Articolo 6 della Legge 15 maggio 1986, n. 194
Articolo 5Articolo 7
Versione
5 giugno 1986
Art. 6. 1. Tutte le proposte di candidature vengono trasmesse ai prefetti, territorialmente competenti, per un'istruttoria.
2. L'istruttoria tiene conto, oltreche' delle informazioni di cui ciascuna prefettura dispone, anche delle relazioni all'uopo richieste all'autorita' giudiziaria, alla camera di commercio, all'ispettorato del lavoro, all'intendenza di finanza.
3. L'istruttoria e' preordinata a documentare, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, che i candidati si siano resi singolarmente benemeriti promuovendo un incremento notevole dell'economia nazionale e contribuendo alla elevazione economica e sociale dei lavoratori.
4. In caso di proposte concernenti piu' titolari o dirigenti di imprese di eccezionali dimensioni, deve essere particolarmente valutato il contributo dato da ciascuno all'iniziativa imprenditoriale e al suo sviluppo.
5. Le candidature dei prossimi congiunti di insigniti della distinzione possono essere prese in considerazione se i nuovi candidati abbiano autonomamente contribuito alla espansione delle originarie attivita' o si siano dedicati, con successo, ad attivita' diverse.
Entrata in vigore il 5 giugno 1986
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