Decreto cautelare 16 agosto 2024
Ordinanza cautelare 5 settembre 2024
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 05/03/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00319/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01040/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1040 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Mancioppi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del decreto del Questore di -OMISSIS-, emesso in data 20 febbraio 2024, con cui è stato revocato il permesso di soggiorno n. -OMISSIS-, nella parte in cui non è stato rilasciato, ai sensi dell’art. 9, comma 9, d.lgs. n. 286/98, un permesso di soggiorno per altra causa;
- di ogni altro provvedimento preordinato, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2025 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento con cui il Questore di -OMISSIS- ha revocato il permesso di soggiorno n. -OMISSIS-, «nella parte in cui non ha inteso rilasciare, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 comma 9 D. Lgs. 286/98, un permesso di soggiorno per altre ragioni» .
2. In sintesi, il ricorrente espone di essere stato inserito da minorenne nella carta di soggiorno a tempo indeterminato della madre (revocata dalla Questura con il provvedimento impugnato in ragione del sopravvenuto decesso di quest’ultima) e di aver soggiornato nel territorio italiano dal 13 settembre 2004 al 2010, acquisendo in tal modo, in via di fatto, un titolo autonomo di soggiornante di lungo periodo. Riferisce altresì che, dopo aver dimorato in -OMISSIS-dal 2010 al 2022, egli ha fatto rientro in Italia, ha chiesto l’aggiornamento della carta di soggiorno, intestata alla madre, ed ha reperito un’occupazione.
3. Come si evince dalla motivazione del provvedimento impugnato, il Questore di -OMISSIS- - premesso che «dalla relazione dell’Anagrafe del Comune di -OMISSIS- è emerso che il richiedente in data 6 maggio 2004 risulta entrato a far parte del suo nucleo familiare in Italia. In data 16 settembre 2008 è emigrato in -OMISSIS-e conseguentemente cancellato dall’Anagrafe. In data 23 dicembre 2008 viene nuovamente re-iscritto proveniente dalla -OMISSIS-. Dall’anno 2010 il nucleo familiare non ha più dimorato nel Comune di -OMISSIS- […] che la madre, titolare della carta -OMISSIS-, dopo essere rientrata in -OMISSIS-con l’intero nucleo familiare, risulta -OMISSIS- […] gli elementi richiamati portano a escludere che i cittadino straniero possa avere acquisito in via autonoma lo status di lungo soggiornante […]anche qualora venisse interpretato nel senso più favorevole al richiedente il possesso dello status di lungo soggiornante il periodo di assenza dal territorio nazionale risulta comunque superiore a quanto previsto dall’art. 9, comma 7, lett. d) del d.lgs. n. 286/1998 […] dinnanzi ad una assenza così prolungata, di 12 anni, debba legittimamente presumersi che nel lasso di tempo intercorso dalla sua partenza dal territorio nazionale, il cittadino straniero, trascorsi i suoi 14 anni e la maggiore età, abbia perduto ogni interesse al regolare soggiorno in Italia e lo abbia riacquistato solo in seguito, cosicché nel caso di specie si dovrebbe parlare di un primo titolo di soggiorno richiesto da persona maggiorenne la quale, incidentalmente, aveva già in precedenza soggiornato sul territorio nazionale; la circostanza dell’assenza ultradecennale continuativa e prolungata risulta circostanza pacifica e confermata anche dal legale mandatario del cittadino straniero […] all’atto dell’inoltro del kit postale non dimostra di possedere una attività lavorativa ed una effettiva residenza e/o dimora nel territorio di competenza della Questura di -OMISSIS-. Solamente con l’approssimarsi dell’appuntamento per la disamina dell’istanza sottoscrive un contratto di apprendistato professionalizzante che avrebbe termine nel dicembre del 2023 […] mentre non risultano presenti contributi per l’anno 2024[…] letto, in ogni caso, poiché invocato dal legale mandatario l’art. 9, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998 e ritenuto che nel caso di specie, stante la tipologia di autorizzazione vantata dall’allora minore cittadino straniero, l’assenza di un qualsivoglia radicamento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, in quanto l’assenza dall’Italia o dall’Europa si è protratta per un periodo prolungato e senza essere giustificato da gravi ragioni o da forza maggiore» - ha revocato il titolo di soggiorno a suo tempo rilasciato alla madre del ricorrente e ha rigettato l’istanza di aggiornamento formulata da quest’ultimo.
