Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 22/04/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 714/2021
(cui è riunito il procedimento R.G. 837/21)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel dott.ssa Benedetta Fattori Giudice dott.ssa Federica Meloni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA di SEPARAZIONE
nelle cause civili di I Grado iscritte ai n. r.g. 714/21 e 837/21 promossa da:
, nato ad [...] il [...] Parte_1
(C.F. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. TI Grassani parte ricorrente nella causa R.G. 714/21 parte resistente nella causa R.G. 837/21 contro nata a [...] il [...] Controparte_1
(C.F. ) C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Roberta Giubilo, giusta nomina del 30.5.2024 parte ricorrente nella causa R.G. 837/21 parte resistente nella causa R.G. 714/21
e con l'intervento del Pubblico Ministero
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
1. e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in il 20.9.2008; Pt_2 dalla loro unione sono nati , in Crema il 1.12.2012, e TI, in Per_1
Treviglio il 30.12.2016; nel 2018 alla piccola TI veniva diagnosticata la sindrome di ST, sindrome che comporta un severo ritardo psicomotorio;
nel 2019 la comunicava allo la propria volontà di separarsi CP_1 Parte_1 ma, a causa del Covid, nonostante la conflittualità in essere, la coppia proseguiva la convivenza1, tentando di risolvere la crisi anche rivolgendosi
(vanamente) ad un consultorio2; nell'ottobre 2020 era invece lo a Parte_1 mandare una missiva alla moglie, con cui chiedeva la separazione3.
2.1. Nel 2021 i coniugi depositavano separati ricorsi per la pronuncia della separazione personale: il ricorso dello dava origine alla causa Parte_1 iscritta al n. R.G. 714/21; quello della dava origine alla causa R.G. n. CP_1
837/21; entrambi i coniugi chiedevano l'addebito della separazione all'altro, ma la contrapposizione processuale fra di essi investiva anche il collocamento dei minori4, la quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore dei figli, e la debenza o meno di un assegno di mantenimento a favore della CP_1
2.2. I ricorsi venivano riuniti e all'udienza presidenziale del 23.9.2021 in cui in via provvisoria veniva disposto l'affido condiviso dei minori, il loro collocamento presso la madre, l'obbligo dello di versare ogni mese Parte_1 per il mantenimento dei figli la somma di € 900,00 ed a favore della la CP_1 somma di € 300,00.
2.3. Quale primo adempimento della fase di istruttoria veniva resa pronuncia parziale sullo status (sentenza n. 662/2021).
Veniva quindi (vanamente) dato avvio ad un percorso di mediazione fra le parti;
veniva dato incarico ai Servizi Sociali per un monitoraggio della condizione familiare (cfr. il verbale dell'udienza del 29.9.2022) e veniva disposta c.t.u. per accertare, in sintesi, la capacità genitoriale dei genitori e quale fosse da ritenersi la migliore collocazione dei bambini: con relazione del
5.8.2023 il c.t.u. nominato dott. concludeva nel senso che, di là Persona_2 dalla fortissima conflittualità data fra le parti, entrambe avessero adeguate capacità genitoriali e che fosse da ritenersi praticabile il regime dell'affido condiviso e, altresì, che non fosse più data contrapposizione sulla questione del collocamento prevalente dei figli, essendo nel corso dei lavori della c.t.u. anche lo aveva convenuto sull'opportunità di mantenere il Parte_1 collocamento prevalente dei figli presso la madre.
2.4. Successivamente al deposito della c.t.u., l'istruttoria si concentrava sulla ricerca di una soluzione consensuale del giudizio: peraltro, essendo che nelle more la aveva trovato un lavoro, con uno stipendio per circa € 560,00 al CP_1 mese, con provvedimento ex art. 709 c. IV cod. proc. civ. all'udienza del
25.1.2024 veniva ridotto l'assegno di mantenimento a carico dello Parte_1 in € 200,00 mensili.
2.5. Poiché emergeva che, a seguito della pronuncia parziale di separazione, lo aveva già incardinato il giudizio di divorzio presso questo Parte_1
Tribunale (iscritto al r.g. 1482/2022); che in data 9.3.2023 si fosse già tenuta l'udienza presidenziale di quel giudizio;
che in quella sede fosse stato revocato l'assegno di mantenimento a favore della e che con sentenza n. 562 del CP_1
13.10.2023 fosse già stata pronunciata sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. al riguardo, le produzioni di parte Parte_1 con nota del 5.4.2024), veniva stimolato il contradditorio delle parti sulla procedibilità o meno delle domande avanzate dalle stesse in questa sede a fronte di queste sopravvenienze (cfr. l'ordinanza del 25.2.2024).
