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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/06/2025, n. 2548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2548 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 03/06/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 4443 /2023 vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 residente in [...]al Corso Unione Sovietica n.96; e CP_1
nato a [...] il [...] (c.f. e
[...] C.F._2 residente in [...], n.q. di genitori esercenti la potestà sulla minore nata a [...] il Persona_1
21.03.2008 e residente in Sant'Antimo al Corso Unione Sovietica n.96 (c.f.
), elettivamente domiciliati ex art. 47 c.c. in Torre del Greco C.F._3 alla Via Alcide de Gasperi n. 135/a, presso lo studio dell'avv. EMANUELE IMPROTA (c.f. che li rappresenta e difende giusta C.F._4 procura, come in atti RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato P_ in VIA DE GASPERI 55 NAPOLI rappresentato e difeso dall'avv. MARZOCCHELLA AMODIO, come in atti RESISTENTE OGGETTO: pensione di reversibilità CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 07/04/2023 la minore istante in data 15.11.2022 inoltrava all' domanda n° 2107945000139 cfr. all.1 ai fini del riconoscimento P_ del diritto alla quota di contitolarità della pensione indiretta derivante dalla posizione previdenziale del defunto nonno sig. (C.F. Parte_2
), nato il 21.06 .19 56 a Napoli ed ivi deceduto il 02.05 C.F._5
.2018 cfr. all.3), operatore ferroviario titolare di posizione contributiva con oltre 15 anni di contribuzione. La pensione indiretta veniva chiesta come quota di contitolare in quanto la stessa con certificato n. 613891 risultava già erogata alla 1 moglie del dante causa (cfr. all.22), nonché nonna della minore sig.ra Per_2 nata a [...] il [...] C.F.
[...] C.F._6
Con provvedimento del 23.11.22 l' tuttavia rigettata l'istanza per la presenza di P_ redditi della madre e per la presenza di un assegno di mantenimento alla cui erogazione era tenuto il padre, statuito con decreto del Tribunale di Napoli del 9.1.2025. Che tuttavia i redditi della madre erano successivi al decesso del de cuius e comunque inferiori ai limiti di legge e che il mantenimento a carico del padre non era effettivamente erogato, stante lo stato di impossidenza. Chiedeva pertanto accertarsi il diritto alla quota di contitolarità della pensione indiretta del nonno, vinte le spese. Si costituiva l' che resisteva al ricorso insistendo per la presenza di redditi P_ della madre e dell'assegno di mantenimento da erogare del padre. Istruita la causa documentalmente, la stessa veniva discussa e decisa mediante il deposito e la lettura delle note di trattazione scritta ed il deposito della presente sentenza, in assenza di espressa richiesta di trattazione orale, ex art. 127 ter c.p.c.
La domanda è fondata.
Nel merito, occorre rimarcare che - secondo quanto affermato nella circolare n. 185/2015:
“In caso di morte di assicurato o pensionato, iscritto presso una delle gestioni dell'istituto, per i familiari superstiti individuati dall'articolo 22 della legge del 21 luglio 1965, n. 903 sorge il diritto a pensione ai superstiti al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
1. che il dante causa sia titolare di pensione diretta (vecchiaia, anticipata, anzianità, inabilità e pensione di invalidità) ovvero avendone diritto, ne abbia in corso la liquidazione. In tali casi la pensione ai superstiti assume la denominazione giuridica di pensione di reversibilità”; Ai sensi dell'articolo 22 della legge del 21 luglio 1965, n. 903 hanno diritto alla pensione ai superstiti i figli e le persone ad essi equiparati che alla data di decesso dell'assicurato o del pensionato non abbiano superato il 18° anno di età o, indipendentemente dall'età, siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest'ultimo. Tra gli aventi diritto al trattamento in questione la normativa individua anche i
“nipoti minori, anche se non formalmente affidati, dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti”. Tanto premesso, si deve evidenziare che, nel caso di specie, parte ricorrente ha prodotto documentazione idonea a supporto della propria domanda. Invero, è emerso, innanzitutto, il dato incontrovertibile della convivenza della minore con il proprio nonno, (v. certificati storici di residenza della minore, del de cuius e della madre, da cui si evince che la minore è sempre stata residente con il nonno materno ( cfr. doc n. 9 stato di famiglia rilasciato dal Comune di Napoli).