4. Del provvedimento impugnato il ricorrente chiede l’annullamento deducendo la «violazione dell’art. 9, comma 9, in relazione all’art. 27 d.lgs. n. 286/98» e «l’inapplicabilità dell’art. 13, comma 4, d.P.R. n. 394/1999» .
A detta del ricorrente che il provvedimento impugnato, con cui è stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo senza rilasciare un permesso per altra causa, si pone in contrasto con quanto disposto dall’art. 9, comma 9, d.lgs. n. 286/98, secondo il quale “ allo straniero cui sia stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta l’espulsione, è rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo ”. In particolare, non essendo il ricorrente destinatario di un provvedimento di espulsione e avendo dimostrato di possedere i requisiti per ottenere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato (grazie al contratto di apprendistato a tempo indeterminato stipulato nel 2023), l’Amministrazione avrebbe dovuto far applicazione del citato art. 9, comma 9, e rilasciare un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ex art. 27 del d.lgs. n. 286/1998, o comunque un permesso coerente con la sua attuale condizione di soggiornante che svolge un’attività lavorativa regolare.
Sempre a detta del ricorrente, la Questura di -OMISSIS- ha erroneamente motivato la propria decisione in ragione del prolungato periodo di assenza dal territorio italiano, così incorrendo nella violazione dell’art. 13, comma 4, d.P.R. n. 394/1999: tale disposizione regola infatti il mancato rinnovo dei permessi di soggiorno ordinari in caso di interruzione della permanenza per un certo periodo di tempo, ma non è applicabile ai titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, la cui disciplina è contenuta unicamente nell’art. 9 del d.lgs. n. 286/1998. In ogni caso, pur volendo ammettere la legittimità della revoca, il comma 9 del medesimo articolo impone il rilascio di un permesso di altro tipo.
5. Con decreto presidenziale n. 318 del 16 agosto 2024 è stata accolta la domanda di misure cautelari urgenti avanzata dal ricorrente.
6. Il Ministero dell’Interno si è costituito con memoria di stile, depositando una relazione della Questura di -OMISSIS- nella quale si sottolinea che il ricorrente, allontanatosi dal territorio italiano per dodici anni, non avrebbe dimostrato un’effettiva volontà di integrazione nel tessuto socio-economico del Paese, a nulla valendo il contratto di apprendistato concluso poco prima dell’esame dell’istanza di aggiornamento della carta di soggiorno.
L’Amministrazione resistente ha poi precisato che «il decreto del Questore di -OMISSIS- non costituisce motivo ostativo ad un eventuale futuro ingresso del cittadino straniero, purché munito di un nuovo visto d’ingresso, rilasciato dalla Rappresentanza Diplomatica italiana nel Paese d’origine dello stesso, qualora siano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa vigente».
7. Nonostante la memoria di replica del ricorrente, questo Tribunale con l’ordinanza n. 331 del 5 settembre 2024 ha respinto la domanda cautelare proposta dal ricorrente medesimo, osservando che « il significativo periodo trascorso in -OMISSIS-, pari a 12 anni, giustificherebbe comunque il rigetto della sua istanza in base all’art. 9, comma 7, lett. d), del d.lgs. n. 286/1998 ” e che “ l’istanza del ricorrente è da qualificarsi come volta alla concessione di un primo titolo di soggiorno, non assumendo rilievo, per le ragioni esposte, il precedente periodo trascorso nel territorio nazionale ».