2.6. Si dava quindi corso all'istruttoria orale sulle domande di addebito e all'udienza del 4.10.2024 le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe.
3. Come riconosciuto dalle parti - nelle rispettive note del 2-4.4.2024- a fronte dell'intervenuta adozione dei provvedimenti provvisori nell'ambito del giudizio di divorzio e a fronte della adozione della relativa pronuncia parziale, va dichiarata cessata la materia del contendere su quasi tutte le domande del presente giudizio, ad eccezione delle domande di addebito della separazione e della domanda della per la corresponsione di un assegno di CP_1 mantenimento a far data dalla sua domanda (il ricorso introduttivo del giudizio
R.G. 814/21, depositato il 6.4.2021), sino all'adozione dei provvedimenti provvisori in sede divorzile, dove detto assegno è stato revocato: in tal senso depongono i consolidati principi giurisprudenziali in ordine alla sopravvenuta carenza di interesse ad agire per conseguimento del petitum / bene della vita in altra sede, e di limitazione dell'efficacia temporale dei provvedimenti di natura patrimoniale e non adottati nei giudizi di separazione a divorzio (si vedano, fra le tante:
Cass. 8381/1997 “La pronuncia di divorzio che intervenga in pendenza del giudizio di separazione (o, come nella specie, in pendenza del giudizio di modifica delle condizioni di separazione) non determina la cessazione della materia del contendere di quest'ultimo solo ove residui un interesse delle parti alla sua prosecuzione, sia in relazione alla definitiva regolamentazione dell'assegno per il periodo successivo all'inizio del procedimento e fino alla sentenza di divorzio, sia in relazione alla pronuncia dell'addebitabilità della separazione (in quanto influente sull'obbligo di somministrazione periodica e sulla determinazione della sua misura e suscettibile di essere valutata sia nel successivo sviluppo del giudizio in caso di sentenza non definitiva ex art. 4 comma nono legge n. 818 del 1970, sia in sede di revisione). Difetta pertanto l'interesse alla prosecuzione del giudizio di modifica delle condizioni di separazione in relazione alla spettanza della cosa famigliare, atteso che l'eventuale pronuncia - ovviamente rivolta al futuro - non sarebbe suscettibile di esecuzione nel nuovo regime di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ne' il relativo accertamento potrebbe esercitare influenza alcuna ai sensi all'art. 6 comma sesto legge n. 898 del 1970 nell'ipotesi di sentenza non definitiva e di prosecuzione del processo anche in ordine alla spettanza della cosa famigliare”;
Cass. 21091/2005 “La pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, operando "ex nunc" dal momento del passaggio in giudicato, non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione personale che sia iniziato anteriormente e sia tuttora in corso, ove esista l'interesse di una delle parti alla operatività della pronuncia e dei conseguenti provvedimenti patrimoniali, come nel caso in cui persista quello alla definitiva regolamentazione dell'assegno fino alla sentenza di divorzio”;
Cass. 4516/2018 “Deve pronunciarsi la cessazione della materia del contendere, nella procedura di cui all'art. 709 ter c.p.c., introdotta per contestare le modalità di affidamento dei figli minori a seguito della separazione personale dei coniugi, qualora sopravvenga la sentenza di divorzio, anche se non passata in giudicato, ed essa disponga sulla stessa materia, conseguendone il venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia, in quanto ogni contestazione relativa all'affidamento dei figli potrà essere proposta soltanto avverso le determinazioni adottate in merito dalla sentenza di divorzio”.
4.1. Venendo pertanto all'esame delle domande che “sopravvivono” alla intervenuta pronuncia del divorzio, partendo dalle domande di addebito, lo ha chiesto l'addebito della separazione alla perché nel 2019 Parte_1 CP_1 essa l'avrebbe tradito avendo una relazione extraconiugale con un uomo conosciuto in ospedale;
perché la stessa, nel 2020, avrebbe sottratto la somma di € 125.000,00 dal c/c comune, somma che non le sarebbe spettata;
perché la stessa avrebbe frequentemente posto in essere atteggiamenti quali spintoni e percorse verso esso marito e danneggiamento di beni ma, soprattutto, perché la moglie avrebbe posto in essere una costante condotta di quotidiani insulti nei confronti di esso marito -con insulti quali “uomo di merda”, “testa di cazzo”,
“dirigentucolo”, “terrone”, “ladro”-, anche di fronte a terzi e in presenza dei loro bambini, condotte che sarebbero state poste in essere dalla quale CP_1 sua reazione alla difficoltà di accettare la grave diagnosi fatta a TI e alla gravosità dell'impegno di dovere seguire la bimba nelle sue terapie.
Vale notarsi come nel quadro allegatorio dello nei propri atti la Parte_1 aggressività prevalentemente verbale, ma talvolta anche fisica, della CP_1 sarebbe stata “unilaterale”, non facendo alcun cenno il ricorrente ad alcuna propria simmetrica reazione a tali insulti/percosse (per le allegazioni dello alla base della sua domanda di addebito, si vedano p. 2- 5 del suo Parte_1 ricorso).
La reciprocamente, ha chiesto l'addebito della separazione allo CP_1
per avere lo stesso tenuto un atteggiamento costantemente Parte_1 aggressivo verso di essa, talvolta in forma fisica (con spintoni e danneggiamenti di oggetti di casa) ma prevalentemente in forma verbale (con frasi quali “non servi a niente”, “sei una fallita”, “fai la mantenuta”), condotte che il marito avrebbe posto in essere quale propria reazione alla sconvolgente scoperta della malattia di TI e al fatto che la non lavorasse per potere seguire CP_1
TI nelle sue terapie e comunque per crescere i figli5.
La a differenza dello , ha però allegato come la scoperta CP_1 Parte_1 della diagnosi della sindrome di TI avrebbe rappresentato la causa scatenante e l'acme di una conflittualità fra essa ed il marito che si manifestava già da tempo, stante le loro differenze caratteriali, e altresì ha implicitamente ammesso che la aggressività del marito non sarebbe stata “unilaterale”, perché essa avrebbe reagito a tale aggressività, e da cui ne sarebbero scaturiti litigi estremamente concitati, che talvolta resero necessario l'intervento dei
Carabinieri (le allegazioni della moglie riguardo l'addebito sono riportate p. 8-
11,15, 21 della sua memoria del 14.6.2021; in particolare, i temi di una preesistente conflittualità e di una reazione di essa moglie alle aggressioni del marito sono allegati ai punti 16-21 e 52).
4.2. Entrambe le domande di addebito vanno rigettate, per tutti i motivi dedotti.
4.3. Vale ricordare come, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte, l'accoglimento di una domanda di addebito implichi non solo l'accertamento delle condotte dedotte come motivo di addebito, ma altresì la comparazione del comportamento del coniuge che ha posto in essere le condotte con quelle dell'altro e l'accertamento che tali condotte siano in nesso di causa con la fine dell'unione coniugale, qualunque sia il motivo di addebito dedotto (cfr. in tal senso, ad esempio, Cass. 15101/2004, in parte motiva “la giurisprudenza di questa Corte è altrettanto consolidata nell'affermare che l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro consentendo solo tale comparazione di riscontrare se il quale incidenza abbiano rivestito nel loro reciproco interferire nel verificarsi della crisi matrimoniale”; in senso conforme cfr. Cass. 14162/2001; Cass. 279/2000; Cass. 2444/1999; Cass.
40795/2021 “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito”).
Mentre quando il motivo di addebito consiste nell'imputazione di una violazione dell'obbligo di fedeltà6 o del dovere del rispetto dell'integrità fisica dell'altro coniuge7, detto giudizio di comparazione e detto accertamento della causalità risultano semplificati, operando una presunzione di causalità, quando invece il motivo di addebito consiste nell'imputazione di un'aggressività verbale, ossia una violazione del dovere del rispetto della dignità personale dell'altro coniuge, tali giudizio di comparazione e accertamento della causalità ai fini dell'addebito devono essere svolti con particolare attenzione e sfuggono a qualunque meccanismo presuntivo: essendo notorio che frequentemente, quando una persona subisce un'aggressione verbale, reagisca a propria volta verbalmente (tanto che nel c.p. era scriminato il reato di ingiurie qualora le stesse erano reciproche: cfr. l'abrogato art. 599 c.p.); essendo che, nell'ambito coniugale, la reattività verbale fra i coniugi, anche qualora si traduca in insulti reciproci, sia spesso espressione di mera incompatibilità di caratteri, si deve ritenere che solo qualora emerga, in modo univoco, che la dedotta condotta di aggressività verbale di uno dei coniugi verso l'altro sia stata caratterizzata da ripetitività, da insostenibilità e, soprattutto, da unilateralità, perché non seguita da una reciproca aggressività verbale di reazione, sicché tale aggressività verbale si sia tradotta in una vera e propria forma di maltrattamento morale, si può ritenere essere dato un nesso di causalità fra la condotta di aggressività verbale e la fine dell'unione coniugale. Viceversa, qualora emerga che l'aggressività verbale e la lesione del diritto alla dignità personale del coniuge sia stata caratterizzata da reciprocità e si sia tradotta in una conflittualità, anche smodata, ma ad
“armi pari”, deve ritenersi che entrambe le condotte abbiano reciprocamente interferito nel verificarsi della crisi matrimoniale e deve concludersi che la fine della unione coniugale non sia imputabile ad una violazione dei doveri coniugali da parte di uno o da parte di entrambi i coniugi, ma alla semplice ragione della sussistenza di incompatibilità dei loro caratteri, da cui il rigetto della domanda di addebito per aggressività verbale (fra le sentenze in cui, dalla valutazione delle reciprocità delle condotte, si sia affermata la esclusione dell'addebito, si vedano Cass. 3925/2018 “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei”; conforme Cass.
30721/2024; Cass. 279/2000 “Eventuali violazioni dei doveri coniugali dovranno, in tal caso, essere giudicate irrilevanti ai fini dell'addebitabilità, sempre che si configurino come una reazione immediata e proporzionata ad un torto ricevuto e non si traducano in una violazione nell'ambito familiare di regole di condotta imperative ed inderogabili o di norme morali di particolare rilevanza. Altrimenti, una trasgressione grave dei doveri coniugali, pur se determinata dal comportamento dell'altro coniuge, dovrà dal giudice essere valutata come autonoma violazione dei doveri e causa concorrente del deterioramento del rapporto coniugale, con conseguente dichiarazione di addebito (se richiesto) a carico di entrambi (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva rigettato le reciproche richieste di dichiarazione d'addebito per l'impossibilità di stabilire con certezza quali delle due condotte coniugali si fosse posta come antecedente causale dell'altra)”.
4.4. Applicando questi principi al caso di specie, riguardo alcuni dei motivi di addebito dedotti dalle parti deve osservarsi come addirittura manchi a monte la prova delle condotte addebitate: quanto alle dedotte aggressioni fisiche e danneggiamenti di mobili che sarebbero avvenuti in occasione dei litigi più accesi, nessuna prova orale o documentale è stata dedotta/prodotta al riguardo;
quanto alla dedotta infedeltà coniugale della la stessa ha specificamente CP_1 contestato le allegazioni del ricorrente, deducendo che essa mai confessò di averlo tradito, ma che gli avrebbe confessato solo di avere ricevuto attenzioni da parte di un uomo (cfr. la memoria della del 14.6.2021, p. 21), ed a CP_1 questa contestazione non è seguita la deduzione di capitoli di prova ammissibili da parte dello , a suffragio delle proprie allegazioni8-. Parte_1
4.5. Riguardo il motivo di addebito della dedotta sottrazione della somma di €
125.000,00 dal c/c familiare da parte della è data prova della circostanza CP_1
- si veda l'estratto di c/c prodotto quale doc. 5 Tuttavia, di là dal Parte_1 non essere stata ancora accertata la illiceità civile della condotta, né in questa né in altra sede, vale notarsi come a tale condotta non possa darsi rilievo causale nell'avere determinato la fine della unione coniugale, perché il prelievo della somma si colloca temporalmente nello stesso lasso temporale (8- 29 ottobre
2020) in cui in cui la ricevette la lettera in cui il marito le comunicava di CP_1 volersi separare (datata 29.10.2020: cfr. il doc. 10 ), sicché detto Parte_1 prelievo non rappresenta la causa ma semmai la reazione ossia l'effetto della moglie alla manifestazione di volontà del marito di porre fine all'unione coniugale.
4.6. Venendo invece al motivo di addebito “portante” delle reciproche domande di addebito, su cui si sono concentrate maggiormente le rispettive difese, ossia la dedotta aggressività verbale subita da ciascuno dei coniugi da parte dell'altro, di là dalle allegazioni fatte nei rispettivi atti di una unilateralità di questa aggressione verbale, dall'istruttoria di causa è emerso come i coniugi abbiano reciprocamente posto in essere questa condotta verso l'altro, e sin dall'inizio della unione coniugale.
Già questa circostanza era stata implicitamente ammessa dalla difesa della al punto 52 della sua memoria del 14.6.2021, punto in cui la stessa CP_1 allegava che “il crescente ed ingiustificato astio del sig. nei Parte_1 confronti della moglie, manifestato in modo palese nonché estremamente volgare, provocatorio ed aggressivo, ha generato liti estremamente animate e concitate”.
Quindi anche due testimoni particolarmente qualificati -perché entrambi parenti molto vicini ai coniugi- hanno delineato un quadro di una conflittualità fra le parti che caratterizzava da reciprocità, sin dai tempi del loro fidanzamento, in cui non si poteva predicare che uno di due fosse vittima dell'altro: così la madre della , , ha testimoniato “posso Parte_1 CP_3 dire è sempre stato così fra lei [la n.d.r.] e mio figlio;
all'inizio un po' di CP_1 meno, poi è via via peggiorato;
quando veniva insultato davanti a tutti a tavola, anche mio figlio reagiva e qualche volta le diceva a sua volta una parolaccia”; così, del pari una zia della ha CP_1 Persona_3 testimoniato “ho sentito spesso dire a mia nipote frasi come quelle del Pt_1 capitolo [46: n.d.r.9], e lei rispondeva dandogli del
bastava nulla e litigavano;
il leitmotif quando litigavano era che lei dava del
Soprattutto, dopo avere entrambe nei propri atti fatto allegazioni nel senso di dipingersi come vittima passiva e mai reattiva alla aggressività verbale dell'altra, sono state le stesse parti, personalmente, durante i lavori della c.t.u. a smentire i propri atti, descrivendo un quadro di litigiosità reciproca esistente fin dagli esordi della loro vita di coppia.
A p. 10 -12 della propria relazione, il c.t.u. riassume come segue le dichiarazioni ad esso fatte delle parti riguardo la loro crisi coniugale:
“il matrimonio si realizzò sebbene la sig.ra lamentasse la presenza di CP_1 frequenti litigi tra loro …;
nel corso del 2011/12 la sig.ra dovette affrontare la malattia oncologica CP_1 di sua madre … rispetto a questa difficile fase riporta il ricordo di essersi sentita sola, sia nei confronti del marito, che dei suoceri. Il sig. Parte_1 ricorda invece che dopo la morte della suocera, sua moglie divenne ancora più scontrosa e insultante.
Dopo una gravidanza normodecorsa, il giorno 01/12/12 nacque . … Per_1 le parti ricordano che anche l'accudimento del figlio li trovo su posizioni discordanti, producendo un ulteriore incremento della loro litigiosità.
Nello specifico la sig.ra lamentava le assenze del marito nella gestione di CP_1
; il sig. vedeva nella moglie una madre possessiva, pesante Per_1 Parte_1 negativa e controllante.
La seconda gravidanza [quella di TI, nel 2016: n.d.r.] giunse in modo naturale e inaspettato. In quel periodo e su iniziativa della moglie la coppia svolse alcuni colloqui psicologici senza però che essi sortissero risultati significativi per la riduzione della loro litigiosità.
… Nell'estate del 2018 alla bambina fu diagnosticata la sindrome di ST
… Presso la neuropsichiatria territoriale furono subito avviati i percorsi di
“non hai combinato niente nella vita”; “non lavori”; “non ti sei realizzata” “ e fai la mantenuta”, oltre a proferire ingiurie nei confronti della stessa, anche in presenza dei figli”; sostegno in favore di un parziale recupero dello sviluppo della minore. I due periziandi riconoscono che questi eventi, allora vissuti tra pianti e preoccupazioni, affossarono definitivamente il loro rapporto di coppia.
