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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/11/2025, n. 1908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1908 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 5417/2021 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 11 novembre 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 12/11/2024
e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in data 13/11/2024), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. SASSU FR ha concluso come da nota depositata in data Parte_1
5/11/2025 per il prof. avv. RI VA e l'avv. DI BENEDETTO Parte_2
BEATRICE hanno concluso come da nota depositata in data 4/11/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 11:42 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 5417/2021 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 5417/2021 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. SASSU Parte_1 C.F._1
FR ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Latina (LT), Viale dello Statuto n.
41, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
attore convenuto in via riconvenzionale contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. prof. Parte_2 C.F._2
RI VA, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. DI BENEDETTO BEATRICE, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Roma (RM), Viale Tiziano n. 3, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
convenuta attrice in via riconvenzionale
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha convenuto in giudizio Parte_1
– innanzi all'intestato Tribunale – l'ex coniuge al fine di sentire accogliere Parte_2 le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Giudice adito, contraris reiectis, per i motivi meglio esposti in narrativa: Accertare, come vere ed autentiche le sottoscrizioni apposte dai sigg. Parte_1
e sulla scrittura privata del 31.05.2017, redatta in Latina alla Via Oberdan n.24, Parte_2 intitolata “Scrittura privata portante compravendita da valere ad ogni effetto di legge”, allegata al n.4 dei documenti del fascicolo di parte attrice e con cui la Sig.ra vendeva al Sig. Parte_2
, la piena proprietà dell'immobile sito nel Comune di San Felice Circeo (LT) alla Parte_1
Via Odissea n.3 ed iscritto al Fg. 7, particelle graffate 563 sub 6 e 2189 sub 2 (ex particelle graffate
565 sub 1 e 2189) del predetto Comune, piano T-1, Cat. A/7, cl.1, autorizzando il Conservatore dei
Registri Immobiliari di Latina alla relativa trascrizione in favore del sig. ; Parte_1 condannare la convenuta, in caso di opposizione alla presente domanda, alle spese ed ai compensi professionali del presente giudizio.”, deducendo: - di aver costituito, con atto del TA di Persona_1
Latina del 03/03/2005, Rep. n. 5902, Racc. n. 3040, versandone l'intero capitale sociale, la OD
S.r.l. con unico socio, al precipuo fine di acquistare (e, quindi, di utilizzare) per sé, l'immobile sito in
San Felice Circeo (LT), Via Odissea n.3 (già, Viale Alcide De Gasperi snc), iscritto al Catasto urbano del predetto Comune al Fg. 7, particelle graffate 565, sub.1 e 2189 (all. n. 1); - che, in data 10/03/2005, per atto del TA di Latina, Rep. n. 5931, Racc. n. 3059, la predetta S.r.l. aveva acquistato Persona_1 la proprietà dell'immobile in commento dietro il versamento del corrispettivo pari ad euro 98.000.00
(all. n. 2), cespite che, per ragioni fiscali, lo stesso non aveva intestato in capo a sé; - di aver acquistato indirettamente la proprietà di tale immobile, - essendo ivi nel frattempo subentrata quale socia unica della società la propria moglie, odierna convenuta-, e direttamente il possesso, trascorrendovi diversi mesi l'anno (specie nel periodo estivo) sin dall'atto di acquisto del 10/03/2005 ed ininterrottamente fino ad oggi;
- che, con atto del TA di Latina del 31/05/2017, Rep. n. 20481, Racc. n. Persona_1
12425, l'immobile in parola veniva assegnato all'odierna convenuta (all. n. 3), la quale, con scrittura privata di pari data, gli alienava il predetto cespite dietro il pagamento della somma di euro
110.000,00 che dichiarava aver già percepito (all. n. 4); - che, nell'anno 2019, a seguito della separazione con la convenuta, quest'ultima, pur consapevole dei fatti narrati in premessa, aveva rifiutato di riconoscere come propria la sottoscrizione in calce alla scrittura in parola, il che aveva reso necessario incardinare il presente giudizio.
