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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/09/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2611/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli NO -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2611 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione con ordinanza del 26 settembre 2025 avente ad oggetto divorzio congiunto e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Parte_1 C.F._1
Alessandro Scarlatti, 211/E, presso lo studio degli avv.ti Osvaldo Dascillo e Aida Giuliana Dascillo che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Frattaminore alla Via CP_1 C.F._2
Giovanni XXIII, 88/90 presso lo studio dell'avv. Milena Portella che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli NO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1 V.G. n. 2611/2025
All'udienza del 25 settembre 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30 giugno 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli in data 3-9-2011, dal quale sono nati due figli (nata a [...] il [...]) e (nato a [...]_1 Per_2 il 24-5-2017)- alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 25 settembre 2025 i ricorrenti comparivano dinanzi al Collegio in modalità
“figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. depositando la dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni indicate in atti ed il relatore con ordinanza del 26-9-2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato del Tribunale di Napoli NO (avvenuta l'8-7-2024), nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza n. 269/2024 del Tribunale di Napoli NO (pubblicata in data 18-7-2024), passata in giudicato;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate, di seguito riportate:
2a) i figli minori (nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]) Persona_1 Per_2 continuino ad essere affidati in via condivisa ad entrambi i genitori e ad avere residenza privilegiata presso la madre nell'appartamento in Frattamaggiore alla Via Madonna di Casaluce n. 6 e che entrambi i genitori continuino a condividere tra loro tutte le informazioni riguardanti i figli;
2b) la casa coniugale sita in Frattamaggiore alla Via Madonna di Casaluce n.6, di proprietà del
, continui ad essere assegnata alla IG.ra che la abiterà unitamente ed Pt_1 CP_1 esclusivamente con i figli minori;
rimarrà a carico della la IG.ra il pagamento delle spese CP_1 condominiali ordinarie, delle utenze e delle tasse comunali (Tari-Tarsu) relative al suddetto immobile;
il IG. continuerà a pagare le sole spese condominiali straordinarie, oltre la rata di Parte_1
2 V.G. n. 2611/2025
mutuo gravante sull'immobile.
3) Preso atto che entrambi i coniugi rinunciano espressamente a richiedere l'assegno divorzile, disporre ancora che:
3a) il IG. continui a corrispondere alla IG.ra , l'importo mensile di € 400,00 Parte_1 CP_1
(€ 200,00 per ciascun figlio), entro il giorno 10 di ogni mese, quale contributo al mantenimento ordinario dei soli figli minori da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
3b) i ricorrenti e continuino a farsi carico, ciascuno al 50%, degli oneri relativi alle Parte_1 CP_1 spese straordinarie da sostenersi per i figli minori così come indicate nel protocollo d'intesa redatto dal Tribunale di Napoli NO e dal C.O.A. di Napoli NO;
tali spese dovranno in ogni caso essere preventivamente concordate e stabilite tra i coniugi;
3c) l'assegno unico per i figli minori continui ad essere percepito dai ricorrenti al 50%;
4) al fine di garantire un sereno rapporto con i figli, stabilire il seguente calendario di visite ed incontri:
4a) i bambini trascorreranno col padre due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì dalle ore
15.30 alle ore 19.30; tali giorni ed orari potranno subire variazioni dovuti ai turni di lavoro del;
Pt_1 in questo caso il comunicherà (tramite sms o whatsapp) entro la domenica della settimana Pt_1 precedente gli eventuali cambi alla che - prenderà contezza dei giorni e degli orari in cui il CP_1
potrà tenere i figli in quella settimana e non dovrà opporre alcun ostacolo o impedimento. Pt_1
Potrà, inoltre, capitare che nei due pomeriggi concordati (martedì e giovedì o altro giorno preventivamente comunicato con le suddette modalità) il vorrà, compatibilmente con i suoi Pt_1 turni di lavoro, tenere i bambini dall'uscita di scuola quindi dalle 13,30 (anziché dalle 15,30) e fino alle 19.30 o dalle 9,30 alle 19.30 nei giorni in cui le scuole sono chiuse;
anche in questo caso avvertirà la IG.ra (con sms o tramite whattsapp) con un preavviso di 48 ore e si recherà fuori scuola, o CP_1
a casa in Frattamaggiore alla Via Madonna di Casaluce n. 6 nei giorni di chiusura delle scuole, per prelevarli.