Il clima familiare non più sostenibile … nel giugno 2019 la signora CP_1 chiese la separazione.
Da quel momento seguirono due anni di convivenza, dovuti al fatto che nessuno dei due genitori voleva uscire dall'abitazione coniugale. … oltre a tutto ciò, nel 2020 la sopraggiunta pandemia cristallizzò temporaneamente la difficile situazione coniugale. A detta di entrambi, questi due anni furono caratterizzati da continui litigi, litigi erano spesso osservati dai due figli”.
Ritenuta la pacifica utilizzabilità probatoria di queste dichiarazioni delle parti fatte al c.t.u., alla luce del principio della atipicità della prova civile;
ritenuto di doversi dare particolare valenza indiziaria a queste fatte personalmente dalle parti, perché in una sede meno formale dell'aula processuale, direttamente e senza l'intermediazione del difensore, circostanze queste che tutte depongono nel senso di una particolare attendibilità delle dichiarazioni;
considerato che
queste dichiarazioni sono coerenti da un lato con il predetto fatto notorio per cui è di frequente verificazione che quando una persona subisce una aggressione verbale reagisca a propria volta verbalmente e con le predette due testimonianze di familiari molto vicini alla coppia, deve pertanto concludersi che nel caso di specie si sia ben lungi dall'essere in presenza di una aggressività verbale da parte dei di uno dei coniugi verso l'altro caratterizzata da quella ripetitività, gravità e, soprattutto, unilateralità da assurgere a maltrattamento morale;
si deve concludere che nel caso di specie la aggressività verbale sia stata una costante della vita della coppia e sia infine esplosa dopo la diagnosi della gravissima sindrome di TI. Essendo in presenza di comportamenti reciproci e comparabili fra i coniugi, non può in alcun modo ritenersi la addebitabile la separazione all'uno piuttosto che all'altro, neanche per questo motivo10.
5. Quanto all'altra domanda per cui si deve ritenere ancora persistere un interesse ad agire delle parti, va riconosciuta ossia “confermata ex post” la debenza di un assegno di mantenimento da parte dello ed a favore Parte_1 della dalla data del deposito del ricorso della moglie (6.4.2021) sino CP_1 all'adozione dei provvedimenti presidenziali in sede di divorzio (all'udienza del
9.3.2023, in cui detto assegno è stato revocato), per l'ammontare stabilito con l'ordinanza presidenziale del presente giudizio del 23.9.2021.
Depongono nel senso della debenza di questo assegno anzitutto, e logicamente, il rigetto della domanda di addebito verso la e altresì la CP_1 considerazione della sussistenza di un divario reddituale estremamente significativo fra le parti, nel lasso temporale rilevante qui in esame11: fra il
6.4.2021 ed il 9.3.2023 lo poteva contare su un reddito medio netto Parte_1 quale dirigente pari ad oltre € 5000,00 al mese (cfr. le sue dichiarazione dei redditi per i periodi di imposta 201912 e 202313, cfr. gli estratti del suo c/c14), mentre la ad inizio di casa non aveva un lavoro, stante il gravoso CP_1 impegno di seguire la piccola TI, per poi trovare a novembre 2023 un posto lavoro di collaborazione occasionale con un'agenzia assicurativa, che gli garantiva un'esigua entrata di € 560,00 al mese15; non si può ritenere che questa enorme differenza reddituale fra i coniugi fosse sufficientemente compensata, al fine di garantire alla un tenore di vita nei limiti del possibile in linea CP_1 con quello goduto in costanza di matrimonio, dal fatto che lo Parte_1 sostenesse la rata del mutuo della ex casa coniugale16, in cui la moglie viveva con i minori, per circa € 1100 al mese;
dal fatto che il marito versasse € 900,00 al mese a titolo di mantenimento dei minori;
dal fatto che la percepisse CP_1 nella misura del 50% l'a.u. per per € 100,0017, o dal fatto che la Per_1 CP_1 si sia impossessata della somma di € 125.000,00 giacenti sul c/c della famiglia, come detto, essendo ancora fortemente contestata e non riconosciuta in sede giudiziale la definitiva attribuzione di questa somma della stessa, sicché potrebbe essere dato che in futuro la moglie sia tenuta a restituirla.