2 Ora sebbene la convivenza di per sé non sia elemento dirimente, tuttavia, non si può fare a meno di rimarcare che:
1. anche nella circolare n. 185 sopra richiamata viene evidenziato che, ai fini della valutazione del “mantenimento abituale del superstite da parte del dante causa”, assume “particolare rilevanza” “la convivenza, ossia la effettiva comunione di tetto e di mensa”;
2. il requisito della “vivenza a carico”, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza, né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore (v. tra le tante Cass. 9237/2018) e “va interpretato nel senso che il contributo economico continuativo, del titolare della pensione, al mantenimento …, deve avere avuto un ruolo non necessariamente esclusivo e totale ma concorrente in misura rilevante, decisiva e, comunque, prevalente al sostentamento del discendente” (così Cass. civ. sez. VI, n. 23058/2020). Nel caso de quo, l'esame della condizione economica degli altri componenti del nucleo familiare ( madre della minore, nonna e padre) induce a ritenere che effettivamente la odierna appellante fosse mantenuta (prevalentemente) dal nonno: ed infatti, la madre della minore, convivente, risulta essere priva di reddito negli anni precedenti il decesso del de cuius e di aver prodotto un reddito di €1546,45 per il periodo dal 17.10.2018 al 31.10.2018, ovvero successivamente alla morte del de cuius, come si evince dalla certificazione dell'Ade (cfr. CU in allegato 12 al ricorso introduttivo, ed in particolare la pagina n.2 rigo 2 dove è indicato proprio il reddito prodotto di € 1546,45 prodotto per il periodo dal 17.10.2018 al 31.10.2018, ovvero successivamente alla morte del de cuius nonché la certificazione AER 2018). Con specifico riferimento ai redditi del padre della minore, tenuto per provvedimento giudiziale al mantenimento della minore stessa, si osserva che parte attrice ha provato che il soggetto non ha un reddito tale da permettergli un corretto mantenimento della figlia minore, come si evince dalla dichiarazione reddituale in atti (cfr. UNICO 2019 per redditi 2018 - Identificativo dichiarazione: 15092965670, 0000017 del 4/11/2019 all.2), dal quale si evince che il padre della minore ha prodotto un reddito lordo imponibile di €2871,00 (cfr. pagina n7 della dichiarazione al rigo RN4). Osserva il Tribunale che è irrilevante la circostanza se il padre abbia effettivamente versato o meno il mantenimento;
tuttavia, si osserva che l'importo stabilito come dovuto dal Tribunale a titolo di mantenimento (2400,00 euro annuali) sommato al reddito prodotto dalla madre della minore (peraltro dopo la morte del padre) ha prodotto un reddito complessivo di € 4.417,00 che è inferiore al limite minimo per ritenere la minore autosufficiente. Infatti, in relazione alla condizione di non autosufficienza economica la circolare 185/2015 richiamata afferma: P_ economica sussiste quando il reddito individuale del superstite, dedotti i redditi
3 non computabili per legge, non supera l'importo del trattamento minimo della pensione maggiorato del 30%.>>. In sostanza la minore è titolare di un reddito certamente inferiore al trattamento minimo della pensione maggiorato del 30% - parametro utilizzato per valutare la condizione di non autosufficienza economica dallo stesso come risulta dalla circolare n. 185 cit. Alla luce di tali considerazioni, la domanda della ricorrente non può che essere accolta. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
a) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente in epigrafe, quale nipote a carico del dante causa, alla corresponsione da parte dell' della quota di contitolarità della pensione indiretta del nonno P_ [...]
, già liquidata con certificato cat. ET. N. 613891 alla moglie del Parte_2 de cuius, con decorrenza dal giugno 2018; b) condanna l' a corrispondere in favore di parte ricorrente in epigrafe P_ quota di contitolarità della pensione indiretta con decorrenza dal giugno 2018, oltre interessi legali, dal dovuto pagamento all'effettiva corresponsione della prestazione;
c) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2.300,00, già comprensivo dell'aumento ex art. 4 co1 bis, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione all'avv. Emanuele Improta.
Si comunichi
Aversa, 03/06/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 03/06/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 4443 /2023 vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 residente in [...]al Corso Unione Sovietica n.96; e CP_1
nato a [...] il [...] (c.f. e
[...] C.F._2 residente in [...], n.q. di genitori esercenti la potestà sulla minore nata a [...] il Persona_1
21.03.2008 e residente in Sant'Antimo al Corso Unione Sovietica n.96 (c.f.
), elettivamente domiciliati ex art. 47 c.c. in Torre del Greco C.F._3 alla Via Alcide de Gasperi n. 135/a, presso lo studio dell'avv. EMANUELE IMPROTA (c.f. che li rappresenta e difende giusta C.F._4 procura, come in atti RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato P_ in VIA DE GASPERI 55 NAPOLI rappresentato e difeso dall'avv. MARZOCCHELLA AMODIO, come in atti RESISTENTE OGGETTO: pensione di reversibilità CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 07/04/2023 la minore istante in data 15.11.2022 inoltrava all' domanda n° 2107945000139 cfr. all.1 ai fini del riconoscimento P_ del diritto alla quota di contitolarità della pensione indiretta derivante dalla posizione previdenziale del defunto nonno sig. (C.F. Parte_2
), nato il 21.06 .19 56 a Napoli ed ivi deceduto il 02.05 C.F._5
.2018 cfr. all.3), operatore ferroviario titolare di posizione contributiva con oltre 15 anni di contribuzione. La pensione indiretta veniva chiesta come quota di contitolare in quanto la stessa con certificato n. 613891 risultava già erogata alla 1 moglie del dante causa (cfr. all.22), nonché nonna della minore sig.ra Per_2 nata a [...] il [...] C.F.
[...] C.F._6
Con provvedimento del 23.11.22 l' tuttavia rigettata l'istanza per la presenza di P_ redditi della madre e per la presenza di un assegno di mantenimento alla cui erogazione era tenuto il padre, statuito con decreto del Tribunale di Napoli del 9.1.2025. Che tuttavia i redditi della madre erano successivi al decesso del de cuius e comunque inferiori ai limiti di legge e che il mantenimento a carico del padre non era effettivamente erogato, stante lo stato di impossidenza. Chiedeva pertanto accertarsi il diritto alla quota di contitolarità della pensione indiretta del nonno, vinte le spese. Si costituiva l' che resisteva al ricorso insistendo per la presenza di redditi P_ della madre e dell'assegno di mantenimento da erogare del padre. Istruita la causa documentalmente, la stessa veniva discussa e decisa mediante il deposito e la lettura delle note di trattazione scritta ed il deposito della presente sentenza, in assenza di espressa richiesta di trattazione orale, ex art. 127 ter c.p.c.
La domanda è fondata.
Nel merito, occorre rimarcare che - secondo quanto affermato nella circolare n. 185/2015:
“In caso di morte di assicurato o pensionato, iscritto presso una delle gestioni dell'istituto, per i familiari superstiti individuati dall'articolo 22 della legge del 21 luglio 1965, n. 903 sorge il diritto a pensione ai superstiti al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
1. che il dante causa sia titolare di pensione diretta (vecchiaia, anticipata, anzianità, inabilità e pensione di invalidità) ovvero avendone diritto, ne abbia in corso la liquidazione. In tali casi la pensione ai superstiti assume la denominazione giuridica di pensione di reversibilità”; Ai sensi dell'articolo 22 della legge del 21 luglio 1965, n. 903 hanno diritto alla pensione ai superstiti i figli e le persone ad essi equiparati che alla data di decesso dell'assicurato o del pensionato non abbiano superato il 18° anno di età o, indipendentemente dall'età, siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest'ultimo. Tra gli aventi diritto al trattamento in questione la normativa individua anche i
“nipoti minori, anche se non formalmente affidati, dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti”. Tanto premesso, si deve evidenziare che, nel caso di specie, parte ricorrente ha prodotto documentazione idonea a supporto della propria domanda. Invero, è emerso, innanzitutto, il dato incontrovertibile della convivenza della minore con il proprio nonno, (v. certificati storici di residenza della minore, del de cuius e della madre, da cui si evince che la minore è sempre stata residente con il nonno materno ( cfr. doc n. 9 stato di famiglia rilasciato dal Comune di Napoli).
2 Ora sebbene la convivenza di per sé non sia elemento dirimente, tuttavia, non si può fare a meno di rimarcare che:
1. anche nella circolare n. 185 sopra richiamata viene evidenziato che, ai fini della valutazione del “mantenimento abituale del superstite da parte del dante causa”, assume “particolare rilevanza” “la convivenza, ossia la effettiva comunione di tetto e di mensa”;
2. il requisito della “vivenza a carico”, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza, né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore (v. tra le tante Cass. 9237/2018) e “va interpretato nel senso che il contributo economico continuativo, del titolare della pensione, al mantenimento …, deve avere avuto un ruolo non necessariamente esclusivo e totale ma concorrente in misura rilevante, decisiva e, comunque, prevalente al sostentamento del discendente” (così Cass. civ. sez. VI, n. 23058/2020). Nel caso de quo, l'esame della condizione economica degli altri componenti del nucleo familiare ( madre della minore, nonna e padre) induce a ritenere che effettivamente la odierna appellante fosse mantenuta (prevalentemente) dal nonno: ed infatti, la madre della minore, convivente, risulta essere priva di reddito negli anni precedenti il decesso del de cuius e di aver prodotto un reddito di €1546,45 per il periodo dal 17.10.2018 al 31.10.2018, ovvero successivamente alla morte del de cuius, come si evince dalla certificazione dell'Ade (cfr. CU in allegato 12 al ricorso introduttivo, ed in particolare la pagina n.2 rigo 2 dove è indicato proprio il reddito prodotto di € 1546,45 prodotto per il periodo dal 17.10.2018 al 31.10.2018, ovvero successivamente alla morte del de cuius nonché la certificazione AER 2018). Con specifico riferimento ai redditi del padre della minore, tenuto per provvedimento giudiziale al mantenimento della minore stessa, si osserva che parte attrice ha provato che il soggetto non ha un reddito tale da permettergli un corretto mantenimento della figlia minore, come si evince dalla dichiarazione reddituale in atti (cfr. UNICO 2019 per redditi 2018 - Identificativo dichiarazione: 15092965670, 0000017 del 4/11/2019 all.2), dal quale si evince che il padre della minore ha prodotto un reddito lordo imponibile di €2871,00 (cfr. pagina n7 della dichiarazione al rigo RN4). Osserva il Tribunale che è irrilevante la circostanza se il padre abbia effettivamente versato o meno il mantenimento;
tuttavia, si osserva che l'importo stabilito come dovuto dal Tribunale a titolo di mantenimento (2400,00 euro annuali) sommato al reddito prodotto dalla madre della minore (peraltro dopo la morte del padre) ha prodotto un reddito complessivo di € 4.417,00 che è inferiore al limite minimo per ritenere la minore autosufficiente. Infatti, in relazione alla condizione di non autosufficienza economica la circolare 185/2015 richiamata afferma: P_ economica sussiste quando il reddito individuale del superstite, dedotti i redditi
3 non computabili per legge, non supera l'importo del trattamento minimo della pensione maggiorato del 30%.>>. In sostanza la minore è titolare di un reddito certamente inferiore al trattamento minimo della pensione maggiorato del 30% - parametro utilizzato per valutare la condizione di non autosufficienza economica dallo stesso come risulta dalla circolare n. 185 cit. Alla luce di tali considerazioni, la domanda della ricorrente non può che essere accolta. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
a) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente in epigrafe, quale nipote a carico del dante causa, alla corresponsione da parte dell' della quota di contitolarità della pensione indiretta del nonno P_ [...]
, già liquidata con certificato cat. ET. N. 613891 alla moglie del Parte_2 de cuius, con decorrenza dal giugno 2018; b) condanna l' a corrispondere in favore di parte ricorrente in epigrafe P_ quota di contitolarità della pensione indiretta con decorrenza dal giugno 2018, oltre interessi legali, dal dovuto pagamento all'effettiva corresponsione della prestazione;
c) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2.300,00, già comprensivo dell'aumento ex art. 4 co1 bis, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione all'avv. Emanuele Improta.
Si comunichi
Aversa, 03/06/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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