Versione
8 marzo 1970
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8 gennaio 1981
8 gennaio 1981
Art. 1.
Ferme restando le disposizioni di cui all' articolo 6 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 , la durata settimanale del lavoro ordinario del personale impiegatizio e salariato dei servizi esecutivi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e' stabilita in 41 ore dal 1 gennaio 1970 e in 40 ore dal 1 gennaio 1971.
Per il personale dei rimanenti servizi delle aziende anzidette la durata settimanale del lavoro ordinario non puo' essere superiore a quella stabilita dal precedente comma.
Restano ferme le norme relative all'orario d'obbligo giornaliero precedentemente in vigore ai soli fini della determinazione dei compensi per lavoro straordinario ed a cottimo di cui agli articoli 9 e 12 della legge 27 maggio 1961, n. 465 , e successive modificazioni. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 22 dicembre 1980, n. 873 , ha disposto (con l'art.3, comma 1) che "La durata settimanale del lavoro ordinario del personale dei servizi esecutivi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, prevista dall' articolo 1 della legge 11 febbraio 1970, n. 27 , e'
ridotta da 40 a 39 ore a partire dal 1 settembre 1980."
Ferme restando le disposizioni di cui all' articolo 6 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 , la durata settimanale del lavoro ordinario del personale impiegatizio e salariato dei servizi esecutivi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e' stabilita in 41 ore dal 1 gennaio 1970 e in 40 ore dal 1 gennaio 1971.
Per il personale dei rimanenti servizi delle aziende anzidette la durata settimanale del lavoro ordinario non puo' essere superiore a quella stabilita dal precedente comma.
Restano ferme le norme relative all'orario d'obbligo giornaliero precedentemente in vigore ai soli fini della determinazione dei compensi per lavoro straordinario ed a cottimo di cui agli articoli 9 e 12 della legge 27 maggio 1961, n. 465 , e successive modificazioni. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 22 dicembre 1980, n. 873 , ha disposto (con l'art.3, comma 1) che "La durata settimanale del lavoro ordinario del personale dei servizi esecutivi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, prevista dall' articolo 1 della legge 11 febbraio 1970, n. 27 , e'
ridotta da 40 a 39 ore a partire dal 1 settembre 1980."
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 01/08/2003, n. 11748Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PONTORIERI Franco - Presidente - Dott. ELEFANTE Antonino - rel. Consigliere - Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere - Dott. SETTIMJ VA - Consigliere - Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sui ricorsi iscritti al n. 5850/2000 e 9466/2000, Ricorso n. 5850/00 proposto da: ON AN, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Sallustio n. 9, presso lo studio dell'Avv. Prof. Gianfranco Palermo che la difende come da procura a margine del ricorso, successivamente difesa dall'Avv. Cesare Persichelli, come da procura speciale in atti. - ricorrente - contro UT IA CE ved. AR; NT LO, NT LA, NT DE, NT FR, …Leggi di più...
- esclusione·
- cause giustificative dell'inadempimento·
- portata·
- elencazione di cui agli artt. 374 e 375 cod. civ·
- autorizzazione degli organi tutori·
- atti compiuti dal tutore provvisorio dell'interdicendo·
- autorizzazione da parte degli organi tutelari·
- natura·
- efficacia dispositiva·
- atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione·
- sentenza di primo grado non definitiva·
- ammissibilità·
- responsabilità del debitore·
- ipotesi di esclusione·
- fattispecie