Art. 1.
Ferme restando le disposizioni di cui all' articolo 6 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 , la durata settimanale del lavoro ordinario del personale impiegatizio e salariato dei servizi esecutivi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e' stabilita in 41 ore dal 1 gennaio 1970 e in 40 ore dal 1 gennaio 1971.
Per il personale dei rimanenti servizi delle aziende anzidette la durata settimanale del lavoro ordinario non puo' essere superiore a quella stabilita dal precedente comma.
Restano ferme le norme relative all'orario d'obbligo giornaliero precedentemente in vigore ai soli fini della determinazione dei compensi per lavoro straordinario ed a cottimo di cui agli articoli 9 e 12 della legge 27 maggio 1961, n. 465 , e successive modificazioni. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 22 dicembre 1980, n. 873 , ha disposto (con l'art.3, comma 1) che "La durata settimanale del lavoro ordinario del personale dei servizi esecutivi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, prevista dall' articolo 1 della legge 11 febbraio 1970, n. 27 , e'
ridotta da 40 a 39 ore a partire dal 1 settembre 1980."
Ferme restando le disposizioni di cui all' articolo 6 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 , la durata settimanale del lavoro ordinario del personale impiegatizio e salariato dei servizi esecutivi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e' stabilita in 41 ore dal 1 gennaio 1970 e in 40 ore dal 1 gennaio 1971.
Per il personale dei rimanenti servizi delle aziende anzidette la durata settimanale del lavoro ordinario non puo' essere superiore a quella stabilita dal precedente comma.
Restano ferme le norme relative all'orario d'obbligo giornaliero precedentemente in vigore ai soli fini della determinazione dei compensi per lavoro straordinario ed a cottimo di cui agli articoli 9 e 12 della legge 27 maggio 1961, n. 465 , e successive modificazioni. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 22 dicembre 1980, n. 873 , ha disposto (con l'art.3, comma 1) che "La durata settimanale del lavoro ordinario del personale dei servizi esecutivi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, prevista dall' articolo 1 della legge 11 febbraio 1970, n. 27 , e'
ridotta da 40 a 39 ore a partire dal 1 settembre 1980."