Cass. civ., sez. II, sentenza 16/06/2023, n. 17368
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Sentenza 16 giugno 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, emessa il 25 maggio 2023 e pubblicata il 16 giugno 2023, con il giudice relatore Remo Caponi. Le parti in causa hanno presentato richieste contrastanti: il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello che aveva confermato il rigetto della sua domanda di usucapione e servitù coattiva di passaggio, mentre l'attore ha sostenuto l'inesistenza di tale servitù. Le questioni giuridiche sollevate riguardavano la prova del possesso ultraventennale e la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i proprietari dei fondi intercludenti.

La Corte ha rigettato il ricorso principale, dichiarando inammissibili i motivi relativi alla prova del possesso e alla domanda di garanzia, ritenendo che il giudice di merito avesse correttamente escluso la prova del possesso e che la domanda di servitù coattiva dovesse essere proposta nei confronti di tutti i proprietari dei fondi intercludenti. La Corte ha ribadito che l'azione per la costituzione di una servitù coattiva di passaggio deve essere proposta nei confronti di tutti i proprietari interessati, altrimenti la domanda è da considerarsi diretta a far valere un diritto inesistente. La sentenza ha quindi confermato l'orientamento giurisprudenziale consolidato in materia, evidenziando l'importanza della corretta integrazione del contraddittorio.

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Massime1

L'azione di costituzione coattiva di servitù di passaggio deve essere contestualmente proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frappongono all'accesso alla pubblica via, realizzandosi la funzione propria del diritto riconosciuto al proprietario del fondo intercluso dall'art. 1051 c.c. solo con la costituzione del passaggio nella sua interezza. Ne consegue che, restando esclusa la possibilità di integrare il contraddittorio rispetto ai proprietari pretermessi, la domanda va respinta perché inidonea ad ottenere il bene della vita (accesso alla pubblica via), senza che, tuttavia, il passaggio in giudicato della sentenza di rigetto precluda la proponibilità di una nuova domanda nel contraddittorio con i proprietari di tutti i fondi intercludenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 16/06/2023, n. 17368
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17368
    Data del deposito : 16 giugno 2023

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