La convenuta , tempestivamente costituitasi in giudizio con comparsa di Parte_2 costituzione e risposta depositata il 28/12/2021, pur non disconoscendo la propria sottoscrizione apposta in calce alla scrittura privata per cui è causa, ne ha, purtuttavia, contestato la validità per carenza dei requisiti essenziali, insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo GI adito Dott. Roberto Galasso, contrariis reiectis: In via principale dichiarare inammissibili ex art. 100 c.p.c. o, nel merito, respingere le domande formulate dalla parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto, non potendo il Tribunale adito autenticare una scrittura privata priva di requisiti essenziali ai fini della validità della stessa e della successiva trascrizione presso i registri immobiliari;
in via riconvenzionale, e per le causali tutte di cui al presente atto, accertare e dichiarare la nullità della scrittura privata del 31.05.2017. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CNA come per legge.”.
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'1/07/2022, previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento, mentre va, invece, respinta la domanda riconvenzionale svolta dalla parte convenuta.
Come noto, l'art. 2657, co. 1, c.c. prescrive che «La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente», e l'art. 215, co. 1, n. 2), c.p.c. prevede che «La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta:…2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.».
Nel caso di specie, la scrittura privata del 31/05/2017 prodotta in giudizio dall'attore (all. 4, citazione), tramite cui la convenuta alienava il cespite immobiliare di San Felice Circeo (LT) all'allora marito, non è stata disconosciuta dalla stessa (si veda pag. 2, comparsa di costituzione e risposta “La dott.ssa
non disconosce la firma apposta alla scrittura ma contesta la validità della scrittura privata Pt_2 sotto molteplici profili che saranno più attentamente esaminati nella parte in diritto.”), sicché la stessa è da ritenersi valida ed efficace ai fini della trascrizione.
E' jus receptum quello secondo cui «in caso di compravendita effettuata mediante scrittura privata,
l'acquirente, al fine di rendere opponibile il suo acquisto ai terzi, deve esperire l'azione di accertamento giudiziale dell'autenticità delle sottoscrizioni trascrivendo la domanda ex art. 2652
c.c., n. 3 e poi, ottenuta la pronuncia favorevole, deve trascrivere la scrittura privata, divenuta titolo idoneo ex art. 2657 c.c., presentandola in originale o in copia autentica al conservatore dei registri immobiliari ai sensi dell'art. 2658 c.c. (cfr. Cass. n. 14486-00; Cass. n. 15355-01);» (così, Cassazione civile sez. I, 18/01/2018, n.1190).
A questo proposito la giurisprudenza di legittimità (Cass. II, n. 13695/2011) ha affermato che la sentenza di accoglimento della domanda diretta ad accertare l'avvenuto trasferimento della proprietà di un immobile a mezzo di scrittura privata con firma non autenticata presuppone l'accertamento, con efficacia di giudicato, della autenticità della sottoscrizione di tale scrittura. Ne consegue che, in tale ipotesi, la pronuncia giudiziale, non potrà essere trascritta in quanto non rientrante in alcune delle fattispecie contenute nell'art. 2643 c.c., ma si potrà procedere alla trascrizione della scrittura privata ai sensi dell'art. 2657 c.c.: in sostanza, la statuizione di accertamento giudiziale pur non essendo, ex art. 2643 n. 14 c.c. trascrivibile, perché priva di effetto costitutivo o traslativo ovvero modificativo di uno dei diritti elencati nella categoria generale del medesimo articolo, tuttavia consente, la trascrizione della scrittura privata ai sensi dell'art. 2657 c.c. la quale, in uno con la sentenza di accertamento, integra la fattispecie legale che presuppone il titolo idoneo alla trascrizione, ossia l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata.
Ciò posto, destituiti di fondamento gli eccepiti profili di nullità sollevati dalla convenuta con domanda in via riconvenzionale per essere la scrittura privata in commento “priva sia del riferimento alle planimetrie depositate in catasto, sia della dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale e in particolar modo in virtù dell'art. 29 comma 1-bis della L. 52/1985, aggiunto dall'art. 19, comma 14, del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in L. 30 luglio 2010 n. 122.” (si vedano, pagg. 7 – 8, comparsa di costituzione e risposta).
