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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/04/2025, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, I SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del g.o.p. Raffaele Mazzuoccolo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A a definizione della causa n.r.g. 3703/2021 avente ad oggetto: “divisione di beni mobili tra coniugi giudizialmente separati”, passata in decisione, con rinuncia ai termini, all'udienza dell'1.4.2025 t r a
, , difesa dall'avv. Alessandra San- Parte_1 C.F._1 felice, , presso la quale ha eletto domicilio, giusta procura alle C.F._2 liti in atti,
- A T T R I C E -
e
, difeso, in sostituzione dello origina- Parte_2 C.F._3 rio difensore, dall'avv. Ciro Foglia, , presso il quale ha eletto C.F._4 domicilio giusta procura alle liti in atti,
- C O N V E N U T O - sulle seguenti conclusioni: entrambi i difensori dichiarano che le parti hanno tran- satto la lite e chiedono dichiarare cessata la materia del contendere in virtù della rag- giunta transazione avvenuta recependo le risultanze della ctu (v. ud. dell'1.4.2025).
Motivi in fatto ed in diritto
1. La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla riforma introdotta dalla legge n. 69/09.
2. Ai fini della decisione è sufficiente ricordare che con atto di citazione notificato il 26.4.2021 la sig.ra allegando di essere giudizialmente separata da Parte_1
, come da sentenza n. 1631/2020 dell'intestato tribunale, lo ha convenu- Parte_2 to in giudizio chiedendo di accoglierle le seguenti conclusioni: a) accertare e dichia- rare che il patrimonio mobiliare in comunione di essi coniugi, esistente in costanza di separazione giudiziale, è quantificabile in totale pari a € 87.650,00, di cui € 40.000 circa per l'intero arredamento della casa familiare ubicata in Capodrise (CE) alla via Spallanzani n. 69, come descritto nei capi 9) e 10) della premessa, € 7.000 per il va- lore complessivo ad oggi dell'auto BMW tg. DJ124TX e della trattrice agricola tg. CE019016 ed infine € 40.650 per l'importo sottratto arbitrariamente dal sig. Pt_2
dal conto corrente cointestato con la moglie, salvo diverso importo che sarà
[...] dimostrato in corso di causa, anche a mezzo CTU;
b) per l'effetto ordinare al conve- nuto di pagare in favore della attrice la metà del valore di tutti i beni Parte_2 mobili presenti nella casa familiare, come sopradescritti, oltre a quelli in suo uso, che si quantificano in € 23.500, salvo diverso importo che sarà determinato in corso di causa;
oppure, in subordine, disporre la divisione degli stessi in pari quota con l'attribuzione alle parti secondo un progetto di divisione che sarà elaborato in corso di causa, anche a mezzo CTU;
c) accertare che i tendaggi della casa familiare sono di proprietà esclusiva della attrice e, per l'effetto, condannare il convenuto a restituirli
1 alla stessa;
d) accertare e dichiarare che il convenuto, durante il periodo di conclama- ta crisi familiare e in prossimità della separazione giudiziale, ha prelevato, per scopi personali, la somma complessiva di € 40.650 dal conto corrente bancario cointestato con la attrice, acceso in data 26.09.2006, n. 400711988, presso la
[...] ; e) condannare, per l'effetto, il convenuto alla restituzione Controparte_1 in favore della attrice della somma di € 20.325, ovvero alla metà dell'importo arbitra- riamente prelevato dal conto corrente cointestato, salvo diverso importo che sarà de- terminato in corso di causa, anche a mezzo CTU, oltre interessi e rivalutazione mo- netaria dal momento dell'evento fino al totale soddisfo.
si è costituito con comparsa depositata in data 8.12.2021 formulan- Parte_2 do le seguenti conclusioni: in via principale, disporre la divisione in natura in porzio- ni di uguale valore dei beni mobili costituenti il patrimonio comune ed elencati nell'atto di citazione, ad eccezione della cameretta e della cucina;
in via subordinata, nell'ipotesi in cui dovesse essere accertata l'indivisibilità in porzioni di uguale valore dei beni di cui al punto precedente, disporre che si proceda alla vendita degli stessi;
accertare e dichiarare l'infondatezza e la pretestuosità della spiegata domanda attorea volta ad ottenere la restituzione della somma di € 20.325, avendo esso convenuto le- gittimamente operato sul conto corrente cointestato con la coniuge e, per l'effetto, ri- gettare in toto la stessa o, in subordine, dichiarare ogni eventuale somma dovuta inte- ramente compensata dall'importo non corrisposto, pro quota, dall'attrice in favore del sig. . e percepito per l'effetto della vendita del titolo comunitario del Parte_2 valore iniziale di € 4.200,00; condannare l'attrice al risarcimento dei danni, di cui si chiede la liquidazione in via equitativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., nonché al pagamento delle competenze professionali maturate per il presente giudizio come per legge, con attribuzione al difensore (avv. Enza Bernardo). Con ordinanza pronunciata all'udienza di prima comparizione del 9.12.2021 le parti sono state mandate in mediazione;
formulata poi, anche questa senza successo, una proposta conciliativa alle parti ex art. 185/bis c.p.c., escussi i testi, con sentenza non definitiva n. 1609/2024, pronunciata ex art. 281/sexies c.p.c. all'udienza del 18. 4.2024, il G.U. ha rigettato la domanda con cui l'attrice chiedeva la restituzione dei tendaggi nonché la metà degli importi prelevati dal conto corrente cointestato e, per l'ulteriore istruzione della causa, il G.U., con separata ordinanza di pari data, ha di- sposto c.t.u. per le operazioni di divisione dei beni mobili. Con comparsa depositata in data 8.11.2024 si è costituito, in sostituzione del pre- cedente, il nuovo attuale difensore del convenuto;
depositata in data 8.1.2025 la rela- zione del c.t.u., le parti sono comparse di persona all'udienza del 28.2.2025 dinanzi all'odierno estensore, nuovo assegnatario del fascicolo;
all'udienza dell'1.4.2025 i difensori hanno concluso e la causa è stata assunta in decisione (senza termini).
3. Accogliendo le concordi univoche conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza dell'1.4.2025, va dichiarata cessata la materia del contendere. L'interesse ad agire, si è affermato, è condizione o presupposto processuale della azione, ossia è un requisito per l'esame del merito della domanda e, pertanto, deve sussistere quando il giudice emette il provvedimento decisorio. Ove, nel corso del giudizio, sopravvengano fatti che determinano il venir meno di tale interesse e quindi del contrasto tra le parti, potrà essere dichiarata la cessazione della materia del con- tendere (cass. n. 26299/2018, richiamata da cass. n. 14546/2019). La cessazione della materia del contendere -che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravven- ga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir me-
2 no l'interesse ad agire ed a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da ac- certare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese svolte dal convenuto. La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso finanche quando le parti non concordino sulla declaratoria, spettando al giudice il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr. Cass. civ., n. 22650/2008; cass. n. 11581/2005).
3.1 Nella fattispecie il c.t.u. arch. , attenendosi ai quesiti formulati- Persona_1 gli, ha formato i seguenti due lotti: LOTTO 1 composto da:1) n. 1 consolle con specchio presente in ingresso;
2) n. 5 applique da parete in stile “arte di murano” presenti in ingresso;
3) arredamento della sala da pranzo stile classico in noce;
4) arredamento camera da letto completo;
5) aspirapolvere marca folletto;
6) trattrice agricola tg CE19016 intestata a Valore stimato: € 8.200; congua- Parte_1 glio da ricevere: € 165; Valore di quota: € 8.365. LOTTO 2 composto da:1) n. 3 quadri presenti in ingresso;
2) arredamento della cucina completo di elettrodomesti- ci;
3) arredamento cameretta;
4) arredamento studio;
5) arredamento bagno;
6) ar- redo ripostiglio, lavatrice e congelatore a pozzo 7) n. 6 lanterne esterne;
8) Auto BMW tg DJ124TX intestata a . Valore stimato: € 8.530; conguaglio da Parte_2 versare: € 165; Valore di quota: € 8.365. Alla successiva udienza del 28.2.2025 le parti, comparse di persona ed assistite dai difensori, hanno ciascuna optato per un lotto diverso;
in particolare l'attrice
[...] ha scelto i beni di cui al lotto n. 1 ed il convenuto ha invece scelto i beni Pt_3 Pt_2 di cui al lotto n. 2; inoltre di comune accordo hanno fissato la data e l'ora per il ritiro dei beni del lotto n. 1 da parte dell'attrice presso l'abitazione del convenuto. Alla ulteriore udienza del 21.3.2025 il difensore dell'attrice ha dichiarato che la sua assistita ha prelevato i beni di cui al lotto n. 1 formato dal c.t.u. e che pertanto ha ancora da ricevere soltanto il conguaglio di € 165 che il convenuto, tramite il suo di- fensore, si è dichiarato a sua volta pronto a versare. Alla udienza conclusiva dell'1.4.2025 entrambi i difensori hanno dichiarato che le parti hanno transatto la lite e quindi hanno chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere in virtù della raggiunta transazione avvenuta recependo le risultanze della c.t.u. Alla stregua di tali univoche e concordanti dichiarazioni conclusive non può non avvertirsi che le parti costituite hanno raggiunto l'accordo di definire bonariamente la lite;
non resta, quindi, che prendere atto del predetto dichiarato accordo tombale, il quale ha determinato la cessazione della materia del contendere tra le parti. 4. Spese di lite interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di S. Maria C.V., prima sezione civile, definitivamente pronunziando sulla domanda come innanzi proposta da conto , così Parte_1 Parte_2 provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
- compensa per intero le spese di lite.
S. Maria C.V., 16.4.2025
il g.o.p.
Raffaele Mazzuoccolo
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