4b) i minori resteranno con il padre, a fine settimana alterni, dalle ore 9,30 del sabato e fino alle ore
19.30 della domenica;
4c) il potrà, nei giorni in cui i bambini non stanno con lui (lunedì, mercoledì e venerdì), Pt_1 effettuare una videochiamata alle ore 19 circa della durata di 15 minuti sul telefono mobile della
; CP_1
4d) durante le festività natalizie i minori trascorreranno con i genitori, ad anni alterni, il 24 e 25 dicembre (dalle ore 15,30 del 24 e fino alle 20 del 25 dicembre) ed il 5 gennaio dalle ore 9,30 fino
3 V.G. n. 2611/2025
alle 10,30 del 6 gennaio); oppure il 31 dicembre e 1 gennaio (dalle ore 15,30 del 31 e fino alle ore 20 del 1 gennaio), il 26 dicembre (dalle ore 9,30 alle ore 20);
4e) durante le festività pasquali, e ad anni alterni, i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore (dalle 9,30 alle 20) ed il lunedì in BI (dalle ore 9,30 alle ore 20) con l'altro genitore;
4f) durante le vacanze estive i minori trascorreranno due settimane, a luglio o ad agosto, anche non consecutive, con uno dei genitori. Detto periodo dovrà essere stabilito di accordo tra i genitori, entro il 31 maggio di ogni anno. Il tutto nel rispetto degli impegni lavorativi dei ricorrenti e soprattutto del che è soggetto ad una turnazione imposta e decisa dalla società presso cui lavora quale Pt_1 dipendente;
4g) ogni anno i minori trascorreranno col padre la “festa del papà”, il giorno del compleanno e dell'onomastico del padre;
in queste festività, qualora capitassero in un giorno in cui i bambini non vanno a scuola, gli stessi staranno col dalle ore 9,30 alle 19,30 altrimenti dalle ore 13,30 e fino Pt_1 alle 19,30; qualora poi tali ricorrenze dovessero capitare nel weekend in cui dovrebbero stare con la madre, il potrà comunque tenerli con se dalle 9,30 alle 19,30; altrettanto i bambini Pt_1 trascorreranno con la madre la “festa della mamma” ed i giorni del compleanno e dell'onomastico della IG.ra ; anche in questo caso i bambini rimarranno con la madre qualora tali eventi CP_1 dovessero capitare in un giorno di spettanza del padre;
4h) i genitori trascorreranno con i bambini, ad anni alterni, il pomeriggio (dalle 15.30 alle 18.00) o la serata (dalle 18.30 alle 21) del giorno dei loro compleanni e dei loro onomastici;
qualora tali ricorrenze ricadano in un giorno in cui i bambini non vanno a scuola, in questo caso trascorreranno con i genitori, sempre ad anni alterni, la mattina (dalle 9,30 alle 15,30) oppure il pomeriggio (dalle ore 15,30 alle 20); entrambi i genitori potranno partecipare ad eventuali feste organizzate con compagni ed amici di classe in ludoteche o in altre location senza che l'altro genitore frapponga alcun tipo di ostacolo o impedimento;
4l) i minori trascorreranno il 1° novembre, l'8 dicembre, il 25 aprile, il 1 maggio e il 2 giugno ad anni alterni col padre (dalle ore 9,30 alle ore 19) o con la madre;
5) i IGnori e si impegnano ad individuare di comune accordo un'attività sportiva da far Pt_1 CP_1 svolgere ai propri figli;
6) ciascuno dei coniugi consente a prestare la dichiarazione di assenso per il rilascio o rinnovo dei propri passaporti e di quelli dei bambini;
7) entrambi i genitori non potranno condurre i figli all'estero senza un precedente consenso scritto dell'altro genitore. Il consenso dovrà includere itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numero di
4 V.G. n. Numero_1
telefono.
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni indicate essendo conformi alla legge ed all'interesse dei minori, il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NAPOLI il 3.9.2011 (atto n. 13, parte II, s. A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2011) tra (nato il 7-4- Parte_1
1975 a Napoli) e (nata il [...] a [...]) alle condizioni indicate in parte CP_1 motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di conIGlio del 26 settembre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli NO -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2611 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione con ordinanza del 26 settembre 2025 avente ad oggetto divorzio congiunto e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Parte_1 C.F._1
Alessandro Scarlatti, 211/E, presso lo studio degli avv.ti Osvaldo Dascillo e Aida Giuliana Dascillo che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Frattaminore alla Via CP_1 C.F._2
Giovanni XXIII, 88/90 presso lo studio dell'avv. Milena Portella che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli NO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1 V.G. n. 2611/2025
All'udienza del 25 settembre 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30 giugno 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli in data 3-9-2011, dal quale sono nati due figli (nata a [...] il [...]) e (nato a [...]_1 Per_2 il 24-5-2017)- alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 25 settembre 2025 i ricorrenti comparivano dinanzi al Collegio in modalità
“figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. depositando la dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni indicate in atti ed il relatore con ordinanza del 26-9-2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato del Tribunale di Napoli NO (avvenuta l'8-7-2024), nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza n. 269/2024 del Tribunale di Napoli NO (pubblicata in data 18-7-2024), passata in giudicato;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate, di seguito riportate:
2a) i figli minori (nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]) Persona_1 Per_2 continuino ad essere affidati in via condivisa ad entrambi i genitori e ad avere residenza privilegiata presso la madre nell'appartamento in Frattamaggiore alla Via Madonna di Casaluce n. 6 e che entrambi i genitori continuino a condividere tra loro tutte le informazioni riguardanti i figli;
2b) la casa coniugale sita in Frattamaggiore alla Via Madonna di Casaluce n.6, di proprietà del
, continui ad essere assegnata alla IG.ra che la abiterà unitamente ed Pt_1 CP_1 esclusivamente con i figli minori;
rimarrà a carico della la IG.ra il pagamento delle spese CP_1 condominiali ordinarie, delle utenze e delle tasse comunali (Tari-Tarsu) relative al suddetto immobile;
il IG. continuerà a pagare le sole spese condominiali straordinarie, oltre la rata di Parte_1
2 V.G. n. 2611/2025
mutuo gravante sull'immobile.
3) Preso atto che entrambi i coniugi rinunciano espressamente a richiedere l'assegno divorzile, disporre ancora che:
3a) il IG. continui a corrispondere alla IG.ra , l'importo mensile di € 400,00 Parte_1 CP_1
(€ 200,00 per ciascun figlio), entro il giorno 10 di ogni mese, quale contributo al mantenimento ordinario dei soli figli minori da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
3b) i ricorrenti e continuino a farsi carico, ciascuno al 50%, degli oneri relativi alle Parte_1 CP_1 spese straordinarie da sostenersi per i figli minori così come indicate nel protocollo d'intesa redatto dal Tribunale di Napoli NO e dal C.O.A. di Napoli NO;
tali spese dovranno in ogni caso essere preventivamente concordate e stabilite tra i coniugi;
3c) l'assegno unico per i figli minori continui ad essere percepito dai ricorrenti al 50%;
4) al fine di garantire un sereno rapporto con i figli, stabilire il seguente calendario di visite ed incontri:
4a) i bambini trascorreranno col padre due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì dalle ore
15.30 alle ore 19.30; tali giorni ed orari potranno subire variazioni dovuti ai turni di lavoro del;
Pt_1 in questo caso il comunicherà (tramite sms o whatsapp) entro la domenica della settimana Pt_1 precedente gli eventuali cambi alla che - prenderà contezza dei giorni e degli orari in cui il CP_1
potrà tenere i figli in quella settimana e non dovrà opporre alcun ostacolo o impedimento. Pt_1
Potrà, inoltre, capitare che nei due pomeriggi concordati (martedì e giovedì o altro giorno preventivamente comunicato con le suddette modalità) il vorrà, compatibilmente con i suoi Pt_1 turni di lavoro, tenere i bambini dall'uscita di scuola quindi dalle 13,30 (anziché dalle 15,30) e fino alle 19.30 o dalle 9,30 alle 19.30 nei giorni in cui le scuole sono chiuse;
anche in questo caso avvertirà la IG.ra (con sms o tramite whattsapp) con un preavviso di 48 ore e si recherà fuori scuola, o CP_1
a casa in Frattamaggiore alla Via Madonna di Casaluce n. 6 nei giorni di chiusura delle scuole, per prelevarli.
4b) i minori resteranno con il padre, a fine settimana alterni, dalle ore 9,30 del sabato e fino alle ore
19.30 della domenica;
4c) il potrà, nei giorni in cui i bambini non stanno con lui (lunedì, mercoledì e venerdì), Pt_1 effettuare una videochiamata alle ore 19 circa della durata di 15 minuti sul telefono mobile della
; CP_1
4d) durante le festività natalizie i minori trascorreranno con i genitori, ad anni alterni, il 24 e 25 dicembre (dalle ore 15,30 del 24 e fino alle 20 del 25 dicembre) ed il 5 gennaio dalle ore 9,30 fino
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alle 10,30 del 6 gennaio); oppure il 31 dicembre e 1 gennaio (dalle ore 15,30 del 31 e fino alle ore 20 del 1 gennaio), il 26 dicembre (dalle ore 9,30 alle ore 20);
4e) durante le festività pasquali, e ad anni alterni, i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore (dalle 9,30 alle 20) ed il lunedì in BI (dalle ore 9,30 alle ore 20) con l'altro genitore;
4f) durante le vacanze estive i minori trascorreranno due settimane, a luglio o ad agosto, anche non consecutive, con uno dei genitori. Detto periodo dovrà essere stabilito di accordo tra i genitori, entro il 31 maggio di ogni anno. Il tutto nel rispetto degli impegni lavorativi dei ricorrenti e soprattutto del che è soggetto ad una turnazione imposta e decisa dalla società presso cui lavora quale Pt_1 dipendente;
4g) ogni anno i minori trascorreranno col padre la “festa del papà”, il giorno del compleanno e dell'onomastico del padre;
in queste festività, qualora capitassero in un giorno in cui i bambini non vanno a scuola, gli stessi staranno col dalle ore 9,30 alle 19,30 altrimenti dalle ore 13,30 e fino Pt_1 alle 19,30; qualora poi tali ricorrenze dovessero capitare nel weekend in cui dovrebbero stare con la madre, il potrà comunque tenerli con se dalle 9,30 alle 19,30; altrettanto i bambini Pt_1 trascorreranno con la madre la “festa della mamma” ed i giorni del compleanno e dell'onomastico della IG.ra ; anche in questo caso i bambini rimarranno con la madre qualora tali eventi CP_1 dovessero capitare in un giorno di spettanza del padre;
4h) i genitori trascorreranno con i bambini, ad anni alterni, il pomeriggio (dalle 15.30 alle 18.00) o la serata (dalle 18.30 alle 21) del giorno dei loro compleanni e dei loro onomastici;
qualora tali ricorrenze ricadano in un giorno in cui i bambini non vanno a scuola, in questo caso trascorreranno con i genitori, sempre ad anni alterni, la mattina (dalle 9,30 alle 15,30) oppure il pomeriggio (dalle ore 15,30 alle 20); entrambi i genitori potranno partecipare ad eventuali feste organizzate con compagni ed amici di classe in ludoteche o in altre location senza che l'altro genitore frapponga alcun tipo di ostacolo o impedimento;
4l) i minori trascorreranno il 1° novembre, l'8 dicembre, il 25 aprile, il 1 maggio e il 2 giugno ad anni alterni col padre (dalle ore 9,30 alle ore 19) o con la madre;
5) i IGnori e si impegnano ad individuare di comune accordo un'attività sportiva da far Pt_1 CP_1 svolgere ai propri figli;
6) ciascuno dei coniugi consente a prestare la dichiarazione di assenso per il rilascio o rinnovo dei propri passaporti e di quelli dei bambini;
7) entrambi i genitori non potranno condurre i figli all'estero senza un precedente consenso scritto dell'altro genitore. Il consenso dovrà includere itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numero di
4 V.G. n. Numero_1
telefono.
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni indicate essendo conformi alla legge ed all'interesse dei minori, il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NAPOLI il 3.9.2011 (atto n. 13, parte II, s. A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2011) tra (nato il 7-4- Parte_1
1975 a Napoli) e (nata il [...] a [...]) alle condizioni indicate in parte CP_1 motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di conIGlio del 26 settembre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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