Ed invero, dalla semplice lettura della predetta scrittura privata si evince espressamente il richiamo all'atto notarile sottoscritto in pari data (31.5.2017) e allegato all'atto di citazione (doc. 3), tramite cui le parti, dinanzi il medesimo Notaio rogante, dott. in Latina, prima acconsentivano Persona_1 all'assegnazione delle quote della OD (costituite unicamente dall'immobile de quo) alla convenuta, per poi disporne, cedendolo, in favore dell'attore, che ne aveva fornito la provvista per l'acquisto sin dall'inizio.
Nello specifico, nell'atto di assegnazione delle quote (si veda, all. 3 attoreo), a rogito TA
è evidenziato che l'edificazione dell'immobile di Via Odissea veniva effettuata in Persona_1 conformità di: 1) licenza edilizia rilasciata dal Comune di San Felice Circeo il 21/08/1973 n.2770 e successiva variante del 12/12/1973 n.2945, 2) permesso a costruire n.1220 del 29/04/2009, previa autorizzazione dell'Ente Parco e 3) comunicazione di installazione di piscina del 21/04/2010, protocollo 10566, venivano quindi allegati anche attestazione A.P.E. e planimetrie dell'immobile.
Trattasi di documentazione già acquisita dall'odierno attore, compratore dell'immobile, a far data dal
2005 (cfr. all. 1, attoreo), a seguito dell'acquisto da parte delle venditrici alla OD CP_1
S.r.l.
Si aggiunga, inoltre, la sussistenza di un esplicito richiamo nella scrittura di compravendita in parola
(vd. pagina 2, all. 4, attoreo) dell'Atto TA del 24/03/2005 mediante il quale la OD Persona_1
S.r.l. acquistava l'immobile, con denaro del prof. : al riguardo le parti avevano dichiarato e Parte_1 sottoscritto che il predetto atto, con richiamo alle indicazioni della licenza e dei permessi a costruire, nonché le planimetrie, “…deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto”.
Ne consegue, dunque, l'infondatezza della domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta finalizzata ad accertare la nullità della scrittura privata in parola con consequenziale sua reiezione.
Conclusivamente, alla luce delle superiori argomentazioni, in accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara l'autenticità delle sottoscrizioni apposte dalle odierne parti del presente giudizio sulla scrittura privata del 31.05.2017, redatta in Latina alla Via Oberdan n.24, denominata “Scrittura privata portante compravendita da valere ad ogni effetto di legge”, tramite cui la convenuta ha venduto all'attore la piena proprietà dell'immobile sito nel Comune di San Felice Circeo (LT) alla
Via Odissea n.3 ed iscritto al Fg. 7, particelle graffate 563 sub 6 e 2189 sub 2 (ex particelle graffate
565 sub 1 e 2189) del predetto Comune, piano T-1, Cat. A/7, cl.1 (all. 4, attoreo).
Va altresì ordinato al Conservatore dei RR.II. territorialmente compente la trascrizione della scrittura in parola, con esonero da responsabilità.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 52.000,01 ad euro
260.000,00), tenuto conto della natura strettamente documentale della causa e del mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) in accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara l'autenticità delle sottoscrizioni apposte dalle odierne parti del presente giudizio sulla scrittura privata del 31.05.2017, redatta in Latina alla Via Oberdan n.24, denominata “Scrittura privata portante compravendita da valere ad ogni effetto di legge”, tramite cui la convenuta ha venduto all'attore la piena proprietà dell'immobile sito nel Comune di San Felice Circeo (LT) alla Via Odissea n.3 ed iscritto al Fg. 7, particelle graffate 563 sub 6 e 2189 sub 2 (ex particelle graffate 565 sub 1 e
2189) del predetto Comune, piano T-1, Cat. A/7, cl.1 (all. 4, attoreo);
b) rigetta la domanda riconvenzionale svolta dalla parte convenuta;
c) ordina al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente la trascrizione della scrittura di cui al capo a), con esonero da responsabilità, previa presentazione del titolo da parte dell'interessato;
d) condanna la convenuta a rimborsare all'attore le spese di lite, che si liquidano in euro 7.052,00 per compensi di avvocato, euro 799,78 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%
e accessori come per legge. In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 11/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 11/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini