Ordinanza cautelare 31 gennaio 2011
Ordinanza presidenziale 2 novembre 2021
Sentenza 3 agosto 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza presidenziale 02/11/2021, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/11/2021
N. 00046/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 46 del 2011, proposto da
IM AN e RI MA ND, rappresentati e difesi dagli avvocati Cristina Cittolin e Luca Mazzero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Giorgio Pinello in Venezia, San Polo, 3080/L;
contro
il Comune di Belluno, in persona del Sindaco, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Belluno, datato 1.10.2010, prot. n. 0033518, pratica edilizia n. PE -510-2006, notificato ai ricorrenti il 14.10.2010, con il quale, accertata la mancata ottemperanza all’ingiunzione a demolire nel termine di cui all’art. 92 della L.R. n. 61/1985 e dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, avvisa i coniugi AN e ND ” che ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni, tale accertamento costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione gratuita nei registri immobiliari del bene”;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Considerato che, ai fini del decidere, occorre acquisire dalla parte ricorrente e dall’intimata Amministrazione una documentata relazione sulla vicenda controversa, compresi gli sviluppi più recenti sopravvenuti e le eventuali demolizioni, con allegati tutti gli atti del procedimento, nonché in specie, eventuali istanze di sanatoria sopravvenute ai provvedimenti impugnati;
P.Q.M.
Invita
la parte ricorrente ed il Comune intimato a depositare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, la documentazione sopra richiesta.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Venezia il giorno 2 novembre 2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO