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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/06/2025, n. 1965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1965 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di S. Maria C.V., IV° Sezione Civile, g o t avv. Angela
Verolla, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile iscritto al R.G. N. 90/2021 ed avente ad oggetto: servitù.
TRA
(C.F. ); (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); (C.F. ); C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ) nella qualità di proc. speciale di Parte_4 C.F._4
; (C.F. ); Parte_5 Parte_6 C.F._5 Parte_7
(C.F. ) rappresentati e difesi, giusta delega allegata
[...] C.F._6
all'atto di citazione, dagli avv.ti Raffaele Spicciariello e Luca Monaco, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roccamonfina alla via Campomarino n.3.
ATTORI
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura CP_1 C.F._7
apposta su supporto cartaceo separato all'atto di comparsa di costituzione e di risposta, dall'avv. Vincenzo Pezone, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in
Napoli, al Viale Villa Santa Maria n. 14.
CONVENUTA
NONCHE'
1
Controparte_2
(C.F. , in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1
p. t., rappresentato e difeso, per procura posta in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Benedetto Barra, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Teano alla Piazza della Vittoria n. 27.
CONVENUTO
C O N C L U S I O N I
Le parti, con note di trattazione scritta, concludevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle richieste e delle istanze formulate e la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusive.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 cpc e 118 disp. att. cpc con omissione dello “svolgimento del processo” salvo richiamarlo ove necessario al fine di una migliore comprensione delle motivazioni della decisione.
Con atto di citazione regolarmente notificato, e , Parte_1 Parte_2 [...]
(rappresentato in virtù di procura speciale da Parte_3 Parte_5 Parte_4
), e premesso che di essere proprietari di fondi
[...] Parte_6 Parte_7
interclusi , per mancanza di accesso alla via pubblica (nella specie, strada Statale n. 14
“Sessa-Mignano”), poiché confinanti ad est con i terreni di proprietà di e CP_1 dell' e ad ovest con il Controparte_3
luogo da cui l'accesso è impedito dalla presenza di impervie zone Controparte_4
boschive, citavano in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, e l' CP_1 [...]
nella persona del Controparte_2
legale rappresentante p.t., per sentire emettere sentenza costitutiva della servitù di passaggio pedonale e con mezzi agricoli in favore dei fondi dominanti rispettivamente di proprietà pro quota di e censito al foglio n. 5 alle particelle nn. 172 e 232, Parte_1 Parte_2
di censito al foglio n. 5 alla particella n. 233, Parte_3 Parte_5
censito al foglio n. 5 alle particelle nn. 78 e 175, di censito al foglio n. 5 alla Parte_6
particella n. 78 e di censito al foglio n. 5 alla particella n. 157, in danno Parte_7
del fondo di , contraddistinto in Catasto al foglio n.5, particella 77, e del terreno CP_1 dell' , contraddistinto in Catasto Controparte_3
al foglio n.5, particella n.76.
2 Instauratosi il contraddittorio, con rituale comparsa di costituzione e risposta si costituiva, a mezzo dell'avvocato Vincenzo Pezone, che eccepiva , in via preliminare la CP_1
nullità della domanda per carenza e lacunosità della causa petendi e del petitum;
nel merito in via principale chiedeva il rigetto della domanda degli attori perché inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto ed in diritto e sfornita di riscontro probatorio, in via subordinata e in ipotesi di accoglimento della domanda concedere il passaggio sul fondo dell' del Clero di in via ancora più Controparte_2 CP_2
subordinata ed in caso di accoglimento della domanda concedere il passaggio sulla proprietà
con il minor aggravio possibile per il detto fondo e riconoscimento di una congrua CP_1
indennità, il tutto con vittoria di spese ed attribuzione.
Si costituiva, altresì, a mezzo dell'avv. Benedetto Barra, l'
[...]
chiedendo di: “accertare e dichiarare Controparte_2 Controparte_2 che con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio sono state proposte distinte domande da parte di distinti soggetti, e che i medesimi soggetti sono in conflitto d'interessi, anche solo potenziale, tra di loro;
accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o la nullità delle domande proposte, per violazione del principio della domanda e/o per violazione del principio del contraddittorio. In via gradata, in aggiunta e/o in subordine, anche reciproco, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza nel merito di taluna o di ciascuna distinta domanda proposta verso l' ; accertare e dichiarare che le domande proposte CP_5 verso l' da Controparte_6
, , , , per Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_6 Parte_5
il tramite di , sono come non proposte ostandovi il Parte_4 Parte_7 conflitto d'interessi anche solo potenziale tra i medesimi attori e la contemporanea proposizione delle stesse domande da parte dei medesimi avvocati;
accertare e dichiarare che le domande proposte verso l' Controparte_2
sono inammissibili siccome proposte a contraddittorio non integro
[...] CP_3 CP_3
ed infondata nel merito e/o difettano di legittimazione alla causa e/o al processo;
accertare
e dichiarare che il medesimo difetta della titolarità esclusiva del diritto Parte_7
di proprietà e comunque il medesimo manca di legittimazione alla causa e/o al processo;
nella denegata ipotesi in cui si dovesse accertare la fondatezza di taluna domanda, stabilire la servitù di passaggio a carico non solo del fondo dell' ma a carico anche dei fondi CP_5
p.lle 78, 175 e 77 ed a cavallo dei rispettivi confini, ove è il minor aggravio per i fondi serventi e col minor danno per le coltivazioni in corso e possibili per l' convenuto, CP_2 con adeguato indennizzo a favore dell' medesimo, commisurato all'entità dei fondi CP_5
3 serviti ed al numero degli utilizzatori e spese vinte”.
Espletata l'istruttoria, la scrivente, subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo, ritenuta la causa matura per la decisione, venivano rassegnate le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione di merito, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
* * *
In via preliminare, va rigettata l'eccezione dei convenuti relativa alla genericità e indeterminatezza del petitum in quanto infondata.
La domanda introduttiva, difatti, presenta sufficiente determinatezza del petitum e della causa petendi essendo munita della esposizione del proprio oggetto e dei fatti costituendi le ragioni delle domande;
pertanto, appare in grado di consentire ai convenuti l'individuazione dei fatti costitutivi posti a fondamento del diritto azionato.
Ed invero l'esposizione dei fatti ha raggiunto pienamente lo scopo di consentire alle altre parti di prendere posizione, in maniera precisa in ordine agli stessi, consentendo di proporre tutte le difese in fatto ed in diritto.
Ancora in via preliminare ,ritiene questo Giudice che ragioni di economia processuale consentano la definizione del procedimento mediante il criterio della c.d. “ragione più liquida”, che consente al giudice, senza doverne necessariamente seguire nella stesura delle motivazioni l'ordine logico delle diverse questioni articolate e dedotte dalle parti, di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata, in quanto assorbente (Cass. 12002/2014; Cass. 17214/2016).
Tanto premesso, la domanda attorea è infondata e, pertanto, va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
La servitù di passaggio è il diritto reale di godimento che consente al titolare di un fondo di passare su quello altrui, detto “fondo servente”, per l'utilità del “fondo dominante”. In alcuni casi e, in particolare, per rendere possibile l'accesso alla via pubblica, è la legge che stabilisce l'obbligo di passaggio a favore del proprietario del fondo che ne è privo, costituendo così, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1032 c.c. e art. 1051 c.c., una servitù di passaggio coattivo.
La situazione di fatto che fa nascere l'obbligo giuridico di concedere il passo, innanzitutto,
è data dall'esistenza di un fondo intercluso, dovendo l'interclusione essere valutata in relazione al fondo nel suo intero e non rispetto a porzioni o a parti di esso (Cass. Civ., Sez.
II, 7 febbraio 2017, n. 3232). Diversamente, quando il terreno è solo parzialmente intercluso, non presentando una sufficiente ampiezza del passaggio esistente, ai sensi dell'art. 1051, comma 3, c.c., è possibile riconoscere un ampliamento dello stesso. La servitù di passaggio
4 può essere costituita anche quando l'inadeguatezza del transito sulla via pubblica riguarda un fondo non intercluso, purché, ai sensi dell'art. 1052 c.c., sussistano esigenze dell'agricoltura e dell'industria e non sia possibile ampliare detto passaggio.
Per ottenere la costituzione della servitù coattiva di passaggio è necessario anche dimostrare che il transito sul fondo altrui determina un vantaggio per l'attività produttiva del fondo dominante, non essendo di per sé sufficiente ad imporre il vincolo la semplice maggiore comodità.
L'accesso alla via pubblica, peraltro, deve essere concesso individuando il tragitto più breve e che arreca meno danno al fondo servente, in quanto l'esercizio della servitù deve attuarsi, da un lato, in modo che ne risulti garantita la libera esplicazione per l'utilità e la comodità del fondo dominante e, dall'altro, in modo che la condizione del fondo servente sia aggravata nel minor grado possibile (Cass. Civ., Sez. II, 15 aprile 2008, n. 10045).
La mera sussistenza dei presupposti esaminati, sebbene necessaria ex lege, non è comunque sufficiente a costituire la servitù coattiva, occorrendo, infatti, ai sensi dell'art. 1032, comma
2, c.c., un apposito atto, di natura negoziale, amministrativa o giudiziale, volto a dar vita al diritto in attuazione del precetto di legge. Ai fini di una sentenza di accoglimento della domanda, nell'ipotesi in cui sia necessario attraversare fondi appartenenti a soggetti diversi,
l'azione deve essere proposta contestualmente nei confronti di tutti i proprietari dei terreni che si frappongono all'accesso alla pubblica via, in quanto soltanto con la costituzione del passaggio nella sua interezza si realizza la funzione propria del diritto riconosciuto al proprietario del fondo intercluso dall'art. 1051 c.c. In mancanza, la domanda va necessariamente respinta, in quanto diretta a far valere un diritto inesistente, restando esclusa la possibilità di integrare il contraddittorio rispetto ai proprietari pretermessi (Cass. Civ.,
Sez. II, 16 giugno 2023, n. 17368).
Così delineati i principi regolatori della materia, si sottolinea che, nella specie, gli attori non hanno adempiuto all'onere probatorio su di loro gravante, non avendo validamente dimostrato né di aver citato tutte le parti interessate, né l'interclusione dei rispettivi fondi né, di conseguenza, l'utilità che avrebbero tratto dall'eventuale costituzione della servitù coattiva di passaggio.
In particolare, all'esito dell'istruttoria, è emerso che dal lato ovest i fondi in esame hanno accesso alla via pubblica, percorrendo via Lattani, circostanza, peraltro, mai negata dagli attori. Sia nell'atto di citazione che nella lettera inviata alle parti convenute, in data
05.09.2017, essi, infatti, confermavano che i terreni confinano «ad ovest con la Via Lattani
e il , lamentandone, tuttavia, l'impossibilità di passaggio per la Controparte_4
5 presenza di impervie zone boschive.
Ciò posto, in assenza di una valida documentazione contenente una precisa descrizione morfologica dello stato dei luoghi, i fondi in esame non possono considerarsi interclusi.
Per quanto riguarda l'asserita impraticabilità del passaggio, gli attori, allo stesso modo, si sono limitati a dolersene genericamente senza anche fornire adeguata prova dell'effettiva inutilizzabilità della strada. Il transito sui terreni di proprietà delle parti convenute, di conseguenza, costituirebbe solo una mera comodità per gli attori e non anche il soddisfacimento di un'esigenza legata all'attività produttiva del fondo dominante.
In aggiunta, quand'anche si ammettesse l'interclusione dei fondi o l'impraticabilità del transito dalla via Lattani, la costituzione della servitù di passaggio coattiva in danno dei terreni di e dell' per il sostentamento del Clero della Diocesi CP_1 Controparte_2
sarebbe priva di utilità, stante la necessità di attraversare anche altri fondi che CP_2
fungono da necessario collegamento con la strada pubblica e che, tuttavia, rientrano nella proprietà di soggetti che non sono parti in causa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria C.V., IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
− rigetta la domanda di parte attrice;
− condanna gli attori, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
(nella qualità di proc. speciale di ), e Parte_4 Parte_5 Parte_6
al pagamento in favore dei convenuti delle spese e competenze di Parte_7 lite che liquida in complessivi € 1.278,00, per ogni parte convenuta, per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, IVA, CPA, come per legge.
Così deciso in Santa Maria C.V., in data 11/06/2025
IL GOT
Avv. Angela Verolla
6