6. Le spese di lite di entrambe le cause vanno dichiarate compensate, a fronte della dichiarazione di cessazione in materia del contendere su quasi tutte le domande ed a fronte del rigetto delle reciproche domande di addebito.
Le spese della disposta c.t.u., liquidate al c.t.u. dott. con decreto Persona_2 del 17.12.2023, vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido verso il c.t.u., nei rapporti interni in misura uguale, essendo stato disposto il mezzo istruttorio nell'interesse di entrambe le parti e per valutare la capacità genitoriale di entrambe.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, definitivamente decidendo le cause riunite n. r.g.
714/21 e 837/21: rigetta le reciproche domande di addebito della separazione;
dispone la corresponsione, fra il 6.4.2021 ed il 9.3.2023, di un assegno di mantenimento a favore di parte per l'ammontare stabilito con CP_1
l'ordinanza presidenziale del presente giudizio del 23.9.2021; dichiara cessata la materia del contendere su tutte le altre domande di causa;
dichiara le spese di lite di entrambe le cause compensate;
pone le spese della c.t.u., liquidate al c.t.u. dott. con decreto Persona_2 del 17.12.2023, definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido verso il c.t.u., nei rapporti interni in misura uguale;
così deciso in Cremona, il 04/04/2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alle parti;
al c.t.u. dott. Persona_2
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così è emerso durante i lavori della c.t.u.: cfr p. 12 relazione c.t.u.; 2 Così ha allegato la ricorrente, al punto 29 della sua comparsa del 14.6.2021, senza ricevere contestazioni;
3 Cfr. il doc. 10 ricorrente;
4 Quanto al regime dell'affido, lo già in fase presidenziale rinunciava alla Parte_1 domanda alla sua domanda p esclusivo dei figli, convenendo sul mantenimento del regime dell'affido condiviso;
5 La ha allegato che, oltre a questo atteggiamento aggressivo, un'ulteriore CP_1 reazi cologica del marito sarebbe stata una condotta evitante e di disimpegno nel partecipare al percorso di cura della minore accanto ad essa moglie, aumentando lo i propri impegni di lavoro al fine di avere un alibi per non seguire la Parte_1 fig la moglie;
6 Cfr. in tal senso, fra le tante Cass. 16859/2015 “In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale”; 7 Cfr., in tal senso, fra le tante Cass. 7388/2017 “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale”; 8 ha infatti dedotto un capitolo di prova generico, il cap. 5 della sua CP_2 he così recita “Vero che, durante il matrimonio, la sig.ra CP_1 conoscenza un altro uomo durante un ricovero ospedaliero di TI con il intratteneva rapporti affettivi?” 9 Il cap. 46 della resistente recita “Vero che, dal 2018 e sino alla rottura del rapporto coniugale, il sig. rivolgeva frequentemente alla moglie frasi del tenore: Parte_1
“…ma tanto tu ch ri, non fai mai niente..”; “..non servi a niente..”; “sei una fallita”; 10 A fronte di questo robusto quadro istruttorio nel senso della reciprocità della aggressività verbale, viene meno qualunque valenza probatoria delle prove documentali -cfr., ad esempio, i doc. 1, 6 o orali -la testimonianza di due Parte_1 amici dello , tali da cui sembrerebbe Parte_1 Testimone_1 Persona_4 potersi rica latar essere stata posta in essere questa aggressività verbale solo dalla verso lo ); CP_1 Parte_1 11 Sicché appare irrilevante che nel settembre 2024 lo sia stato licenziato, Parte_1 come documentato dalla sua difesa, con nota del 2.10. 12 Prodotto dallo quale doc. 11 allegato al proprio ricorso;
Parte_1 il reddito medio le viene ricavato dal 730 partendo dal valore del reddito imponibile, sottraendo il valore della imposta netta, il risultato diviso per 12, mentre dal CUD partendo dall'importo del “reddito da lavoro subordinato”, sottraendo l'importo delle ritenute Irpef, il risultato diviso per 12; 13 Prodotto con la nota del 24.1.2024; 14 Prodotti con la nota del 24.1.2024; 15 Cfr. il contratto allegato della nota di parte del 24.1.2024; CP_1 16 Importo che si ricava dagli estratti del c/c ; Parte_1 17 Cfr. il verbale dell'udienza del 15.2.2024;