Versione
5 giugno 1986
5 giugno 1986
Art. 6. 1. Tutte le proposte di candidature vengono trasmesse ai prefetti, territorialmente competenti, per un'istruttoria.
2. L'istruttoria tiene conto, oltreche' delle informazioni di cui ciascuna prefettura dispone, anche delle relazioni all'uopo richieste all'autorita' giudiziaria, alla camera di commercio, all'ispettorato del lavoro, all'intendenza di finanza.
3. L'istruttoria e' preordinata a documentare, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, che i candidati si siano resi singolarmente benemeriti promuovendo un incremento notevole dell'economia nazionale e contribuendo alla elevazione economica e sociale dei lavoratori.
4. In caso di proposte concernenti piu' titolari o dirigenti di imprese di eccezionali dimensioni, deve essere particolarmente valutato il contributo dato da ciascuno all'iniziativa imprenditoriale e al suo sviluppo.
5. Le candidature dei prossimi congiunti di insigniti della distinzione possono essere prese in considerazione se i nuovi candidati abbiano autonomamente contribuito alla espansione delle originarie attivita' o si siano dedicati, con successo, ad attivita' diverse.
2. L'istruttoria tiene conto, oltreche' delle informazioni di cui ciascuna prefettura dispone, anche delle relazioni all'uopo richieste all'autorita' giudiziaria, alla camera di commercio, all'ispettorato del lavoro, all'intendenza di finanza.
3. L'istruttoria e' preordinata a documentare, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, che i candidati si siano resi singolarmente benemeriti promuovendo un incremento notevole dell'economia nazionale e contribuendo alla elevazione economica e sociale dei lavoratori.
4. In caso di proposte concernenti piu' titolari o dirigenti di imprese di eccezionali dimensioni, deve essere particolarmente valutato il contributo dato da ciascuno all'iniziativa imprenditoriale e al suo sviluppo.
5. Le candidature dei prossimi congiunti di insigniti della distinzione possono essere prese in considerazione se i nuovi candidati abbiano autonomamente contribuito alla espansione delle originarie attivita' o si siano dedicati, con successo, ad attivita' diverse.
Commentario • 1
- 1. Compiti del Garante - Norme sull'Ordine cavalleresco al Merito del Lavoro - 14 gennaio 1999 [1088543]Garante Privacy · 14 gennaio 1999 · 3.6926343
[…] Peraltro, dal momento che la comunicazione dei suddetti dati non è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento, occorrerà effettuare l´apposita comunicazione al Garante prevista dall´art. 27, comma 2 della legge n. 675. Tale adempimento potrà essere svolto direttamente ed una sola volta da codesto Ministero, nelle forme previste dall´art. 7, commi 2 e 3 della legge n. 675, anche in ordine a tutte le procedure istruttorie avviate anche di seguito alla comunicazione. Non occorre, invece, la medesima comunicazione per le relazioni richieste all´autorità giudiziaria e ad altri soggetti pubblici specificamente individuati, attesa la specifica previsione contenuta nell´art. 6, comma 2, della legge n. 194/1986.
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