Articolo 4 della Legge 9 ottobre 1967, n. 953
Articolo 3
Versione
11 novembre 1967
Art. 4.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo di cui al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1967, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 11 novembre 1967