8. Il Consiglio di Stato con l’ordinanza n.-OMISSIS- ha riformato la decisione cautelare di questo Tribunale, evidenziando in motivazione che «merita approfondimento la possibile applicazione dell’art. 31 d.lgs. 286/1998 per cui “il figlio minore dello straniero con questo convivente e regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive” a mente del fatto che il sig. – OMISSIS - fu illo tempore registrato in calce alla carta di soggiorno della madre a seguito di ricongiungimento familiare… Osservato, del pari, che in punto di fatto occorre svolgere compiuti approfondimenti sulla documentazione relativa alla sussistenza di un regolare rapporto di lavoro ai fini della possibile conversione del titolo di soggiorno».
9. In vista del merito, il ricorrente ha depositato in data 17 febbraio 2025 una memoria e copia delle buste paga relative ai mesi di dicembre 2024 e gennaio 2025.
10. All’udienza pubblica del 26 febbraio 2025 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1.Preliminarmente devono dichiararsi inutilizzabili sia i documenti tardivamente depositati dal ricorrente in data 17 febbraio 2025, in violazione dei termini previsti dall’art. 73 comma 1 c.p.a., sia la memoria prodotta in pari data che risulta anch’essa tardiva.
2. Passando al merito, il Collegio - re melius perpensa rispetto alle valutazioni espresse all’esito della fase cautelare - ritiene che il ricorso possa essere accolto.
3. L’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 286/98 dispone che lo straniero, in possesso da almeno cinque anni di un permesso di soggiorno in corso di validità e che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, può chiedere al Questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Secondo l’art. 9, comma 7, del d.lgs. n. 286/1998 “il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato… lett. d) “in caso di assenza dal territorio dell’Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi”, mentre ai sensi dell’art. 9, comma 9, “lo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta l’espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico”.
Infine, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 286/1998, “il figlio minore dello straniero con questo convivente e regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive”.
4. Poste le suindicate coordinate normative, sulla scorta dei documenti e degli atti prodotti dalle parti non è contestato che il ricorrente:
- è entrato in Italia nel 2004 all’età di 5 anni a seguito di ricongiungimento familiare con i genitori e due fratelli, stabilendosi nel Comune di -OMISSIS- (-OMISSIS-);
- è stato iscritto nella carta di soggiorno a tempo indeterminato della madre, sig.ra -OMISSIS-, ottenendo così un titolo di soggiorno derivato ex art. 31 del d.lgs. n. 286/1998;
- nel 2010, all’età di 11 anni, si è ritrasferito con la famiglia in -OMISSIS-, laddove la di lui madre è -OMISSIS-;
- nel dicembre 2022, è rientrato in Italia, dove risiedono stabilmente la sorella e lo zio e ha presentato istanza di aggiornamento della carta di soggiorno a tempo indeterminato in data 22 dicembre 2022, dichiarando domicilio a -OMISSIS- (-OMISSIS-);
- successivamente, ha ottenuto un impiego regolare con contratto di apprendistato a tempo indeterminato, percependo nel 2023 un reddito pari a € -OMISSIS-.
5. Orbene, a prescindere dal completamento del quinquennio di regolare soggiorno nel territorio dello Stato dove il ricorrente ha vissuto dal 2004 al 2008, l’assenza del ricorrente medesimo dal territorio dello Stato, prolungatasi dal 2010 al 2022 e, dunque, ben oltre il termine di un anno - previsto dall’art. 9, comma 7, lett. d), del d.lgs. 286/1998 - appare da sola sufficiente ad integrare la condizione per il ritiro del titolo. Il provvedimento fa infatti riferimento all’abbandono del territorio dell’Unione europea, che è il presupposto necessario per far scattare l’obbligo del rientro prima della scadenza di un anno ( «dinanzi ad una assenza così prolungata … » ).
La revoca del permesso di soggiono UE è dunque immune da vizi di legittimità, posto che la prolungata assenza dall’Italia, senza valida giustificazione, assume un evidente valore presuntivo di disinteresse per la permanenza o comunque di mancanza di legami stabili, e nessuna disposizione (tanto meno l’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/98 che riguarda la sopravvenuta esistenza di presupposti mancanti) impone di effettuare una motivata comparazione di tale elemento con altri suscettibili di assumere un significato contrario.
6. Diverse considerazioni valgono per la decisione di non rilasciare un permesso di lavoro “di altro tipo”, dovendo le due richiamate disposizioni normative (comma 7, lett. d), e comma 9 dell’art. 9) essere necessariamente interpretate in modo coordinato tra loro.
Nel caso di specie, la Questura di -OMISSIS- ha disposto la revoca del permesso di soggiorno UE senza contestualmente concedere un permesso di soggiorno per altra tipologia, così violando l’obbligo posto dall’art. 9, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998. Il ricorrente, infatti, non è destinatario di alcun provvedimento di espulsione né risultano a suo carico motivi ostativi alla permanenza sul territorio nazionale. Inoltre il ricorrente ha dimostrato un’effettiva integrazione socio-lavorativa, essendo regolarmente assunto con contratto di apprendistato a tempo indeterminato e percependo un reddito documentato almeno per tutto il 2023 e buona parte del 2024.
Ne consegue che la Questura di -OMISSIS- avrebbe dovuto, nel rispetto dell’art. 9, comma 9, rilasciare un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, “attualizzando” la situazione personale, lavorativa e familiare del ricorrente al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno ordinario.
7. La difesa del ricorrente coglie, inoltre, nel segno laddove evidenzia l’erroneità della tesi, implicitamente sottesa al provvedimento impugnato, secondo cui ai sensi dell’art. 13, comma 4, del d.P.R. n. 394/1999 il requisito della presenza prolungata e senza interruzioni sul territorio nazionale sarebbe comunque necessario anche per il rilascio e/o il rinnovo del titolo ordinario.
Tale disposizione, nel prevedere la durata massima dell’assenza dal territorio italiano compatibile con il mantenimento ed il rinnovo del titolo di soggiorno, presuppone necessariamente che lo straniero abbia un permesso di durata limitata, alla quale commisura appunto la suddetta durata massima (Cons. Stato, Sez. III, 20 marzo 2018 n. 1771, richiamata nel decreto impugnato). Nel caso in esame, però, il ricorrente, sia pure in virtù del suo ricongiungimento alla famiglia in quanto soggetto all’epoca minorenne, era titolare di un permesso UE, che, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 286/98, era di durata (tendenzialmente) illimitata.
È, dunque, evidente che ad esso non poteva applicarsi l’art. 13, comma 4, in quanto ciò avrebbe comportato un trattamento deteriore incompatibile con la natura permanente del permesso preesistente. La norma appena citata, infatti, si riferisce esclusivamente ai permessi di soggiorno ordinari e non ai permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, la cui disciplina è regolata esclusivamente dall’art. 9, comma 7, del d.lgs. n. 286/1998.
8. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso è fondato e dev’essere accolto con conseguente annullamento del decreto impugnato ed obbligo dell’Amministrazione resistente di riesaminare la posizione del ricorrente.
La Questura di -OMISSIS- dovrà pertanto rideterminarsi, verificando la sussistenza dei presupposti di legge per il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 9, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998.
A tal riguardo il Collegio richiama il condivisibile orientamento giurisprudenziale per cui «nella specifica materia dell’immigrazione, il giudizio amministrativo come giudizio sulla situazione giuridica soggettiva e non solo sull’atto impugnato, impone la valutazione degli elementi che si sono effettivamente concretizzati nelle more tra l’istanza presentata, il suo esame da parte dell’amministrazione e il giudizio dinanzi al Giudice, perché se è vero che questi elementi non potevano incidere sull’atto, incidono sulla situazione giuridica dell’appellante e la loro mancata valutazione può comprometterla irrimediabilmente, arrecando un pregiudizio a diritti fondamentali della persona umana» (Cons. Stato, Sez. III, 19 febbraio 2025 n. 1404).
9. In ragione del complessivo andamento del giudizio, le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Polidori, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario, Estensore
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea De Col | Carlo Polidori |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.