpretazione offerta dalle sezioni unite della Cassazione e dalla giurisprudenza di legittimità, la domanda va respinta.
In via preliminare, giova rammentare che, alla luce dei più recenti arresti delle Sezioni unite, l'assegno divorzile, nella sua componente compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il «contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali», in quanto solo un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari può, invece, giustificare il riconoscimento di un assegno perequativo, tendente a colmare tale squilibrio, mentre, in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento
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dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli.
Nella fattispecie:
- non può essere messo in discussione che il matrimonio abbia avuto una durata di dieci anni e che, in un progetto di vita presumibilmente condiviso, la moglie si sia dedicata alla cura della casa e dei figli mentre il marito lavorava secondo lo schema della famiglia monoreddito;
- tuttavia, va osservato che il marito ha dedotto di aver più volte spinto la moglie a cercare lavoro e lei non ha fornito adeguate allegazioni circa le eventuali rinunce fatte ad un'attività lavorativa;
- quanto alla disparità reddituale, va osservato in primo luogo che sebbene l'istante non abbia fonti di reddito, anche perché il reddito di cittadinanza le è stato revocato, la sig.ra continua a godere CP_1
della casa familiare mentre sul marito gravano rilevanti passività (mutuo mensile di € 570,64 per l'acquisto della nuova casa, oneri condominiali pari ad €150,00 mensili) e, soprattutto, a causa del licenziamento, non ha fonti di reddito anche perché gli immobili di cui è proprietario – per quote trascurabili – non producono rendita.
Pertanto, dagli atti del giudizio non risulta la prova di un rilevante, sensibile e significativo squilibrio economico tra le parti.
In secondo luogo, anche diversamente opinando – solo per completezza espositiva in ordine alla funzione perequativo – compensativa – la conclusione non muterebbe in quanto la domanda della sig.ra è assolutamente carente CP_1
nella esposizione dei presupposti e, in particolare, in ordine all'eventuale sacrificio fatto a favore del marito e alla mortificazione delle proprie aspirazioni professionali.
D'altro canto, non vi è prova che la invocata disparità tra le due posizioni reddituali, comunque esclusa per quanto già detto, sia da ricondurre eziologicamente al sacrificio di aspettative professionali e reddituali della stessa fondate sull'assunzione di un ruolo assunto all'interno della famiglia o sul contributo alla formazione del patrimonio.
Piuttosto, l'analisi della documentazione in atti induce il Collegio a ritenere non provata l'eventuale inadeguatezza dei mezzi di cui potrebbe disporre la
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resistente in considerazione delle attitudini lavorative derivanti dalla sua abilità nel cucito, come emerso dalla prova per testi, e dalle sue conoscenze linguistiche.
A tale riguardo, la prova orale richiesta dal sig. mirava a dimostrare Pt_1
che la moglie aveva ingiustificatamente rifiutato un'offerta lavorativa, ma tale prova non è stata raggiunta poiché non si trattava di una vera e propria offerta di lavoro quanto di una semplice dimostrazione del funzionamento di una macchina da cucire;
tuttavia, l'esito negativo della prova non induce ad alcuna diversa conclusione atteso che, come si è già detto, la domanda è comunque infondata.
Tali elementi inducono il Collegio a ritenere l'impossibilità di riconoscere un assegno divorzile alla sig.ra CP_1
Sulle domande di mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Passando all'esame delle altre domande, in via preliminare, giova premettere che, già in sede presidenziale, a seguito dell'ascolto del figlio Per_1
nato il [...] – allora minorenne – era stata disposta, in via provvisoria ed urgente, la modifica della sua residenza preferenziale da quella materna in quella paterna con conseguente revoca del contribuito a carico del padre a titolo di mantenimento indiretto.
Premesso che anche è, nelle more, diventato maggiorenne, alcuna Per_1
determinazione va adottata in ordine alla genitorialità.
Per quanto concerne le determinazioni economiche, deve osservarsi che dalla lettura delle contrapposte difese emerge che non è controversa la circostanza del mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte dei figli della coppia.
In ordine all'assegno di mantenimento della figlia atteso che il Per_2 sig. chiede unicamente una riduzione dell'assegno rispetto a quanto Pt_1 concordato in sede di separazione, l'an dell'assegno non è evidentemente in discussione.
In sede di precisazione delle conclusioni il ricorrente testualmente ha chiesto:
“confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale relativamente alla casa coniugale, fino a quando la figlia non raggiunga Per_2
l'autosufficienza economica purché la stessa dia prova della proficua prosecuzione del corso di studi universitari intrapresi”.
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Secondo il Collegio, dalla lettura complessiva degli atti non può in alcun modo ritenersi che egli abbia contestato il mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della figlia né che abbia eccepito la sua inerzia nel percorso formativo;
infatti, la predetta conclusione non è ancorata ad alcuna allegazione né ad alcuna eccezione fino alla fase di precisazione delle conclusioni.
Del resto, la conclusione resa in ordine all'assegnazione della casa, anche laddove fosse interpretata come contestazione del diritto della figlia a mantenere l'assegno di mantenimento, non sarebbe coerente con la conclusione resa in ordine all'assegnazione della casa familiare.
Ciò premesso, sul punto, relativamente alla misura del contributo paterno al mantenimento dei figli, maggiorenni ma pacificamente non autosufficienti, soccorrono i criteri contenuti nel novellato art. 337 ter c.c., disposizione applicabile anche in materia di divorzio. In virtù di tali disposizioni, per determinare il mantenimento, in primo luogo va tenuto conto dell'età del figlio maggiorenne, degli impegni di studio, di vita e di relazione dello stesso e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il mantenimento (cfr. tra le altre, Cass. ord.
03/07/2024, n. 24391). In secondo luogo, vanno altresì considerati i tempi ridotti di presenza della figlia presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura della stessa, rispetto a quello della madre.
Alla stregua delle emergenze processuali, considerato non solo il reddito del padre ma anche il suo patrimonio, il Tribunale, sussistendo l'obbligo del mantenimento in favore della figlia, ritiene congrua, quale contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di € 300,00 (trecento,00), Per_2
conformemente alla domanda del ricorrente che andranno, tuttavia, versate alla sig.ra a entro il giorno 30 di ogni mese, non essendo possibile una CP_1
corresponsione diretta del mantenimento alla figlia maggiorenne in assenza di esplicita richiesta da parte della figlia.
Va, altresì, posto a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del
50%, alle spese straordinarie per la figlia, purché documentate.
In ordine all'assegno di mantenimento del figlio , anch'egli Per_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, convivendo lo stesso con il padre, viceversa, va posto a carico della madre, quale genitore non convivente,
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l'obbligo di corrispondere un assegno periodico a far data da luglio 2023 (momento incontestato di trasferimento del figlio).
Sul punto, le difese della resistente – secondo cui “per principio di diritto
[…] l'assegno di mantenimento per i figli è posto a carico del genitore che ha la possibilità economica cui è da aggiungere quella assorbente per cui l'ipotetico riconoscimento della debenza di detto assegno di mantenimento comporterebbe
l'automatico annullamento di quello che il ricorrente versa alla concludente” – vanno disattese (cfr., comparsa conclusionale della resistente).
Ai fini che ci occupano giova premettere che, per costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi (artt. 155- quinquies
c.c., applicabile ratione temporis, e art.337-septies c.c. attualmente vigente), ma il genitore che agisca nel confronti dell'altro per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore dei figli maggiorenni deve allegare il fatto costitutivo della mancanza di indipendenza economica, in quanto condizione legittimante l'azione ed oggetto di un accertamento giudiziale che può essere compiuto, in caso di contestazione, mediante presunzioni desumibili dai fatti che l'attore ha l'onere di introdurre nel processo. Ciò posto, i Supremi Giudici (cfr., Cass. n. 18076/2014) hanno già avuto modo di chiarire che con analoghe modalità può essere accertato il venir meno del diritto al mantenimento, qualora il figlio, abusando di quel diritto, tenga un comportamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro
(ovvero di colpevole negligenza nel compimento del corso di studi intrapreso) e, quindi, di disinteresse nella ricerca dell'indipendenza economica. Secondo la giurisprudenza della Corte, il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento è tenuto a provare che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito (o il mancato compimento del corso di studi) dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e postuniversitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (tra le tante, cfr., Cass. n.
19589/2011, n. 15756/2006).
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Naturalmente, la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni va effettuata dal giudice del merito, necessariamente, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari.
Tanto premesso, tenuto conto dell'età di (di soli 19 anni) che non Per_1
gli ha permesso di rendersi autosufficiente e, atteso che non ha ancora terminato il percorso di studi intrapreso, lo scrivente Collegio, considerata la scarsa capacità reddituale della madre, ritiene che vada posto a carico della madre, in qualità di genitore non convivente, la somma di € 100,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , oltre al 50% delle spese straordinarie, purché Per_1
documentate.
Sulla domanda di assegnazione della casa familiare
Va confermata l'assegnazione alla resistente della ex casa familiare, sita in Napoli, via S. G. della Salle n. 8, in quanto, convivendo in detta abitazione la madre con la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, il Per_2 provvedimento in questione si appalesa conforme all'interesse della predetta a continuare a vivere nel proprio habitat domestico ex art. 337 sexies c.c.
È noto che, per giurisprudenza costante della Suprema Corte a cui il Collegio ritiene di aderire, “la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico,
e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies
c.c.” (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 25604 del 12 ottobre 2018).
Come già rilevato in precedenza, la conclusione rassegnata dal ricorrente non può essere intesa come contestazione o eccezione in ordine ai presupposti dell'assegnazione non avendo egli messo in discussione il mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della figlia né eccepito espressamente una sua inerzia nel completamento del percorso accademico.
Le spese di lite vanno compensate in considerazione della reciproca soccombenza.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Pt_1
nato il [...] a [...], e , nata
[...] Controparte_1
in LITUANIA il 28.4.1976, in Napoli in data 29/11/2012;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L. 1.12.1970
n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(atto n. 36, parte I, s. sez. E, anno 2012);
3. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1
, entro il giorno 30 di ogni mese, la somma di € 300,00, Controparte_1
da rivalutare automaticamente secondo gli indici Istat a decorrere dall'anno successivo all'emissione della sentenza, a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie;
Per_2
4. pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere ad , entro il giorno 30 di ogni mese, la somma Parte_1 di € 100,00, da rivalutare automaticamente secondo gli indici Istat a decorrere dall'anno successivo all'emissione della sentenza, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , oltre al 50% delle spese straordinarie;
Per_1
5. rigetta la richiesta di riconoscimento dell'assegno divorzile;
6. conferma le statuizioni assunte in sede di separazione in relazione all'assegnazione della casa familiare alla resistente;
7. dichiara compensate le spese del giudizio;
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 06/12/2024
Il presidente estensore
Raffaele Sdino
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